Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2506
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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L'obbligo del datore di lavoro di stipulare un contratto di lavoro con il lavoratore invalido beneficiario di avviamento obbligatorio viene meno a seguito del rifiuto del lavoratore di aderire ad un contratto rispettoso della normativa legale e della contrattazione collettiva. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da invalido che aveva inutilmente eccepito l'illegittimità della clausola con cui il datore di lavoro si riservava la facoltà di trasferire i dipendenti presso altre sedi di lavoro; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, in particolare rilevando la non decisività delle deduzioni relative alla pretestuosità del rifiuto del datore di lavoro di cancellare una clausola di stile, rilevando che già in appello non erano state riproposte le contestazioni circa la legittimità della clausola in questione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2506
    Data del deposito : 18 marzo 1999

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