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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2384 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato o in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 7 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Maurizio Morosini, che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7.12.2022 , assumendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 1.7.2013 in virtù di contratto a CP_1 Controparte_2 tempo determinato avente originaria durata fino al 31.12.2013, poi prorogato fino al 30.6.2014, senza percepire tutta la retribuzione a lui spettante, chiedeva al Tribunale di:
- in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa ed in ragione dell'attività lavorativa effettivamente prestata da in Parte_1 favore della dal giorno 1.7.2013 al giorno CP_1 Controparte_2
30.6.2014, il diritto del lavoratore a beneficiare del trattamento economico previsto dal TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
contratto collettivo di settore, costituito dal CCNL per i dipendenti del settore
[...]
Parte_2
- per l'effetto, condannare la per le causali, i CP_1 Controparte_2 diritti ed i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore del Sig. della Parte_1 somma complessiva di €1.958,79 - di cui € 1.934,33 dovuti a titolo di differenze retributive ed € 24,46 dovuti a titolo di competenze di fine rapporto, somme debitamente quantificate nel conteggio allegato al ricorso, ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati dalla maturazione dei singoli diritti di credito al dì dell'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 Cost. e 2099 c.c., accertato il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione adeguata e proporzionata all´attività lavorativa concretamente prestata, condannare la Società datrice di lavoro alla corresponsione, in favore del lavoratore, delle somme dallo stesso maturate a titolo di differenze retributive ed altre indennità contrattualmente previste nella misura risultante dal conteggio allegato al ricorso per un importo complessivo di €1.958,79 - di cui €
1.934,33 dovuti a titolo di differenze retributive ed € 24,46 dovuti a titolo di competenze di fine rapporto, ovvero nella misura ulteriore che verrà ritenuta equa e di giustizia;
- dichiarare, come per legge, l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva. Con condanna della parte resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, importo da distrarsi a favore del difensore antistatario.
La ritualmente citata, restava contumace. CP_1 Controparte_2
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che è comprovata in atti la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato tra le parti a partire dal 1.7.2013 avente originaria durata fino al 31.12.2013
(all. 1) e la sua proroga fino al 30.6.2014 (all.2) nonchè la diretta applicazione delle previsioni del
CCNL ZZ NA (in forza del preciso rinvio contenuto nel contratto di assunzione). Tale contratto prevedeva lo svolgimento da parte del delle mansioni di operaio comune con Pt_1
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inquadramento nel I livello del citato CCNL, l'orario di lavoro a tempo pieno ed il diritto a 26 giorni di ferie annuali.
3. L'effettivo e continuativo svolgimento del rapporto di lavoro, secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato, così come convenuto nel contratto di assunzione è dimostrato dalle buste paga in atti (documenti che, essendo formati dalla società convenuta, sono dotati di piena efficacia probatoria nei confronti della stessa) corroborate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Pur avendo una conoscenza occasionale del rapporto di lavoro al vaglio, invero, i testi hanno potuto confermare la sussistenza del rapporto lavorativo tra il ricorrente e la società convenuta: il teste ha riferito, infatti, di essere a conoscenza della circostanza che il Tes_1 ricorrente lavorava per la società convenuta “perché qualche volta lo incontravo ad ostia e lo vedevo con la divisa che aveva il logo della società resistente”, precisando “Quando ci incontravamo per il caffè il ricorrente arrivava in divisa alla guida di un camion con la scritta con il nominativo della società resistente”; il teste , poi, ha riferito che, lavorando Testimone_2 presso un supermercato in zona eur, ricorda che il ricorrente spesso veniva a prendere il pranzo li, due o tre volte a settimana verso le 12,00 – 13,00 quando faceva la pausa, arrivando con un grande camion blu e giallo.
4. Ne discende che per tutto il periodo di effettiva esecuzione del rapporto di lavoro, risultante dalle buste paga citate, ovvero dal 1.7.2013 al 30.6.2014 risulta fondato il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti per il I livello della contrattazione collettiva del settore ZZ NA sulla scorta dell'orario di lavoro a tempo pieno (pattuito nel contratto di assunzione e indicato anche nelle buste paga).
5. Il tenore delle deposizioni testimoniali – come detto i testi hanno dimostrato una conoscenza solo occasionale del rapporto di lavoro – non consente, d'altro canto, di ritenere provato che il lavoratore abbia ecceduto la media dell'orario normale previsto dal CCNL del settore e, quindi, che abbia diritto a compensi per lavoro straordinario.
