Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SCLUSIONE DI SEZIONE PRIMA CIVILE 10 DA SOCIETA' COOPERATIVA : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati 0 R.G.N. 9608/00 Presidente Dott. Antonio SAGGI Dott. Donato 0 Rel. Consigliere - PLENTE Cron.1930 -Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 303 Dott. Stefano BENINI Consigliere Consigliere Ud. 25/09/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA VIGILANZA SARDEGNA Soc.Coop.A.R.L.; in " del legale rappresentante pro tempore persona elettivamente domiciliata in ROMA Via OSLAVIA 7 presso 1'Avvocato STEFANIA SARACENI rappresentata e difesa dall'Avvocato ELIGIO PINNA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CI OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso 1'avvocato DOMENICO D'AMATI, che 2002 lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al 170) controricorso;
1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 130/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 02/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente l'Avvocato D'Amati che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con atto 14.7.1993 CC AM convenne dinanzi Thal Tribunale di Cagliari la società cooperativa Vigi- lanza Sardegna" a r.l., della quale era socio prestato- re d'opera, e chiese l'annullamento della delibera di esclusione che aveva adottato nei suoi confronti il consiglio di amministrazione il 14.4.1993, dopo aver- gli contestato l'addebito di avere danneggiato la So- cietà fornendo varie informazioni non rispondenti alla realtà dei fatti, si che le sue dichiarazioni avevano contribuito alla archiviazione della querela presentata dalla cooperativa nei confronti dell'ex direttore Car- UC RO per il reato di truffa. Tanto sarebbe avvenute in sede di dichiarazioni re- 2 se al P.M. nel corso di indagini penali, seguite alla querela predetta, che erano state conformi al vero, sicché nessun comportamento antisocietario poteva rav- visarsi a suo carico. Chiese inoltre il CC la condanna della coopera- tiva al risarcimento del danno. La convenuta resistette alla domanda, sostenendo che le dichiarazioni rese dall'attore erano false e re- se allo scopo di difendere l'ex direttore della socie- tà; aggiunse che il procedimento penale, nel corso del quale tali dichiarazioni erano state rese, si era con- cluso con l'archiviazione ed eccepi comunque la impro- ponibilità della domanda, in quanto la controversia avrebbe dovuto essere definita in sede arbitrale, ai sensi dell'art. 38 del regolamento della cooperativa. Il tribunale, con sentenza non definitiva 14.1.1997, annullò la delibera impugnata e dispose, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio in ordine ai danni e alle spese processuali. Propose appello la cooperativa Vigilanza Sardegna;
il CC chiese il rigetto della impugnazione, che la Corte di Appello di Cagliari con sentenza 29.1.1999 re- spinse. Ha ritenuto la corte di merito, in conformità a quanto deciso dal primo giudice, che incombesse alla 3 società l'onere di dimostrare la falsità delle dichia- razioni rese dal CC, nonché il reale pregiudizio che da esse era derivato alla società. La cooperativa, in- vece, senza nemmeno indicare specificamente i fatti non veri dichiarati- sì da rendere irrilevanti le prove de- dotte nei gradi di merito, peraltro articolate irri- tualmente - aveva mancato di provare la falsità di quanto dichiarato. Ha escluso, pertanto, la corte territoriale che vi fossero state contraddittorietà nella decisione del tribunale, che aveva negato fondamento - proprio a cau- sa della mancanza di prova della falsità delle dichia- razioni - alla doglianza secondo cui il primo giudice non avesse motivato sul fatto che le dichiarazioni, supposte false, integrassero una mancanza grave, tale da incidere sul rapporto associativo e da danneggiare la immagine della società. Propone ricorso per cassazione la cooperativa Vigi- lanza Sardegna con due motivi;
resiste con controricor- so CC AM. Motivi della decisione Con il primo motivo denunzia la ricorrente la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 253 c.p.c., nonché la omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che con 4 l'atto di appello aveva articolato capitoli di prova specifici ed idonei allo scopo, inn ordine alla circo- stanza che CC AM aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni al P.M. che aveva sempre avuto un ottimo concetto di CI RO, ex direttore della cooperativa, sotto il profilo della serietà e dell'one- stà, benché fosse informato del fatto che costui si era reso responsabile di diversi inadempimenti, quali " abusi di potere su assegnazione di incarichi, qualifi- che, servizi e deleghe;
