Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
Il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., allorquando l'inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, non essendo in tal caso applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 15919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15919 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
159 1 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/04/2015 Composta da: Sent. n. sez. 763/2015 SAVERIO FELICE MANNINO - Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.6218/2015 RENATO GRILLO VITO DI LA LU RA NR MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ RA NI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2014 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
Rigetto lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCO SALZANO del ricors Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza del 2 dicembre 2014 il Tribunale di Venezia Sezione per il Riesame in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale avverso il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo del cantiere navale della società CO.NA.VAR. s.r.l. corrente in Chioggia, ordinava il sequestro preventivo del detto cantiere, ravvisando il fumus dei reati di cui agli artt. 659 e 650 cod. pen. nonché il periculum in mora.
1.2 Propone ricorso avverso la detta ordinanza il legale rappresentante della società CO.NA.VAR. s.r.l. deducendo cinque distinti motivi che possono essere così sintetizzati: a) inosservanza della legge penale per erronea applicazione dell'art. 650 cod. pen.; b) vizio di motivazione per illogicità manifesta in punto di determinazione dell'oggetto del sequestro e di qualificazione del provvedimento amministrativo ritenuto specifico e non generico come prospettato dalla difesa;
c) carenza di motivazione in punto di rispetto dei parametri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del vincolo;
d) inosservanza della legge penale per erronea applicazione dell'art. 659 cod. open.; e) vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di individuazione del bene giuridico individuato come oggetto di lesione ed in punto di esclusione dell'applicabilità della norma amministrativa di cui all'art. 10 comma 2° della L. 447/95 in luogo dell'art. 659 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Va premesso, in punto di fatto, che all'odierno ricorrente -nella sua specifica qualità di legale rappresentante della società CO. NA.VAR. s.r.l. corrente in Chioggia ed espletante attività cantieristica di manutenzione di imbarcazioni sono stati contestati tre distinti reati - rispettivamente per violazione dell'art. 659 cod. open;
dell'art. 650 cod. pen. e dell'art. 674 cod. pen. meglio descritti nei capi di imputazione provvisoria sotto le lettere A), B) e C). la vicenda processuale all'attenzione di questa Corte tra origine da una serie di doglianze da parte di persone dimoranti nelle vicinanze della sede operativa del cantiere navale circa la intollerabilità dei disturbi acustici causati dall'attività cantieristica risalenti al 2005 ed asseritamente persistenti sino alla data del sequestro. L'amministrazione Comunale di Chioggia, al fine di riportare i livelli di rumorosità entro i limiti fissati dalla normativa vigente, aveva emanato una ordinanza contenente una serie di prescrizioni a carico della società per riportare a norma il livello della rumorosità. Tale ordinanza veniva impugnata in via amministrativa dinnanzi al T.A.R. Veneto che rigettava il ricorso. Ciò nonostante, l'ordinanza comunale rimaneva ineseguita. Da qui la richiesta di sequestro cautelare del Pubblico Ministero rigettata dal GIP del Tribunale di Venezia che riteneva insussistente il fumus dei tre reati di cui alla contestazione provvisoria. 1 2.1 Mentre in riferimento al punto della ordinanza di rigetto riguardante il fumus del reato di cui all'art. 674 cod. pen. nessuna impugnazione veniva proposta dal Pubblico Ministero, l'Organo della Pubblica Accusa censurava l'ordinanza de qua relativamente agli altri due punti concernenti la ritenuta insussistenza del fumus dei reati di cui agli artt. 650 e 659 cod. pen. Tale appello veniva accolto dal Tribunale del Riesame che emetteva l'ordinanza oggi impugnata.
