Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14999 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Contratto di SEZIONE TERZA CIVILE14999/02 vendita di spazi pubblicitari Composta dagli 11.1 R.G.N. 9581/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron. 35116 Consigliere 3898 bis MAZZA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Fabio Consigliere Ud. 19/06/02 Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STUDIO 80 SRL, con sede in Firenze, in persona del suo legale rappresentante RI NA, elettivamente NCELLER domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato TERESINA T MACRI', difesa dall'avvocato ARNALDO AMATUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO ODEON PUBBLICITA' SRL, nella persona del curatore rag. Cesare Meroni, elettivamente domiciliata 2002 in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio 1399 dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che la difende anche 1 disgiuntamente all'avvocato TINO SINIBALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2959/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione I I Civile, emessa il 14/10/98 e depositata il 06/11/98 (R.G. 92/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La S.r.l. Studio 80 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, il fallimento della S.r.l. Odeon Pubblicità per sentir dichiarare l'inesistenza di un credito di lire 285.943.432, del quale la curatela aveva chiesto stragiudizialmente il pagamento. La SOC. attrice precisava che la domanda avversa era basata su di un preteso contratto di compravendita di spazi pubblicitari che essa non aveva acquistato, avendo invece operato come agente procacciatore di af- fari;
che in tale veste aveva infatti reperito un cliente, la soc. Parma Cincillà che aveva poi acquista- to gli spazi in questione. In via subordinata opponeva in parziale compensa- 2 zione un suo asserito credito per risarcimento danni. I l fallimento si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda per incompetenza del giudizio adito e chiedendo nel merito il rigetto della stessa. Il Tribunale, con sentenza 5/26.5.1994 disattesa l'eccezone in rito, rigettava la domanda. La SOC. Studio 80 proponeva appello lamentando il mal governo delle prove in atti e chiedendo ammettersi la prova per testi già formulata in primo grado e non ammessa dal tribunale. Il fallimento si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo, con appello incidentale, l'eccezione di rito. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 14.10/6.11.1998 n. 2959, rigettava ambedue gli appelli. Osservava nel merito che i fatti allegati a fonda- mento della domanda trovavano smentita nella documenta- zione prodotta in giudizio ed in particolare nelle fat- ture emesse dalla soc. Odeon a carico della soc. Studio 80 e dalla nota di credito emessa da quest'ultima SO- cietà nei confronti della soc. Parma Cincillà. Riteneva sprovvista di prova la domanda subordina- ta ed inammissibile l'istanza di prova testimoniale. La SOC. Studio 80 ha proposto ricorso per Cassa- 3 zione con sei motivi. Resiste il fallimento Odeon con controricorso. Motivi della decisione Con i primi tre motivi di gravame lo Studio 80 censura la sentenza impugnata nel punto in cui la Corte ha ritenuto che l'obbligazione di pagamento a carico di esso ricorrente si fonda su di un contratto perfezio- nato a [...] accettazione per esecuzione della proposta contenuta nella lettera Rocchi in data 8.9.89. Deduce in proposito la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto e dell'art. 2709 C.C., nonché difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa. Osserva che la prova del contratto non poteva ri- tenersi raggiunta senza l'esame circa la coincidenza tra la proposta e l'esecuzione relativamente a tutti gli elementi essenziali indicati nella lettera Rocchi;
che la fattura commerciale, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio;
che la Corte di Milano ha violato le norme in tema di in- terpretazione del contratto non avendo considerato il comportamento successivo delle parti. Le censure non meritano accoglimento giacché esse sono sostanzialmente dirette ad incidere lla valuta- zione dei fatti e sulla interpretazione degli atti ne- 4 goziali compiuti dalla parti. Né sfugge ad un giudizio di genericità la dedotta violazione delle norme di interpretazione del contrat- to, mancando in essa l'indicazione specifica dell'errore contenuto nell'iter argomentativo del giu- dice a quo. Con il quarto motivo di gravame la soc. ricorrente censura per difetto di motivazione il punto della deci- sione con il quale non è stato ammessa la prova per te- sti. La censura è generica. Come più volte affermato da questa Corte: < la mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile per Cassazione sotto il profilo del difetto di motiva- zione, solo se i fatti dedotti siano tali da costituire un punto decisivo della controversia ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze che formano og- getto della prova e il Ato di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consen- tire al giudice di legittimità il controllo sulla deci- sività della prova medesima;
controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazio- ne, deve appunto addivenite sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative >> (Cass. 18.9.1986, 5 n. 5656). Nella fattispecie la censura non presenta le ne- cessarie deduzioni e dimostrazioni e non è quindi auto- sufficiente. Con la successiva censura la società ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine al rigetto del- la eccezione di compensazione. La doglianza è infondata. La Corte di merito ha dato succinta ma sufficiente motivazione, avendo ritenuto non provato il fondamento della eccezione basato in circostanze di fatto con quelle che furono dedotte con la richiesta di prova per testi. Infine con l'ultima censura la soc. ricorrente la- menta la violazione delle norme in tema di liquidazione delle spese affermando che nella specie ricorreva l'ipotesi della soccombenza reciproca, di talché dove- vasi applicare l'istituto della compensazione delle spese. La doglianza è inammissibile. Infatti < in tema di regolamento delle spese pro- cessuali, il sindacato della Corte di Cassazione è li- mitato ad accertare che non risulti violato il princi- pio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. 6 Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel po- tere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto о in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi >> (Cass. 29.1.1990, n. 551).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle €138,00/ spese del giudizio di Cassazione, oltre Euro 2.500 per onorari a favore del resistente. Così deciso in Roma, addì 19.6.2002 Gavan Fisican cops.Il Cons. Est. Il President e IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 24 OTT 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 129.11 delle Entrate di Roma 2 il 26.1.2012 serie 4 al n. 4023 versate € 161,77 20,66 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) лоят 109T apposta in calce alla copia autentica 456 149147 1400 806T 161,77 7