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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/08/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1898/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA ncorporante le società Parte_1 [...]
on atto di fusione Controparte_1 Controparte_2
per incorporazione registrato nel Registro Commerciale di Madrid in data 24.3.2015 (C.I.F. B86294717), in persona del legale rappresentan- te pro tempore, rappresentata e difesa per mandato in atti dagli avv.ti
Pierangelo Celle, Raffaella Vianello e Marco Turci del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Co- stanza del foro di Termini Imerese, Via Vittorio Emanuele 87
– parte appellante –
CONTRO
succursale in Spagna, corrente Controparte_3
in Paseo de la Castellana 141, 6°, – Madrid (CIF. W0067389G) succes- sore universale di en Controparte_4
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen- Pt_1
tata e difesa, per mandato in atti anche in via disgiunta tra loro, dall'Avv. Antonia (detta Antonella) Sardella del Foro di Milano e dall'Avv. Giuseppe Duca del Foro di Venezia ed elettivamente domici- liata a Palermo in via Pacinotti n. 34 presso lo studio dell'Avv. Ivana
Mazzola
– parte appellata –
E
, in persona della liquidatrice Controparte_5
e legale rappresentante pro-tempore ( , rappresentata e P.IVA_1
difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Fabio Toriello del foro di Genova ed elettivamente domiciliata a Palermo in via P.pe di Belmonte n. 93 presso lo studio dell'avv.to Ercole Noto Sardegna
Appellata ed appellante incidentale
E
Controparte_6
[...
, con sede in Roma, Via San Nicola da Tolentino 5, (C.F.
, in persona dei Commissari pro tempore, P.IVA_2 CP_7
rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Bazzani del Foro di Genova
( – CodiceFiscale_1 Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo sito in Ge- nova, Via Malta 2/6 sc.
Appellata
E
(C.F./P.IVA , Controparte_8 P.IVA_3
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
con sede in Genova Via C.R. Ceccardi 2/11, in persona del liquidatore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata ed assistita per mandato in atti, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Angelo Me- rialdi, Roberta Genisio del Foro di Genova e dall'Avv. Alessandra Bat- taglia del foro di Termini Imerese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Termini Imerese (PA), in via Via Vittorio
Emanuele n. 87
Appellata
E
, (P. IVA , in perso- Controparte_9 P.IVA_4
na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv.to Donato Di Bona ed elettivamente domicilia- ta presso il suo studio sito a Palermo, a p.zza Sturzo n. 40
Appellata
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per tutte le parti
appellate: come nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Fatti di causa
1. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 1038/2018 emessa in data 30 agosto 2018, in parziale accoglimento delle doman- de proposte dall'attrice (di Parte_2
seguito “ ), condannò le società convenute CP_3 Controparte_10
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_11
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
rappresentanti pro tempore (di seguito rispettivamente CP_12
e ), al pagamento in suo favore della somma di €
[...] CP_2
3.398.892,51, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sen- tenza al saldo, così riconoscendo il diritto ad agire in surroga n.q. di as- sicuratore che aveva liquidato l'indennizzo a vantaggio della
[...]
(di seguito , per la perdita definitiva di n. 84 pale CP_13 CP_13
eoliche destinate al parco eolico di Durrà (Agrigento) ed acquistate dalla società , a causa di un incendio sviluppato- CP_14 Parte_3
si, nella notte tra il 15 e il 16 giugno 2006, nel porto di Termini Imere- se;
rigettò le domande proposte dall'attrice nei confronti di
[...]
, e Controparte_15 Controparte_16 [...]
(di seguito rispettivamente e Controparte_17 CP_16 CP_18
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e le
[...]
domande di manleva spiegate dalle società convenute nei confronti di e la parimenti chiamata in causa dalla Controparte_5 Controparte_9
, e regolamentò le spese di lite tra le parti in ossequio Controparte_5
alle regole della soccombenza.
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello
[...]
incorporante le società Parte_1 Controparte_19
e con atto di fusione per incorpo-
[...] Controparte_2
razione registrato nel Registro Commerciale di Madrid in data
24.3.2015 (di seguito solo ), chiedendone l'integrale riforma. Pt_1
3. Si costituivano nel giudizio l'attrice e tutte le parti con- CP_3
venute e terze chiamate resistendo al gravame;
la pro- Controparte_5
poneva, altresì, appello incidentale.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 16.4.2025 la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti del termine di giorni cinquanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. II, c.p.c.
***
B) MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha erroneamente ricono- sciuto il diritto di ad esercitare la surroga assicurativa e a chie- CP_3
dere il risarcimento dei danni a e , senza te- Controparte_10 CP_2
ner conto che la sua dante causa non fosse proprietaria della CP_13
merce, in violazione dell'art. 1904 c.c. e del principio indennitario ivi sancito, peraltro, nel difetto di prova del rapporto assicurativo, atteso che il documento prodotto in giudizio recava scadenza anteriore all'evento e l'allegato 17 non risultava sottoscritto dalle parti. Rilevava, in particolare, che la polizza assicurativa non copriva interessi diversi da quelli del proprietario dei beni assicurati per cui, ai fini della valu- tazione della legittimazione, era decisiva la prova - da fornirsi a cura degli attori – di aver stipulato la polizza con il proprietario delle pale eoliche andate perdute in seguito al sinistro, non essendo sufficiente la condizione di mero stipulante della polizza ritenuta dal primo giudice senza verificare se avesse o meno un interesse assicurabile CP_13
ossia che fosse il soggetto a carico del quale era ricaduto il rischio og- getto di garanzia.
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2. Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha erroneamente qualificato il contratto di spedizione tra e quale contratto a CP_13 Controparte_20
causa mista, così rigettando l'eccezione di prescrizione annuale e rite- nendo, per converso applicabile, nella specie, il termine di prescrizione decennale, e per avere attribuito efficacia interruttiva alle comunica- zioni di ancorché formulate a nome di soggetti solo generica- CP_3
mente individuati e, dunque, prive dei requisiti richiesti dalla legge per la valida messa in mora del debitore.
3. Il terzo motivo investe di gravame la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui, per una errata valutazione delle prove documentali, ha ritenuto sussistente l'obbligo dello spedizioniere di curare il deposito delle pale in porto dopo lo sbarco, fino al momento nel quale tali beni non fossero stati trasferiti presso la filiale italiana di e ciò ai sensi dell'art. 1737 c.c., sebbene le prove documentali CP_13
in atti, tra cui il mandato e le comunicazioni scambiate tra le parti pre- vedessero la cessazione di ogni obbligo dell'esponente fin dal momen- to dello sbarco delle pale. L'appellante richiama, in particolare a soste- gno del motivo di appello, sia il contratto versato in atti da cui si ricava inequivocabilmente un mandato di spedizione per la sola tratta marit- tima Spagna/Italia (ove era infatti previsto un compenso per le sole operazioni di imbarco, sbarco e nolo marittimo), sia la missiva inviata da alla del 22.5.2006 da cui emerge la prova CP_13 Controparte_10
che le due società non furono mai incaricate di curare il successivo inoltro delle pale via terra dal porto di sbarco sino ai parchi eolici di
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
destinazione e/o le operazioni accessorie a tale tratta.
4.5. Con il quarto e il quinto motivo di appello, la sentenza è sta- ta censurata nella parte in cui il Tribunale ha condannato CP_12
e , quali mandatari di per l'incendio delle pale
[...] CP_2 CP_13
eoliche accaduto presso il terminal , “ex artt. 1717 cod. civ., in CP_6
base al principio della "culpa in eligendo", pur essendo acquisito al giudizio che non fu scelta dalle due società ma dalla stessa CP_6
come emerge chiaramente dal tenore della predetta lettera CP_13
del 22.5.2006, che li incaricò di depositare il materiale presso il termi- nal della di Termini Imerese gestito da società en- CP_6 CP_21
trambe scelte dalla mandante e non già dai mandatari. Il Giudice ha, erroneamente, ritenuto esistente la responsabilità delle CP_12
e della anche quando il fatto si era verificato dopo la
[...] CP_2
cessazione degli obblighi a carico appellanti le quali, peraltro, seguen- do le indicazioni della mandante avevano consegnato le pale eoliche dal vettore alla , depositate presso il luogo dalla mede- Controparte_5
sima indicato.
