Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8066 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DE0 8 0 6 6 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO wwwwww Presidente R.G.N. 4949/00 - Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO © Consigliere 22.176 Cron. Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Consigliere - . 1646 Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere- Ud. 05/03/2002 Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richies sul ricorso proposto da: dal Sig. Sto. STRINGA S.n.c., in persona del legale per ditt GTU. 2002 S.G.S. DI GAY - IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato SIMONA NAPOLITANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO GRATTAROLA, FRANCO BARAVALLE, MARINA FANINI, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA 1 0 - ricorrente
contro
FALLIMENTO INDUSTRIA SALUMI F.LLI GRECI S.N.C., in persona del Curatore fallimentare pro tempore, 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, 523 presso l'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALTER OPPICI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1157/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 04/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Grattarola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Vacirca, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Parma accolse (sentenza del 4.12.1997) la domanda proposta ai sensi dell'art. 67 1.f. dalla curatela del fallimento della S.n.c. Indu- stria Salumificio RE nei confronti della S.n.c. Sa- lumificio SGS di Gay & Stringa e dichiarò inefficaci i pagamenti, per l'importo complessivo di lire 53.962.268, ricevuti dalla convenuta nell'ano anteriore alla dichiarazione di fallimento (sentenza 23.03.1987). La convenuta, che si era opposta alla domanda, restò 2 condannata alla restituzione della somma suddetta, mag- giorata degli interessi e del maggior danno da svaluta- zione, nella misura fissa del 10% annuo. Appellante la convenuta, la Corte emiliana confer- mò la sentenza del tribunale, salvo che nella misura degli interessi di mora, che venne ricondotta, per il tempo successivo alla sentenza del tribunale, al tasso legale (sentenza emessa il 4.11.1999). Sui punti controversi la Corte osservò a) quan to alla scientia decoctionis che a ritenerla sussi- stente concorrevano significativi elementi indizianti, quali l'imponente numero di protesti sia di cambiali che si assegni, risalenti ad epoca anteriore ai paga- menti revocati, l'esecuzione forzata subita dalla Soc. RE non soltanto mobiliare ma anche immobiliare, quest'ultima avente ad oggetto l'immobile aziendale, la presenza, nello stesso territorio in cui operava la fallita, di un rappresentante della società convenuta;
b) quanto al pagamento della somma di lire 10.727.294, che l'avvenuta esecuzione dello stesso da parte della fallita era da ritenersi provato dai timbri di quietan- za apposti tanto sulla nota di credito quanto sulla fattura ad esso relativa, elementi di prova queste che risultavano per di più avvalorati dalle annotazioni sulle scritture contabili della fallita, attendibili in th forza della regolarità delle annotazioni stesse relati- ve ai pagamenti eseguiti. Avverso tale sentenza, la società S.G.S. ha propo- sto ricorso per cassazione, illustrato, poi, con memo- ria. Resiste con controricorso la curatela del falli- mento. Motivi della decisione Con due motivi di ricorsi la ricorrente denunzia: 1° . omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione sul punto relativo alla ritenuta consapevolezza dell'insolvenza della sua debitrice. Si addebita alla Corte di merito di aver "enfatizzato" il valore presuntivo degli elementi te- nuti in considerazione, trascurando di rilevare che quegli stessi fatti assurti ad elementi presuntivi risalivano all'anno 1986, ossia ad un periodo successi- vo all'instaurarsi dei rapporti commerciali con la fal- lita, Si deduce che tali rapporti che erano sempre stati soddisfacenti per l'esito favorevole dei pagamenti ese- guiti sempre senza ritardo, in assenza di circostanze contrarie, onde nessun sospetto era insorto tale da indurre essa creditrice ad eseguire indagini commer- 4 ли ciali sulla solvibilità della cliente. Si censura per contraddittorietà l'aver la Corte suddetta ritenuto da un lato che la distanza dei luo- ghi si poneva ad effettivo ostacolo ad una adeguata co- noscenza della situazione economica della debitrice, e dall'altro valorizzato in senso contrario l'esistenza di un rappresentante di essa società SGS nel luogo in cui la ditta RE operava pur se quest'ultimo, in- terrogato quale testimone, aveva negato di aver saputo Ц delle difficoltà finanziarie di quella. - violazione e/o falsa applicazione di norme 2° di diritto in relazione agli artt. 2709, 2710 e 2697 C.C. per avere la Corte ritenuto provato il pagamento della somma di lire 10.727.894 sulla base di una dici- " esistente sulla fattura, ancorché 11tura pagato detta annotazione di pagamento fosse priva di un timbro o di una firma attribuibile ad essa ricorrente%;B al con- trario, la Corte avrebbe dovuto ragionevolmente ritene- re che non v'era prova che la fattura n. 2/87 fosse stata quietanzata da essa creditrice, anche perché agli estratti di cassa non potevano essere annoverati, ai fini della prova, alle scritture contabili di cui all'art. 2710 c.c. • Entrambi i motivi sono infondati.
