Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
L'obbligo del datore di lavoro di stipulare un contratto di lavoro con il lavoratore invalido beneficiario di avviamento obbligatorio viene meno a seguito del rifiuto del lavoratore di aderire ad un contratto rispettoso della normativa legale e della contrattazione collettiva. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da invalido che aveva inutilmente eccepito l'illegittimità della clausola con cui il datore di lavoro si riservava la facoltà di trasferire i dipendenti presso altre sedi di lavoro; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, in particolare rilevando la non decisività delle deduzioni relative alla pretestuosità del rifiuto del datore di lavoro di cancellare una clausola di stile, rilevando che già in appello non erano state riproposte le contestazioni circa la legittimità della clausola in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo GENGHINI Presidente
Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere
Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA RM, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Arturo Maresca, che con l'avv. P. Luigi Baiocchi lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ABB SACE s.p.a., in persona del Presidente ing. Rodolfo Di Stefano, elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che con l'avv. Alessandro Cicolari la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 732 del Tribunale di Bergamo in data 13 luglio 1995, depositata l' 8 settembre 1995 (R.G. n. 3375/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 luglio/8 settembre 1995 il Tribunale di Bergamo ha confermato la decisione con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda avanzata da RM GN nei confronti della ABB Sace s.p.a. per ottenere il risarcimento danno derivante dalla mancata assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 482 del 1968. Nel rigettare l'appello del GN, il Tribunale ha ritenuto che proprio a costui - si era rifiutato di sottoscrivere il contratto di lavoro predisposto dall'azienda, perché in esso era inserita una clausola con la facoltà dell'azienda di trasferire i dipendenti presso altre sedi di lavoro - doveva essere addebitata la responsabilità per la mancata stipula del contratto di lavoro e che, per il legittimo recesso del datore di lavoro dalle trattative, era venuto meno il diritto all'assunzione del lavoratore invalido. Contro questa pronuncia il GN propone ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ABB SACE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione della legge n. 482 del 1968, degli artt. 1326 e ss., 1337 e ss. cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce che la ostinazione da parte della società resistente alla cancellazione della clausola relativa ai trasferimenti dei dipendenti (anche disabili) era pretestuosa, trattandosi di una clausola di stile;
che integrando la riserva espressa da esso GN a detta clausola una nuova proposta, l'obbligo della accettazione si era spostato sulla datrice di lavoro, la quale avrebbe dovuto dimostrare di aver dato una qualche risposta al lavoratore per sostenere che le trattative per la conclusione del contratto non erano andate a buon fine a causa del comportamento dello stesso;
che invece dalle risultanze processuali era emerso in modo chiaro il comportamento dell'azienda, la quale sin dal colloquio intercorso con il GN in data 29 luglio 1992 aveva considerato concluso ogni discorso relativo all'assunzione, con la restituzione del libretto di lavoro e ritenuto la rinuncia del lavoratore all'avviamento al lavoro, per cui illogica era l'affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine alla interruzione delle trattative. Censura inoltre la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione la documentazione acquisita agli atti del giudizio, parte della prova testimoniale espletata, nonché taluni elementi richiamati da esso ricorrente circa la volontà dell'azienda di sospendere ogni trattativa e circa la esistenza di poteri contrattuali in capo a tale EL (incaricato per il colloquio con esso GN) e dal medesimo negati, elementi- che dimostravano la violazione da parte della società dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Con il secondo motivo, il GN denuncia violazione della legge n. 482 del 1968, degli artt. 1362 e ss. cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assume che la mancata conclusione del contratto di lavoro non può rendere inefficace il provvedimento amministrativo di avviamento al lavoro dell'invalido, ne' eliminare l'obbligo di assunzione della ditta destinataria di detto provvedimento, potendo questo venire meno soltanto per la rinuncia del lavoratore, in atti mancante. Sostiene che il Tribunale aveva omesso di considerare la volontà da lui espressa con la lettera inviata alla società in data 14 settembre 1993, ove egli aveva dichiarato di aderire "con tutte le riserve del caso" alla proposta di contratto che la società gli aveva fatto, e con la lettera del 22 ottobre 1992, con la quale aveva sollecitato la resistente a riprendere le trattative.
I due motivi, che in quanto connessi possono essere congiuntamente trattati, sono infondati.
Il provvedimento di avviamento al lavoro dell'invalido, emesso dall'ufficio provinciale del lavoro, non determina, secondo la dottrina e il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, e come pure riconosce esplicitamente il medesimo ricorrente, la costituzione automatica del rapporto di lavoro, ma fa sorgere soltanto l'obbligo a carico del datore di lavoro di stipulare il relativo contratto ed è in questo atto negoziale, concluso nell'ambito dell'autonomia privata, che il rapporto di lavoro trova il suo titolo costitutivo. All'autonomia delle parti è infatti riservata la determinazione concreta di molteplici ed essenziali elementi, quali la qualifica, le mansioni, la retribuzione e l'eventuale patto di prova;
e si è costantemente rilevato (v. fra le tante Cass. 25 ottobre 1996 n. 9319, Cass. 27 febbraio 1995 n. 2237) che qualora manchi la necessaria collaborazione dell'invalido viene meno per il datore di lavoro l'obbligo di a lui imposto dalla legge n. 482 del 1968 di stipulare (nelle fattispecie esaminate nelle due richiamate decisioni, l'invalido a seguito dell'offerta di determinate mansioni aveva mantenuto, fino alla instaurazione giudizio comportamento passivo, non attivandosi per contestare la propria idoneità alle mansioni ne' chiedendo l'attribuzione di mansioni diverse).
Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato, con statuizione non soggetta a censura, che il GN, presentatosi in data 29 luglio 1992 presso l'azienda resistente, a seguito dell'avviamento disposto dall'ufficio provinciale del lavoro, alla proposta di contratto formulata dalla società ABB SACE si era riservato di accettarla, non concordando sulla clausola, in essa inserita, relativa alla facoltà dell'azienda di disporre il trasferimento di dipendenti in altre sedi di lavoro, per essere a suo dire, incompatibile con le disposizioni dell'ufficio provinciale del lavoro in tema di assunzione degli invalidi.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il GN non manifestò alcuna accettazione della proposta della società neppure nei successivi colloqui con l'incaricato della società (tale EL), malgrado quest'ultimo avesse manifestato l'intenzione della società di non modificare il contratto standard di lavoro. Orbene, la disponibilità all'assunzione con il contestuale rifiuto di una delle clausole contenute nella proposta di contratto configura l'ipotesi di accettazione parziale del contratto integrante una nuova proposta a norma dell'art. 1326 cod. civ. e detta ipotesi ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (Cass. 7 gennaio 1993 n. 77), ovvero riguardino clausole ritenute invalide. Peraltro il medesimo ricorrente concorda in modo esplicito sulla qualificazione della riserva di accettazione del contratto, quale da lui formulata, come una nuova proposta.
La quale però ben può essere rifiutata dal datore di lavoro, dovendosi ritenere che questi si sia liberato dall'obbligo iniziale di assunzione, venuto meno a seguito del rifiuto del lavoratore di aderire ad un contratto in tutto rispettoso della normativa legale e della contrattazione collettiva (Cass. 15 luglio 1986 n. 4578) . Non vi è dubbio infatti sulla legittimità della clausola di trasferimento, per il giudicato intervenuto sul punto, avendo il Tribunale specificamente rilevato che le contestazioni sollevate in proposito dal GN nel giudizio di primo grado non erano state riproposte in appello.
Non sussistono pertanto le denunciate violazioni di legge e restano privi di decisività i rilievi che il ricorrente muove alla sentenza impugnata per non avere considerato la pretestuosità del comportamento manifestato dalla società resistente nell'opporsi alla cancellazione della clausola, in quanto clausola di stile, e gli elementi dai quali, ad avviso del ricorrente, risultava la volontà dell'azienda di sospendere ogni trattativa in ordine alla stipula del contratto di lavoro.
Per l'ingiustificato e arbitrario rifiuto del lavoratore di sottoscrivere il contratto di lavoro, correttamente la sentenza impugnata ha addebitato allo stesso la mancata conclusione del contratto e tale rifiuto, come sì è detto, comportava il definitivo venire meno dell'obbligo di assunzione a carico dell'azienda, derivante dal provvedimento di avviamento dell'invalido. E, pertanto, non costituisce vizio di motivazione la omessa considerazione da parte del Tribunale della richiesta del lavoratore di riprendere le trattative avanzata con lettera del 22 ottobre 1992, quando, peraltro, da tempo la società aveva comunicato all'ufficio provinciale del lavoro il rifiuto opposto dal lavoratore invalido alla conclusione del contratto, ed a maggiore ragione la diversa volontà di accettazione della iniziale proposta di contratto manifestata dal lavoratore con la lettera inviata alla società in data 14 settembre 1993.
Va peraltro osservato che la tesi sostenuta dal ricorrente - secondo cui l'obbligo di stipulare il contratto con l'invalido avviato dall'ufficio di collocamento non sarebbe limitato nel tempo, nel senso che esso può venire meno, non a seguito della mancata conclusione del contratto in un determinato periodo di tempo, ma solo in conseguenza della dimostrata assoluta impossibilità di collocazione non pregiudizievole per l'invalido, per gli altri lavoratori e più in generale per l'azienda - non ha riscontro nella normativa del collocamento speciale in discussione, ed anzi ne stravolgerebbe i principi. Scopo della disciplina in esame è quello di assicurare ai soggetti appartenenti alle categorie protette, con l'obbligo a contrarre posto a carico dei datori di lavoro nelle previste percentuali, "condizioni di parità con gli altri cittadini sia nel conseguimento di un posto di lavoro attraverso i moduli negoziali praticabili nel settore, sia nella conservazione nel tempo della posizione contrattuale acquisita con le garanzie di trattamento giuridico, economico e normativo assicurate dalla legge o dai contratti collettivi alla generalità dei lavoratori" (cfr. in motivazione Cass. 6 giugno 1995 n. 6335) e quindi, una volta avviato al lavoro, il lavoratore invalido è uguale ad ogni altro dipendente, con la differenza riguardo che ha diritto al rispetto della sua minorazione nella concreta assegnazione delle mansioni, le quali devono essere compatibili con le sue condizioni fisiche. Ed ancora la persistenza a tempo indeterminato dell'obbligo di assunzione nei confronti del lavoratore invalido avviato dall' ufficio provinciale del lavoro precluderebbe la sostituzione del lavoratore che non accettasse la proposta contrattuale, senza formulare però una esplicita rinuncia ad essa, con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.
Il ricorso va dunque rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa per intero fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 Marzo 1999