6. Con il sesto motivo viene contestata l'omessa rinnovazione della prova, la cui assunzione a mezzo di rogatoria è stata dichiarata nulla per presunta violazione del contraddittorio seppur tale irregola- rità avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della stessa, affinché tale vizio non ricadesse sulla parte istante. Evidenzia l'appellante, la contradditoria decisione del Giudice il quale, nel rilevare la carenza di prova circa l'adempimento del mandato, ha dapprima disposto l'annullamento delle prove esperite in Spagna e, dopo averle ammesse
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ed assunte (seppur in forma poi ritenuta irregolare), ne ha dichiarato l'inammissibilità.
7. Con il settimo motivo la osserva la contraddizione Pt_1
emersa dalla decisione di primo grado laddove se, per un verso, ha configurato una culpa in eligendo delle due società incorporate, per l'attività svolta da (e istruita da Controparte_5 CP_21 CP_18
), per altro verso, ha escluso l'esistenza di rapporti tra
[...] CP_12
e e le due società terze chiamate. Difatti, soggiunge
[...] CP_2
l'appellante, qualora il Tribunale avesse compiutamente valutato le domande proposte nel caso di condanna delle convenute avrebbe di- chiarato l'obbligo di , anche in via extracontrattuale, a Controparte_5
tenere e indenni e manlevate da ogni con- Controparte_10 CP_2
danna in favore di CP_3
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
C) APPELLO INCIDENTALE - Controparte_5
1. Con un unico motivo di appello la società evidenzia l'esistenza di un errore nelle motivazioni della sentenza nella parte in cui afferma che: “ ha a propria volta affidato alla società CP_2 CP_5
, come comprovato dalla polizza di carico e dal contratto di no-
[...]
lo (sub doc. 7 fascicolo parte attrice), l'organizzazione del trasporto del- le pale eoliche dal porto di Bilbao a quello di Termini Imerese” (pag. 13, riga 7), poiché, di contro, il menzionato documento non contiene alcun riferimento alla che non si occupò mai del trasporto Controparte_5
marittimo. Difatti, nella polizza di carico dell'armatore appare CP_13
mittente/caricatrice, appare destinatario, e CP_14 Controparte_5
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appare nella casella “notify address”, cioè “indirizzo a cui notificare l'arrivo della nave”, non quale vettore né ricevitore né tanto meno sub- spedizioniere per la tratta marittima, sicché la motivazione della sen- tenza, ancorché priva di refluenze ai fini della decisione finale, appare errata.
XXXX
D) APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO –
[...]
Controparte_22
La società solo in via subordinata, rilevando che nessuna delle parti appellanti aveva avanzato motivi di appello involgenti la sua po- sizione giuridica, qualora l'appello interposto da dovesse an- Pt_1
che solo parzialmente essere accolto con conseguente eventuale ri- forma della sentenza di primo grado in maniera tale da incidere in qualsiasi modo sulla posizione processuale e sostanziale di , CP_8
in assenza di una espressa rinuncia da parte di CP_3 Controparte_5
e , oltre a riproporre le eccezioni e difese esposte in primo CP_6
grado ha spiegato appello incidentale condizionato.
1. Con il primo motivo di appello condizionato, viene censurata l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado il quale non ha tenuto nel debito conto che, dalle deposi- zione rese dai testi e dagli atti di indagine penali è emerso: a) che il si- nistro era riconducibile al fatto doloso di terzi ignoti;
b) l'accesso al porto risultava presidiato (v. deposizioni testimoniali rese dagli stessi testi indicati da;
c) l'area del terminal risultava deli- CP_3 CP_6
mitata da sbarre e recintata, come visibile anche dalle fotografie pro-
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dotte, sicché nella specie, non solo alcuna responsabilità è emersa a ca- rico delle società chiamate in cause e neppure dedotta ma ricorrereb- be la fattispecie del caso fortuito tale da escludere ogni forma di colpa.
2. Per altro verso, la società invoca il concorso di colpa della la quale ha assunto espressamente la custodia della merce e CP_13
ciò, ai sensi dell'art. 1227 c.c., vale ad escludere la risarcibilità del dan- no o a diminuirne proporzionalmente il risarcimento.
3. Infine con il terzo motivo, la contesta la prova del CP_16
danno che non è stata ma fornita dalla avendo il primo giudice CP_3
tenuto conto esclusivamente di una perizia di parte e di documenti unilateralmente formati. Inoltre, la società attrice in primo grado ha dichiarato, senza peraltro provarlo, di avere pagato a titolo di inden- nizzo a la somma di € 4.486.329,59, senza fornirne alcuna CP_13
prova documentale non essendo stata prodotta né idonea quietanza né alcuna fattura di acquisto della merce andata distrutta.
XXXX
E) RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La ha proposto in primo grado una domanda, agendo in CP_3
surroga nei diritti dell'assicurata ai sensi dell'art. 1916 c.c., CP_13
volta ad ottenere, dai soggetti ritenuti responsabili, sia in via contrat- tuale che extracontrattuale, il pagamento dell'indennizzo corrisposto alla per l'incendio sviluppatosi, nella notte tra il 15 e il 16 CP_13
giugno 2006, nel porto di Termini Imerese, presso il terminal allora gestito in via concessoria dalla , che distrusse n. 84 pale eoli- CP_6
che riferibili alla società indennizzata, ivi depositate in attesa di essere
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trasferiti presso il parco eolico di Agrigento Durrà, acquistati dalla so- cietà Moncada.
2. A fondamento dell'azione proposta ha richiamato, in primo luo- go, il contratto stipulato con la in data 8 novembre Controparte_10
2005, in forza del quale quest'ultima società di obbligava a fornire servizi di “trasporto e movimentazione” dal porto di carico al porto di destinazione e altri servizi accessori. In secondo luogo, la ha CP_3
evocato in giudizio, facendo valere i medesimi diritti, sia la , CP_2
facente parte dello stesso gruppo societario, che si era occupata del servizio di carico delle pale sulla motonave “AB Bilbao”, sia la CP_5
quale agente e/o mandatario e/o spedizioniere che si era oc-
[...]
cupata materialmente dello sbarco delle pale eoliche, giunte in buone condizioni, e al successivo deposito presso l'area terminal “ ”. CP_6
Infine, ha promosso azione risarcitoria anche nei confronti della
[...]
CP_2
e della quali “depositari e custodi della merce” perché CP_8
titolari dell'area ove le pale erano state depositate ed ove si sviluppò
l'incendio che li distrusse.
3. Così inquadrato il thema decidendum, la costituzione delle so- cietà chiamate a diverso titolo a rispondere dei danni, comportò una CP_2 serie di azioni di rivalsa interdipendenti e la chiamata in causa, da
[.
della , pure della società incaricata mate- Controparte_5 CP_9
rialmente dello scarico della merce e del suo deposito nella predetta area.
4. Il primo giudice, dopo una lunga e complessa istruttoria - anche con rogatoria all'estero i cui esiti, tuttavia, sono stati dichiarati nulli
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per evidente violazione del contraddittorio in assenza di partecipazio- ne dell'attrice - ha accolto la domanda attorea riducendo solo l'entità del risarcimento richiesto, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del- le sole società e sulla base delle seguenti Controparte_10 CP_2
argomentazioni che di seguito si sintetizzano:
a) ha rigettato l'eccepito difetto di legittimazione attiva della
[...]
