Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1587 Reg. Gen. anno 2024, vertente t r a
( elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Buondonno, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) CP_1 C.F._2
non comparso né rappresentato
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 20.5.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
“accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
1.
, con ricorso ritualmente depositato, esponeva che essa ricorrente aveva intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con dall'anno 2003 fino al 2013; che da tale convivenza era nata CP_1
la figlia (17.6.2010); che il legame di convivenza si era irrimediabilmente rotto nel febbraio Per_1
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tanto premesso, chiedeva che il Tribunale di Massa provvedesse ad adottare ogni idonea regolamentazione in merito.
La parte resistente rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
In ragione del disinteresse manifestato dal resistente, il quale, seppur ritualmente citato, ha omesso di costituirsi in giudizio, evidenziando l'assenza di valide ragioni da opporre alla domanda, va disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, alla quale spetterà ogni potere genitoriale in Per_1
ordine ai profili scolastici, educativi, sportivi, ricreativi, sanitari, medici e ai rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre.
Va posto a carico del padre (il quale, per stessa ammissione della resistente -cfr. verbale udienza
17.1.2025- svolge lavori saltuari), a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile
(minimale ed autoresponsabilizzante) di € 250,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
3.
Le spese processuali trovano liquidazione nel dispositivo e seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone come da motivazione in punto di: affidamento della minore;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00 per CP_1
compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
pagina 2 di 3 Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 20.5.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
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