Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
Integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità.
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CONSENSO DISCONTINUO E SIMULATO NEI RAPPORTI SESSUALI tra uomo e donna ed irrilevanza della contrattualizzazione preventiva degli atti sessuali. di Giulio La Barbiera Il Caso: Tizio e Caia, entrambi 25enni, fidanzati da cinque anni, conducono una vita di coppia molto solida connotata dallo intrattenere spesso momenti di intimità. La loro vita intima è molto attiva ma connotata da modalità molto “alternative”: i due sono soliti, infatti, assumere, di comune accordo, ingenti quantità di bevande alcoliche prima di iniziare l'amplesso, nonché filmare i loro “incontri amorosi”. Tali “modalità di svolgimento condivise” della loro vita di coppia non crea però nessun problema alla loro relazione …
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CONSENSO DISCONTINUO E SIMULATO NEI RAPPORTI SESSUALI tra uomo e donna ed irrilevanza della contrattualizzazione preventiva degli atti sessuali. di Giulio La Barbiera Il Caso: Tizio e Caia, entrambi 25enni, fidanzati da cinque anni, conducono una vita di coppia molto solida connotata dallo intrattenere spesso momenti di intimità. La loro vita intima è molto attiva ma connotata da modalità molto “alternative”: i due sono soliti, infatti, assumere, di comune accordo, ingenti quantità di bevande alcoliche prima di iniziare l'amplesso, nonché filmare i loro “incontri amorosi”. Tali “modalità di svolgimento condivise” della loro vita di coppia non crea però nessun problema alla loro relazione …
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In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di violenza sessuale la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga durante il rapporto una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà. Cassazione penale sez. III, ud. 30 maggio 2023 (dep. 20 giugno 2023), n. 26497 Presidente Liberati – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della …
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In tema di stalking (atti persecutori), laddove il comportamento del soggetto passivo in qualche modo assecondi il comportamento del soggetto agente, viene meno il requisito indispensabile del mutamento radicale delle proprie abitudini e la situazione di ansia che segna in modo irreversibile la vita della vittima. Un rapporto sessuale inizialmente voluto ma proseguito con modalità sgradite o comunque non accettate dal partner, rientra a pieno titolo nel delitto di violenza sessuale. Un rapporto sessuale tra due persone aventi opposte finalità (la ragazza quella di non riprendere in alcun modo la relazione sentimentale ed il ragazzo determinato a riprenderla a qualunque costo anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2007, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
O S C U R A T A
4532/08
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
composta dagli ill.mi signori Magistrati:
Udienza pubblica Presidente dott. Ernesto Lupo
1. dott. Aldo Grassi dell'11 dicembre 2007
2. dott. Mario Gentile SENTENZA
3039 3. dott. Nuzzo Laurenza] N.
R.g.n. 10392/03 4. dott. Giovanni Amoroso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da B.F.G. n. (omissis) il (omissis)
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Francesco Lojacono per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
10392/2007 r.g.n. ud. 11 dicembre 2007
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il tribunale di Vibo Valentia con sentenza del 12 luglio 2005 dichiarava nato (omissis) in (omissis) colpevole dei delitti di cui B.F.G.
agli artt. 81 comma 1, 609 bis e 582 c.p. per aver costretto con più azioni esecutive del Z.K.medesimo disegno criminosol Ja compiere e subire atti sessuali quali un rapporto vaginale, uno orale ed uno rettale mediante violenza consistita nel tenerla seduta davanti a sé, bloccandola sulla sedia sulla quale si trovava, consumando così il rapporto vaginale e quello orale;
nel farla cadere a terra supina consumando in tal modo il rapporto anale e cagionandole altre lesioni consistite in escoriazioni alla caviglia e all'avambraccio sinistro (referto del medico di guardia del pronto soccorso Presidio
Ospedaliero di Tropea del 12.7.1997) ed una lesione escoriata posta su un ematoma del diametro di circa un centimetro sito nella regione anale alle ore 6 del quadrante sfinterico (referto medico del Primario di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio
Ospedaliero di Tropea del 12.7.1997), giudicate le lesioni anali guaribili in giorni 3 (in
Briatico il 12.7.1997); unificati i reati per il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni cinque, mesi due di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali
2. Avverso tale sentenza proponevano appello i difensori del B. i quali chiedevano, in riforma della stessa, l'assoluzione del proprio assistito dai reati ascrittigli, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, e, in subordine, una congrua riduzione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Evidenziavano, in particolare, i predetti difensori che le risultanze processuali non offrivano un valido riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, Z.K.
