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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro e Previdenza Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3795 del 2024 del R.G. previdenza e lavoro, avente ad oggetto: opposizione ad atp
T R A
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), ivi residente, alla via Tommaso D'Amalfi, n. 22, rapp.ta e difesa, C.F._1 congiuntamente e disgiutamente, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall' avv. ANTONIO SCARPATO (c.f.: ) e dall'avv. RAFFAELLA C.F._2 CAVALLARO ( c.f.: ), ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._3 di quest'ultima, sito in Scafati (SA), alla via S. Antonio Abate, n. 183 RICORRENTE CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.6.2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e la condizione di handicap con connotazione di gravità, deduceva di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G. 5979 del 2023), all'esito del quale le era stato negato ogni beneficio.
Tanto esposto, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1 Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva un'integrazione peritale con il consulente nominato nella pregressa fase e, successivamente, il rinovo delle operazioni peritali, con nomina di altro consulente. All' esito del deposito della nuova perizia, letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza, la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali
1 documentati in atti. Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione. Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Ciò precisato, va rilevato che nella presente sede è stato disposto il rinnovo peritale, tenuto conto delle lacune evidenziate dalla difesa di parte attrice. Tanto premesso, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il ctu nominato nella presente fase ha riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 78 % da settembre 2023; ha negato, di contro, il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 legge 104 del 1992. La patologia, in precedenza non considerata, sebbene presente nel verbale della Commissione, è stata così valutata nella presente fase: ““Sindrome depressiva endoreattiva media” (cod.2205, 25%). Tale patologia, infatti, è stata riferita in anamnesi, è stata riconosciuta dalla Commissione Medica ASL (cfr. verbale di visita), è documentata nel fascicolo di causa con n.2 consulenze specialistiche eseguite presso strutture sanitarie pubbliche (presso ASL, rispettivamente in data 03/05/2023 e 30/01/2024) ed è stata verificata in occasione delle operazioni peritali”. Le conclusioni del CTU nominato trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche in riferimento alla decorrenza del beneficio, non essendo state specificamente contestate dalle parti ed essendo corroborate dalla documentazione offerta in atti. Va escluso che si debba procedere, nel presente giudizio, all'esame circa la sussistenza dei requisiti socio-economici e dunque, che debba essere esaminata la domanda di condanna al pagamento dei ratei. L'inammissibilità di un accertamento dei suddetti requisiti si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socio- economici o, nella specie, del requisito contributivo. Infatti, l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali
“subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso gli altri requisiti. Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la “sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”. E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma. La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art. 445 bis trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, va, dunque, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei maturati.
2 Ciò posto, tenuto dell'accoglimento solo parziale (rigetto della domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità), le spese di lite devono essere compensate nella misura di ½, tenuto conto del riconoscimento della condizione sanitaria, ai fini dell'assegno mensile di assistenza, da settembre 2023 (epoca precedente al deposito del ricorso per atp, avvenuto il 4.10.2023). Le spese per il rinnovo della ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1 Nessuna ulteriore liquidazione deve essere effettuata in favore del ctu nominato nella pregressa fase, atteso che la integrazione peritale è stata determinata da una carenza della consulenza redatta in fase di ATP.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente versa Parte_1 nella condizione sanitaria per fruire dell'assegno mensile di assistenza da settembre 2023; rigetta la domanda finalizzata ad ottenere l'art. 3 comma 3 legge 104 del 1992; previa compensazione delle spese di lite nella misura di ½, condanna l' al pagamento, CP_1 in favore della ricorrente, della restante parte, liquidata in € 1.500, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1 Si comunichi.
Torre Annunziata, 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa Marianna Molinario
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