richiamando il contenuto della polizza, clausola pag. 9 per la Pt_4
quale “Nel caso in cui la compagnia effettui qualsiasi pagamento in con- seguenza di perdita del carico coperta dal rischio assicurato, la stessa compagnia sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti del Posses- sore, Assicurato o Beneficiario della Polizza, nei confronti di tutti i re- sponsabili”, così ritenendo che avesse corrisposto correttamen- CP_3
te l'indennizzo all'unico soggetto legittimato a riceverlo, la veditrice assicurato e controparte contrattuale di prescinden- CP_13 CP_3
do, pertanto, dalla circostanza che sia o non sia effettivamente CP_13
la proprietaria delle pale eoliche;
ha ancora ritenuto che le eccezioni sollevate si riferissero alla fattispecie dell'assicurazione “per conto di chi spetta” non configurabile nel caso in esame;
b) ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile quella decennale, sul presupposto che, agendo l'assicuratore in surro- ga ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti della verso il ter- CP_13
zo responsabile, e considerato che la ha fatto valere l'altrui ina- CP_3
dempimento di obbligazioni contrattuali, il termine di prescrizione dedotto in giudizio era quello ordinario decennale trattandosi, peral- tro, di rapporto complesso, costituito da fornitura di servizi di traspor-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
to e movimentazione delle pale nei porti di partenza e destinazione, ri- tenendo, comunque, interrotto il termine in ragione della corrispon- denza prodotta;
c) nel merito, qualificando il contratto concluso tra e la CP_13
di spedizione con esclusione di quello di trasporto, Controparte_10
ha ritenuto che le due società fossero responsabili traendo spunto, in particolare, dal contenuto della lettera del 22.5.2006 così argomen- tando: “la prestazione di temporanea custodia cui è tenuto lo spedizio- niere in attesa della stipulazione del contratto di trasporto per conto del mandante sia soggetta alla disciplina degli artt. 1768 e 1780 cod. civ. in tema di deposito, con la conseguenza che lo spedizioniere stesso rispon- de dell'avaria o della perdita della merce durante la temporanea custo- dia, salvo che provi il fatto a lui non imputabile verificatosi malgrado
l'uso della diligenza del buon padre di famiglia (così Cass. n. 554 del
1982; 11010 del 18 ottobre 1991); - nel caso di specie, in ragione di un mutamento delle circostanze rispetto al momento perfezionativo del contratto di trasporto (ritardi nella costruzione dei parchi eolici) che ha richiesto alle parti di assumere nuovi accordi e determinazioni per far fronte all'imprevista circostanza, le operazioni di trasporto sono rimaste sospese e le pale ferme in deposito con l'espressa manifestazione di vo- lontà da parte della mandante di custodire le pale, esonerando CP_13
da ciò lo spedizioniere a condizione, tuttavia, che lo Controparte_10
stesso consegnasse le pale alla filiale italiana di è ragionevole CP_13
sostenere che la situazione dello spedizioniere che custodisca il carico in attesa della stipulazione del contratto di trasporto possa essere equipa-
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
rata a quella verificatasi nel caso di specie, laddove la sospensione delle operazioni di trasporto ha imposto una custodia prolungata e origina- riamente non prevista del carico, con una necessaria ridefinizione degli obblighi contrattuali;
- la dimostrazione del passaggio di consegne non è stata fornita da la quale non può pertanto ritenersi li- Controparte_10
berata dall'obbligazione di custodia posto che la consegna del carico a
costituiva il presupposto della liberazione”. CP_25
5. In altri termini, l'avere omesso di consegnare le pale alla filiale italiana della ha comportato, ad avviso del primo giudice, il CP_13
prolungamento della responsabilità delle società spedizioniere per tutti gli obblighi accessori inclusi quelli di custodia.
6. Riconoscendo la responsabilità esclusiva delle due società, il
Tribunale ha omesso di indagare sui profili di altri eventuali soggetti responsabili nei cui confronti tutte le domande proposte dalla CP_3
sono state rigettate.
XXXX
F) RAGIONI DELLA DECISIONE - QUESTIONI PRELIMI-
NARI
o Difetto legittimazione attiva
1. Il primo e il secondo motivo di appello sono rigettati, sulla base delle medesime argomentazioni esposte dal primo giudice, del tutto condivisili.
2. In primo luogo, non è fondato il dedotto erroneo difetto di legit- timazione attiva, giacché correttamente la ha indennizzato CP_3
l'unico soggetto che ha sopportato il rischio dell'evento, non emergen-
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
do alcun elemento che faccia ritenere già trasferita la proprietà delle pale eoliche alla fin dal momento della spedizione dal porto CP_14
di Bilbao.
3. Difatti, seppur in atti non sia stato prodotto l'atto di vendita dei beni, intercorso tra la e tuttavia, dalla lettera di ces- CP_13 CP_14
sione dei diritti inviata da quest'ultima società (all. 8 produzione attri- ce), dal tenore della lettera 22.5.2006 e dal contenuto della polizza emerge che il danno prodotto e la correlata perdita siano stata inte- gralmente sopportate dalla società venditrice, indennizzata dalla
CP_3
4. Sul punto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, in forza del contenuto della polizza stipulata tra la e la CP_3 CP_13
l'indennizzo è stato corrisposto a vantaggio dell'assicurato, beneficia- rio della polizza che ha sopportato il pregiudizio della perdita integrale della merce: “Nel caso in cui la compagnia effettui qualsiasi pagamento in conseguenza di perdita del carico coperta dal rischio assicurato, la stessa compagnia sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti del
Possessore, Assicurato o Beneficiario della Polizza, nei confronti di tutti i responsabili”.
5. Risulta, infatti, dalla fattura (documento n. 10) che le pale eoli- che sono state riacquistate dalla per inviarle nuovamente al CP_13
parco eolico “Durrà”, non emerge alcun pagamento eseguito da Pt_5
il quale, piuttosto, nella lettera di cessione dei propri diritti,
[...]
espressamente chiarisce di non avere sopportato alcuna perdita “we have nothing to claim in connection with the above said cargo and rela-
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
tive damnages against whomsoever”.
6. Infine, la circostanza che la proprietà dei beni non era stata an- cora trasferita a ed era rimasta in capo alla emerge CP_14 CP_13
pure dall'indicazione contenuta nella nota “Commercial Invoice” del
DDU (Inconterms 2000 DDU-Delivered Duty Unpaid si veda doc. 27 pro- duzione primo grado appellante). Tale indicazione si riferisce ad una clausola commerciale, (contenuta nella parte della “Incoterms”-
International Commercial Terms è il nome con il quale per convenzio- ne si indicano i termini di resa merce previsti dalla Camera di Com- mercio Internazionale “International Chamber of Commerce ICC”), per la quale il venditore ha la responsabilità di consegnare la merce al luo- go di destinazione concordato nel paese di importazione, ma senza oc- cuparsi dello sdoganamento e del pagamento dei dazi doganali, il cui onere grava sul compratore. Con il termine "Delivered Duty Unpaid"
(DDU), il venditore si fa carico di tutti i costi e i rischi relativi al tra- sporto della merce fino al luogo di destinazione, ma non include lo sdoganamento, ovvero il pagamento dei dazi e delle tasse di importa- zione che rimangono a carico del compratore. Indi, il venditore si oc- cupa della consegna della merce, mentre il compratore si assume la re- sponsabilità delle incombenze doganali e delle relative spese e, nella specie, ciò dimostra che ogni rischio, al momento dell'evento incendia- rio, era rimasto in capo alla unico soggetto correttamente in- CP_13
dennizzato.
o Prescrizione
7. Al pari da rigettare è l'eccezione di prescrizione sollevata dalle
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appellanti.
8. Premesso sul punto, che la relativa eccezione è configurabile ri- spetto alle prospettazioni della parte attrice, indipendente dalle diffe- rente qualificazione formulata dal giudice, nella specie il diritto di sur- roga viene fatto valere invocando la responsabilità contrattuale delle società, rispetto non tanto alle obbligazioni principali nascenti dal con- tratto di spedizione, quanto piuttosto in ordine alle prestazioni acces- sorie tra cui, in particolare, l'omessa corretta custodia, facendo valere un inadempimento contrattuale.
9. In ogni caso, il termine risulta interrotto da tutta la copiosa cor- rispondenza in atti e dalle lettere di messa in mora che già la ha CP_3
indirizzato alle società appellanti, fin dal mese di aprile 2007, aprile
2008 (all. 17 e 18 produzione attorea), contenente tutti gli elementi di individuazione del soggetto destinatario, nella specie, la CP_12
e l'oggetto della pretesa fatta valere.
[...]
XXXX
G) RAGIONI DELLA DECISIONE - MERITO
1. Nel merito, l'appello è fondato e sono accolti il terzo, quarto ed il quinto motivo, con conseguente rigetto delle domande spiegate in primo grado.
