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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1713/2025, in materia di separazione consensuale, promosso da:
(C.F.: ), nata il [...], a [...]_1 C.F._1
(CH), residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
IA AR, presso il cui studio in Alessandria, Corso Borsalino n. 13, è elettivamente domiciliata;
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] , rappresentato e difeso dall'Avv. REGGIO
NICOLO', , presso il cui studio in Alessandria, Piazza F. Turati 9, è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti con parere del Pubblico Ministero in data 18.09.2025;
visto il ricorso congiunto depositato in data 1.8.2025 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la separazione, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del muto rispetto.
Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre lo terrà con sé, previ accordi con la madre e comunque due giorni infrasettimanali e due fine settimana al mese, anche a giornate separate (l'attività lavorativa del IG. consente raramente allo stesso di avere sabato e Pt_2
domenica di riposo) e comunque compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. I coniugi si impegnano ad accordarsi sulle giornate succitate all'inizio di ogni mese in base ai propri turni lavorativi.
Il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
importo che il IG. ha già iniziato a corrispondere;
Pt_2
Le spese straordinarie saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che le parti dichiarano di aver visionato, letto e condiviso – e verranno suddivise nel seguente modo: 70% a carico del IG. e 30% a carico della IG.ra Pt_2
; tale ripartizione comprenderà altresì l'abbigliamento del minore;
Parte_1
L'Assegno Unico per il minore verrà interamente percepito dalla IG.ra ; Parte_1
I coniugi danno atto di avere alienata la ex casa coniugale, di avere già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e non ad esse inerente e di avere già trovata una nuova sistemazione abitativa e di essersi già ivi trasferiti;
Le parti danno atto, ad ogni effetto di Legge, di essere economicamente autosufficienti, di non avere diritto a reciproci assegni di mantenimento e/o comunque di rinunciarvi, di avere definito ogni loro rapporto di dare avere con reciproca soddisfazione e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei passaporti anche per il minore”.
rilevato che i ricorrenti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Villaricca (NA), in data 13.06.2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal matrimonio è nato ad [...], in data [...], il figlio minorenne Persona_1
e non economicamente autosufficiente;
che tra i ricorrenti è venuta meno, da tempo, la comunione spirituale e materiale che costituisce il fondamento del vincolo matrimoniale;
che non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come confermato dalle parti nel ricorso e nelle note scritte depositate per l'udienza;
che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e risultano idonee a garantire l'interesse prevalente del figlio minore Per_1
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
DICHIARA
la separazione dei coniugi (C.F.: ), nata il Parte_1 C.F._1
13/02/1978, a BE (CH), (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...], i quali hanno contratto matrimonio in Villaricca (NA), in data
13.06.2009 (al n. 20 parte II Serie B, anno 2009);
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate fra le parti:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del muto rispetto.
Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre lo terrà con sé, previ accordi con la madre e comunque due giorni infrasettimanali e due fine settimana al mese, anche a giornate separate (l'attività lavorativa del IG. consente raramente allo stesso di avere sabato e Pt_2
domenica di riposo) e comunque compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. I coniugi si impegnano ad accordarsi sulle giornate succitate all'inizio di ogni mese in base ai propri turni lavorativi.
Il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
importo che il IG. ha già iniziato a corrispondere;
Pt_2
Le spese straordinarie saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che le parti dichiarano di aver visionato, letto e condiviso – e verranno suddivise nel seguente modo: 70% a carico del IG. e 30% a carico della IG.ra Pt_2
; tale ripartizione comprenderà altresì l'abbigliamento del minore;
Parte_1
L'Assegno Unico per il minore verrà interamente percepito dalla IG.ra ; Parte_1
I coniugi danno atto di avere alienata la ex casa coniugale, di avere già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e non ad esse inerente e di avere già trovata una nuova sistemazione abitativa e di essersi già ivi trasferiti;
Le parti danno atto, ad ogni effetto di Legge, di essere economicamente autosufficienti, di non avere diritto a reciproci assegni di mantenimento e/o comunque di rinunciarvi, di avere definito ogni loro rapporto di dare avere con reciproca soddisfazione e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei passaporti anche per il minore”.
