Sentenza 3 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi (nella specie, attività industriale) integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, legge n. 447 del 1995, mentre la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore.
Commentari • 4
- 1. INQUINAMENTO ACUSTICO: Art. 659 c.p. e rapporto tra le due ipotesi di reato.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
- 2. Clientela rumorosa, responsabile il bar (Cass. 22142/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019
Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
Leggi di più… - 3. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 659/1 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), è necessaria la presenza di due elementi, di cui evidentemente la sussistenza del secondo implicherà anche quella del primo. Sarà infatti necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, possano propagarsi in maniera tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone, incidendo dunque non sulla tranquillità dei singoli soggetti, ma sulla quiete pubblica (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12939; Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616). In altre parole, la soglia minima di offensività …
Leggi di più… - 4. Impianto di aerazione rumoroso del ristorante è reato (Cass. 31279/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
L'attività di un locale pubblico non è attività in sé rumorosa, ma una attività lavorativa che può integrare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659/1 c.p.) se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato. Cassazione penale Sez. III, Sent., (ud. 17/05/2017) 22-06-2017, n. 31279 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio - Presidente - Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.Y., nato in (OMISSIS); avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2004, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
[ 530/0 5 DEL 03/12/2004
SENTENZA
N. 1370104 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO
N. 024677/2004 11 2. Dott. MARCHESE ANTONIO
"Rel. est, 3. Dott. GIRONI EMILIO
4.Dott. CASSANO MARGHERITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
di SAN VITO AL TAGLIAMENTO TRIB.SEZ.DIST.
ба nei confronti di:
N. IL 02/09/1938 1) ER CO
N. IL 05/07/1956 2) TE ALBERTO
avverso SENTENZA del 27/10/2003
di SAN VITO AL TAGLIAMENTO TRIB.SEZ. DIST.
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
GIRONI EMILIO
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Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
lacoviello
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Он Motivi della decisione
La sentenza in epigrafe ha assolto IN RI e LA RT dalle imputazioni di cui all'art. 659 c.p., contestata in relazione alle emissioni rumorose, eccedenti la normale tollerabilità ed i limiti consentiti dalla normativa vigente, provocate dallo stabilimento della S.p.A."Altan Prefabbricati", di cui il primo era legale rappresentante ed il secondo responsabile per l'inquinamento, ed all'art. 650 c.p. per inottemperanza ad ordinanza del sindaco di Sesto al Reghena in data 30.10.1997, con cui si prescriveva l'adozione di misure di tamponamento od insonorizzazione atte a ridurre le emissioni rumorose.
Il giudice a quo ha, in particolare, ritenuto l'insussistenza della prima contravvenzione, sia in relazione al comma 1 dell'art. 659, risultando rispettati i valori assoluti delle emissioni e non ancora applicabili, in forza della disposizione transitoria del successivo art. 8, i limiti di valore differenziali, sia in relazione al comma 2, non potendosi le emissioni ritenere eccedenti la normale tollerabilità. Quanto alla seconda imputazione il giudicante ha, del pari, ritenuto l'inconfigurabilità della fattispecie, disapplicando come illegittima l'ordinaza sindacale in quanto basata sull'erroneo presupposto dell'applicabilità dei criteri di valore differenziale.
Ricorre il P.M. per l'asseritamente erronea applicazione della disciplina in materia e, segnatamente dell'art. 8, co. 1, D.P.C.M. 14.11.1997, quanto alla ritenuta, inapplicabilità dei valori-limite differenziali di cui all'art. 4 del citato D.P.C.M., con conseguente sussistenza sia della contravvenzione di cui all'art. 659, co. 1 che di quella di cui all'art. 650 c.p.
Il ricorso è infondato per ragioni che escludono, in radice, la configurabilità delle fattispecie incriminatrici invocate. Quanto alla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., una volta classificata l'attività industriale in questione come esercizio di mestiere fisiologicamente rumoroso ed incentrata la contestazione sul superamento dei limiti delle emissioni posti dalle norme in materia, soccorre l'ormai consolidata giurisprudenza di questa corte circa l'avvenuta depenalizzazione dell'ipotesi di cui al secondo comma del citato articolo, dovendosi la violazione in esame considerare mero illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma 2, 1. n. 447/1995 e restando la previsione penale dello stesso secondo comma circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni od immissioni sonore (v., per tutte, Cass., sez. I, 8.11.2002, Romanisio, Arch. circolaz., 2003, 103).
Più in generale, poi, tanto l'ipotesi sin qui considerata che quella di cui al primo comma risultano, nella concreta fattispecie, giuridicamente inconfigurabili in relazione alla circostanza, affermata in sentenza e non confutata dal ricorrente, che nei pressi dello stabilimento in questione esiste la sola abitazione dei coniugi TI (circostanza ben diversa dal fatto, invero di per sè irrilevante, che siano stati solo costoro a lamentare il disturbo), donde l'oggettiva inidoneità della fonte sonora a turbare la quiete pubblica, ovvero a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone.
Quanto, poi, alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., ed a prescindere dalle ragioni di illegittimità ravvisate dal giudicante, costituisce, del pari, orientamento costante, ribadito anche dalla citata sentenza Romanisio, quello che assegna natura sussidiaria alla previsione in parola, la cui applicabilità è esclusa ogniqualvolta il provvedimento ineseguito richiami solo obblighi o divieti già autonomamente sanzionati dall'ordinamento, quali, nel caso in esame, quelli attinenti ai valori-limite delle immissioni od emissioni rumorose fissati dalla normativa in materia, od allorchè il provvedimento medesimo sia privo del carattere della contingibilità ed urgenza e venga adottato in applicazione di leggi e regolamenti specifici, nel qual caso la sua violazione, già integrante la violazione di cui all'art. 106, r.d. n. 383/1934, in rapporto di specialità con l'art. 650 c.p. e costituente mero illecito amm.vo ex art. 32
1. n. 689/1981 (v., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.2.1998, Fabrizio, Ced Cass., rv. 210119 e 8.3.2001, Salviato, id., rv. 219267), risulta ora sanzionato in via amministrativa dall'art. 16 1. 16.1.2003, n. 3, che ha inserito l'art. 7 bis nel d. lgs. n. 267/2000, il cui art. 274, co. 1, lett. a) ha abrogato l'art. 106 r.d. n. 383/1934 (v. Cass., sez. I, 28.5.2003, De Giorgi, Riv. Pen., 2003, 976).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Roma, 1.12.2004
L'estensore Il Presidente DEPOSITATA
Mon Som IN CANCELLERIA
14 GEN 2005
IL CANCELLIERE A CAS
M
Rosanna Kani E
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