2. Il ragionamento logico-giuridico esposto dal primo giudice muove, sinteticamente, dall'inquadramento del contratto intercorso tra la e la come contratto di spedizione in CP_13 Controparte_26
forza del quale sorgono, in capo allo spedizioniere oltre all'obbligazione principale, obblighi accessori tra i quali, quello più si-
- 17 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
gnificativo, attiene alla custodia dei beni oggetto di spedizione, sull'assunto che “rientrando la custodia delle cose da trasportare tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto, lo spe- dizioniere è altresì soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1768 e 1780 cod. civ., in tema di deposito, di talchè, in caso di avaria e di perdita della merce, non si libera della responsabilità ex recepto semplicemente pro- vando di avere predisposto un diligente e accorto servizio di vigilanza, secondo i parametri prescritti dall'art. 1768 cod. civ., ma deve dimostra- re, a mente dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile (confr. Cass. civ. 27 marzo 2009, n. 7529;
Cass. civ. 10 marzo 2009, n. 5736; Cass. civ., 18 ottobre 1991, n. 11010)”
(Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, n.4928).
3. L'analisi delle clausole contrattuali, debitamente tradotte dalla ctu nominata nel giudizio di primo grado, conferma che il tipo di nego- zio concluso tra le parti includeva i seguenti servizi “trasporto marit- timo, manipolazione (nel testo del contratto originario “manipulacio- nes” alias movimentazione o gestione) per i parchi sopra menzionati”.
Tale indicazione ovviamente, comprende, nei limiti di efficacia del con- tratto e per le fasi di carico e scarico delle merci trasportate, anche tut- ti gli obblighi accessori al trasporto tra i quali quelli di custodia. La clausola contrattuale ricomprendeva anche il servizio di gestione delle pale eoliche limitatamente al momento del carico presso il porto di partenza e allo scarico presso il porto di destinazione, fino al momento della consegna al soggetto che si sarebbe dovuto occupare del trasfe- rimento dei beni alla destinazione finale costituita dalla contrada Dur-
- 18 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
rà ad Agrigento.
4. Nel definire concretamente i limiti delle obbligazioni gravanti sulla assume importanza decisiva il tenore della let- Controparte_10
tera del 22 maggio 2006 inviata da alla società spedizioniere CP_13
ove, comunicando l'impossibilità di procedere, contestualmente allo sbarco, alla consegna delle pale eoliche ai destinatari, per ritardo nella costruzione dei parchi siciliani e, decidendo di dare corso comunque all'invio dei materiali in , fornisce le seguenti testuali indicazioni CP_5
alla “ è cosciente del fatto che i servizi portua- Controparte_10 CP_13
li di stoccaggio non erano inclusi nella Lettera di intenti di Richiesta che vi abbiamo fatto pervenire e che spiegava la portata della fornitura.
non accetterà nessuna maggiorazione del costo e propo- CP_13
CP_2 ne che sia la nostra filiale in a farsi carico della custodia e conser- vazione dello stock. Sarà il nostro responsabile di Logistica il dott.
[...]
l'incaricato di coordinare queste attività per conto della no- Per_1
stra compagnia. L'attrezzatura rimarrà depositata nel terminal di pro- prietà di e gestito dalla ditta New Port. D'accordo e nei termini CP_6
negoziati dalla nostra compagnia e senza riconoscere al transitario nes- sun tipo di compensazione economica per tale servizio. Consideriamo che trovandosi fuori dalla portata dell'intesa la gestione deve restare a carico della nostra ditta. Una volta scaricata la nave, procedete a conse- gnare tutte le attrezzature alla nostra filiale che ne accetterà la respon- sabilità. Quando la nostra filiale italiana considererà che devono ripren- dere i lavori necessari per la prosecuzione della spedizione, sarete con- tattati per portare a termine gli stessi secondo i termini dei nostri con-
- 19 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
tratti”.
5. Dal contenuto della lettera emergono con chiarezza le seguenti condizioni contrattuali imposte dall'evento che ha reso impossibile la consegna contestuale della merce e ha reso necessario il deposito presso il terminal del porto di Termini Imerese:
a) l'esclusione, dal contratto, di ogni obbligo di “stoccag- gio”, vale a dire di conservazione in deposito di merci e prodotti, per- tanto, non gravante su Controparte_10
b) l'assenza di ulteriori costi in capo a la quale non CP_13
avrebbe accettato di pagare alcun ulteriore prezzo per tali servizi;
c) la scelta di assumere sulla stessa ogni obbligo di CP_13
custodia e conservazione della merce;
d) la decisione, formulata, dalla stessa committente, di far scaricare le pale eoliche nella parte del Terminal della gestito CP_6
dalla senza alcun aggravio di costi;
CP_9
e) l'assunzione di ogni responsabilità derivante da tale ul- teriore gestione della merce in capo alla trattandosi di obbli- CP_13
ghi fuori dall'oggetto dell'originario contratto;
f) il rinvio dell'ulteriore fase finale del trasporto, rimanda- to ad una successiva comunicazione da parte della filiale italiana di
CP_13
6. Così riassunti i termini negoziali discendenti dalla lettera del
22 maggio 2006, è evidente che la ha assunto su di sé ogni ob- CP_13
bligazione di gestione e, dunque, di custodia delle pale eoliche esone- rando la da ogni responsabilità per un ulteriore ser- Controparte_10
- 20 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
vizio richiesto senza alcun aggravio di costi.
7. Tale circostanza è, d'altra parte, confermata dall'assenza di ogni discrezione nella scelta del luogo ove fare depositare la merce, ef- fettuata esclusivamente dalla che ha indicato allo spedizionie- CP_13
re sia l'area del porto ove far custodire l'attrezzatura, in concessione alla , sia la quale società incaricata della gestione, CP_6 CP_9
materialmente tenuta al carico e scarico presso il Terminal indicato dalla committente.
8. Indi, non è condivisibile la ricostruzione della volontà con- trattuale esposta dal Tribunale che va integralmente disattesa, non emergendo da alcuna parte della missiva il prolungamento dell'obbligo di custodia dei beni in capo alla fino al momento in Controparte_10
cui tale ultima società avrebbe provveduto alla consegna delle pale alla filiale italiana della giacché tale obbligo “gestorio”, per la fase CP_13
successiva allo scarico dalla nave-vettore, era già escluso in origine dal contratto, non oggetto di alcun compenso, ed assunto in maniera espressa con esonero di ogni conseguente responsabilità dello spedi- zioniere, dalla CP_13
9. Ne consegue che, a seguito della perdita integrale della mer- ce a causa dell'incendio, ogni responsabilità grava sulla stessa commit- tente e non può essere invocata a carico dello spedizioniere, con l'effetto che le domande spiegate nei confronti della e Controparte_10
della , oggi dalla in surroga de- CP_2 Parte_1 CP_3
vono essere rigettate.
10. Nei confronti delle altre società, non solo per quanto detto
- 21 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
non si rinvengono profili di colpa, del resto, mai ben evidenziati dalla ma quest'ultima società non ha proposto appello incidentale CP_3
avverso le parti della sentenza di primo grado che, ritenendo unici re- sponsabili le società spedizionieri, ha rigettando le domande nei con- fronti di tutte le altre parti del giudizio.
****
H) SPESE
1. In ossequio alle regole della soccombenza, la deve essere CP_3
condannata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio in favore di ciascuna delle parti appellate, ed anche a vantag- gio dei terzi chiamati nei cui confronti le azioni di garanzie spiegate non possono ritenersi arbitrarie (cfr. ex multis Cass. 23123/2019), che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento rispetto al valore della domanda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
incorporante le società Controparte_10 [...]
n persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_27
pore, e in riforma della sentenza n. 1038/2018 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 30.8.2018, rigetta le domande proposte da Parte_6
succursale in Spagna, successore universale di
[...] [...]
