Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 19/06/2025, n. 12119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12119 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3433 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Giacomelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consolato Generale d'Italia in Shanghai;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia in Shanghai (RPC) in data 16.12.2024 prot. n. 2120/2024 ricevuto a mani proprie il 20.12.2024 con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore del ricorrente con richiesta di misure cautelari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, emesso dal Consolato Generale d'Italia in Shanghai in data 16.12.2024, contestando la violazione di legge e l’eccesso di potere, sostanzialmente dolendosi del travisamento della situazione di fatto e della documentazione prodotta, della mancata istruttoria ed in particolare del mancato colloquio con l’istante nonché complessivamente della manifesta illogicità ed irrazionalità della motivazione, ribadendo il possesso dei requisiti per ottenere il visto.
2. A sostegno del gravame parte ricorrente ha riferito:
- di essere stato contattato dal sig. -OMISSIS- per una proposta di lavoro come domestico addetto all’assistenza familiare con contratto di durata di dieci mesi, con 25 ore lavorative alla settimana, con vitto e alloggio compresi ed uno stipendio mensile lordo pari ad euro 928,15;
- di aver attivato in data 21 marzo 2024 la procedura per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato domestico presso la Prefettura di Belluno, ottenendo il suddetto nulla osta trasmesso telematicamente all’autorità consolare competente;
- di aver presentato in data 14.10.2024 presso il Consolato generale d’Italia a Shanghai domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato n. 20240039844, allegando anche il certificato di attestazione delle competenze nel settore oggetto di contratto rilasciato da Hangzhou Jiahaojia Hausekeeping Service Co. Ltd., ditta che ha come oggetto sociale principale servizi di pulizia anche professionale, servizi di assistenza ai pazienti e servizi di vita quotidiana per i residenti, servizi di lavanderia e stiratura nonché attività di addestramento in tali settori;
- di aver integrato la domanda, su richiesta del Consolato, con la proposta di contratto, con il registro delle entrate ed uscite dal territorio nazionale e anche con certificato di frequenza del corso di addestramento di cui sopra da maggio a giugno 2024;
- che, nonostante la documentazione prodotta, il Consolato Generale comunicava con il provvedimento del 16.12.2024 il rigetto della domanda di visto per il “ il sospetto che la finalità del viaggio e del soggiorno in Italia non sia coerente con la richiesta, vale a dire vi sia uno scopo elusivo ” e, in particolare, asserendo che l’odierno ricorrente “ non ha presentato alcuna documentazione attestante precedenti esperienze lavorative in questo settore tramite contratti da lei sottoscritti con il suo/i suoi datori di lavoro” e “inoltre il suo nulla osta è stato richiesto in data 21.3.2024. Non risulta chiaro in base a quali requisiti sia stata richiesta dal suo datore di lavoro, la sua assunzione nell’ambito dell’assistenza familiare di livello B” ed infine che “Le competenze corrispondenti al livello B del collaboratore familiare non possono essere riferibili ad una specifica mansione (nel suo caso di addetto alle pulizie) ”.
3. In data 28/04/2025 l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso.
4. All’udienza camerale del 6 maggio 2025, in esito alla discussione sulla domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere atteso che:
- l’amministrazione ha pretermesso l’incombente istruttorio del colloquio ex art. 4 DM 850/11, il quale, a fronte di situazioni dubbie, secondo la normativa di riferimento e secondo la giurisprudenza di questo tribunale, è fondamentale per chiarire in contraddittorio con l’interessato le effettive finalità del viaggio, e deve essere verbalizzato al fine di integrare la motivazione per relationem ;
- in assenza degli approfondimenti istruttori sopra indicati, alla luce dell’incarto procedimentale acquisito nel corso dell’istruttoria dal Collegio, risulta carente l’impianto motivazionale del provvedimento di diniego in quanto basato su una ricostruzione ipotetica della volontà del richiedente piuttosto che su elementi oggettivi, atteso che - tra l’altro - il medesimo ha debitamente documentato le specifiche competenze nel settore, corredando la domanda di visto del certificato di attestazione delle competenze rilasciato da Hangzhou Jiahaojia Hausekeeping Service Co. Ltd., tradotto e apostillato: ditta che ha come oggetto sociale principale proprio servizi di pulizia anche professionale, servizi di assistenza ai pazienti e servizi di vita quotidiana per i residenti, servizi di lavanderia e stiratura nonché attività di addestramento in tali settori.
6. Il ricorso va quindi accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
7. Le spese seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste in capo all’amministrazione resistente; esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone menzionate nel testo della presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.