" la quale si era piu' volte contraddetta nel corso delle indagini preliminari, rendendo diverse versioni dei fatti. Il racconto della ragazza si presentava del tutto inverosimile, quanto alla dinamica dei fatti, che si rivelava incompatibile, peraltro, con i tempi di svolgimento degli stessi, lasciando trasparire un piano "truffaldino" ai danni del B. come dimostrerebbe il sequestro di una somma di denaro consegnata da
10392/2007 r.g.n 2 ud. 11 dicembre 2007 O S C U RA T A
quest'ultimo alla responsabile del gruppo di studenti cechi di cui faceva parte la
Z.
La difesa eccepiva, inoltre, l'inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di rogatoria internazione, per mancata sottoscrizione da parte dei soggetti che avevano preso parte alla stesura degli stessi.
4. Con sentenza del 21-30 novembre 2006 la Corte d'appello di Catanzaro in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, previo riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni tre e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la pronuncia impugnata. Solo sotto il profilo sanzionatorio, riteneva la Corte d'appello che la decisione impugnata dovesse essere parzialmente riformata, mediante concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, attesa la non particolare gravità dei precedenti penali risultanti dal certificato del casellario.
5. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inammissibilità della testimonianza della parte offesa perché indagata di reato connesso in quanto in sede dell'interrogatorio del 13.7.1997 le era stato contestato il reato di cui all'art. 371 bis c.p. avendo falsamente negato di aver ricevuto danaro dall'imputato.
Con il secondo motivo sostiene la nullità delle dichiarazioni rese all'estero in sede di rogatoria per mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale che le aveva redatte, del timbro dell'ufficio e di ogni altra sottoscrizione dei partecipanti.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'inadeguata valutazione della testimonianza della parte offesa e della credibilità della stessa in ragione soprattutto della contraddittorietà delle stessa e dell'oggettiva inattendibilità della teste.
Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che comunque sarebbe mancato l'elemento soggettivo avendo egli agito senza percepire il dissenso della parte offesa.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del caso di minore gravità di cui al terzo comma dell'art. 609 bis c.p..
2. Il ricorso è infondato.
10392/2007 r.g.n 3 ud. 11 dicembre 2007 O S C U RA TA
3. Il primo motivo è infondato.
In disparte la considerazione che la censura attualmente mossa dal ricorrente non costituiva motivo di doglianza nell'atto d'appello, ma è stata proposta per la prima volta in questo giudizio di cassazione (cfr. Cass., Sez. III, 11 giugno 2004 - 5 ottobre 2004, n.
38748, secondo cui in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso non si determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a regime intermedio), è sufficiente rilevare da una parte che non risulta e neppure la difesa del ricorrente allega - che la parte offesa abbia mai assuntoZ. la qualità di imputata in procedimento connesso in quanto la mera ipotesi accusatoria in riferimento al reato di cui all'art. 371 bis c.p. (false dichiarazioni al P.M.) non si è concretizzata in una imputazione per tale reato;
sicché non è invocabile né la disciplina dell'incompatibilità a testimoniare posta dall'art. 193 c.p.p., né lo speciale regime di cui all'art. 197-bis c.p.p..
D'altra parte neppure è invocabile il disposto dell'art. 64, comma 3 bis, c.p.p. che prevede un'ipotesi ulteriore di incompatibilità a testimoniare per chi, in sede di interrogatorio come persona sottoposta ad indagini, renda dichiarazioni che concernano la responsabilità di altri senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 3, lett. a) e b) del medesimo art. 64, atteso che non risulta essere la HO mai stata interrogata come indagata del reato di cui all'art. 371 bis c.p.p..