, in persona del legale rappre- Controparte_28
- 22 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
sentante pro tempore;
condanna la , successore uni- Controparte_3
versale di , in Controparte_28
persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite di sostenute dagli appellati che si liquidano, per ciascuna parte, in € 24.670,00 per il primo grado ed € 17.980,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, ed oltre le spese di ctu, come liquidate con separato decreto del giudice di primo grado, da porsi in via definitiva sulla parte soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 18.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 23 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1898/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA ncorporante le società Parte_1 [...]
on atto di fusione Controparte_1 Controparte_2
per incorporazione registrato nel Registro Commerciale di Madrid in data 24.3.2015 (C.I.F. B86294717), in persona del legale rappresentan- te pro tempore, rappresentata e difesa per mandato in atti dagli avv.ti
Pierangelo Celle, Raffaella Vianello e Marco Turci del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Co- stanza del foro di Termini Imerese, Via Vittorio Emanuele 87
– parte appellante –
CONTRO
succursale in Spagna, corrente Controparte_3
in Paseo de la Castellana 141, 6°, – Madrid (CIF. W0067389G) succes- sore universale di en Controparte_4
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen- Pt_1
tata e difesa, per mandato in atti anche in via disgiunta tra loro, dall'Avv. Antonia (detta Antonella) Sardella del Foro di Milano e dall'Avv. Giuseppe Duca del Foro di Venezia ed elettivamente domici- liata a Palermo in via Pacinotti n. 34 presso lo studio dell'Avv. Ivana
Mazzola
– parte appellata –
E
, in persona della liquidatrice Controparte_5
e legale rappresentante pro-tempore ( , rappresentata e P.IVA_1
difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Fabio Toriello del foro di Genova ed elettivamente domiciliata a Palermo in via P.pe di Belmonte n. 93 presso lo studio dell'avv.to Ercole Noto Sardegna
Appellata ed appellante incidentale
E
Controparte_6
[...
, con sede in Roma, Via San Nicola da Tolentino 5, (C.F.
, in persona dei Commissari pro tempore, P.IVA_2 CP_7
rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Bazzani del Foro di Genova
( – CodiceFiscale_1 Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo sito in Ge- nova, Via Malta 2/6 sc.
Appellata
E
(C.F./P.IVA , Controparte_8 P.IVA_3
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
con sede in Genova Via C.R. Ceccardi 2/11, in persona del liquidatore legale rappresentante pro-tempore, rappresentata ed assistita per mandato in atti, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Angelo Me- rialdi, Roberta Genisio del Foro di Genova e dall'Avv. Alessandra Bat- taglia del foro di Termini Imerese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Termini Imerese (PA), in via Via Vittorio
Emanuele n. 87
Appellata
E
, (P. IVA , in perso- Controparte_9 P.IVA_4
na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv.to Donato Di Bona ed elettivamente domicilia- ta presso il suo studio sito a Palermo, a p.zza Sturzo n. 40
Appellata
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per tutte le parti
appellate: come nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Fatti di causa
1. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 1038/2018 emessa in data 30 agosto 2018, in parziale accoglimento delle doman- de proposte dall'attrice (di Parte_2
seguito “ ), condannò le società convenute CP_3 Controparte_10
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_11
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
rappresentanti pro tempore (di seguito rispettivamente CP_12
e ), al pagamento in suo favore della somma di €
[...] CP_2
3.398.892,51, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sen- tenza al saldo, così riconoscendo il diritto ad agire in surroga n.q. di as- sicuratore che aveva liquidato l'indennizzo a vantaggio della
[...]
(di seguito , per la perdita definitiva di n. 84 pale CP_13 CP_13
eoliche destinate al parco eolico di Durrà (Agrigento) ed acquistate dalla società , a causa di un incendio sviluppato- CP_14 Parte_3
si, nella notte tra il 15 e il 16 giugno 2006, nel porto di Termini Imere- se;
rigettò le domande proposte dall'attrice nei confronti di
[...]
, e Controparte_15 Controparte_16 [...]
(di seguito rispettivamente e Controparte_17 CP_16 CP_18
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e le
[...]
domande di manleva spiegate dalle società convenute nei confronti di e la parimenti chiamata in causa dalla Controparte_5 Controparte_9
, e regolamentò le spese di lite tra le parti in ossequio Controparte_5
alle regole della soccombenza.
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello
[...]
incorporante le società Parte_1 Controparte_19
e con atto di fusione per incorpo-
[...] Controparte_2
razione registrato nel Registro Commerciale di Madrid in data
24.3.2015 (di seguito solo ), chiedendone l'integrale riforma. Pt_1
3. Si costituivano nel giudizio l'attrice e tutte le parti con- CP_3
venute e terze chiamate resistendo al gravame;
la pro- Controparte_5
poneva, altresì, appello incidentale.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 16.4.2025 la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti del termine di giorni cinquanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. II, c.p.c.
***
B) MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha erroneamente ricono- sciuto il diritto di ad esercitare la surroga assicurativa e a chie- CP_3
dere il risarcimento dei danni a e , senza te- Controparte_10 CP_2
ner conto che la sua dante causa non fosse proprietaria della CP_13
merce, in violazione dell'art. 1904 c.c. e del principio indennitario ivi sancito, peraltro, nel difetto di prova del rapporto assicurativo, atteso che il documento prodotto in giudizio recava scadenza anteriore all'evento e l'allegato 17 non risultava sottoscritto dalle parti. Rilevava, in particolare, che la polizza assicurativa non copriva interessi diversi da quelli del proprietario dei beni assicurati per cui, ai fini della valu- tazione della legittimazione, era decisiva la prova - da fornirsi a cura degli attori – di aver stipulato la polizza con il proprietario delle pale eoliche andate perdute in seguito al sinistro, non essendo sufficiente la condizione di mero stipulante della polizza ritenuta dal primo giudice senza verificare se avesse o meno un interesse assicurabile CP_13
ossia che fosse il soggetto a carico del quale era ricaduto il rischio og- getto di garanzia.
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
2. Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha erroneamente qualificato il contratto di spedizione tra e quale contratto a CP_13 Controparte_20
causa mista, così rigettando l'eccezione di prescrizione annuale e rite- nendo, per converso applicabile, nella specie, il termine di prescrizione decennale, e per avere attribuito efficacia interruttiva alle comunica- zioni di ancorché formulate a nome di soggetti solo generica- CP_3
mente individuati e, dunque, prive dei requisiti richiesti dalla legge per la valida messa in mora del debitore.
3. Il terzo motivo investe di gravame la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui, per una errata valutazione delle prove documentali, ha ritenuto sussistente l'obbligo dello spedizioniere di curare il deposito delle pale in porto dopo lo sbarco, fino al momento nel quale tali beni non fossero stati trasferiti presso la filiale italiana di e ciò ai sensi dell'art. 1737 c.c., sebbene le prove documentali CP_13
in atti, tra cui il mandato e le comunicazioni scambiate tra le parti pre- vedessero la cessazione di ogni obbligo dell'esponente fin dal momen- to dello sbarco delle pale. L'appellante richiama, in particolare a soste- gno del motivo di appello, sia il contratto versato in atti da cui si ricava inequivocabilmente un mandato di spedizione per la sola tratta marit- tima Spagna/Italia (ove era infatti previsto un compenso per le sole operazioni di imbarco, sbarco e nolo marittimo), sia la missiva inviata da alla del 22.5.2006 da cui emerge la prova CP_13 Controparte_10
che le due società non furono mai incaricate di curare il successivo inoltro delle pale via terra dal porto di sbarco sino ai parchi eolici di
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
destinazione e/o le operazioni accessorie a tale tratta.
4.5. Con il quarto e il quinto motivo di appello, la sentenza è sta- ta censurata nella parte in cui il Tribunale ha condannato CP_12
e , quali mandatari di per l'incendio delle pale
[...] CP_2 CP_13
eoliche accaduto presso il terminal , “ex artt. 1717 cod. civ., in CP_6
base al principio della "culpa in eligendo", pur essendo acquisito al giudizio che non fu scelta dalle due società ma dalla stessa CP_6
come emerge chiaramente dal tenore della predetta lettera CP_13
del 22.5.2006, che li incaricò di depositare il materiale presso il termi- nal della di Termini Imerese gestito da società en- CP_6 CP_21
trambe scelte dalla mandante e non già dai mandatari. Il Giudice ha, erroneamente, ritenuto esistente la responsabilità delle CP_12
e della anche quando il fatto si era verificato dopo la
[...] CP_2
cessazione degli obblighi a carico appellanti le quali, peraltro, seguen- do le indicazioni della mandante avevano consegnato le pale eoliche dal vettore alla , depositate presso il luogo dalla mede- Controparte_5
sima indicato.
