Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 3
La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso l'esistenza di simili atti e fatti in una fattispecie nella quale le opere antropiche - consistenti nella costruzione di un collettore fognario e nella realizzazione di una strada -, determinanti la trasformazione per innalzamento dell'altezza di quota di un terreno costituente l'alveo naturale di un lago, erano avvenute senza il consenso, espresso o tacito, delle Amministrazioni interessate).
Ai sensi dell'art. 947 cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37, le accessioni fluviali comportano l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del proprietario rivierasco solo se si verificano per cause naturali; con la conseguenza che gli appezzamenti di terreno rientranti, in quanto posti al di sotto della quota dell'altezza di piena ordinaria, nel perimetro dell'invaso naturale di un lago, non perdono la loro natura di beni demaniali se, per effetto di successivo innalzamento dipendente da regolamento artificiale ovvero da altre attività antropiche, vengano a trovarsi al di sopra di tale quota, essendo in tal caso rimesso alla scelta del soggetto titolare del demanio il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno - che era ma non è più al di sotto della quota limite dell'alveo del lago - per acquisirlo al patrimonio disponibile.
Le disposizioni degli artt. 3 e 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (recante "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"), sostitutive degli artt. 946 e 947 cod. civ. - le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dall'attività antropica - sono prive di efficacia retroattiva.
Commentario • 1
- 1. Terreni abbandonati dalle acque fluviali: quale ne è la sorte?Emanuela Spolverino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Tale lavoro verte sullo studio della sorte dei terreni abbandonati da acque correnti, a seguito di fenomeni di inalveamento naturale o artificiale dei fiumi. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 822 c.c., i fiumi fanno parte del demanio pubblico, ovvero di quei beni che sono funzionali alla soddisfazione di interessi pubblici e collettivi. In particolare, essi sono inclusi, ex art. 822, co 1, c.c., nel cosiddetto demanio necessario o naturale, i cui beni, per loro natura intrinseca, sono caratterizzati da godimento collettivo e sono, pertanto, funzionali agli interessi della collettività [1] In generale, il demanio è soggetto ad un regime di incommerciabilità che, in ragione della tutela …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11101 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente Agg. -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di Sez. -
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. BE PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19035/00 proposto
NI RC, NI BE, NI NO, LI RC, LI LA, TO IN e EL NA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'Avv. Benito Panariti che insieme all'Avv. Pierluigi Vesentini li difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE e MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona dei rispettivi Ministri p.t. in carica, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 20, presso l'Avvocatura dello Stato che li difende ope legis.
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 38/00 del 27.03.2000/13.05.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.05.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. dello Stato Giuseppe Albenzio.
Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto Cinque che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo, assorbiti gli altri, ovvero in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01.07.1994, MA, ER e LU NI nonché MA e LA FA, MA TU e AD EL convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e il Ministero dei Lavori Pubblici al fine di sentir dichiarare il proprio esclusivo diritto di proprietà su una porzione di terreno adiacente al fabbricato ad essi appartenente, sito in Bardolino, incluso da tempo immemoriale nella recinzione della loro proprietà, ma identificato nel locale catasto terreni col mappale n. 49/d, intestato al Demanio dello Stato. Esponevano i ricorrenti che detta intestazione era stata effettuata sul presupposto che la quota di m. 65,69 sul livello del mare identificasse il perimetro del lago di Garda, mentre la giurisprudenza aveva più volte riconosciuto l'illegittimità del D.M. 20 agosto 1948 n. 1170, con il quale il Ministro dei Lavori pubblici aveva fissato tale quota, avendo accertato che la quota reale era di m. 65,05 sul livello del mare. Aggiungevano che in quel luogo non solo non era mai esistita alcuna spiaggia a causa della presenza di fitti canneti che impedivano di raggiungere la riva del lago, ma che, inoltre, nel tratto compreso tra la riva e il terreno in questione da tempo era stata costruita una strada pedonale e un sottostante collettore fognario, che separavano la riva del lago dall'area in contestazione.
Si costituiva la sola Amministrazione delle Finanze dello Stato che contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale Regionale (con sentenza 6.10/24.12.1997), dopo aver premesso che la propria competenza era limitata alla demanialità del bene, dichiarava che il terreno in contestazione non apparteneva al demanio dello Stato e affermava la propria incompetenza in ordine alle domande di accertamento della proprietà e di condanna al rilascio del bene nonché al pagamento delle indennità di legge, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale ordinario di Venezia indicato quale giudice competente.