Giova aggiungere peraltro che questa Corte (Cass., sez. feriale, 22 luglio 2004 --
4 agosto 2004, n. 33312; Cass., sez. VI, 5 giugno 2000- 12 luglio 2000, n. 8131) ha affermato che quando in capo al soggetto che debba rendere dichiarazioni in qualità di persona offesa tale condizione concorra con quella di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato, la qualità di testimone è destinata a prevalere per la sua maggiore pregnanza, sicché il soggetto deve essere esaminato in tale veste, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
3. Infondato è anche il secondo motivo.
Va infatti ribadito il principio affermato da questa Corte (Cass., sez. IV, 19 febbraio 2004 – 22 aprile 2004, n. 18660) secondo cui in tema di trasmissione di atti assunti per rogatoria internazionale all'estero, salvo il caso in cui lo Stato rogante richieda espressamente la trasmissione di atti o documenti in originale, è sufficiente,
10392/2007 r.g.n 4 ud. 11 dicembre 2007 y O S C U R A T A
come si desume dalle prassi consolidate in materia, l'atto formale di trasmissione dell'autorità straniera per garantire l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia.
Inoltre c'è da considerare che comunque la condotta di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile è stata narrata dalla parte offesa nelle dichiarazioni rese dalla stessa nella fase delle indagini predibattimentali che sono state acquisite al dibattimento
"sull'accordo delle parti", come risulta dall'impugnata sentenza;
e di ciò la difesa del ricorrente non si è doluta né si duole con l'attuale ricorso.
4. Sono infondati il terzo ed il quarto motivo.
4.1. La motivazione della Corte d'appello è sufficiente ed immune da contraddizione e quindi non sussiste il denunciato vizio di motivazione, ma la difesa del ricorrente invoca in sostanza un inammissibile rivalutazione di merito delle risultanze probatorie.
In diritto questa Corte (Cass., sez. III, 5 ottobre 2006 - 18 dicembre 2006, n.
41282) ha affermato che in tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l'attendibilità del teste;
tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria. Cfr. anche Cass., sez. IV, 21 giugno 2005 - 10 agosto 2005, n.
30422, secondo cui, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.
ud. 11 dicembre 200710392/2007 r.g.n 5 O S C U RA T A
Non si richiede, invece, la ricerca dei cosiddetti riscontri esterni alla dichiarazione (regola propria della chiamata in correità), trattandosi di una dichiarazione testimoniale come le altre, autonomamente dotata di pieno valore probatorio, da valutare secondo le note massime della analiticità, coerenza logica, costanza e verosimiglianza.
4.2. La condotta delittuosa accertata in capo all'imputato è stata puntualmente accertata dai giudici di merito di primo e secondo grado. L'impugnata sentenza, sulla base appunto delle dichiarazioni della parte offesa, ha ricostruito compiutamente la vicenda. In particolare ha riferito di avere conosciuto l'imputato il 4 Z.K.
luglio 1997 presso il villaggio turistico Green Garden di Briatico, dove si trovava per una breve vacanza insieme ad altri studenti della Repubblica Ceca. La ragazza ha aggiunto di avere incontrato nuovamente il B. la sera del 12 luglio, nella discoteca del villaggio, e di essere stata invitata dal predetto ad andare nel suo ufficio, insieme alla sua amica, per bere del liquore che l'imputato avevaV.M. acquistato in occasione di un viaggio a Praga.
Raggiunto l'ufficio, insieme ad un ragazzo incontrato per strada, che il B. aveva invitato ad andare con loro, quest'ultimo aveva preso la bottiglia di liquore e ne aveva versato quattro bicchieri. Subito dopo la sua amica M. diceva di avere dimenticato il portafogli al tavolo dove si trovavano prima e si alzava per andare a prenderlo. La Z. a questo punto, manifestava l'intenzione di accompagnare l'amica, ma il B. le prendeva la mano e le diceva di rimanere. Dopo pochi attimi,
l'imputato diceva qualcosa al ragazzo che si trovava con loro (che in seguito risultava essere il figlio del B. ), il quale lasciava subito la stanza.