6. Fondato, inoltre, è il diritto del ricorrente di percepire la tredicesima e la quattordicesima mensilità nella stessa misura, trattandosi di emolumenti di fonte pattizia ed essendo stata dimostrata la diretta applicazione del ccnl del settore ZZ NA al contatto di lavoro individuale.
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
7. Quanto alle ferie, poi, vale premettere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13,
26985/09, 22751/04 e, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 14/06/2024 n.16603 che ha ribadito la perdurante vigenza del consolidato principio precisando che, solo a seguito dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul lavoratore, sorge l'onere datoriale di dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte del ricorrente, non avendo i testi potuto affermare con certezza che il ricorrente sia stato presente al lavoro per tutti i giorni lavorativi nell'arco temporale di durata del rapporto.
Si consideri, poi, che l'ultima busta paga in atti (giugno 2014) indica espressamente che il numero delle ferie maturate è pari a quello delle ferie godute.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda volta ad ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute.
8. Non spetta, inoltre, al ricorrente l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti perché la parte non ha articolato le circostanze di fatto da cui il ccnl invocato fa discendere il diritto ai permessi né ha indicato specificamente le norme contrattuali di riferimento.
In ogni caso, l'onere di provare il mancato godimento dei permessi grava su parte attrice
(Cass. 9599/13) e, nel caso di specie, non è stato assolto anche per mancata allegazione del fatto costitutivo della domanda, con le conseguenze ex art. 2697 cc.
Si consideri, oltretutto, che l'ultima busta paga in atti (giugno 2014) indica espressamente che il numero dei permessi maturati è pari a quello dei permessi goduti.
9. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la retribuzione dovuta per le festività intercorrenti nel periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, osserva il Tribunale come il
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ricorrente non ha neppure allegato i fatti costitutivi dai quali discenderebbe il vantato diritto, omettendo di indicare quali fossero le festività cadenti nel periodo suddetto in relazione alle quali la domanda è svolta.
10. Infine, quanto alle spettanze di fine rapporto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante al lavoratore.
11. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti da parte attrice, elaborati con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal ccnl indicato per il I° livello che appaiono congrui e analitici.
Spettano pertanto al ricorrente:
- differenze retributive per paga base euro 212,72
- quattordicesima mensilità euro 1.416,64
- tfr euro 24,46
e così complessivamente € 1.653,82.
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
12. Alla luce delle svolte considerazioni la convenuta, che non ha provato come suo onere di aver corrisposto al lavoratore le somme dovute, ma anzi rimanendo contumace ha rinunciato a qualsiasi difesa, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di
€ 1.653,82. per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
Va invece respinta ogni altra domanda del ricorrente.
13. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non
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complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.653,82 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive e tfr, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.511,10 di cui € 1.314,00 per compensi ed € 197,10 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Civitavecchia, 22.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2384 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato o in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 7 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Maurizio Morosini, che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7.12.2022 , assumendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 1.7.2013 in virtù di contratto a CP_1 Controparte_2 tempo determinato avente originaria durata fino al 31.12.2013, poi prorogato fino al 30.6.2014, senza percepire tutta la retribuzione a lui spettante, chiedeva al Tribunale di:
- in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa ed in ragione dell'attività lavorativa effettivamente prestata da in Parte_1 favore della dal giorno 1.7.2013 al giorno CP_1 Controparte_2
30.6.2014, il diritto del lavoratore a beneficiare del trattamento economico previsto dal TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
contratto collettivo di settore, costituito dal CCNL per i dipendenti del settore
[...]
Parte_2
- per l'effetto, condannare la per le causali, i CP_1 Controparte_2 diritti ed i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore del Sig. della Parte_1 somma complessiva di €1.958,79 - di cui € 1.934,33 dovuti a titolo di differenze retributive ed € 24,46 dovuti a titolo di competenze di fine rapporto, somme debitamente quantificate nel conteggio allegato al ricorso, ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati dalla maturazione dei singoli diritti di credito al dì dell'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 Cost. e 2099 c.c., accertato il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione adeguata e proporzionata all´attività lavorativa concretamente prestata, condannare la Società datrice di lavoro alla corresponsione, in favore del lavoratore, delle somme dallo stesso maturate a titolo di differenze retributive ed altre indennità contrattualmente previste nella misura risultante dal conteggio allegato al ricorso per un importo complessivo di €1.958,79 - di cui €
1.934,33 dovuti a titolo di differenze retributive ed € 24,46 dovuti a titolo di competenze di fine rapporto, ovvero nella misura ulteriore che verrà ritenuta equa e di giustizia;
- dichiarare, come per legge, l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva. Con condanna della parte resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, importo da distrarsi a favore del difensore antistatario.