6. Con il sesto motivo viene contestata l'omessa rinnovazione della prova, la cui assunzione a mezzo di rogatoria è stata dichiarata nulla per presunta violazione del contraddittorio seppur tale irregola- rità avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della stessa, affinché tale vizio non ricadesse sulla parte istante. Evidenzia l'appellante, la contradditoria decisione del Giudice il quale, nel rilevare la carenza di prova circa l'adempimento del mandato, ha dapprima disposto l'annullamento delle prove esperite in Spagna e, dopo averle ammesse
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
ed assunte (seppur in forma poi ritenuta irregolare), ne ha dichiarato l'inammissibilità.
7. Con il settimo motivo la osserva la contraddizione Pt_1
emersa dalla decisione di primo grado laddove se, per un verso, ha configurato una culpa in eligendo delle due società incorporate, per l'attività svolta da (e istruita da Controparte_5 CP_21 CP_18
), per altro verso, ha escluso l'esistenza di rapporti tra
[...] CP_12
e e le due società terze chiamate. Difatti, soggiunge
[...] CP_2
l'appellante, qualora il Tribunale avesse compiutamente valutato le domande proposte nel caso di condanna delle convenute avrebbe di- chiarato l'obbligo di , anche in via extracontrattuale, a Controparte_5
tenere e indenni e manlevate da ogni con- Controparte_10 CP_2
danna in favore di CP_3
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
C) APPELLO INCIDENTALE - Controparte_5
1. Con un unico motivo di appello la società evidenzia l'esistenza di un errore nelle motivazioni della sentenza nella parte in cui afferma che: “ ha a propria volta affidato alla società CP_2 CP_5
, come comprovato dalla polizza di carico e dal contratto di no-
[...]
lo (sub doc. 7 fascicolo parte attrice), l'organizzazione del trasporto del- le pale eoliche dal porto di Bilbao a quello di Termini Imerese” (pag. 13, riga 7), poiché, di contro, il menzionato documento non contiene alcun riferimento alla che non si occupò mai del trasporto Controparte_5
marittimo. Difatti, nella polizza di carico dell'armatore appare CP_13
mittente/caricatrice, appare destinatario, e CP_14 Controparte_5
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
appare nella casella “notify address”, cioè “indirizzo a cui notificare l'arrivo della nave”, non quale vettore né ricevitore né tanto meno sub- spedizioniere per la tratta marittima, sicché la motivazione della sen- tenza, ancorché priva di refluenze ai fini della decisione finale, appare errata.
XXXX
D) APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO –
[...]
Controparte_22
La società solo in via subordinata, rilevando che nessuna delle parti appellanti aveva avanzato motivi di appello involgenti la sua po- sizione giuridica, qualora l'appello interposto da dovesse an- Pt_1
che solo parzialmente essere accolto con conseguente eventuale ri- forma della sentenza di primo grado in maniera tale da incidere in qualsiasi modo sulla posizione processuale e sostanziale di , CP_8
in assenza di una espressa rinuncia da parte di CP_3 Controparte_5
e , oltre a riproporre le eccezioni e difese esposte in primo CP_6
grado ha spiegato appello incidentale condizionato.
1. Con il primo motivo di appello condizionato, viene censurata l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado il quale non ha tenuto nel debito conto che, dalle deposi- zione rese dai testi e dagli atti di indagine penali è emerso: a) che il si- nistro era riconducibile al fatto doloso di terzi ignoti;
b) l'accesso al porto risultava presidiato (v. deposizioni testimoniali rese dagli stessi testi indicati da;
c) l'area del terminal risultava deli- CP_3 CP_6
mitata da sbarre e recintata, come visibile anche dalle fotografie pro-
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
dotte, sicché nella specie, non solo alcuna responsabilità è emersa a ca- rico delle società chiamate in cause e neppure dedotta ma ricorrereb- be la fattispecie del caso fortuito tale da escludere ogni forma di colpa.
2. Per altro verso, la società invoca il concorso di colpa della la quale ha assunto espressamente la custodia della merce e CP_13
ciò, ai sensi dell'art. 1227 c.c., vale ad escludere la risarcibilità del dan- no o a diminuirne proporzionalmente il risarcimento.
3. Infine con il terzo motivo, la contesta la prova del CP_16
danno che non è stata ma fornita dalla avendo il primo giudice CP_3
tenuto conto esclusivamente di una perizia di parte e di documenti unilateralmente formati. Inoltre, la società attrice in primo grado ha dichiarato, senza peraltro provarlo, di avere pagato a titolo di inden- nizzo a la somma di € 4.486.329,59, senza fornirne alcuna CP_13
prova documentale non essendo stata prodotta né idonea quietanza né alcuna fattura di acquisto della merce andata distrutta.
XXXX
E) RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La ha proposto in primo grado una domanda, agendo in CP_3
surroga nei diritti dell'assicurata ai sensi dell'art. 1916 c.c., CP_13
volta ad ottenere, dai soggetti ritenuti responsabili, sia in via contrat- tuale che extracontrattuale, il pagamento dell'indennizzo corrisposto alla per l'incendio sviluppatosi, nella notte tra il 15 e il 16 CP_13
giugno 2006, nel porto di Termini Imerese, presso il terminal allora gestito in via concessoria dalla , che distrusse n. 84 pale eoli- CP_6
che riferibili alla società indennizzata, ivi depositate in attesa di essere
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
trasferiti presso il parco eolico di Agrigento Durrà, acquistati dalla so- cietà Moncada.
2. A fondamento dell'azione proposta ha richiamato, in primo luo- go, il contratto stipulato con la in data 8 novembre Controparte_10
2005, in forza del quale quest'ultima società di obbligava a fornire servizi di “trasporto e movimentazione” dal porto di carico al porto di destinazione e altri servizi accessori. In secondo luogo, la ha CP_3
evocato in giudizio, facendo valere i medesimi diritti, sia la , CP_2
facente parte dello stesso gruppo societario, che si era occupata del servizio di carico delle pale sulla motonave “AB Bilbao”, sia la CP_5
quale agente e/o mandatario e/o spedizioniere che si era oc-
[...]
cupata materialmente dello sbarco delle pale eoliche, giunte in buone condizioni, e al successivo deposito presso l'area terminal “ ”. CP_6
Infine, ha promosso azione risarcitoria anche nei confronti della
[...]
CP_2
e della quali “depositari e custodi della merce” perché CP_8
titolari dell'area ove le pale erano state depositate ed ove si sviluppò
l'incendio che li distrusse.
3. Così inquadrato il thema decidendum, la costituzione delle so- cietà chiamate a diverso titolo a rispondere dei danni, comportò una CP_2 serie di azioni di rivalsa interdipendenti e la chiamata in causa, da
[.
della , pure della società incaricata mate- Controparte_5 CP_9
rialmente dello scarico della merce e del suo deposito nella predetta area.