3. Tanto detto, in riferimento al primo specifico motivo di ricorso, osserva il Collegio quanto segue. Secondo la prospettazione difensiva, la inosservanza della ordinanza comunale adottata il 6 dicembre 2005 non integrerebbe il precetto penale di cui all'art. 650 cod. pen. anzitutto perché non si tratta di un provvedimento contingibile ed urgente;
ancora, perché emesso in carenza dei presupposti richiesti dalla norma penale (nel caso di specie requisiti di igiene o sicurezza pubblica); inoltre, perché emesso da un soggetto (il Dirigente del settore Progettazione - Servizio Ecologia-Ambiente del Comune interessato) e non dal Sindaco o da altra Autorità sanitaria. Trattandosi, allora, di un provvedimento assoggettabile a sola sanzione amministrativa, la sua inosservanza non genera conseguenze penalmente rilevanti rientranti nello schema tipico dell'art. 650 cod. pen.
3.1 Non ignora il Collegio la complessa tematica delle ordinanze emesse dall'Autorità amministrativa (nel caso di specie quella Comunale) in materia di igiene, collegate al superamento dei valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995) e dei rapporti intercorrenti tra la disciplina prevista da tale legge e quella prevista dall'art. 659 cod. pen. commi 1° e 2°.
3.2 In effetti la giurisprudenza di questa Corte Suprema in tema di configurabilità dell'art. 650 cod. pen., condivisa dal Collegio, è uniforme nell'escludere la configurabilità del reato di cui sopra quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell'ordinamento (così Sez. 1^ 8.11.2002 n. 43202, Romanisio, Rv. 222945 secondo la quale l'inottemperanza ad ordinanza sindacale meramente ripetitiva del divieto di superare i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995 non è integrativa del precetto penale di cui all'art. 650 cod. pen.; v. anche Sez. 1^ 8.3.2001, n. 15574, Salviato, Rv. 219267, in tema di omessa osservanza delle prescrizioni imposte dall'ordinanza sindacale ad un allevatore di bestiame per la adozione di cautele necessarie e per la realizzazione di opere volte ad evitare un nocumento alla salubrità dell'ambiente; nello stesso senso Sez. 1^ 4.2.2004 n. 11367, P.M. in proc. Gusmeroli, Rv. 227742). 2 3.3 Tali decisioni postulano quale presupposto il fatto che la norma di cui all'art. 650 cod. pen. riveste un carattere di sussidiarietà, come tradizionalmente affermato da giurisprudenza e dottrina, sicchè non può di essa farsi applicazione laddove l'inosservanza dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale (come nel caso previsto dalla normativa di cui alla L. 447/95) e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell'ordinamento, ritenendosi l'ordinanza sindacale sostanzialmente ripetitiva del precetto già posto e sanzionato dall'art. 10, co. 2, della legge testè richiamata e tale quindi da non assumere i connotati di provvedimento contingibile ed urgente di cui all'art. 9 della medesima legge.
4. Ma, con riferimento specifico al problema concernente emissioni rumorose, è stato di recente precisato, in contrapposizione ad un indirizzo che qualifica la condotta consistente nel superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi (nella specie, attività industriale) come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, legge n. 447 del 1995 (così Sez. 1^ 3.12.2004 n. 530, P.M. in proc. Termini e altro, Rv. 230890; Sez. 3^ 21.12.2006 n. 2875, Roma, Rv. 236091; Sez. 1^ 13.1.2012 n. 48309, Carrozzo e altro, Rv. 254088), che in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., non essendo applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (così Sez. 1^ 5.12.2013 n. 4466, Giovanelli e altro, Rv. 259156; in senso analogo, Sez. 1^ 16.4.2004 n.25103, Amato, Rv. 228244, secondo la quale "Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che non è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato da quella concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen.".
4.1 Questo Collegio, in adesione a tale indirizzo che mira ad attribuire un carattere specializzante alla norma penale rispetto a quella amministrativa prevista dal richiamato art. 10 comma 2 della L. 447/95, ritiene che la ordinanza sindacale emessa nel 2005 non fosse meramente reiterativa del precetto contenuto nel più volte citato art. 10 della L. 447/95, 3 19 sicchè rientrando essa nel novero dei provvedimenti emanati al fine di salvaguardare norme in materie di igiene (rientrando la materia dell'inquinamento acustico nel novero della tutela della igiene pubblica e della salubrità ambientale), la sua inosservanza implica la violazione dell'art. 650 cod. pen.