PRENDE ATTO
delle seguenti pattuizioni concordate dalle parti:
L'Assegno Unico per il minore verrà interamente percepito dalla IG.ra ; Parte_1
Il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Le parti danno atto, ad ogni effetto di Legge, di essere economicamente autosufficienti, di non avere diritto a reciproci assegni di mantenimento e/o comunque di rinunciarvi, di avere definito ogni loro rapporto di dare avere con reciproca soddisfazione e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 07/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1713/2025, in materia di separazione consensuale, promosso da:
(C.F.: ), nata il [...], a [...]_1 C.F._1
(CH), residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
IA AR, presso il cui studio in Alessandria, Corso Borsalino n. 13, è elettivamente domiciliata;
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] , rappresentato e difeso dall'Avv. REGGIO
NICOLO', , presso il cui studio in Alessandria, Piazza F. Turati 9, è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti con parere del Pubblico Ministero in data 18.09.2025;
visto il ricorso congiunto depositato in data 1.8.2025 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la separazione, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del muto rispetto.
Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre lo terrà con sé, previ accordi con la madre e comunque due giorni infrasettimanali e due fine settimana al mese, anche a giornate separate (l'attività lavorativa del IG. consente raramente allo stesso di avere sabato e Pt_2
domenica di riposo) e comunque compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. I coniugi si impegnano ad accordarsi sulle giornate succitate all'inizio di ogni mese in base ai propri turni lavorativi.
Il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
importo che il IG. ha già iniziato a corrispondere;
Pt_2
Le spese straordinarie saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che le parti dichiarano di aver visionato, letto e condiviso – e verranno suddivise nel seguente modo: 70% a carico del IG. e 30% a carico della IG.ra Pt_2
; tale ripartizione comprenderà altresì l'abbigliamento del minore;
Parte_1
L'Assegno Unico per il minore verrà interamente percepito dalla IG.ra ; Parte_1
I coniugi danno atto di avere alienata la ex casa coniugale, di avere già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e non ad esse inerente e di avere già trovata una nuova sistemazione abitativa e di essersi già ivi trasferiti;
Le parti danno atto, ad ogni effetto di Legge, di essere economicamente autosufficienti, di non avere diritto a reciproci assegni di mantenimento e/o comunque di rinunciarvi, di avere definito ogni loro rapporto di dare avere con reciproca soddisfazione e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei passaporti anche per il minore”.
rilevato che i ricorrenti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Villaricca (NA), in data 13.06.2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal matrimonio è nato ad [...], in data [...], il figlio minorenne Persona_1
e non economicamente autosufficiente;
che tra i ricorrenti è venuta meno, da tempo, la comunione spirituale e materiale che costituisce il fondamento del vincolo matrimoniale;
che non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come confermato dalle parti nel ricorso e nelle note scritte depositate per l'udienza;
che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e risultano idonee a garantire l'interesse prevalente del figlio minore Per_1
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
DICHIARA
la separazione dei coniugi (C.F.: ), nata il Parte_1 C.F._1
13/02/1978, a BE (CH), (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
nato il [...] a [...], i quali hanno contratto matrimonio in Villaricca (NA), in data
13.06.2009 (al n. 20 parte II Serie B, anno 2009);
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate fra le parti:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del muto rispetto.
Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre lo terrà con sé, previ accordi con la madre e comunque due giorni infrasettimanali e due fine settimana al mese, anche a giornate separate (l'attività lavorativa del IG. consente raramente allo stesso di avere sabato e Pt_2
domenica di riposo) e comunque compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. I coniugi si impegnano ad accordarsi sulle giornate succitate all'inizio di ogni mese in base ai propri turni lavorativi.
Il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
importo che il IG. ha già iniziato a corrispondere;
Pt_2
Le spese straordinarie saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che le parti dichiarano di aver visionato, letto e condiviso – e verranno suddivise nel seguente modo: 70% a carico del IG. e 30% a carico della IG.ra Pt_2
; tale ripartizione comprenderà altresì l'abbigliamento del minore;
Parte_1
L'Assegno Unico per il minore verrà interamente percepito dalla IG.ra ; Parte_1
I coniugi danno atto di avere alienata la ex casa coniugale, di avere già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e non ad esse inerente e di avere già trovata una nuova sistemazione abitativa e di essersi già ivi trasferiti;
Le parti danno atto, ad ogni effetto di Legge, di essere economicamente autosufficienti, di non avere diritto a reciproci assegni di mantenimento e/o comunque di rinunciarvi, di avere definito ogni loro rapporto di dare avere con reciproca soddisfazione e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei passaporti anche per il minore”.
PRENDE ATTO
delle seguenti pattuizioni concordate dalle parti:
L'Assegno Unico per il minore verrà interamente percepito dalla IG.ra ; Parte_1
Il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Le parti danno atto, ad ogni effetto di Legge, di essere economicamente autosufficienti, di non avere diritto a reciproci assegni di mantenimento e/o comunque di rinunciarvi, di avere definito ogni loro rapporto di dare avere con reciproca soddisfazione e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 07/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.