Inammissibile
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03529/2025REG.PROV.COLL.
N. 06149/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6149 del 2024, proposto dalla Punto AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Cacciotti e Gabriella De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n.21;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n.-OMISSIS-
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Cacciotti, Gabriella De Michele e Umberto Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta dalla società Punto AR s.r.l., ex art. 395, comma 1 n. 4, c.p.c., avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2503, depositata il 15 marzo 2024, che ha respinto l’appello n.r.g. 1257/2024, proposto dalla Punto AR s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. II, n.-OMISSIS-.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) con la sentenza n.-OMISSIS- il T.a.r Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla odierna ricorrente per l’annullamento della determinazione dirigenziale rep. n. CU/1119/2023 del 15.6.2023, prot. n. CU/65920/2023, con la quale Roma Capitale aveva disposto la demolizione di «una struttura in alluminio, telo e vetro chiuso sia in copertura che lateralmente inglobando all’immobile preesistente una superficie di somministrazione arredata con tavoli e sedie di circa 70,00 mq. con un’altezza di m. 2,70 al colmo e m. 2,30 alla gronda» realizzata nell’area di pertinenza attigua al locale commerciale condotto in locazione dalla ricorrente;
b) con la medesima decisione la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.
3. La società Punto AR s.r.l. ha proposto appello.
4. Con la menzionata sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 2503 del 15 marzo 2024:
a) è stato rigettato l’appello;
b) sono state compensate le spese di lite del secondo grado di giudizio.
5. Con ricorso notificato in data 26 luglio 2024 e depositato in pari data, la società interessata ha proposto domanda di revocazione, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c., adducendo la sussistenza dell’errore revocatorio consistente nell’avere, il giudice adito, supposto un fatto (realizzazione di struttura diversa dalla pergotenda di cui alla SCIA presentata nel 2013 dalla dante causa) la cui veridicità oggi sarebbe esclusa, alla stregua dei seguenti dati:
- documentazione fotografica coeva alla firma del contratto di Punto AR;
- perizie tecniche asseverate di parte;
- assenza di qualsiasi argomentazione, da parte dello stesso Comune o delle altre società coinvolte, circa la realizzazione di una struttura nuova e diversa, rispetto a quella resa oggetto della predetta segnalazione certificata, con le conseguenze stabilite, ai fini probatori, dall’art. 64, comma 2, c.p.a.;
- comportamento concludente del comune, che ha poi archiviato la procedura sanzionatoria;
- documentazione allegata alla SCIA;
- nuova perizia tecnica, che attesta l’assenza di chiusure.
6. Si è costituita in giudizio Roma Capitale che il 7 marzo 2025 ha depositato una memoria, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda revocatoria.
Non si sono, invece, costituite le società danti causa.
7. Nel corso del procedimento:
a) la ricorrente ha depositato una memoria in data 17 marzo 2025;
b) la ricorrente, nel corso della discussione all’odierna udienza, ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso per poter depositare documentazione utile a far rilevare l’attuale prosecuzione dell’attività costruttiva, che poi ha comunque depositato dopo la chiusura dell’udienza.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025.
9. Il ricorso è inammissibile.
10. Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di rinvio che è inaccoglibile alla stregua delle seguenti autonome ragioni:
a) stante l'indole eccezionale delle circostanze di fatto che, in base all'art. 73, comma 1 bis, c.p.a., consentono il differimento della trattazione della causa (Cons. Stato, Ad. plen. n. 4 del 2024; sez. IV, n. 5872 del 2022, n. 2108 del 2022), circostanze di cui non si è fornita prova nel caso di specie;
b) tenuto conto dell'obbligo delle parti (sancito dall'art. 2, comma 2, c.p.a.) di cooperare per la ragionevole durata del processo;
c) perché le motivazioni della richiesta sono volte ad introdurre inammissibilmente nel processo elementi probatori successivi al deposito della decisione oggetto di revocazione (Cons. Stato, sez. V, n. 274 del 2015).