Con sentenza n. 38/00 del 27.03.2000/13.05.2000, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglieva l'appello proposto dalle Amministrazioni soccombenti e dichiarava l'appartenenza al demanio idrico dello Stato dei terreni facenti parte del mappale n. 49/d posti a livello della quota di m. 65,05 sul livello del mare, nonché di una ulteriore fascia della larghezza di m. 4, destinata a spiaggia, per una superficie complessiva di circa mq. 900, ponendo le spese del doppio grado del giudizio a carico degli attori appellati. Il TSAP, nella parte motiva della sentenza, osservava, fra l'altro, che "i beni del demanio idrico, tra i quali rientrano tutti i terreni sulle sponde del lago di Garda posti a quota inferiore a m. 65,05 sul livello del mare - che costituiscono l'alveo-lido del lago - e la spiaggia circostante, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti delle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.) e possono passare dal demanio al patrimonio dello Stato solo a seguito di provvedimento dell'autorità amministrativa (art. 829 c.c.), restando esclusa in ogni caso la loro sdemanializzazione tacita (art. 947, ult. comma, c.c.). Contro la sentenza del TSAP hanno proposto ricorso per cassazione i NI, i FA, la TU e la EL, deducendo quattro motivi di annullamento, illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso i Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti a sostegno dell'impugnazione deducono:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823, 829 e 943, 945, 946, 947 c.c., questi ultimi nella formulazione precedente la legge 15.01.1994 n. 37, e dell'art. 11 delle preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che il TSAP, nel qualificare come demaniali l'area posta al di sotto della quota limite di m. 65,05 e la fascia di terreno della larghezza di m. 4 ritenuta, nonostante il contrario esito dell'istruttoria, come destinata a spiaggia, ha fatto riferimento all'originario stato dei luoghi, senza tener conto che gli stessi, nel 1980, erano stati completamente modificati a causa di opere pubbliche di rilevanti dimensioni, quali la costruzione del collettore fognario e della strada, che avevano portato il livello dei terreni a quota superiore a m. 65,92, facendo venir meno, per la presenza di massi paraflutti, qualsiasi possibilità di utilizzazione pubblica della spiaggia impedendo l'approdo, e facendo perdere ogni qualità demaniale ai terreni posti a monte della strada, ancorché in origine posti a livello inferiore a quota m. 65,05, essendo venuta a mancare ogni contiguità con l'invaso e l'acqua, con il connesso esaurimento delle funzioni accessorie di contenimento e di supporto. Inoltre il TSAP, nel richiedere un formale atto di declassificazione affinché un bene demaniale possa passare al patrimonio dello Stato, non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che la sdemanializzazione di un bene può verificarsi tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, quando si è in presenza di comportamenti positivi della P.A. inequivocabilmente volti alla dismissione del bene stesso dalla sfera del demanio, con il conseguente passaggio al patrimonio disponibile dello Stato.
Infine, il TSAP illegittimamente ha attribuito efficacia retroattiva alla disciplina introdotta dalla legge n. 37 del 1994, in tema di formalità per la sdemanializzazione, ed ha ritenuto irrilevante l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi, escludendo la sopravvenuta sdemanializzazione tacita dell'area in questione.
1.1. Il motivo è infondato.
La questione, in punto di diritto, da risolvere è se un terreno, posto originariamente al di sotto della quota dell'altezza naturale di piena ordinaria e, quindi, incluso nel perimetro dell'alveo naturale di un lago, conservi o non la sua natura di bene demaniale nel caso in cui per effetto dell'intervento dell'uomo venga a trovarsi al di sopra di tale quota.
Il quesito non è risolvibile alla stregua del principio della esclusione della sdemanializzazione dei "terreni comunque abbandonati... per fenomeni di inalveamento... sia a seguito di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dalla attività antropica", di cui agli artt. 3 e 4 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, sostitutivi degli artt. 946, 947 del codice civile, poiché detta normativa, quale ius superveniens - in assenza di qualsiasi disposizione intertemporale - non ha effetto retroattivo e pertanto non incide sulla condizione giuridica dei terreni reliquati a seguito di pregressi fenomeni di inalveamento (Cass. 10.1.1997 n. 300) ovvero dei suoli innalzati di quota, come nel caso in esame, a seguito di modifica artificiale dello stato dei luoghi.