4.2 Se così è, versandosi nella ipotesi di sequestro preventivo, il Tribunale, chiamato a verificare la sussistenza o meno del fumus criminis, ha fatto buon governo dei principi in tema di sequestro preventivo, non limitandosi, peraltro, alla sola astratta configurabilità del reato, ma tenendo conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, senza ovviamente che dovesse essere verificata la sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo la configurabilità di elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato (così Sez. 5^ 15.7.2008 n. 37695, Cecchi Gori e altro, Rv. 241632). Sulla base di tali considerazioni il primo motivo deve essere rigettato, perché non fondato.
5. E', invece, inammissibile il secondo motivo che censura l'ordinanza impugnata in punto di ritenuta manifesta illogicità nella misura in cui ha determinato l'oggetto del sequestro ed ha qualificato come specifica e non generica - l'ordinanza sindacale del 2005: tale conclusione - deriva dalla circostanza che l'impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale incontra ben precisi limiti in quanto è ammessa soltanto per violazione di legge, intendendosi per tale sia quella concernente errores in procedendo che quella concernente errores in judicando ovvero per violazione di legge derivante da vizi motivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante Sez. 1^ 31.1.2012 n. 6821, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5^ 13.10.2009 n. 43068, Bosi, Rv. 245093; s.u. 29.5.2008 n. 25932, Ivanov, Rv. 239692).
6. Con riferimento invece al terzo motivo lo stesso, seppur ammissibile in via astratta in quanto riferito ad una asserita mancanza di motivazione è, tuttavia, infondato in quanto il Tribunale ha reso sul punto una motivazione non di certo apparente con riferimento alla proporzionalità, adeguatezza e gradualità del vincolo laddove afferma di attività del cantiere che hanno cagionato in modo reiterato e non occasionale un intollerabile disturbo e disagio tale da porre a repentaglio la salute e la tranquillità delle persone residenti intorno al cantiere, con ciò ritenendo adeguata la misura ablativa quale unica necessaria a garantire la salute collettiva, tanto più in relazione alla mancata osservanza delle prescrizioni imposte da tempo alla società affinchè venisse riportato a norma il livello delle emissioni rumorose.
7. Con riguardo al quarto motivo osserva il Collegio quanto segue: relativamente ai rapporti intercorrenti nell'ambito dell'art. 659 cod. pen. tra il 1° ed il 2° comma, è stato più volte affermato da questa Corte Suprema il principio che la fattispecie contravvenzionale di cui 4 al comma 1° della norma in esame resta assorbita in quella prevista dal comma successivo, avente medesima obiettività giuridica, se il disturbo venga arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso, mentre risulta integrata in via autonoma se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità ovvero ne costituisce uso smodato (tra le tante, Sez. 1^, 25.5.2006 n. 30773, Galli, Rv. 234881; idem 6.1.2007 n. 46083, P.G. in proc. Cerrito ed altro, Rv. 238168; Sez. 3^, 3.7.2014 n. 37313, Scibelli, non massimata).
7.1 Con riferimento, invece ai rapporti intercorrenti tra l'ipotesi contravvenzionale delineata al comma 2° dell'art. 659 cod. pen. e l'ipotesi di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico), si è ormai costantemente affermato, con plurime pronunce, che nel caso di esercizio di professione o mestiere rumoroso in spregio alle disposizioni della legge ovvero alle prescrizioni dell'Autorità, la lesione del bene giuridico protetto (quiete e tranquillità pubblica) comune all'art. 659 comma 2° cod. pen. ed all'art. 10 della L. 447/95, è presunta "ope legis" ed "è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall'art. 10 suddetto, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia" (così Sez. 3^ 18.9.2014 n. 42026, Claudino, Rv. 260658).