11. Deve poi essere dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale depositata nel presente giudizio in allegato al ricorso e dopo il passaggio in decisione della causa: l'unica ipotesi in cui è ammesso il deposito di nuovi documenti, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., è che si tratti di documenti risolutivi per la definizione della controversia che il ricorrente non abbia potuto tempestivamente produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, e non per sua colpa, nell’ipotesi di precedente inadeguatezza a fronte dell'onere allegatorio e probatorio gravante sulla parte, carenza cui non è possibile rimediare in questa fase, tanto più che la ricorrente ripropone in realtà problematiche sulle quali il giudice a quo si è comunque già pronunciato. Evenienze queste che non ricorrono nel caso di specie in cui è stata proposta una domanda di revocazione ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c.
12. Deve dichiararsi l’inammissibilità della memoria di replica della ricorrente nella parte in cui introduce domande nuove (a pagina 12, domanda di accertamento dell’estraneità di Punto AR a qualsiasi intervento edilizio, attinente sia alla realizzazione della struttura, sia alle relative tamponature) ovvero motivi nuovi (anche in fatto, con allegazione di fotografie).
13. Il ricorso è inammissibile.
13.1. Occorre ricordare che, per pacifica giurisprudenza (tra le tante, Consiglio di Stato sez. II, 9 dicembre 2024, n.9837; sez. V, 11 settembre 2023, n. 8265), l'errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1 n. 4 c.p.c., è configurabile nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprezzamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio.
13.2. Per essere concretamente rilevante è necessario che l'errore:
- derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente;
- sia accertabile e riscontrabile con immediatezza;
- attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- sussista un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la statuizione contenuta in sentenza.
14. Nel caso in questione, non si può configurare l'errore di fatto revocatorio in quanto il vizio posto a base del gravame:
a) cade su aspetti che hanno costituito espressamente questioni controverse ovvero: inconfigurabilità di motivi in senso proprio a sostegno della tesi sulla pretesa collusione fra Roma Capitale e le società danti causa e difformità delle opere realizzate, per come accertate nel 2022, da quelle poste a base della SCIA presentata il 2013 (capi 5 e 6 della statuizione oggetto di revocazione);
b) si basa su documentazione depositata inammissibilmente per la prima volta in questa sede;
c) sollecita inammissibilmente il giudice della revocazione a rivalutare il thema probandum e decidendum ;
d) si basa su fatti sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata (presunta implicita ammissione, da parte del Comune di Roma, della conformità delle opere, desumibile dall’avvenuta archiviazione della procedura sanzionatoria);
e) punta a far dichiarare al giudice adito che per escludere la revocazione si debba allora assodare che vi sia stata una collusione fra le danti causa e il comune (cfr. argomentazione a pag. 16 del ricorso).
15. Pertanto, non appare sussistente alcuna svista e non ricorrono i presupposti per la revocazione.
15.1. Peraltro, anche nel merito occorre osservare che nella SCIA prot. n. CU77685 del 23 ottobre 2013 era stato indicato il posizionamento di una pergotenda installata su pareti esterne coperta da telo retrattile priva di opere murarie e di pareti chiuse nonché di facile rimozione, mentre il tecnico comunale, nel corso degli accertamenti effettuati, aveva ravvisato la realizzazione nell’area di pertinenza attigua al locale commerciale di una struttura in alluminio, telo e vetro chiuso, sia in copertura che lateralmente, tale da inglobare una superficie di somministrazione arredata con tavoli e sedie di circa 70,00 mq con un’altezza di m. 2,70 al colmo e m. 2,30 alla gronda. Già la descrizione delle opere, contenuta negli atti acquisiti nelle due fasi del precedente giudizio, rendeva evidente la difformità tra quanto legittimato e quanto accertato dal Comune.
15.2. Quanto al profilo soggettivo, la società Punto AR era stata, correttamente, chiamata a rispondere dell’abuso quale detentrice del bene al momento dell’accertamento. Tanto, alla stregua del pacifico principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, la figura del responsabile dell'abuso non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l'opera ritenuta abusiva, ma si riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell'opera, pur non essendo stato autore, ha la materiale disponibilità e, pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato.
16. Conclusivamente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
17. Nella novità delle questioni di fatto sottese al presente giudizio, in relazione al peculiare andamento del processo fra le parti, e nella circostanza che non è stata raggiunta in giudizio la prova che sia stata la ricorrente a realizzare l’abuso, il collegio ravvisa gli eccezionali motivi richiesti dal combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.a. per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.