Esclusa, quindi, 1Incidenza sulla fattispecie in esame dello ius superveniens, al quale l'impugnata sentenza, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non ha fatto minimamente riferimento, la questione va risolta sulla base dell'art. 947 vecchio testo cod. civ. (esplicitamente menzionato dal TSAP), applicabile ratione temporis. Peraltro, sul punto che interessa, non contenendo il citato art. 947 c.c. l'affermazione di alcun principio circa l'immanenza e permanenza della demanialità, prevedendo soltanto che le disposizioni degli artt. 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause, la soluzione va ricavata da una lettura coordinata della norma medesima nel quadro della disciplina relativa alle vicende dei beni demaniali.
Sul punto che interessa, il principio informatore della materia (in base all'art. 947 c.c. nella previgente versione) è quello secondo cui gli incrementi (accessioni fluviali) determinano l'acquisto a favore del proprietario rivierasco solo se si verificano per cause naturali, onde evitare da un lato che la realizzazione di un'opera pubblica sottragga allo Stato la proprietà dell'alveo rimasto scoperto per effetto dell'opera stessa, e dall'altro che i privati, ponendo in essere opere idonee a determinare gli incrementi si impadroniscano di beni pubblici. In tali casi si applica la regola generale posta dall'art. 829 c.c., secondo cui il bene, cessando di appartenere al demanio idrico, passa nel patrimonio disponibile dello Stato.
Consegue che gli appezzamenti di terreno, che essendo posti al di sotto della quota dell'altezza di piena ordinaria rientrano nel perimetro dell'invaso naturale di un lago, non perdono la loro natura giuridica di beni demaniali se per effetto di successivo innalzamento, dipendente da regolamento artificiale ovvero da altre attività antropiche, vengano a trovarsi al di sopra di tale quota. In realtà la trasformazione non naturale per innalzamento procurato dell'altezza della quota di un terreno costituente l'alveo naturale di un lago non produce gli effetti automatici contemplati dagli artt. 941 e seguenti c.c. nella formulazione precedente la novella di cui alla legge 5.1.1994 n. 37 (norma priva di efficacia retroattiva), anche se ciò non esclude che possa spiegare effetti analoghi ma per deliberata volontà del soggetto titolare del demanio, dato che proprio perché il relativo terreno "era" e non è più al di sotto della quota limite dell'"alveo" del lago, la P.A. può disporne la sdemanializzazione ed acquisirlo al patrimonio disponibile.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha affermato l'appartenenza al demanio idrico dello Stato dei terreni facenti parte del mappale n. 49/d posti a livello della quota di m. 65,05 sul livello del mare, nonché di una ulteriore fascia della larghezza di m. 4, destinata a spiaggia, per una superficie complessiva di circa mq. 900, una volta che la quota reale del perimetro del lago di Garda è stata determinata, con riferimento al livello delle piene ordinarie allo sbocco del lago (Sez. Un. 19.12.1994 n. 10908), essere di m. 65,05 (essendo stata riconosciuta l'illegittimità del D.M. 20 agosto 1948 n. 1170 nella parte in cui il Ministro dei Lavori
Pubblici aveva fissato tale perimetro a quota 65,69), ed una volta accertata, come da consulenza tecnica d'ufficio, la presenza di detta spiaggia, ritenendo conseguentemente irrilevanti le sopraggiunte modifiche dello stato di luoghi, in assenza di un provvedimento di sdemanializzazione.
L'assunto dei ricorrenti, ancorché esatto in tesi circa la possibilità di una sdemanializzazione tacita (Cass. 26.2.1996 n. 1480), non può essere condiviso in assenza dei presupposti necessari, così come richiesti da questa Corte (cfr. Cass.
4.3.1993 n. 2635 e Cass. 3 maggio 1996 n. 4089, quest'ultima invocata dai ricorrenti), la quale al riguardo ha affermato che la sdemanializzazione tacita "può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti, che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino".
