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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Unica Civile
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1827 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
Parte_1
, in persona della dott.ssa in qualità di
[...] Parte_2
Responsabile Contenzioso , a ciò autorizzata per procura speciale, rilasciata da Pt_1
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - Parte_1
00142, (codice fiscale/partita IVA n. ente pubblico economico, che P.IVA_1
subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio Controparte_1 dall'avv. Rosa Scaglione presso il cui studio in Palermo, via G. Bonanno n. 122 (pec
, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Email_1
(ATTRICE OPPOSTA)
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 Controparte_3
nato a [...] il [...], C.F.: , con sede legale in CodiceFiscale_1
Canicattì, Viale Regina Margherita n. 121, P. IVA: , rapp.to e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Giardina ed elett.me dom.to presso lo studio legale in Canicattì in
Corso Umberto I° n.100, come da procura in atti;
(OPPONENTE) OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 E 617 C.P.C.; FASE DI MERITO.
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi Controparte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90009476 , per l'importo Pt_3 complessivo di € 48.217,99 comprensivo di sanzioni ed interessi, nonche' delle cartelle di pagamento sottese e precisamente: 1) cartella di pagamento N. 291 2012 0028486877
000, con cui il per il servizio della riscossione contesta all'istante il CP_4 mancato pagamento della somma di € 2.650,22 per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'anno 2012; 2) cartella di pagamento N. 291 2017 0011923585 000, con cui il per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato CP_4 pagamento della somma di € 16.372,74 per IVA per l'anno 2013; 3) cartella di pagamento N. 291 2018 0006716578 001, con cui il per il servizio della CP_4 riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 323,95 per tributi imposta di registro per l'anno 2017; 4) cartella di pagamento N. 291 2019
0010201536 000, con cui il per il servizio della riscossione contesta CP_4 all'istante il mancato pagamento della somma di € 317,23 per tributi contributo unificato processo tributario per l'anno 2017; 5) cartella di pagamento N. 291 2019
0011380212 000, con cui il per il servizio della riscossione contesta CP_4 all'istante il mancato pagamento della somma di € 28.553,85 per tributi IVA per l'anno
2016 - notificata il 14/02/23 - sollevando molteplici doglianze.
Eccepiva la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento poiché effettuata irregolarmente tramite pec peraltro non estratta dai registri di pubblici elenchi.
Inoltre, contestava la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte la carenza di motivazione e l'avvenuta prescrizione dei crediti.
Il G. E., del Tribunale di Agrigento con provvedimento del 10/03/2023, accoglieva la richiesta di sospensione degli atti opposti, assegnando termine perentorio di gg. 45 per l'introduzione del giudizio di merito.
L' , pertanto, ha introdotto il giudizio di merito con Parte_1
atto di citazione e relativo fascicolo telematico iscritto a ruolo in data 30.06.2023, contestando tutto quanto dedotto da parte attrice poiché infondato in fatto e diritto. In
Pag. 2 di 5 via preliminare chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di giurisdizione;
nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata per tutti motivi articolati. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese generali e cpa, come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.01.2025, la società opponente reiterava i motivi di opposizione, aderendo sostanzialmente altresì al rilevato difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, sollevato dalla difesa dell' . Parte_1
Chiede la società opponente, in via preliminare, di ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento, essendo competente esclusivamente per tutte le controversie aventi natura tributaria;
di Rigettare le richieste avversarie;
Sempre in Via preliminare e nel merito ancora ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati e nel merito l'inesistenza della pretesa , per i motivi tutti specificati in narrativa;
Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori.
Istruito il processo solo in via documentale, la causa è andata in decisione.
Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del Giudice Tributario, sollevata dalla difesa dell nel proprio atto CP_5
introduttivo, supportata dal fatto che l'intimazione di pagamento per cui è causa è stata notificata unicamente per carichi tributari di competenza della Corte di Giustizia
Tributaria; va sul punto rilevato che all'eccepito difetto di giurisdizione ha sostanzialmente aderito la difesa del resistente-opponente nella propria comparsa di risposta.
