Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 2
Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche deve essere proposto - ai sensi dell'art. 202, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (che richiama, dimezzandolo, il termine di novanta giorni di cui all'art. 518 del codice di rito del 1865) - entro quarantacinque giorni dalla notifica del dispositivo.
Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto se emesse in unico grado nelle materie contemplate dall'art. 143 del regio decreto n. 1775 del 1933, quanto se emesse in grado d'appello, il ricorso per cassazione, come si desume dal coordinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200 - 201 del citato regio decreto, è ammesso soltanto per violazione di legge (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione), sicché non è consentito denunziare con esso vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma soltanto quelli che si traducano in mancanza o in mera apparenza della motivazione medesima per l'assenza di un "iter" argomentativo idoneo a palesare le ragioni della decisione, così da incidere sul modello della sentenza come descritto dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e da determinarne la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2001, n. 9321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9321 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente Aggiunto -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di Sez. -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 21469/1999 del R.C.AA.CC. proposto da
MNISTERO DELLE FINANZE e DEI LAVORI PUBBLICI, in persona dei rispettivi Ministri p.t. in carica, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 20, presso l'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende ope legis.
- ricorrenti -
contro
IN CA e ER HI, elettivamente domiciliati in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'Avv. Benito Panaruti che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Pierluigi Visentini li rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 42/99 del 01.03.1999 / 16.03.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.03.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. dello Stato Giuseppe Albenzio e l'Avv. Benito Panariti.
Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni Lo Cascio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.12.1993, i coniugi IA EL e DE RE convennero le Amministrazioni delle Finanze e dei Lavori Pubblici dello Stato davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia esponendo di essere proprietari, in virtù dell'atto di acquisto per notaio Misolano del 30.11.1972, di un immobile sito in Bardolino (Verona), costituito da un fabbricato ad uso abitazione, insistente su terreno riportato nel catasto del predetto comune di Bardolino al fol. 9 mappale 52/E confinante, fra l'altro, con terreno mappale 51/D. Dedussero che tale terreno mappale 51/D era stato sempre in possesso di essi ricorrenti e dei loro danti causa, fin da tempo immemoriale, essendo recintato e compreso nella proprietà. Aggiunsero che il terreno era stato volturato al demanio pubblico dello Stato in forza del decreto ministeriale 20.8.1948 n. 1170, che aveva stabilito il limite della zona demaniale lungo il perimetro del lago di Garda e nelle provincie di Brescia e Verona alla quota di m. 65,59 sul livello del mare. Ma tale volturazione doveva ritenersi illegittima giacché il terreno non faceva parte ne' dell'alveo ne' del lido del lago di Garda, perché si trovava a quota superiore a m. 65,05 sul livello del mare, essendo tale quota l'altezza effettiva dell'alveo del lago di Garda. Chiesero, pertanto, che venisse dichiarata illegittima ed inefficace la volturazione al demanio dello Stato del terreno mappale 51/D e che tale terreno venisse dichiarato di loro esclusiva proprietà.
Si costituì la sola Amministrazione delle Finanze che eccepì l'incompetenza del T.R.A.P., contestando, nel merito, il fondamento delle pretese avversarie e proponendo domanda riconvenzionale diretta al rilascio del terreno e al pagamento del relativo canone di occupazione.
Espletata l'istruttoria anche mediante c.t.u., il T.R.A.P. dichiarò la propria incompetenza per materia in relazione alle domande di accertamento della proprietà e di illegittimità della volturazione del terreno, nonché in relazione alle domande riconvenzionali formulate dell'Amministrazione, essendo per le stesse competente il Tribunale di Venezia in composizione ordinaria, mentre per la residua domanda (concernente la natura demaniale o non del terreno) accolse la richiesta degli attori, dichiarando che il terreno mappale 51/D non era incluso nel limite demaniale del lago di Garda. Contro tale decisione proposero appello entrambe le Amministrazioni, deducendo due motivi di impugnazione rispettivamente relativi alle statuizioni circa il diniego della demanialità del terreno e della competenza in ordine alle domande riconvenzionali. Con sentenza n. 42/99 del 01.03.1999/16.03.1999, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinse il gravame e confermò integralmente la decisione impugnata, osservando innanzitutto, per quel che interessa in questa sede, che oggetto del contendere era non già la proprietà del terreno ma esclusivamente la sua natura demaniale. Al riguardo ritenne che erano da condividere le conclusioni del c.t.u. che la quota dell'alveo/lido del lago di Garda era pari a m. 65,05, e non a m 65,59 come stabiliva il decreto del Ministro dei LL.PP. n. 1170 del 20.8. 1948, e che tale quota era del tutto esterna al terreno, il quale per la sua posizione e configurazione non poteva neppure svolgere le funzioni tipiche della spiaggia.
