CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2024, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 1341/2020 proposto da: 1. Società KONSORTIUM LANASUD.COM (C.F.: 02308880216), con sede in Lana, alla Via NDs Hofer n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore IN NE, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]); 2. ND EF AL (C.F.: [...]), nato a [...] il [...] e residente a [...], al Vicolo Mendola n. 7; NO ER AL (C.F.: [...]) l’11.7.1958 e residente a [...], al Vicolo Krewzwicsen n. 11; 4. BA MA (C.F.: [...]), nato a [...] il Imposta di registro – Conferimento di fondi gravati da debiti ipotecari – Definizione agevolata ex l. n. 197/2022 Civile Sent. Sez. 5 Num. 2619 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 29/01/2024 2 29.4.1978 e residente a [...], al Vicolo San Floriano n. 19; 5. RO RA (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] e residente a [...]; 6. EL RI (C.F.: [...]), a mezzo dell’amministratore di sostegno Avv. AL Knoll (C.F. [...]), nominato dal Tribunale di BO con provvedimento del 7.9.2017, EL MA, nato il [...] a [...] (C.F.: [...]), LE ND, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]) e EL NI, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) a mezzo del suo legale rappresentante LE ND, tutti eredi di ELhubert (C.F.: [...]), nato il [...] e deceduto il 23.7.2016; 7. ER ER (C.F.: [...]), nato il [...] e residente a [...]; tutti rappresentati e difesi, come da procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Gianfranco Vignola del Foro di Verona (C.F.: VGNGFR65L12L7811; indirizzo pec: avvgianfrancovignola@ordineavvocativrpec.it; fax: 0458007897) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, In Verona al Vicolo cieco TT n. 4;
- ricorrenti -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata – -avverso la sentenza n. 130/2018 emessa dalla CTR di BO in data 21/12/2018 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per la declaratoria di estinzione;
udito il difensore dei ricorrenti, che ha concluso per l’estinzione del giudizio. Ritenuto in fatto 3 1. RE EF AL, NO ER, BA MA, RA RO, CH ER e EL RT, conferivano al consorzio "Lanasud" fondi di loro rispettive proprietà per un valore complessivo, indicato nell'atto, di € 4.098.204,00, gravati tuttavia da debiti ipotecari per un valore complessivo di € 3.997.600,00, divenendone pertanto soci con quote modeste di complessivi € 100.604,00 in considerazione della riduzione del valore dei conferimenti a causa dell'accollo da parte del consorzio dei debiti ipotecari. L'imposta di registro veniva calcolata e versata sull'importo di € 100.604,00. L'Agenzia delle Entrate, ritenuto il conferimento tassabile nella misura piena (sul rilievo che il conferimento dei terreni non avesse perseguito altro scopo se non quello della cessione dei fondi al consorzio, con ricorso al descritto meccanismo unicamente per risparmio di imposta), provvedeva a notificare, in data 2.8.2007, ai privati conferenti ed al consorzio Lanasud avviso di liquidazione per € 599.640,00, oltre interessi, ed € 1.199,280,40 a titolo di sanzioni per violazione dell'art. 72 del DPR n. 131/1986 (occultamento di corrispettivo). La Commissione tributaria di primo grado di BO, con sentenza del 20.11.2008, accoglieva il ricorso dei contribuenti, rilevando la tardività dell'avviso di liquidazione in relazione al termine triennale previsto dall'art. 76 del DPR n. 131/1986. La decisione veniva confermata in sede di appello dalla Commissione tributaria di secondo grado di BO con sentenza 28.1.2011. Su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la sentenza di appello veniva annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio alla commissione tributaria di secondo grado, stabilendo la tempestività dell'avviso nel termine come prorogato dall'art. 11 della legge di condono n. 289/02 e l'infondatezza dell'eccezione di applicazione del più breve termine biennale previsto dal comma 1 bis dell'art. 76 del testo unico DPR 131/1986. Riassunta la causa a cura dei contribuenti, la CTR accoglieva l’appello limitatamente all’imposta di registro, rigettandolo con riferimento alle sanzioni applicate, affermando, per quanto qui ancora rileva, che, sebbene 4 la questione non avesse sostanziale rilevanza sulla decisione della presente controversia, la recente modifica dell'art. 20 del DPR n. 131/86 (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a) non fosse applicabile per il passato non avendo natura interpretativa, che il “nocciolo” della controversia fosse lo stabilire se l'accollo del debito ipotecario fosse capace di influire sulla determinazione della base imponibile "costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati dalle società" in base all’art. 50 testo unico registro e che, nel caso di specie, anche per affermazione delle stesse parti appellate, i debiti accollati dal consorzio non erano inerenti ai beni conferiti, ma erano debiti personali assunti dai proprietari, talché l'accollo del debito non rappresentava altro che un modo di pagamento (parziale) del corrispettivo concordato (art. 1273 c.c.) e, come tale, non aveva incidenza sulla determinazione della base imponibile. 2. Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società Konsortium Lanasud.com, RE EF AL, NO ER AL, BA MA, RO RA, LE RI, gli eredi di GL RT (LE MA, LE ND e LE NI), ER ER sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 76, comma 2, dPR 26 aprile 1986, n. 131, e 11, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR dichiarato che l’operazione oggetto dell’avviso di liquidazione doveva essere ritenuta un conferimento di beni (anziché una compravendita, come indicato sostanzialmente nell’avviso ed affermato dalla Corte di cassazione con il provvedimento n. 3551 del 14.2.2018) e, pertanto, doveva essere trattata ai sensi dell’art. 50 dPR n. 131/1986, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione la decadenza biennale di cui all’art. 76, comma 1 bis, dPR n. 131/1986 (in luogo di quella triennale prevista, per le fattispecie di cui all’art. 20, dall’art. 76, comma 2, dello stesso decreto, prorogata di altri due anni ex art. 11, 5 comma 1, l. n. 289/2002) e che avrebbero acquisito rilevanza (nell’ipotesi di valutazione di inerenza), ai fini della determinazione della base imponibile, le passività rappresentate dalle ipoteche iscritte (altrimenti irrilevanti ex se in caso di compravendita). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR deciso ultra petita, essendo stato l’avviso di liquidazione motivato sulla base della riqualificazione del negozio di conferimento in vendita, ai sensi dell’art. 20 dPR n. 131/1986, e non già dell’art. 50 dello stesso decreto. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato la profonda modifica apportata a tale disposizione normativa dalla legge di bilancio 2018, avente efficacia retroattiva, ai sensi della quale l’interpretazione di un atto deve avvenire sulla base degli elementi desumibili dallo stesso (nel caso di specie, quello di conferimento), prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. 4. Con nota del 22.13.2023 la contribuente ha depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 (cd. rottamazione quater), evidenziando di aver provveduto al pagamento integrale della propria posizione debitoria (come da ricevute di versamento). L’istanza è stata formulata dopo aver invocato, con nota del 20.11.2023, la sospensione del giudizio al fine di permettere il pagamento del piano rateale previsto da Agenzia Entrate Riscossione con conseguente perfezionamento della definizione normativa in oggetto (“rottamazione quater”). Nella predetta nota il contribuente aveva rappresentato di aver aderito all’istituto anzidetto e di aver altresì provveduto al pagamento della prima rata di quanto dovuto. In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: 6 Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), avendo la contribuente adempiuto all’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima rata, va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56). Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della
- ricorrenti -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata – -avverso la sentenza n. 130/2018 emessa dalla CTR di BO in data 21/12/2018 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per la declaratoria di estinzione;
udito il difensore dei ricorrenti, che ha concluso per l’estinzione del giudizio. Ritenuto in fatto 3 1. RE EF AL, NO ER, BA MA, RA RO, CH ER e EL RT, conferivano al consorzio "Lanasud" fondi di loro rispettive proprietà per un valore complessivo, indicato nell'atto, di € 4.098.204,00, gravati tuttavia da debiti ipotecari per un valore complessivo di € 3.997.600,00, divenendone pertanto soci con quote modeste di complessivi € 100.604,00 in considerazione della riduzione del valore dei conferimenti a causa dell'accollo da parte del consorzio dei debiti ipotecari. L'imposta di registro veniva calcolata e versata sull'importo di € 100.604,00. L'Agenzia delle Entrate, ritenuto il conferimento tassabile nella misura piena (sul rilievo che il conferimento dei terreni non avesse perseguito altro scopo se non quello della cessione dei fondi al consorzio, con ricorso al descritto meccanismo unicamente per risparmio di imposta), provvedeva a notificare, in data 2.8.2007, ai privati conferenti ed al consorzio Lanasud avviso di liquidazione per € 599.640,00, oltre interessi, ed € 1.199,280,40 a titolo di sanzioni per violazione dell'art. 72 del DPR n. 131/1986 (occultamento di corrispettivo). La Commissione tributaria di primo grado di BO, con sentenza del 20.11.2008, accoglieva il ricorso dei