Vexata quaestio è quella che riguarda il riparto di giurisdizione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria. Non vi è dubbio sul fatto, volendo semplificare, che la Corte di legittimità, tornata più volte sull'argomento, da ultimo ha confermato il principio per cui la cognizione appartiene al Giudice Tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al Giudice Ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la
Pag. 3 di 5 cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata
(in tal senso Cass. S.U., 14 aprile 2020, n.7822).
Ebbene, riassunto come sopra il principio giuridico elaborato dalla Corte di Cassazione in materia, nel caso che occupa le doglianze formulate dall'opponente concernono la legittimità e validità delle cartelle di pagamento (di cui il ricorrente contesta la mancata notifica, la carenza di motivazione e l'avvenuta prescrizione dei crediti), contenute nella intimazione di pagamento n. 291 2023 90009476 51/000 impugnata, vizi tutti riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell'art.2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 -cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e Cass. S.U., 28 luglio
2021 n. 21642.
Questo Tribunale condivide e, pertanto, recepisce l'insegnamento delle Sezioni Unite, succintamente riassunto supra, e dichiara la giurisdizione del Giudice Tributario, avendo ad oggetto l'intimazione di pagamento per cui è causa unicamente tributi di competenza della Corte di Giustizia Tributaria e doglianze relative ad eventi antecedenti la fase della esecuzione (in tal senso cfr anche Civile Ord. Sez. U Num. 1394 Anno
2022), con conseguente pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, adito.
L'accoglimento del motivo preliminare relativo al difetto di giurisdizione, determina l'assorbimento di ogni altra doglianza, cui si fa conseguire la compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, dichiara il difetto del Giudice Ordinario, trattandosi di materia devoluta al Giudice Tributario e fissa per l'effetto il termine di tre mesi per la riassunzione dinnanzi a questo;
compensa spese legali del presente giudizio.
Agrigento, 24.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento
Pag. 4 di 5
informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della
Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Unica Civile
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1827 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
Parte_1
, in persona della dott.ssa in qualità di
[...] Parte_2
Responsabile Contenzioso , a ciò autorizzata per procura speciale, rilasciata da Pt_1
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - Parte_1
00142, (codice fiscale/partita IVA n. ente pubblico economico, che P.IVA_1
subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio Controparte_1 dall'avv. Rosa Scaglione presso il cui studio in Palermo, via G. Bonanno n. 122 (pec
, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Email_1
(ATTRICE OPPOSTA)
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 Controparte_3
nato a [...] il [...], C.F.: , con sede legale in CodiceFiscale_1
Canicattì, Viale Regina Margherita n. 121, P. IVA: , rapp.to e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Giardina ed elett.me dom.to presso lo studio legale in Canicattì in
Corso Umberto I° n.100, come da procura in atti;
(OPPONENTE) OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 E 617 C.P.C.; FASE DI MERITO.
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi Controparte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90009476 , per l'importo Pt_3 complessivo di € 48.217,99 comprensivo di sanzioni ed interessi, nonche' delle cartelle di pagamento sottese e precisamente: 1) cartella di pagamento N. 291 2012 0028486877
000, con cui il per il servizio della riscossione contesta all'istante il CP_4 mancato pagamento della somma di € 2.650,22 per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'anno 2012; 2) cartella di pagamento N. 291 2017 0011923585 000, con cui il per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato CP_4 pagamento della somma di € 16.372,74 per IVA per l'anno 2013; 3) cartella di pagamento N. 291 2018 0006716578 001, con cui il per il servizio della CP_4 riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 323,95 per tributi imposta di registro per l'anno 2017; 4) cartella di pagamento N. 291 2019
0010201536 000, con cui il per il servizio della riscossione contesta CP_4 all'istante il mancato pagamento della somma di € 317,23 per tributi contributo unificato processo tributario per l'anno 2017; 5) cartella di pagamento N. 291 2019
0011380212 000, con cui il per il servizio della riscossione contesta CP_4 all'istante il mancato pagamento della somma di € 28.553,85 per tributi IVA per l'anno
2016 - notificata il 14/02/23 - sollevando molteplici doglianze.
