Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
68 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 68 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 09/05/2015 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato in CILE in [...]_2
03/10/1969, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. CASTELLINI SILVIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 13/01/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
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- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 09/05/2015 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato in CILE in [...]_2
03/10/1969, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' - anno 2015, atto n. 38, P. 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
13/01/2025, che integralmente si riportano:
1) …omissis…;
2) I coniugi si autorizzano a vivere separati (come peraltro già avviene) fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, ed a stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengono di gradimento concedendosi sin da ora e reciprocamente l'assenso all'espatrio.
3) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento, dandosi atto di essere entrambi autosufficienti, così come da dichiarazioni dei redditi (già docc. da 7 a 12).
2 4) La figlia minore che frequenta la seconda classe di scuola media Persona_1
inferiore “Palmezzano”, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza stabile presso la madre e con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio o dal giorno successivo in caso di frequenza scolastica prevista per il sabato mattina, sino alla sera della domenica o, solo eccezionalmente in caso di fine settimana fuori città, sino al lunedì mattina).
• La figlia trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori una settimana durante le vacanze natalizie (dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Natale (il 2024 sarà di pertinenza padre per poi seguire la regolare alternanza) con quello di Pasqua (il
2025 sarà di pertinenza della madre, per poi seguire la regolare alternanza).
• La figlia trascorrerà inoltre fino a tre settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori durante le vacanze estive, previo accordo degli stessi da definire entro il 31 marzo di ogni anno. Si allega piano genitoriale per ulteriori dettagli (doc. 15);
• I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
5) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo Controparte_2 Controparte_1
di contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della SInora a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia stessa, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, con espresso richiamo a tutto quanto indicato nell'art. 15
3 del Protocollo del Tribunale di Forlì. Dette spese saranno a carico nella misura del
50% di ciascun genitore che rimborserà la propria quota a chi l'avrà anticipata a fronte dell'esibizione della relativa documentazione giustificativa;
tali spese dovranno essere preventivamente concordate, ove necessario, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Forlì. Le ricevute/fatture relative alle spese sostenute per la figlia saranno alla fine di ogni anno divise dai genitori al 50% per le detrazioni fiscali.
6) La SI.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico Controparte_1
per la figlia minore;
7) I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni reciproca pendenza economica e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro;
8) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la figlia.
9) I sopra esposti accordi decorreranno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 13/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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