Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 15574
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 cod.pen. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa dall'art. 106 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, che, al terzo comma, punisce -con sanzione amministrativa- la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 cod.pen. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato imposto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame e trasformazione dei prodotti della zootecnia, di adottare le cautele necessarie e di realizzare le opere dirette ad evitare nocumento alla salubrità dell'ambiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 15574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15574
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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