Eccepiva la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento poiché effettuata irregolarmente tramite pec peraltro non estratta dai registri di pubblici elenchi.
Inoltre, contestava la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte la carenza di motivazione e l'avvenuta prescrizione dei crediti.
Il G. E., del Tribunale di Agrigento con provvedimento del 10/03/2023, accoglieva la richiesta di sospensione degli atti opposti, assegnando termine perentorio di gg. 45 per l'introduzione del giudizio di merito.
L' , pertanto, ha introdotto il giudizio di merito con Parte_1
atto di citazione e relativo fascicolo telematico iscritto a ruolo in data 30.06.2023, contestando tutto quanto dedotto da parte attrice poiché infondato in fatto e diritto. In
Pag. 2 di 5 via preliminare chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di giurisdizione;
nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata per tutti motivi articolati. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese generali e cpa, come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.01.2025, la società opponente reiterava i motivi di opposizione, aderendo sostanzialmente altresì al rilevato difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, sollevato dalla difesa dell' . Parte_1
Chiede la società opponente, in via preliminare, di ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento, essendo competente esclusivamente per tutte le controversie aventi natura tributaria;
di Rigettare le richieste avversarie;
Sempre in Via preliminare e nel merito ancora ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati e nel merito l'inesistenza della pretesa , per i motivi tutti specificati in narrativa;
Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori.
Istruito il processo solo in via documentale, la causa è andata in decisione.
Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del Giudice Tributario, sollevata dalla difesa dell nel proprio atto CP_5
introduttivo, supportata dal fatto che l'intimazione di pagamento per cui è causa è stata notificata unicamente per carichi tributari di competenza della Corte di Giustizia
Tributaria; va sul punto rilevato che all'eccepito difetto di giurisdizione ha sostanzialmente aderito la difesa del resistente-opponente nella propria comparsa di risposta.
Vexata quaestio è quella che riguarda il riparto di giurisdizione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria. Non vi è dubbio sul fatto, volendo semplificare, che la Corte di legittimità, tornata più volte sull'argomento, da ultimo ha confermato il principio per cui la cognizione appartiene al Giudice Tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al Giudice Ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la
Pag. 3 di 5 cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata
(in tal senso Cass. S.U., 14 aprile 2020, n.7822).
Ebbene, riassunto come sopra il principio giuridico elaborato dalla Corte di Cassazione in materia, nel caso che occupa le doglianze formulate dall'opponente concernono la legittimità e validità delle cartelle di pagamento (di cui il ricorrente contesta la mancata notifica, la carenza di motivazione e l'avvenuta prescrizione dei crediti), contenute nella intimazione di pagamento n. 291 2023 90009476 51/000 impugnata, vizi tutti riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell'art.2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 -cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e Cass. S.U., 28 luglio
2021 n. 21642.
Questo Tribunale condivide e, pertanto, recepisce l'insegnamento delle Sezioni Unite, succintamente riassunto supra, e dichiara la giurisdizione del Giudice Tributario, avendo ad oggetto l'intimazione di pagamento per cui è causa unicamente tributi di competenza della Corte di Giustizia Tributaria e doglianze relative ad eventi antecedenti la fase della esecuzione (in tal senso cfr anche Civile Ord. Sez. U Num. 1394 Anno
2022), con conseguente pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, adito.
L'accoglimento del motivo preliminare relativo al difetto di giurisdizione, determina l'assorbimento di ogni altra doglianza, cui si fa conseguire la compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, dichiara il difetto del Giudice Ordinario, trattandosi di materia devoluta al Giudice Tributario e fissa per l'effetto il termine di tre mesi per la riassunzione dinnanzi a questo;
compensa spese legali del presente giudizio.
Agrigento, 24.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento
Pag. 4 di 5
informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della
Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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