Il T.S.A.P. disattese poi tutte le altre doglianze delle Amministrazioni osservando che il mappale 51/D era separato dal lago da una striscia di terreno (pacificamente demaniale) sulla quale insistevano il collettore fognario e una strada pedonale, mentre tra tale strada e il lago si trovava un canneto che giungeva fin dentro il lago, la cui presenza impediva l'utilizzo della zona come spiaggia per l'approdo o il deposito dei natanti, per la pesca, per la navigazione da diporto e per gli altri usi.
Infine, dopo aver osservato che quanto deciso dal primo giudice non era in contrasto con altre decisioni relative ad aree vicine, ritenute demaniali, perché la situazione di fatto di quest'ultime era chiaramente diversa da quella controversa, il T.S.A.P. concluse che la decisione di primo grado doveva trovare piena conferma laddove aveva affermato la natura non demaniale del terreno, con conseguente superamento delle questioni relative al suo rilascio e al pagamento dei canoni di occupazione abusiva.
Contro tale sentenza propongono ricorso per cassazione le Amministrazioni delle Finanze e dei Lavori Pubblici dello Stato in base a due motivi di annullamento, ai quali i coniugi EL-RE resistono con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Preliminarmente osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti in memoria, è infondata perché il termine per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione contro le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è di quarantacinque giorni (e non di trenta giorni), giacché l'art. 202 del r.d. 11.12.1933 n. 1775 (testo unico sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici), il quale riduce alla metà il termine fissato dall'art. 518 del codice di rito allora vigente, contiene un rinvio materiale, con la conseguenza che, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, l'indicata riduzione alla metà del termine per il ricorso deve essere riferita al termine di novanta giorni fissato nel previgente art. 518 del codice di rito del 1865 (cfr. ex plurimis Sez. Un.
3.4.1998 n. 3471). Il ricorso, essendo stato proposto in data 9.11.1999, vale a dire nel suddetto termine di quarantacinque giorni dalla notifica del dispositivo della sentenza effettuata il 25.9.1999, è quindi senz'altro tempestivo.
1. Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., nonché nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) le
Amministrazioni ricorrenti assumono che il Tribunale Superiore, pur partendo dalla premessa che il primo motivo di appello si fonderebbe su un evidente travisamento di fatto, ha poi finito per riconoscere che la striscia a valle della quota di m. 65,59 è pacificamente demaniale, mentre quella a monte, pur avendo perduto i caratteri della demanialità, potrebbe essere rimasta ancora nel patrimonio dello Stato, circostanza questa da accertare davanti al giudice ordinario.
La pronuncia doveva, allora, essere favorevole alle Amministrazioni, perché le statuizioni evidenziate, che escludono che la proprietà EL si estenda fino al confine dell'alveo lido del lago, corrispondevano e corrispondono al motivo di gravame onde l'appello meritava accoglimento, mentre il giudice a quo ha pronunciato un dispositivo in contrasto con le statuizioni in questione e la sentenza deve essere dichiarata nulla in quanto inidonea a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale.
1.1. Il motivo è infondato perché i dedotti vizi di attività del giudice ovvero la non determinabilità dell'effettiva portata decisoria della sentenza, con conseguente nullità della stessa, non sussistono.
Il Tribunale Superiore, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che smentiva, con ampiezza di considerazioni tecniche e con adeguate argomentazioni logiche, le indicazioni del decreto ministeriale 20.8.1948 n. 1170 circa la linea della zona demaniale del lago di Garda nei territori di Bardolino e di Verona, ha accertato (anche in conformità a quanto altre volte affermato da queste Sezioni Unite, con sentenza n. 10908 del 1994 e n. 6591 del 1981, che il criterio di determinazione dell'estensione dell'alveo lacuale si desume dal principio pacifico richiamato nell'art. 943 c.c.) che la quota del lago di Garda, fissata in quel decreto a metri
65,59 sul livello del mare, era invece a metri 65,05; di tal che il terreno in questione, di cui al mappale 51/D, era al di sopra e non al di sotto della quota di zona demaniale.
