CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 38776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38776 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RA ON RO PI R.G.N. 24546/2025 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte di appello di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Ricorre per cassazione DO JE, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta la carenza di motivazione con riferimento a specifiche questioni dedotte nell’atto di gravame.
2.2. La provenienza delittuosa dei beni avrebbe dovuto essere provata quantomeno nella sua tipologia, laddove i giudici di primo grado si sono limitati a richiamare la mancata giustificazione del possesso.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi meramente reiterativi di questioni già disattese dalla Corte di appello con congrua motivazione, con cui l’imputato evita di misurarsi compiutamente. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38776 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PI RO Data Udienza: 28/10/2025 3.2. Come ben illustrato nella sentenza impugnata (ove si richiama, nel merito, il collegamento storico e logico tra l’arresto di JE per furto e la successiva perquisizione domiciliare, ricavando da questa ininterrotta linea investigativa conclusioni non irragionevoli sulla provenienza delle res sequestrate da criminalità predatoria), il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché l’origine delittuosa dei beni posseduti può ben desumersi – in assenza di specifiche e plausibili giustificazioni da parte dell’imputato e tenuto conto della quantità di monili e preziosi, inusuale per un disoccupato – dalla natura e dalle caratteristiche dei beni stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108-01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028-01).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere estensore RO PI 2
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Ricorre per cassazione DO JE, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta la carenza di motivazione con riferimento a specifiche questioni dedotte nell’atto di gravame.
2.2. La provenienza delittuosa dei beni avrebbe dovuto essere provata quantomeno nella sua tipologia, laddove i giudici di primo grado si sono limitati a richiamare la mancata giustificazione del possesso.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi meramente reiterativi di questioni già disattese dalla Corte di appello con congrua motivazione, con cui l’imputato evita di misurarsi compiutamente. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38776 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PI RO Data Udienza: 28/10/2025 3.2. Come ben illustrato nella sentenza impugnata (ove si richiama, nel merito, il collegamento storico e logico tra l’arresto di JE per furto e la successiva perquisizione domiciliare, ricavando da questa ininterrotta linea investigativa conclusioni non irragionevoli sulla provenienza delle res sequestrate da criminalità predatoria), il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché l’origine delittuosa dei beni posseduti può ben desumersi – in assenza di specifiche e plausibili giustificazioni da parte dell’imputato e tenuto conto della quantità di monili e preziosi, inusuale per un disoccupato – dalla natura e dalle caratteristiche dei beni stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108-01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028-01).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere estensore RO PI 2