contribuenti, rilevando la tardività dell'avviso di liquidazione in relazione al termine triennale previsto dall'art. 76 del DPR n. 131/1986. La decisione veniva confermata in sede di appello dalla Commissione tributaria di secondo grado di BO con sentenza 28.1.2011. Su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la sentenza di appello veniva annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio alla commissione tributaria di secondo grado, stabilendo la tempestività dell'avviso nel termine come prorogato dall'art. 11 della legge di condono n. 289/02 e l'infondatezza dell'eccezione di applicazione del più breve termine biennale previsto dal comma 1 bis dell'art. 76 del testo unico DPR 131/1986. Riassunta la causa a cura dei contribuenti, la CTR accoglieva l’appello limitatamente all’imposta di registro, rigettandolo con riferimento alle sanzioni applicate, affermando, per quanto qui ancora rileva, che, sebbene 4 la questione non avesse sostanziale rilevanza sulla decisione della presente controversia, la recente modifica dell'art. 20 del DPR n. 131/86 (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a) non fosse applicabile per il passato non avendo natura interpretativa, che il “nocciolo” della controversia fosse lo stabilire se l'accollo del debito ipotecario fosse capace di influire sulla determinazione della base imponibile "costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati dalle società" in base all’art. 50 testo unico registro e che, nel caso di specie, anche per affermazione delle stesse parti appellate, i debiti accollati dal consorzio non erano inerenti ai beni conferiti, ma erano debiti personali assunti dai proprietari, talché l'accollo del debito non rappresentava altro che un modo di pagamento (parziale) del corrispettivo concordato (art. 1273 c.c.) e, come tale, non aveva incidenza sulla determinazione della base imponibile. 2. Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società Konsortium Lanasud.com, RE EF AL, NO ER AL, BA MA, RO RA, LE RI, gli eredi di GL RT (LE MA, LE ND e LE NI), ER ER sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 76, comma 2, dPR 26 aprile 1986, n. 131, e 11, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR dichiarato che l’operazione oggetto dell’avviso di liquidazione doveva essere ritenuta un conferimento di beni (anziché una compravendita, come indicato sostanzialmente nell’avviso ed affermato dalla Corte di cassazione con il provvedimento n. 3551 del 14.2.2018) e, pertanto, doveva essere trattata ai sensi dell’art. 50 dPR n. 131/1986, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione la decadenza biennale di cui all’art. 76, comma 1 bis, dPR n. 131/1986 (in luogo di quella triennale prevista, per le fattispecie di cui all’art. 20, dall’art. 76, comma 2, dello stesso decreto, prorogata di altri due anni ex art. 11, 5 comma 1, l. n. 289/2002) e che avrebbero acquisito rilevanza (nell’ipotesi di valutazione di inerenza), ai fini della determinazione della base imponibile, le passività rappresentate dalle ipoteche iscritte (altrimenti irrilevanti ex se in caso di compravendita). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR deciso ultra petita, essendo stato l’avviso di liquidazione motivato sulla base della riqualificazione del negozio di conferimento in vendita, ai sensi dell’art. 20 dPR n. 131/1986, e non già dell’art. 50 dello stesso decreto. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato la profonda modifica apportata a tale disposizione normativa dalla legge di bilancio 2018, avente efficacia retroattiva, ai sensi della quale l’interpretazione di un atto deve avvenire sulla base degli elementi desumibili dallo stesso (nel caso di specie, quello di conferimento), prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. 4. Con nota del 22.13.2023 la contribuente ha depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 (cd. rottamazione quater), evidenziando di aver provveduto al pagamento integrale della propria posizione debitoria (come da ricevute di versamento). L’istanza è stata formulata dopo aver invocato, con nota del 20.11.2023, la sospensione del giudizio al fine di permettere il pagamento del piano rateale previsto da Agenzia Entrate Riscossione con conseguente perfezionamento della definizione normativa in oggetto (“rottamazione quater”). Nella predetta nota il contribuente aveva rappresentato di aver aderito all’istituto anzidetto e di aver altresì provveduto al pagamento della prima rata di quanto dovuto. In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: 6 Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), avendo la contribuente adempiuto all’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima rata, va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56). Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della