A quel punto l'uomo chiudeva la porta di ingresso e si sedeva su di lei, che si trovava su una sedia di plastica con i braccioli, e, dopo averle tolto gli slip, la penetrava per qualche secondo. La ragazza ha dichiarato di avere cercato di respingere l'uomo, ma che questi era molto agitato e la teneva stretta sulla sedia. In proposito, la Z. ha dichiarato, nell'immediatezza dei fatti: "...ha continuato a baciarmi e con forza mi ha allargato le gambe e mi ha tolto gli slip. Successivamente si è abbassato i pantaloni, mi ha avvicinata a lui e mi ha penetrata per qualche secondo, dopo di che mi ha preso la testa tra le sue mani e mi ha costretto a praticare del sesso orale. Poi mi ha penetrato di nuovo sia vaginalmente che analmente. Mentre mi sodomizzava ho urlato dal dolore e
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ho perso del sangue. Le mie urla hanno attirato l'attenzione della mia amica M.
la quale è corsa insieme ad altri due giovani: LaGli stessi V.J. ed M.E. B. ha interrottohanno picchiato fortemente contro la porta. A causa del rumore il le pratiche sessuali, ha prelevato gli slip da terra e me li ha consegnati. A questo punto sono riuscita ad aprire la porta, permettendo ai miei amici di entrare ed ho approfittato della confusione per fuggire dall'ufficio, dove successivamente si è scatenata una rissa".
4.3. La Corte d'appello ha tenuto conto delle “incertezze” della parte offesa nelle sue dichiarazioni;
le ha valutate escludendo che incidessero sull'attendibilità della stessa;
ha anche trovato riscontri indiretti nelle risultanze processuali.
-Da una parte - ha osservato la Corte territoriale la versione dei fatti è stata sostanzialmente confermata dalla ragazza in tutti i verbali successivi, nei quali la stessa ha solo aggiunto dei particolari, sollecitati dalle domande degli inquirenti, tendenti a specificare, al fine di una corretta qualificazione giuridica, la condotta dell'imputato.
La stessa, infatti, ha precisato che durante l'aggressione era terrorizzata, in quanto aveva subito una violenza sessuale all'età di quattordici anni, sicchè non è riuscita a gridare, se non nella fase finale, per il forte dolore causato dal rapporto anale impostole dal B.
La donna ha precisato, tuttavia, di avere piu' volte invitato quest'ultimo a lasciarla andare, in tutte le lingue che conosceva, ("anche in italiano ho detto: prego no!").
Solo nel verbale reso al PM alle ore 13,30 del 13 luglio 1997, a poche ore dalla precedente deposizione, la Z. ha dichiarato che era stato tutto frutto di un suo errore e che non aveva fatto niente per impedire che avvenisse, nonostante avesse compreso fin dall'inizio le intenzioni del B.
In quella sede, tuttavia, la ragazza ammetteva di essere stressata e di non vedere l'ora di tornare a casa, aggiungendo che le erano stati offerti dei soldi per ritrattare le sue accuse.
Successivamente, nel corso della deposizione resa in sede di rogatoria internazionale, la persona offesa, dopo avere confermato l'originaria versione dei fatti, spiegava la diversa prospettazione della vicenda di cui al verbale da ultimo citato, rivelando che l'organizzatrice del viaggio, le aveva offerto dei soldi perK.N. ritrattare.
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Quanto alle asserite contraddizioni evidenziate dalla difesa la Corte d'appello ha rilevato che la Z. non aveva mai escluso di avere avuto dei rapporti sessuali non desiderati con il B. sicché le divergenze riguardavano solo il grado di resistenza opposta, e si giustificavano con le pressioni ricevute dalla ragazza al fine di farla
- ritrattare, anche mediante l'offerta di una somma di denaro da parte dell'imputato.
In sintesi la Corte d'appello ha ritenuto che la persona offesa fosse del tutto credibile, avendo offerto un racconto dei fatti logico, dettagliato e coerente, sia pure con le sfumature che connotavano, inevitabilmente, la rievocazione di un'esperienza tanto traumatica.
4.4. La Corte ha poi aggiunto che le specifiche connotazioni del caso concreto consentivano di escludere un intento calunniatorio da parte della denunciante, che non aveva alcun motivo di rancore nei confronti del B.
Il suo racconto, inoltre, aveva trovato precisa conferma in altre decisive risultanze processuali, e, anzitutto, nelle dichiarazioni di la quale V.M.
aveva confermato la versione della persona offesa, precisando che, dopo essere uscita dall'ufficio del B. seguita immediatamente dal ragazzo che si trovava con loro, era tornata in discoteca, per prendere il portafogli, e lì aveva incontrato alcuni amici.
