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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1975/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
(art. 4 comma 12 legge 898/1970 come modificato) nella causa civile di I Grado promossa da:
), nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GENNARO GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nato a [...] il [...], difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GIANNONE ANTONIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente chiede sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È stato acquisito il parere del PM
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 11.07.2001 in Modica, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2001, al numero 39, parte II, serie A, Reg.-Ufficio- dell'anno 2001.
Le parti si sono separate con sentenza di questo Tribunale n. 978/2023 pubblicata in data 20.06.2023. La comparizione dei coniugi davanti al Presidente nel procedimento di separazione è avvenuta il 30.01.2020.
Parte ricorrente ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 17.07.2024; parte resistente si è costituita con memoria depositata il 17.10.2024.
Con ordinanza del 5.12.2024 il giudice delegato, dopo aver sentito le parti, che hanno ribadito la volontà di non conciliarsi, ha confermato le condizioni di separazione.
Ricorrono quindi le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo normativamente prescritto risulta dimostrato dal provvedimento di separazione, ormai definitivo, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione, ed in più risulta avvalorata dalle contrapposte allegazioni delle parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra le parti si desume quindi, e conclusivamente sul punto, dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni reciprocamente addotte nei rispettivi atti difensivi, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Modica dell'anno 2001, al numero 39, parte II, serie A, Reg.-Ufficio- dell'anno 2001;
b. manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 DPR N. 396 del 2000;
c. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Ragusa, 08/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
(art. 4 comma 12 legge 898/1970 come modificato) nella causa civile di I Grado promossa da:
), nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GENNARO GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nato a [...] il [...], difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GIANNONE ANTONIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente chiede sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È stato acquisito il parere del PM
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 11.07.2001 in Modica, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2001, al numero 39, parte II, serie A, Reg.-Ufficio- dell'anno 2001.
Le parti si sono separate con sentenza di questo Tribunale n. 978/2023 pubblicata in data 20.06.2023. La comparizione dei coniugi davanti al Presidente nel procedimento di separazione è avvenuta il 30.01.2020.
Parte ricorrente ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 17.07.2024; parte resistente si è costituita con memoria depositata il 17.10.2024.
Con ordinanza del 5.12.2024 il giudice delegato, dopo aver sentito le parti, che hanno ribadito la volontà di non conciliarsi, ha confermato le condizioni di separazione.
Ricorrono quindi le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo normativamente prescritto risulta dimostrato dal provvedimento di separazione, ormai definitivo, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione, ed in più risulta avvalorata dalle contrapposte allegazioni delle parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra le parti si desume quindi, e conclusivamente sul punto, dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni reciprocamente addotte nei rispettivi atti difensivi, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Modica dell'anno 2001, al numero 39, parte II, serie A, Reg.-Ufficio- dell'anno 2001;
b. manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 DPR N. 396 del 2000;
c. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Ragusa, 08/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti