Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 cod.pen. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa dall'art. 106 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, che, al terzo comma, punisce -con sanzione amministrativa- la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 cod.pen. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato imposto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame e trasformazione dei prodotti della zootecnia, di adottare le cautele necessarie e di realizzare le opere dirette ad evitare nocumento alla salubrità dell'ambiente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 15574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15574 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 08/03/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 389
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MABELLINI ANNA - Consigliere - N. 038883/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SA EZ NO N. IL 10/12/1954
avverso SENTENZA del 20/05/1998 TRIBUNALE di REGGIO EMILIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Udito il difensore Avv. Pio Corti in sostituzione dell'avv. Maurizio Vannetti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto
Con sentenza 20/5/1998 il Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Corregio, condannava LV ZO MA, con le attenuanti generiche, alla pena di L. 200.000 di ammenda siccome ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. "perché, nella sua qualità di titolare legale rappresentante dell'azienda agricola immobiliare Bembo, sita in Fabbrico, non ottemperava all'ordinanza sindacale n. 49/1995, legalmente emessa in data 28/10/1995, per ragioni di igiene, con la quale gli si imponeva di presentare un progetto di adeguamento stoccaggio letami e di realizzare opere di adeguamento, di bonificare i fossati pieni di liquami".
In motivazione il Pretore - dopo aver rilevato che dalle risultanze processuali era emerso che le opere erano state realizzate dalla ditta Bembo dopo oltre un anno dalla scadenza del termine indicato nell'ordinanza sindacale - escludeva in particolare che il fatto potesse qualificarsi come violazione amministrativa prevista dall'art. 106 legge comunale e provinciale, tanto più che a fondamento dell'ordinanza sindacale erano state richiamate le disposizioni previste dal Testo Unico della legge sanitaria e dalla legge Merli n. 319/1976.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che alla fattispecie non è applicabile l'art. 650 c.p.. Infatti, trattandosi di violazione di precetti contenuti nelle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti, ricorreva la violazione amministrativa prevista dall'art. 106 L.383/1934, tanto più che l'ordinanza del Sindaco di Fabbrico non poteva ritenersi provvedimento contingibile ed urgente, in quanto non emesso in presenza di eventi straordinari ed imprevedibili. Inoltre il Pretore non aveva considerato che i lavori erano stati eseguiti, di guisa che non poteva ravvisarsi colpa dell'imputato, tenuto conto che era stata richiesta una proroga per la realizzazione delle opere e che il ritardo era dovuto alla notevole consistenza dei lavori da eseguire, che non potevano essere realizzati nel termine ristretto previsto dall'ordinanza. Infine ricorreva nel caso di specie la violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto all'imputato era stata contestata l'inosservanza sindacale, mentre in effetti lo stesso era stato condannato per aver ottemperato all'ordinanza dopo la scadenza del termine.
Il ricorso è fondato.
Invero è orientamento consolidato di questa Corte che l'art.650 c.p. è una norma a carattere sussidiario che si applica ogniqualvolta il fatto - costituito dalla inosservanza di un ordine legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, di igiene, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico - non sia sanzionato da una specifica norma e, comunque, non rappresenti la base per provvedimenti e sanzioni da pronunciarsi in conseguenza. Pertanto non integra gli estremi del reato previsto dall'art.650 c.p. la inosservanza del provvedimento sindacale, con il quale,
per ragioni igienico-sanitarie, sia stato imposto ad un soggetto, titolare di una azienda agricola di allevamento di bestiame e di trasformazione di prodotti, di adottare le cautele necessarie e di realizzare le opere dirette ad evitare nocumento alla salubrità dell'ambiente. Infatti, trattandosi di violazione di un precetto contenuto in una ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale è configurabile soltanto nel caso si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica normativa, che siano riconducibili in una delle tipiche ragioni indicate dallo stesso articolo 650 c.p., mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice la inosservanza dei provvedimenti del Sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti. In quest'ultimo caso - poiché è prevista la facoltà - regolamentare del Sindaco di imporre prescrizioni idonee ad impedire danni alla salute pubblica - la condotta del soggetto, che contravviene all'ordine del Sindaco, è sanzionata dall'art. 106 del R.D. 383/1934, da considerarsi depenalizzato ai sensi dell'art. 32 L. 689/1981 (Cass. Sez. 1^, n. 826 del 27/1/1996, proc. Tortola, rv. 203493; Cass. Sez. 1^ n. 8537 del 19/9/1996, proc. Giardina, rv. 205629). Orbene nel caso di specie il fatto va indubbiamente qualificato come violazione dell'art. 106 del R.D. 383/1934, da considerarsi speciale rispetto all'art. 650 c.p. ai sensi dell'art. 9 L. 689/1981, tanto più che l'ordinanza sindacale non è stata emessa in presenza di eventi straordinari, trattandosi di situazioni di inquinamento risalenti a fine anni ottanta. Pertanto, dovendosi qualificare il fatto come violazione amministrativa secondo la legge vigente all'epoca della sua commissione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 615-620 c.p.p., qualificato il fatto contestato come violazione dell'art. 106 R.D. 383/1934, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001