7.2 Tale interpretazione ha portato alla ulteriore conferma del principio secondo il quale la condotta consistente nel superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non assumerebbe valenza penale ex art. 659 comma 2° cond pen., ha natura di illecito amministrativo esplicitamente previsto dall'art. 10 comma 2° della ricordata L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialità contenuto nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (così da ultimo Sez. 3^, 31.1.2014 n. 13015, Vazzana, Rv. 258702; conforme Sez. 1^ 13.11.2012 n. 48309 Carrozzo ed altro, Rv. 254088).
7.3 Detto orientamento, però, come precedentemente rilevato, non è uniforme in considerazione di quel diverso indirizzo secondo il quale la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma 1, estraneo all'illecito amministrativo previsto dalla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, che tutela genericamente la salubrità ambientale: si tratta, in particolare della concreta idoneità della condotta rumorosa, a porre in pericolo il bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen., sì da recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone (così Sez. 1 5.12.2006 n. 1561 Rey ed altro, Rv. 235883; idem 16.4.2004 n. 25103, Amato, Rv. 228244) 7.4 Mantiene, invece, rilevanza penale, sempre per costante affermazione di questa Corte, quell'attività lavorativa che provochi disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e che sia caratterizzata dalla violazione di prescrizioni attinenti al contenimento della rumorosità e diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore (così Sez. 1^ 5 27.10.2009 n. 44167, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 3^, idem 21.12.2006 n. 2875, Roma, Rv. 236091).
7.5 Ciò ha indotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare di recente la regula juris la quale "In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nell'ambito di una attività legittimamente autorizzata, è configurabile: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia;
B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato;
C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica" (cfr. Sez. 3^ n. 42026/14 cit.; conforme Sez. 3^ 21.1.2015 n. 5735, Giuffrè, Rv. 261885).
8. Nel caso in esame il Tribunale ha correttamente ravvisato sulla base delle acquisizioni documentali e delle fonti di prova indicate dal Pubblico Ministero non solo il semplice - superamento dei limiti delle emissione sonore nell'ambito di una attività intrinsecamente rumorosa, ma soprattutto la lesione e/o messa in pericolo della quiete pubblica come tale pregiudizievole della salute collettiva costituzionalmente protetta dall'art. 32 Cost. E quanto sopra ricorda il Tribunale - è avvenuto in modo reiterato e non semplicemente occasionale al punto da mettere a repentaglio la salute e la tranquillità delle persone. Non può dunque parlarsi di sovrapponibilità tra le due diverse fattispecie rispettivamente regolate dalla legge penale e da quella amministrativa, ma di una vera e propria lesione di rilievo penale del bene protetto (la salute pubblica) che deve quindi essere ricondotto, come reputato dal Tribunale, nello schema dell'art. 659 comma 1° cod. pen;
e se anche dovesse ritenersi tale condotta rientrante nello schema del comma 2°, si tratterebbe pur sempre di illecito penale e non amministrativo in conformità a quella interpretazione, cui questo Collegio ha prestato adesione, data dalla citata decisione n. 4466/14. 9. Risulta inammissibile il quinto motivo afferente ad una asserita manifesta illogicità della motivazione in punto di individuazione del bene giuridico individuato come leso, a livello di fumus criminis, dalla norma penale per quelle ragioni dianzi esposte attinenti ai limiti della sindacabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale.
9.1 Sotto diverso profilo, le censure rivolte alla ordinanza impugnata nella parte in cui si fa riferimento alle sommarie informazioni testimoniali di recente acquisizione che la difesa intenderebbe essere circoscritte soltanto a due diversi nuclei familiari, appaiono inammissibili perché contenenti rilievi in fatto non proponibili in sede di legittimità perché tendenti a sollecitare una alternativa lettura della vicenda processuale non consentita a questa Corte. 6 10. Il ricorso va, pertanto, rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'8 aprile 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Renate Grillo Saverio Felice Mannino вралисы DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 APR 2015 IL CANCELIERE Luana Mariani 7