1. sul punto della scientia decoctionis (il primo motivo). 5 Va premesso, con il richiamo dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Cor- te, che a) l'accertamento del giudice di merito in or- dine alla conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore si risolve in un apprezza- mento di fatto che, se fondato su elementi non
contro
- versi ed oggettivamente significativi, e se sorretto da (immune da vizi logici e giuridici)congrua e corretta motivazione, si sottrae ad ogni censura in sede di le- gittimità, ed ancora che b) l'esistenza di detta cono- scenza ben può essere ritenuta sulla base di elementi (situazioni oggettive, eventi e condotte del debitore) che, valutati in base al criterio della normalità, siano idonei a fondare la prova presuntiva. E' ricorrente l'affermazione (v. ex multis, la 이7298 del 1997, n. 4277 del 1998) la presun- sentenza n. zione di conoscenza ben può ritenersi fondata in pre- senza di trascrizioni di provvedimenti cautelari o di atti di espropriazione forzata riguardanti un immobile del debitore e della pubblicazione di protesti cambia- ri ancorché avvenuta in luogo diverso da quello di re- sidenza dell' accipiens . Sulla base di tali principi, la sentenza ora impu- gnata risulta immune dalle censure proposte nella parte in cui ha espresso, per gli elementi considerati, th un giudizio di idonei- "ciascuno nella sua autonomia", la prova presuntiva tà ex art. 2729 c.c. a fondare perchédella scientia decoctionis, risalenti (1' "imponente numero di protesti di cambiali e di asse- gni per somme di assoluto rilievo") ad epoca anteriore (a partire dal febbraio 1986) ai pagamenti revocati. Né l'attribuzione a detti elementi di un valore sintomatico ai fini della prova presuntiva è inficiato sul piano logico, come la ricorrente deduce, dalla circostanza che essi risalissero ad epoca successiva all'inizio dei rapporti commerciali tra i due soggetti. ų Rileva, infatti, come la Corte di merito ha consi- derato, la relazione temporale tra i fatti stessi e i pagamenti ricevuti dalla fallita, atteso che è al tempo dei pagamenti che va ricondotto l'elemento soggettivo della revocatoria ex art. 67 l.f. Nessun sostegno alle tesi della ricorrente viene dalla richiamate sentenze di questa Corte n. 1719 del 2001 e n. 3524 del 2000, giacché nemmeno rispetto alle affermazioni di principio contenute in dette pronunce può fondatamente sostenersi che la Corte di merito abbia " deviato " dai principi giurisprudenziali con- solidati in tema di prova presuntiva. ha distinto tra La sentenza n. 1719/00 conoscibilità (irrilevante) e la conoscen- l'astratta 7 za effettiva (che invece è necessario acquisire nel giudizio), riaffermando, ai fini di quest'ultima, l'ammissibilità della prova presuntiva basata su (art. 2729"gravi, precisi e concordanti" indizi c.c.) e ancora più rilevanti se rafforzati dalla pre- senza di concreti collegamenti ("veicoli di conoscen- za") dello specifico creditore ( in quel caso, un ban- chiere ) con i sintomi conoscibili dello stato di in- solvenza. Proprio alla stregua di un " veicolo di cono- "1 ' utile prova per presunzioni, la Corte di scenza 'l'esistenza sul luogo in cuimerito ha valorizzato l'imprenditore fallito aveva la sede delle sue attività rappresentante di zona di essa commerciali, di un contraddizione logica insi- Soc. SGS sicché nessuna nua in tale valorizzazione l'esito negativo della specifica prova