B tentativo di esautorare il con- siglio di amministrazione, inadempienze statutarie, au- torizzazione a vari soci di spese non autorizzate", che avevano "dato luogo alla delibera di revoca dell'inca- rico"; e ciò al solo scopo di difendere l'ex direttore. In particolare con essi aveva richiamato i comportamen- ti illegittimi posti in essere dall'ex direttore Car- UC RO e le vicende del suo rapporto associativo, nonché le circostanze di fatto che smentivano il CC. Con il secondo la denunzia di violazione di legge è riferita agli artt. 1362 SS. C.C. e alla omessa о in- sufficiente motivazione attiene alla esclusione del so- cio. Assume la ricorrente che l'art. 34 del regolamento interno della cooperativa prevede la esclusione per mancanza grave che non consenta la prosecuzione anche 5 provvisoria del rapporto asssociativo;
mentre l'art. 10 dello statuto la contempla, ogni qualvolta il socio danneggi materialmente o moralmente la società. La mo- tivazione della sentenza impugnata sul punto era stata sommaria, tenuto conto della falsità delle dichiarazio- ni del CC e che il danno, al di là della sua quanti- ficazione, non necessaria, essendo sufficiente la po- tenzialità lesiva del fatto, era comunque evidente e tale sarebbe risultato in caso di esito positivo della cooperativa presentato una querelaprova, avendo la contro l'ex direttore CI RO che le dichiara- zioni del CC avevano contribuito a far archiviare. Il ricorso è infondato. La doglianza, contenuta nel primo motivo di censu- ha ad oggetto la mancata ammissione da parte del ra, giudice di merito della prova dedotta a sostegno della falsità delle dichiarazioni che CC GI aveva reso in sede giudiziale penale. La corte territoriale ha confermato il giudizio di irrilevanza delle deduzioni, espresso dal primo giudi- ce, ritenendole inidonee a provare la falsità e il pre- giudizio reale per la società, avuto riguardo al deli- berato del consiglio di amministrazione che aveva giu- stificato la esclusione del socio con il fatto che ave- va danneggiato la società fornendo varie informazioni non rispondenti al vero nel procedimento a carico del direttore della cooperativa, che avevano determinato la archiviazione della querela per truffa sporta dalla so- cietà. Nel contestare tale conclusione la ricorrente riba- disce la non veridicità delle dichiarazioni di
contro
- parte e la pertinenza dei capitoli di prova in riferi- mento ai motivi di appello, ma omette di indicare spe- cificamente capitoli, la cui articolazione è indi- spensabile perché questa corte ne apprezzi decisività e rilevanza. La inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso rende di per sé la censura inammissibile. T7Né giova la affermazione che la deduzione di pro- va rigettata dalla Corte di Appello coinvolgeva i punti 3,1 e 3,2 dell'atto di appello che qui di seguito si trascrivono integralmente", poiché la ricorrente avreb- be dovuto riportare, oltre ai capi di impugnazione del- la sentenza di primo grado, i capitoli delle deduzioni probatorie, sui quali si sarebbe dovuto incentrare l'esame sollecitato dalla censura, anziché esprimere il soggettivo suo giudizio che la deduzione " coinvolgeva" i punti dell'appello. Peraltro la deduzione che il CC avesse reso di- chiarazioni non veritiere, conoscendo la fondatezza de- 7 gli addebiti mossi al CI, è rimasta affidata ad un mero giudizio, non sostenuto da circostanze di fatto su tale certa conoscenza;
a prescindere da qualunque prova circa la rilevanza penale di siffatti addebiti, da cui desumere la incidenza delle supposte dichiara- zioni non veritiere sulla determinazione di archiviare la querela proposta dalla cooperativa, da cui sarebbe derivato il danno alla stessa. La corte di merito ha inoltre rilevato con rife- rimento al punto, che è stato poi oggetto del secondo motivo di ricorso che nessuna prova era stata offerta in ordine a tale danno, avuto riguardo al fatto che la contestazione mossa al socio con la delibera di esclu- sione contempla proprio siffatto pregiudizio;
ed è er- roneo assumere come fa la ricorrente che sia in re ip- sa, perchè sarebbe sufficiente la mera potenzialità del fatto lesivo, come infondata è la causale del vizio di motivazione della sentenza impugnata che a riguardo ri- sulta argomentata e puntuale. Al di là del rilievo che tale astratta potenzialità apoditticamente enunciata con la affermazione che le - dichiarazioni del CC erano state "fortemente lesive dell'immagine della società" non è stata nemmeno esplicitata, benché rigoroso fosse stato l'onere a ri- guardo, per sostenere l'addebito di avere cagionato danno alla società, sì da giustificare la esclusione, alla ricorrente incombeva comunque l'obbligo di confor- tare l'addebito con fatti specifici e concreti, di cui è mancata persino la deduzione, non solo con riguardo alla falsità predetta, ma anche con riguardo al pregiu- dizio, che il supposto intendimento di difendere l'ex sé, neanche in direttore della cooperativa di per astratto, era in grado di prospettare. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma 25.9.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Donato Plenteda) (Antonio Saggio) muru me CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLERA Prima Sezione Civila дилино9 Marxa leye CO LU Depositato in Cancelieria 2 2 GEN. 2003 IL CANCEL ERE