4. Il primo giudice, dopo una lunga e complessa istruttoria - anche con rogatoria all'estero i cui esiti, tuttavia, sono stati dichiarati nulli
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
per evidente violazione del contraddittorio in assenza di partecipazio- ne dell'attrice - ha accolto la domanda attorea riducendo solo l'entità del risarcimento richiesto, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del- le sole società e sulla base delle seguenti Controparte_10 CP_2
argomentazioni che di seguito si sintetizzano:
a) ha rigettato l'eccepito difetto di legittimazione attiva della
[...]
richiamando il contenuto della polizza, clausola pag. 9 per la Pt_4
quale “Nel caso in cui la compagnia effettui qualsiasi pagamento in con- seguenza di perdita del carico coperta dal rischio assicurato, la stessa compagnia sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti del Posses- sore, Assicurato o Beneficiario della Polizza, nei confronti di tutti i re- sponsabili”, così ritenendo che avesse corrisposto correttamen- CP_3
te l'indennizzo all'unico soggetto legittimato a riceverlo, la veditrice assicurato e controparte contrattuale di prescinden- CP_13 CP_3
do, pertanto, dalla circostanza che sia o non sia effettivamente CP_13
la proprietaria delle pale eoliche;
ha ancora ritenuto che le eccezioni sollevate si riferissero alla fattispecie dell'assicurazione “per conto di chi spetta” non configurabile nel caso in esame;
b) ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile quella decennale, sul presupposto che, agendo l'assicuratore in surro- ga ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti della verso il ter- CP_13
zo responsabile, e considerato che la ha fatto valere l'altrui ina- CP_3
dempimento di obbligazioni contrattuali, il termine di prescrizione dedotto in giudizio era quello ordinario decennale trattandosi, peral- tro, di rapporto complesso, costituito da fornitura di servizi di traspor-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1898/2019
to e movimentazione delle pale nei porti di partenza e destinazione, ri- tenendo, comunque, interrotto il termine in ragione della corrispon- denza prodotta;
c) nel merito, qualificando il contratto concluso tra e la CP_13
di spedizione con esclusione di quello di trasporto, Controparte_10
ha ritenuto che le due società fossero responsabili traendo spunto, in particolare, dal contenuto della lettera del 22.5.2006 così argomen- tando: “la prestazione di temporanea custodia cui è tenuto lo spedizio- niere in attesa della stipulazione del contratto di trasporto per conto del mandante sia soggetta alla disciplina degli artt. 1768 e 1780 cod. civ. in tema di deposito, con la conseguenza che lo spedizioniere stesso rispon- de dell'avaria o della perdita della merce durante la temporanea custo- dia, salvo che provi il fatto a lui non imputabile verificatosi malgrado
l'uso della diligenza del buon padre di famiglia (così Cass. n. 554 del
1982; 11010 del 18 ottobre 1991); - nel caso di specie, in ragione di un mutamento delle circostanze rispetto al momento perfezionativo del contratto di trasporto (ritardi nella costruzione dei parchi eolici) che ha richiesto alle parti di assumere nuovi accordi e determinazioni per far fronte all'imprevista circostanza, le operazioni di trasporto sono rimaste sospese e le pale ferme in deposito con l'espressa manifestazione di vo- lontà da parte della mandante di custodire le pale, esonerando CP_13
da ciò lo spedizioniere a condizione, tuttavia, che lo Controparte_10
stesso consegnasse le pale alla filiale italiana di è ragionevole CP_13
sostenere che la situazione dello spedizioniere che custodisca il carico in attesa della stipulazione del contratto di trasporto possa essere equipa-
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rata a quella verificatasi nel caso di specie, laddove la sospensione delle operazioni di trasporto ha imposto una custodia prolungata e origina- riamente non prevista del carico, con una necessaria ridefinizione degli obblighi contrattuali;
- la dimostrazione del passaggio di consegne non è stata fornita da la quale non può pertanto ritenersi li- Controparte_10
berata dall'obbligazione di custodia posto che la consegna del carico a
costituiva il presupposto della liberazione”. CP_25
5. In altri termini, l'avere omesso di consegnare le pale alla filiale italiana della ha comportato, ad avviso del primo giudice, il CP_13
prolungamento della responsabilità delle società spedizioniere per tutti gli obblighi accessori inclusi quelli di custodia.
6. Riconoscendo la responsabilità esclusiva delle due società, il
Tribunale ha omesso di indagare sui profili di altri eventuali soggetti responsabili nei cui confronti tutte le domande proposte dalla CP_3
sono state rigettate.
XXXX
F) RAGIONI DELLA DECISIONE - QUESTIONI PRELIMI-
NARI
o Difetto legittimazione attiva
1. Il primo e il secondo motivo di appello sono rigettati, sulla base delle medesime argomentazioni esposte dal primo giudice, del tutto condivisili.
2. In primo luogo, non è fondato il dedotto erroneo difetto di legit- timazione attiva, giacché correttamente la ha indennizzato CP_3
l'unico soggetto che ha sopportato il rischio dell'evento, non emergen-
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do alcun elemento che faccia ritenere già trasferita la proprietà delle pale eoliche alla fin dal momento della spedizione dal porto CP_14
di Bilbao.
3. Difatti, seppur in atti non sia stato prodotto l'atto di vendita dei beni, intercorso tra la e tuttavia, dalla lettera di ces- CP_13 CP_14
sione dei diritti inviata da quest'ultima società (all. 8 produzione attri- ce), dal tenore della lettera 22.5.2006 e dal contenuto della polizza emerge che il danno prodotto e la correlata perdita siano stata inte- gralmente sopportate dalla società venditrice, indennizzata dalla
CP_3
4. Sul punto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, in forza del contenuto della polizza stipulata tra la e la CP_3 CP_13
l'indennizzo è stato corrisposto a vantaggio dell'assicurato, beneficia- rio della polizza che ha sopportato il pregiudizio della perdita integrale della merce: “Nel caso in cui la compagnia effettui qualsiasi pagamento in conseguenza di perdita del carico coperta dal rischio assicurato, la stessa compagnia sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti del
Possessore, Assicurato o Beneficiario della Polizza, nei confronti di tutti i responsabili”.
5. Risulta, infatti, dalla fattura (documento n. 10) che le pale eoli- che sono state riacquistate dalla per inviarle nuovamente al CP_13
parco eolico “Durrà”, non emerge alcun pagamento eseguito da Pt_5
il quale, piuttosto, nella lettera di cessione dei propri diritti,
[...]
espressamente chiarisce di non avere sopportato alcuna perdita “we have nothing to claim in connection with the above said cargo and rela-
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tive damnages against whomsoever”.
6. Infine, la circostanza che la proprietà dei beni non era stata an- cora trasferita a ed era rimasta in capo alla emerge CP_14 CP_13
pure dall'indicazione contenuta nella nota “Commercial Invoice” del
DDU (Inconterms 2000 DDU-Delivered Duty Unpaid si veda doc. 27 pro- duzione primo grado appellante). Tale indicazione si riferisce ad una clausola commerciale, (contenuta nella parte della “Incoterms”-
International Commercial Terms è il nome con il quale per convenzio- ne si indicano i termini di resa merce previsti dalla Camera di Com- mercio Internazionale “International Chamber of Commerce ICC”), per la quale il venditore ha la responsabilità di consegnare la merce al luo- go di destinazione concordato nel paese di importazione, ma senza oc- cuparsi dello sdoganamento e del pagamento dei dazi doganali, il cui onere grava sul compratore. Con il termine "Delivered Duty Unpaid"
(DDU), il venditore si fa carico di tutti i costi e i rischi relativi al tra- sporto della merce fino al luogo di destinazione, ma non include lo sdoganamento, ovvero il pagamento dei dazi e delle tasse di importa- zione che rimangono a carico del compratore. Indi, il venditore si oc- cupa della consegna della merce, mentre il compratore si assume la re- sponsabilità delle incombenze doganali e delle relative spese e, nella specie, ciò dimostra che ogni rischio, al momento dell'evento incendia- rio, era rimasto in capo alla unico soggetto correttamente in- CP_13
dennizzato.
o Prescrizione
7. Al pari da rigettare è l'eccezione di prescrizione sollevata dalle
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appellanti.
8. Premesso sul punto, che la relativa eccezione è configurabile ri- spetto alle prospettazioni della parte attrice, indipendente dalle diffe- rente qualificazione formulata dal giudice, nella specie il diritto di sur- roga viene fatto valere invocando la responsabilità contrattuale delle società, rispetto non tanto alle obbligazioni principali nascenti dal con- tratto di spedizione, quanto piuttosto in ordine alle prestazioni acces- sorie tra cui, in particolare, l'omessa corretta custodia, facendo valere un inadempimento contrattuale.
9. In ogni caso, il termine risulta interrotto da tutta la copiosa cor- rispondenza in atti e dalle lettere di messa in mora che già la ha CP_3
indirizzato alle società appellanti, fin dal mese di aprile 2007, aprile
2008 (all. 17 e 18 produzione attorea), contenente tutti gli elementi di individuazione del soggetto destinatario, nella specie, la CP_12
e l'oggetto della pretesa fatta valere.
[...]
XXXX
G) RAGIONI DELLA DECISIONE - MERITO
1. Nel merito, l'appello è fondato e sono accolti il terzo, quarto ed il quinto motivo, con conseguente rigetto delle domande spiegate in primo grado.
2. Il ragionamento logico-giuridico esposto dal primo giudice muove, sinteticamente, dall'inquadramento del contratto intercorso tra la e la come contratto di spedizione in CP_13 Controparte_26
forza del quale sorgono, in capo allo spedizioniere oltre all'obbligazione principale, obblighi accessori tra i quali, quello più si-
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gnificativo, attiene alla custodia dei beni oggetto di spedizione, sull'assunto che “rientrando la custodia delle cose da trasportare tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto, lo spe- dizioniere è altresì soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1768 e 1780 cod. civ., in tema di deposito, di talchè, in caso di avaria e di perdita della merce, non si libera della responsabilità ex recepto semplicemente pro- vando di avere predisposto un diligente e accorto servizio di vigilanza, secondo i parametri prescritti dall'art. 1768 cod. civ., ma deve dimostra- re, a mente dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile (confr. Cass. civ. 27 marzo 2009, n. 7529;
Cass. civ. 10 marzo 2009, n. 5736; Cass. civ., 18 ottobre 1991, n. 11010)”
(Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, n.4928).
3. L'analisi delle clausole contrattuali, debitamente tradotte dalla ctu nominata nel giudizio di primo grado, conferma che il tipo di nego- zio concluso tra le parti includeva i seguenti servizi “trasporto marit- timo, manipolazione (nel testo del contratto originario “manipulacio- nes” alias movimentazione o gestione) per i parchi sopra menzionati”.
Tale indicazione ovviamente, comprende, nei limiti di efficacia del con- tratto e per le fasi di carico e scarico delle merci trasportate, anche tut- ti gli obblighi accessori al trasporto tra i quali quelli di custodia. La clausola contrattuale ricomprendeva anche il servizio di gestione delle pale eoliche limitatamente al momento del carico presso il porto di partenza e allo scarico presso il porto di destinazione, fino al momento della consegna al soggetto che si sarebbe dovuto occupare del trasfe- rimento dei beni alla destinazione finale costituita dalla contrada Dur-
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rà ad Agrigento.
4. Nel definire concretamente i limiti delle obbligazioni gravanti sulla assume importanza decisiva il tenore della let- Controparte_10
tera del 22 maggio 2006 inviata da alla società spedizioniere CP_13
ove, comunicando l'impossibilità di procedere, contestualmente allo sbarco, alla consegna delle pale eoliche ai destinatari, per ritardo nella costruzione dei parchi siciliani e, decidendo di dare corso comunque all'invio dei materiali in , fornisce le seguenti testuali indicazioni CP_5
alla “ è cosciente del fatto che i servizi portua- Controparte_10 CP_13
li di stoccaggio non erano inclusi nella Lettera di intenti di Richiesta che vi abbiamo fatto pervenire e che spiegava la portata della fornitura.
non accetterà nessuna maggiorazione del costo e propo- CP_13
CP_2 ne che sia la nostra filiale in a farsi carico della custodia e conser- vazione dello stock. Sarà il nostro responsabile di Logistica il dott.
[...]
l'incaricato di coordinare queste attività per conto della no- Per_1
stra compagnia. L'attrezzatura rimarrà depositata nel terminal di pro- prietà di e gestito dalla ditta New Port. D'accordo e nei termini CP_6
negoziati dalla nostra compagnia e senza riconoscere al transitario nes- sun tipo di compensazione economica per tale servizio. Consideriamo che trovandosi fuori dalla portata dell'intesa la gestione deve restare a carico della nostra ditta. Una volta scaricata la nave, procedete a conse- gnare tutte le attrezzature alla nostra filiale che ne accetterà la respon- sabilità. Quando la nostra filiale italiana considererà che devono ripren- dere i lavori necessari per la prosecuzione della spedizione, sarete con- tattati per portare a termine gli stessi secondo i termini dei nostri con-
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tratti”.
5. Dal contenuto della lettera emergono con chiarezza le seguenti condizioni contrattuali imposte dall'evento che ha reso impossibile la consegna contestuale della merce e ha reso necessario il deposito presso il terminal del porto di Termini Imerese:
a) l'esclusione, dal contratto, di ogni obbligo di “stoccag- gio”, vale a dire di conservazione in deposito di merci e prodotti, per- tanto, non gravante su Controparte_10
b) l'assenza di ulteriori costi in capo a la quale non CP_13
avrebbe accettato di pagare alcun ulteriore prezzo per tali servizi;
c) la scelta di assumere sulla stessa ogni obbligo di CP_13
custodia e conservazione della merce;
d) la decisione, formulata, dalla stessa committente, di far scaricare le pale eoliche nella parte del Terminal della gestito CP_6
dalla senza alcun aggravio di costi;
CP_9
e) l'assunzione di ogni responsabilità derivante da tale ul- teriore gestione della merce in capo alla trattandosi di obbli- CP_13
ghi fuori dall'oggetto dell'originario contratto;
f) il rinvio dell'ulteriore fase finale del trasporto, rimanda- to ad una successiva comunicazione da parte della filiale italiana di
CP_13
6. Così riassunti i termini negoziali discendenti dalla lettera del
22 maggio 2006, è evidente che la ha assunto su di sé ogni ob- CP_13
bligazione di gestione e, dunque, di custodia delle pale eoliche esone- rando la da ogni responsabilità per un ulteriore ser- Controparte_10
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vizio richiesto senza alcun aggravio di costi.
7. Tale circostanza è, d'altra parte, confermata dall'assenza di ogni discrezione nella scelta del luogo ove fare depositare la merce, ef- fettuata esclusivamente dalla che ha indicato allo spedizionie- CP_13
re sia l'area del porto ove far custodire l'attrezzatura, in concessione alla , sia la quale società incaricata della gestione, CP_6 CP_9
materialmente tenuta al carico e scarico presso il Terminal indicato dalla committente.
8. Indi, non è condivisibile la ricostruzione della volontà con- trattuale esposta dal Tribunale che va integralmente disattesa, non emergendo da alcuna parte della missiva il prolungamento dell'obbligo di custodia dei beni in capo alla fino al momento in Controparte_10
cui tale ultima società avrebbe provveduto alla consegna delle pale alla filiale italiana della giacché tale obbligo “gestorio”, per la fase CP_13
successiva allo scarico dalla nave-vettore, era già escluso in origine dal contratto, non oggetto di alcun compenso, ed assunto in maniera espressa con esonero di ogni conseguente responsabilità dello spedi- zioniere, dalla CP_13
9. Ne consegue che, a seguito della perdita integrale della mer- ce a causa dell'incendio, ogni responsabilità grava sulla stessa commit- tente e non può essere invocata a carico dello spedizioniere, con l'effetto che le domande spiegate nei confronti della e Controparte_10
della , oggi dalla in surroga de- CP_2 Parte_1 CP_3
vono essere rigettate.
10. Nei confronti delle altre società, non solo per quanto detto
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non si rinvengono profili di colpa, del resto, mai ben evidenziati dalla ma quest'ultima società non ha proposto appello incidentale CP_3
avverso le parti della sentenza di primo grado che, ritenendo unici re- sponsabili le società spedizionieri, ha rigettando le domande nei con- fronti di tutte le altre parti del giudizio.
****
H) SPESE
1. In ossequio alle regole della soccombenza, la deve essere CP_3
condannata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio in favore di ciascuna delle parti appellate, ed anche a vantag- gio dei terzi chiamati nei cui confronti le azioni di garanzie spiegate non possono ritenersi arbitrarie (cfr. ex multis Cass. 23123/2019), che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento rispetto al valore della domanda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
incorporante le società Controparte_10 [...]
n persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_27
pore, e in riforma della sentenza n. 1038/2018 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 30.8.2018, rigetta le domande proposte da Parte_6
succursale in Spagna, successore universale di
[...] [...]
, in persona del legale rappre- Controparte_28
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sentante pro tempore;
condanna la , successore uni- Controparte_3
versale di , in Controparte_28
persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite di sostenute dagli appellati che si liquidano, per ciascuna parte, in € 24.670,00 per il primo grado ed € 17.980,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, ed oltre le spese di ctu, come liquidate con separato decreto del giudice di primo grado, da porsi in via definitiva sulla parte soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 18.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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