testimoniale, assunta a mezzo del suddetto rappresentante. La sentenza n. 3524 del 2000 afferma la necessità (ex art. 2697 c.c.) che la curatela individui “il veicolo attraverso il quale le manifestazioni di in- solvenza sono giunte a conoscenza del curatore" aggiun- gendovi la considerazione ulteriore, in nessun modo utile alla ricorrente per il caso di specie, che " di norma, la pubblicazione nel bollettino dei protesti co- 8 на stituisce prova indiziaria idonea, ma la conoscenza del protesto può essere dimostrata con qualsiasi altro mez- ZO che il giudice del merito ritenga idoneo e salva sempre la prova contraria che il convenuto in revocato- ria può fornire "1 2. in ordine allo specifico, controverso, pagamen- to della somma di lire 10.727.294. (il secondo motivo di ricorso). L'infondatezza della censura è in ciò che Ц essa prospetta un fatto - l'esistenza sulla fattura di un'annotazione di pagato del tutto anonima e non ri- conducibile ad essa creditrice perché priva di timbro o di firma di riferimento - immotivatamente contrario a quello accertato dalla Corte di merito, mentre nemme- no coglie, sul punto della prova del pagamento, gli esatti termini del ragionamento probatorio. La Corte ha posto in rilievo che la prova del paga- mento, previsto a mezzo di rimessa diretta entro gg. dieci dall'emissione della fattura" si desumeva dall' esistenza di un duplice timbro di quietanza, apposto non soltanto sulla nota di credito per reso (parziale) di merce ma anche, e decisivamente, sulla fattura cui il pagamento ineriva, avente data anteriore alla forma- zione della suddetta nota di credito. Quanto alle c.d. scritture contabili, che la ri- fly 9 corrente indica come semplici estratti di cassa e per i quali contesta la qualificazione di scritture contabili, nel senso di cui agli art. 2709 e 2710 c.c., da esse la Corte di merito ha tratto non già prova del pagamento (il testo della sentenza è la "la prova del pagamento non si fonda sui riscontri che con le scritture contabili della fallita debitrice", a pag. 9) bensì un solo elemento di sostegno alla pro- Ц va desunta aliunde (dai suindicati documenti commer- ciali), avendo rilevato che l'annotazione del pagamen- to in questione su di esse esistente, risultava atten- dibile in quanto dalle scritture suddette "emergeva che la fallita annotava regolarmente i pagamenti" e da esse non risultavano annotati pagamenti non che " avvenuti " Tale apprezzamento della prova non merita censura alcuna sul piano della correttezza logico-giuridica, così come, per quanto dinanzi considerato, nessuna vio- lazione delle indicate norme del codice civile può es- sere addebitata alla Corte di merito. Il ricorso va, dunque, rigettato, con ogni conse- guenza di legge in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, 10 На RG 4949/00 liquidate in euro.87,33. oltre euro 1.500 millecin- per onorario.quecentof Così deciso addì 5 marzo 2002 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentano Angelo riece DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Oggi, AR Di NU 6 облого 4 GUL 2002 IL CANCELLIERE AR Di NUo 6 юного 1097/29.11 ३०,१९456T 30,91 TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gate 9 LUG. 2002 Serie 4 32513 al n. ....... versate € 160,10 4 (euro .CENTOSESSANTA/10 p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa AR Grazia DI PPOY II Responsabile Servizio iudiziari 2 (Dr. M. RACCICHING LUG 002 MARAT 11