Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1965, n. 1441
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Sentenza 12 luglio 1965

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La sentenza deliberata con la partecipazione di un giudice che non abbia assistito alla discussione e affetta da nullita assoluta, comunque essa sia sottoscritta. Non e, invece, nulla la sentenza che, per errore o per caso fortuito, sia stata sottoscritta da un giudice estraneo al collegio giudicante, in luogo di altro che ne faceva parte, ove risulti con certezza che la decisione sia stata adottata dagli stessi magistrati che componevano il collegio all'udienza di discussione di quella determinata causa. In tale ipotesi, la sottoscrizione del giudice estraneo al collegio costituisce un errore materiale, che puo essere corretto col procedimento previsto dagli artt. 287 e 288 del codice di rito. ( 500-59, 2554-58).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1965, n. 1441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1441
    Data del deposito : 12 luglio 1965

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