1.2. L'impugnata sentenza ha spiegato come l'assunto delle Amministrazioni ricorrenti - secondo le quali l'intero mappale doveva essere considerato demaniale, o almeno la parte dello stesso a valle della quota indicata nel decreto ministeriale del 1948, rientrando quella a monte, a seguito della realizzazione di opere pubbliche (strada pedonale e collettore fognario) nel patrimonio dello Stato - non poteva essere condiviso perché si fondava su un evidente travisamento della situazione di fatto, essendo emerso non solo dal testo della c.t.u., ma anche e soprattutto dai rilievi fotografici e dalle planimetrie allegate, che il terreno in questione era separato dal lago da una striscia di terreno, pacificamente demaniale, sulla quale insistevano la strada pedonale e il collettore fognario, e non aveva neppure l'aspetto di una palude, mentre la presenza in loco di un fitto canneto rendeva impossibile l'utilizzazione per l'approdo o il deposito dei natanti, la pesca, la navigazione da diporto e altri usi similari. Le modificazioni erano dovute all'intervento dell'opera umana, cioè dell'Amministrazione comunale che aveva costruito la strada pedonale, consentendone la fruizione per usi turistici e "voluttuari", che però non erano gli usi tipici di una "spiaggia", essendo del tutto irrilevante il fatto che, per la costruzione del collettore e della strada, l'Amministrazione comunale non avesse dovuto compiere espropriazioni, dato che l'opera era stata realizzata al di fuori del terreno in contestazione (risultando oltretutto il mappale 51/D ancora formalmente intestato al demanio). In base a tali considerazioni, disattesa la tesi delle Amministrazioni ricorrenti, l'impugnata sentenza ha confermato la decisione dei giudici di primo grado che avevano affermato la natura non demaniale del terreno in questione (mappale 51 /D) in base alle risultanze della c.t.u. che aveva accertato, oltre la quota dell'alveo del lago, la posizione di tale terreno rispetto a detta quota e l'inesistenza della spiaggia, attesa la configurazione dei luoghi.
1.3 L'impugnata sentenza ha, quindi, determinato in modo chiaro e preciso il dictum, che risulta, all'evidenza, pienamente comprensibile oltre che coerente con le addotte argomentazioni che, essendo immuni da vizi logici e giuridici, sono affatto incensurabili.
2. Col secondo motivo, deducendo difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), le Amministrazioni ricorrenti assumono che la sentenza è
priva di motivazione, giacché il contrasto tra le singole proposizioni da cui la motivazione stessa è formata, unito all'incertezza o all'inconcludenza delle stesse, impedirebbero di ricostruire l'iter logico seguito dal secondo giudice. Non potrebbe poi essere giudicato irrilevante l'errore commesso dal c.t.u., il quale ha identificato la zona in contestazione con il mappale 52/E anziché con il mappale 51/D, essendo, infatti, i caratteri del mappale 52/E, su cui il tecnico si è fondato e che ha determinato il giudizio dei primi giudici, del tutto diversi da quelli del mappale 51/ D.
2.1. Il motivo non ha pregio.
Va subito detto che, secondo l'insegnamento ormai consolidato di queste Sezioni Unite, avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tanto se emesse in unico grado nelle materie contemplate dall'art. 143 L. 1775/1933, quanto se emesse in grado d'appello (come nel caso in esame), il ricorso per cassazione, come si desume dal coordinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200/201 della legge suddetta, è ammesso soltanto per violazione di legge (oltre che, ovviamente, per motivi attinenti alla giurisdizione), sicché non è consentito denunziare con esso vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. ma soltanto quelli che si traducano in mancanza o in mera apparenza della motivazione medesima per l'assenza di un iter argomentativo atto a palesare le ragioni della decisione, così da incidere sul modello della sentenza come descritto dall'art. 132 n. 4 c.p.c. e da determinarne la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 stesso codice (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. Un. 10.10.1992 n. 11065, 11.11.1992 n. 12150, 2.12. 1992 n. 12871,
19.1.1993 n. 636, 8.3.1993 n. 2754, 6.6. 1994 n. 5495,18.2.1997 n. 1484; 15.7.1999 n. 401).
2.2. Nulla di tutto questo è dato riscontrare nella sentenza impugnata il cui tessuto argomentativo è senz'altro idoneo ad evidenziare il processo logico seguito dal Tribunale Superiore a sostegno della soluzione adottata, per cui sono inammissibili le censure che ad essa vengono mosse, più o meno esplicitamente, sotto il profilo di cui sopra e che implicano un controllo della sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie acquisite, come pure quelle con le quali si lamenta la mancanza di un espresso esame di deduzioni ed argomentazioni difensive implicitamente disattese dal giudice a quo.
2.3. Ed in realtà ad escludere il dedotto vizio motivazionale è sufficiente ricordare quanto già detto sopra, cioè che la sentenza impugnata ha dato ampia giustificazione del suo convincimento allorché ha escluso la demanialità del terreno di cui al mappale 51/D in base agli accertamenti del c.t.u., alla quota dell'alveo del lago di Garda, alla posizione del terreno in questione e all'inesistenza della spiaggia, attesa la conformazione della zona.
2.4. La sentenza impugnata ha anche spiegato come era del tutto irrilevante l'errore commesso dal c.t.u. di ritenere il mappale 51/D intestato ai EL (peraltro pacificamente intestato al demanio) poiché la demanialità del terreno era stata esclusa in base agli accertamenti del c.t.u., fondati non sulle intestazioni catastali ma sull'esame obiettivo del terreno e sull'individuazione della esatta quota altimetrica del lago.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, con condanna delle Amministrazioni ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessive L. 180.000, oltre L.
5.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001