Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 2
Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che non è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato da quella concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen.
I rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" che non possono farsi rientrare tra quelli riguardanti cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato, ma vanno inquadrati tra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma secondo, stesso codice. Ne consegue che legittimamente sulla base di essi è disposto dal P.M. sequestro preventivo in via d'urgenza dei locali di una discoteca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 25103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25103 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1895
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 044165/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IU, N. IL 02/05/1978;
avverso ORDINANZA del 22/09/2003 TRIB. LIBERTÀ di TRAPANI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. VIGLIETTA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca del sequestro.
OSSERVA
Con decreto in data 14/8/03 il GIP del Tribunale di Marsala ha convalidato il sequestro preventivo, disposto in via di urgenza dal P.M. ai sensi dell'art. 321 comma 3-bis C.P.P., dei locali di un discoteca sita in quella città appartenente alla s.r.l. Makumba il cui legale rappresentante AM US è indagato per violazione dell'art. 659 C.P. Proposta dall'interessato richiesta di riesame ex art. 324 C.P.P., con ordinanza in data 22/9/03 il Tribunale di Trapani ha confermato il decreto impugnato, ritenendo che nel caso di specie si potessero ravvisare gli estremi dell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 659 essendo stata dimostrata l'esistenza di un concreto disturbo, per la musica ad alto volume proveniente dalla discoteca, del riposo e delle occupazioni delle persone abitanti nella zona.
Contro questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla configurabilità della violazione del comma 1 dell'art. 659 C.P. anziché di quella del comma 2 dello stesso articolo - che si sostiene essere stata depenalizzata in forza dell'art. 10 comma 2 legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/95 n. 447, essendo l'unico addebito mosso all'indagato quello di avere superato i limiti di rumore di cui al D.P.C.M. 16/4/99 n. 215 - e con riguardo inoltre alla ritenuta irrilevanza della eccepita irritualità degli accertamenti fonometrici, perché eseguiti senza gli avvisi ex art. 360 C.P.P., e alla ritenuta necessità del vincolo pur essendo finita la stagione estiva.
Nessuna di queste doglianze può trovare accoglimento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P.. Che i rumori provenienti dalla discoteca di cui si tratta, che non è risultato affatto dovesse restare aperta solo nella stagione estiva, fossero idonei a creare disturbo eccedente la normale tollerabilità alle occupazioni e al riposo delle persone abitanti nelle vicinanze è stato nell'ordinanza impugnata desunto, ben al di là di quanto richiesto per l'emissione di un provvedimento cautelare, oltre che dai rilievi fonometrici - tipici accertamenti "a sorpresa" che non possono farsi rientrare tra quelli riguardanti cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione per cui l'art. 360 C.P.P. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato (cfr. in proposito la sentenza di questa Sezione 16/1/96, Conti e altri, rv. 203.678) e vanno inquadrati tra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354 comma 2 C.P.P. - soprattutto dai numerosi esposti e denunce, verificati con sopralluoghi, di coloro che tali rumori dovevano sopportare. Il ricorso coglie nel segno solo ove sostiene che la fattispecie di cui il Tribunale ha ritenuto, si è visto in modo ineccepibile, esistere il fumus non è riconducibile alla previsione del comma 1 dell'art. 659 C.P. bensì a quella del comma 2, norma quest'ultima che tutela lo stesso interesse, la tranquillità pubblica ricomprendente la quiete privata, ma fa discendere conseguenze sanzionatone più lievi dalla sua lesione o messa in pericolo quando ciò derivi non da comportamenti privi di collegamento con altri interessi ritenuti dall'ordinamento apprezzabili ma dall'irregolare svolgimento di un'attività lavorativa in sè rumorosa, categoria in cui deve farsi senz'altro rientrare l'esercizio di una discoteca. Presupposto per l'emissione del sequestro preventivo, oltre al pericolo derivante dalla libera disponibilità della cosa pertinente alla condotta illecita addebitata, è peraltro solo che siano ipotizzabili gli estremi di un reato, non importa quale, e quello previsto dal comma 2 dell'art. 659 non può, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, considerarsi depenalizzato solo perché l'unico rimprovero che si muove all'indagato è quello di avere superato i limiti di rumore di cui al D.P.C.M. 16/4/99 n. 215, comportamento per cui dall'art. 10 comma 2 legge 447/1995 è prevista una sanzione amministrativa.
Ritiene invero il Collegio, discostandosi da precedenti pronunce di questa Corte, che non sia in tale situazione applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 legge 689/1981 poiché la fattispecie di cui all'art. 659 comma 2 contiene un elemento, mutuato da quella del comma 1 con cui il comma 2 va posto in relazione, estraneo alla fattispecie prevista dall'art. 10 legge 447/1995 che tutela genericamente la salubrità ambientale limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico.
Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 C.P., a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, del che nel caso di specie è stata data congrua dimostrazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004