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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8955 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 16/09/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 20248 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PEZZELLA GIUSI, unitamente Parte_1 all'avv. AURELI ALESSANDRO giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. AZZARONE LEONARDO per procura generale alle CP_1 liti
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 03/06/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei di pensione di inabilità civile ex art. CP_1
12 legge 118/71 dovuti dall'ottobre 2023 in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p.o. notificato all'Istituto il 13/11/2024, avendo anche notificato in data 10/12/2024 il modello AP70 relativo al possesso dei requisiti socio- economici, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito l' instando per la cessata materia del contendere essendo intervenuto CP_1 nelle more del giudizio il pagamento dei ratei dovuti.
1 All'odierna udienza anche la parte ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere. La causa è stata quindi discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuta liquidazione della prestazione con la decorrenza dovuta, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, esse debbono essere poste a carico dell' , in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, atteso che il CP_1
riconoscimento in via amministrativa delle ragioni avanzate dalla parte ricorrente è avvenuto in data 4.7.2025 e, quindi, epoca successiva al deposito e alla notifica del ricorso, in ogni caso con inutile decorso del termine di 120 gg. di cui all'art. 445 bis c.p.c. decorrente dalla domanda di liquidazione, ritualmente avanzata dalla parte con notifica del decreto di omologa e del modello attestante il possesso dei requisiti socio-economici per la concessione della prestazione.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore ed allo scaglione di riferimento e con concreta determinazione dell'ammontare del compenso in relazione al ridotto impegno nella fase decisionale determinato dalla discussione limitata alla sola regolamentazione delle spese di lite conseguente alla liquidazione della prestazione avvenuta in via amministrativa anteriormente all'udienza di discussione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PT
, con ricorso depositato il 03/06/2025, così provvede:
[...]
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore degli avv.ti PEZZELLA GIUSI e CP_1
AURELI ALESSANDRO, procuratori antistatari, delle spese di lite che liquida in
€1900,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice
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