Dopo circa venti minuti, preoccupata per la sua amica, era tornata con questi ultimi nell'ufficio dell'imputato, che presentava la porta chiusa dall'interno. A quel punto aveva udito il pianto della Z. sicchè aveva iniziato a bussare forte alla porta, che veniva aperta finalmente dall'imputato, il quale si stava abbottonando i pantaloni. In quel frangente la Z. usciva piangendo e correva via
Altro riscontro alle dichiarazioni della persona offesa è costituito dall'esito della consulenza medica, che aveva riscontrato una lesione sfinterica, compatibile con una penetrazione anale.
Sul punto la difesa ha evidenziato che secondo il perito la lesione in questione era compatibile anche con altre cause di natura diversa. laddove un datoTuttavia ha rilevato correttamente la Corte d'appello probatorio abbia una valenza non univoca, l'ipotesi alternativa deve essere sostenuta da dati concreti e non puo' basarsi su mere congetture. Nel caso di specie la Corte
d'appello ha ritenuto che la situazione accertata, (la ragazza perdeva sangue e presentava una lesione compatibile con una penetrazione rettale) coincideva
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perfettamente con la versione dei fatti riferita dalla stessa, confermandone l'attendibilità.
4.5. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, nulla poi autorizzava a ritenere un consenso, sia pure implicito, della persona offesa a subire le pratiche sessuali imposte dal B. che, per ragioni di età e condizioni soggettive, era perfettamente in grado di comprendere di avere costretto ad un rapporto sessuale non voluto una giovane donna, posta in condizione di forte choc psicologico.
Correttamente la Corte d'appello ha osservato che il consenso al rapporto sessuale deve essere pacifico e ininterrotto, trattandosi di una sfera soggettiva in cui sono tutelati, nella loro massima ampiezza, la dignità e la libertà, sia fisica che psichica della persona. Infatti in tema di libertà sessuale non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione dei delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta antigiuridica;
conseguentemente l'imputato non puo' invocare a sua giustificazione di avere agito in presenza di un consenso dell'avente diritto, quando vi è stata la tempestiva reazione della vittima. Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis c.p. la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga poi meno a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto che la ricostruzione dell'episodio, nei termini riferiti dalla persona offesa, consentiva di ritenere senz'altro integrato il reato di violenza sessuale da parte dell'imputato, che sicuramente aveva compreso il dissenso della vittima, quanto meno durante la consumazione del rapporto.
Ed invero ha aggiunto la Corte territoriale - il fatto di avere bloccato la ragazza su una
-
sedia, in posizione in cui la stessa non poteva che assecondare la condotta dell'imputato,
e il riferito 'prego no", insieme al pianto e alle urla di dolore durante la penetrazione anale, costituivano comportamenti inequivocabili in ordine alla mancanza di consenso al rapporto sessuale.
5. E' inammissibile il quinto motivo.
Il ricorrente allega genericamente circostanze che- suo dire sarebbero rilevanti al fine di integrare il caso di minore gravità di cui al terzo comma dell'art. 609
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bis c.p. (la maggiore età della parte offesa, l'unicità dell'episodio di violenza, l'entità modesta delle lesioni inferte alla parte offesa), trattandosi all'evidenza di circostanze che non depongono per il caso di minore gravità.
Questa Corte (Cass., Sez. III, 7 novembre 2006 - 7 febbraio 2007, n. 5002) ha affermato che in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. In particolare cfr. anche Cass., Sez. IV, 4 maggio 2007 - 8 giugno 2007, n. 22520, secondo cui in tema di violenza sessuale, al fine di verificare la ricorrenza dell'ipotesi di minore gravità il giudice potrà fare riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'art. 133 cod. pen. (disvalore della condotta desunto dalle modalità dell'azione, gravità del danno cagionato, intensità del dolo o della colpa). Ed è ciò ha fatto la Corte d'appello che, valutati appunto i criteri di cui all'art 133 c.p., ha considerato l' "oggettiva gravità del fatto" per escludere la diminuente suddetta.
6. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2007
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Giovanni Amoroso) (Ernesto Lupo) пишеш У мосто ErmaEmst impo Ginse DEPOSITATA IN CANCELLERIA COR
29 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1
ா.
10392/2007 r.g.n 10 ud. 11 dicembre 2007