Nel caso specifico deve escludersi l'esistenza di simili atti e fatti, significativi della volontà della P.A., tali non potendo essere ritenuti la costruzione del collettore fognario e la realizzazione della strada antistante, anche perché non risulta che le Amministrazioni interessate abbiano mai prestato il loro consenso, espresso o tacito, alla realizzazione di simili opere e alle modifiche della natura dei luoghi.
Invero dalla realizzazione di tali opere non è possibile desumere una sdemanializzazione tacita operata dalla P.A., avendo l'impugnata sentenza accertato, in base alla c.t.u., che la zona al di sotto del limite di m. 65,05 appartiene al demanio idrico in quanto delimita l'alveo-lido del lago e che la zona al di sopra di tale limite, della larghezza di metri quattro, è anche essa demaniale in quanto destinata a spiaggia.
2. Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione.
I ricorrenti deducono vizi di motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante "le norme applicabili al momento dell'intervenuta modifica dei luoghi da parte della Pubblica Amministrazione e delle conseguenze giuridiche derivanti da tali fatti".
Il motivo è inammissibile perché avverso le sentenze del TSAP il ricorso per cassazione, come si desume dal combinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200 e 201 del r.d. 11.12.1933 n. 1175, è ammesso, oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione,
soltanto per violazione di legge, sicché non è consentito denunciare con esso vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ma soltanto quelli che si traducano nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione medesima (v. fra le tante: Sez. Un. 19.11.2001 n. 14541;
9.7.2001 n. 9321; 15.7.1999 n. 401). Vizi, quest'ultimi, che nel caso specifico non ricorrono, avendo la sentenza impugnata chiaramente esposto le argomentazioni poste a base della decisione, peraltro esplicitamente richiamando la c.t.u., le cui conclusioni sono state pienamente condivise.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 943, 945, 946, 947 c.c. nella formulazione precedente la legge 5.1.1994 n. 37, dell'art. 116 c.p.c., difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. I ricorrenti censurano l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto di includere nel demanio idrico anche la fascia di terreno della larghezza di m. 4, ritenuta "spiaggia". Assumono i ricorrenti che, quand'anche le spiagge dei laghi si ritengono incluse nell'elencazione di cui all'art. 822 c.c. e quindi soggette al regime dei beni demaniali, nel caso specifico la decisione contrasta con i risultati dell'istruttoria, perché, contrariamente a quanto supposto dal c.t.u. sulla base dell'osservazione dei luoghi, le testimonianze assunte hanno escluso l'esistenza della spiaggia, ancor prima della modifica dei luoghi, a causa della presenza di fitti canneti. Sostengono, pertanto, che sul punto "risultano violate le norme che definiscono il concetto di spiaggia e quelle che presiedono alla valutazione delle prove e risulta evidente il difetto di motivazione".
La censura non può trovare adito perché la valutazione delle prove attiene ad un compito esclusivo del giudice di merito e pertanto è censurabile in sede di legittimità soltanto attraverso la motivazione che, se attiene ad una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque, è censurabile, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., solo se la motivazione sia totalmente inesistente o caratterizzata da argomentazioni inidonee a palesare la "ratio decidendi", ovvero, quando, ancorché esistente e idonea a palesare la "ratio decidendi", risulti aver totalmente omesso di prendere in considerazioni circostanze risultanti dal processo e potenzialmente idonee a determinare una decisione diversa.
I ricorrenti con il motivo prospettano una personale visione della situazione dei luoghi e non spiegano per quali ragioni dovrebbero essere disattese le conclusioni del c.t.u. che, con ampie argomentazioni, ha desunto l'esistenza della spiaggia.
4. Violazione degli artt. 112 e 436 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. I ricorrenti lamentano che con la sentenza impugnata si sia anche proceduto d'ufficio a modificare il regime delle spese relative al primo grado di giudizio, statuendo la loro condanna al relativo pagamento, in luogo della già disposta compensazione. La doglianza è priva di fondamento perché il giudice d'appello, quando riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, deve, con giudizio complessivo, decidere sulle spese del primo e del secondo grado, anche se la statuizione sulle spese non sia stata investita da uno specifico motivo di appello.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato;
i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro. 64,00 oltre a Euro 1.500,00 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002