Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2006, n. 2875
CASS
Sentenza 21 dicembre 2006

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In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen., esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge, è riferibile alla sola violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore, atteso che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, L. n. 447 del 1995.

Commentari5

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019

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  • 3Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018

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  • 4Impianto di aerazione rumoroso del ristorante è reato (Cass. 31279/17)
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  • 5Mestiere rumoroso: illecito penale o amministrativo?
    Cinzia Silvestri · https://www.filodiritto.com/ · 17 aprile 2011

    Non è semplice valutare quando il mestiere rumoroso integra la fattispecie di reato ex art. 659 co. 2 c.p. (Chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'Autorità) oppure la differente ipotesi dell'illecito amministrativo ex art. 10 comma 2 L. 447/95 (Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000). Ancora si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2006, n. 2875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2875
Data del deposito : 21 dicembre 2006

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