La ritualmente citata, restava contumace. CP_1 Controparte_2
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che è comprovata in atti la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato tra le parti a partire dal 1.7.2013 avente originaria durata fino al 31.12.2013
(all. 1) e la sua proroga fino al 30.6.2014 (all.2) nonchè la diretta applicazione delle previsioni del
CCNL ZZ NA (in forza del preciso rinvio contenuto nel contratto di assunzione). Tale contratto prevedeva lo svolgimento da parte del delle mansioni di operaio comune con Pt_1
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inquadramento nel I livello del citato CCNL, l'orario di lavoro a tempo pieno ed il diritto a 26 giorni di ferie annuali.
3. L'effettivo e continuativo svolgimento del rapporto di lavoro, secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato, così come convenuto nel contratto di assunzione è dimostrato dalle buste paga in atti (documenti che, essendo formati dalla società convenuta, sono dotati di piena efficacia probatoria nei confronti della stessa) corroborate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Pur avendo una conoscenza occasionale del rapporto di lavoro al vaglio, invero, i testi hanno potuto confermare la sussistenza del rapporto lavorativo tra il ricorrente e la società convenuta: il teste ha riferito, infatti, di essere a conoscenza della circostanza che il Tes_1 ricorrente lavorava per la società convenuta “perché qualche volta lo incontravo ad ostia e lo vedevo con la divisa che aveva il logo della società resistente”, precisando “Quando ci incontravamo per il caffè il ricorrente arrivava in divisa alla guida di un camion con la scritta con il nominativo della società resistente”; il teste , poi, ha riferito che, lavorando Testimone_2 presso un supermercato in zona eur, ricorda che il ricorrente spesso veniva a prendere il pranzo li, due o tre volte a settimana verso le 12,00 – 13,00 quando faceva la pausa, arrivando con un grande camion blu e giallo.
4. Ne discende che per tutto il periodo di effettiva esecuzione del rapporto di lavoro, risultante dalle buste paga citate, ovvero dal 1.7.2013 al 30.6.2014 risulta fondato il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti per il I livello della contrattazione collettiva del settore ZZ NA sulla scorta dell'orario di lavoro a tempo pieno (pattuito nel contratto di assunzione e indicato anche nelle buste paga).
5. Il tenore delle deposizioni testimoniali – come detto i testi hanno dimostrato una conoscenza solo occasionale del rapporto di lavoro – non consente, d'altro canto, di ritenere provato che il lavoratore abbia ecceduto la media dell'orario normale previsto dal CCNL del settore e, quindi, che abbia diritto a compensi per lavoro straordinario.
6. Fondato, inoltre, è il diritto del ricorrente di percepire la tredicesima e la quattordicesima mensilità nella stessa misura, trattandosi di emolumenti di fonte pattizia ed essendo stata dimostrata la diretta applicazione del ccnl del settore ZZ NA al contatto di lavoro individuale.
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7. Quanto alle ferie, poi, vale premettere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13,
26985/09, 22751/04 e, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 14/06/2024 n.16603 che ha ribadito la perdurante vigenza del consolidato principio precisando che, solo a seguito dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul lavoratore, sorge l'onere datoriale di dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte del ricorrente, non avendo i testi potuto affermare con certezza che il ricorrente sia stato presente al lavoro per tutti i giorni lavorativi nell'arco temporale di durata del rapporto.
Si consideri, poi, che l'ultima busta paga in atti (giugno 2014) indica espressamente che il numero delle ferie maturate è pari a quello delle ferie godute.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda volta ad ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute.
8. Non spetta, inoltre, al ricorrente l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti perché la parte non ha articolato le circostanze di fatto da cui il ccnl invocato fa discendere il diritto ai permessi né ha indicato specificamente le norme contrattuali di riferimento.
In ogni caso, l'onere di provare il mancato godimento dei permessi grava su parte attrice
(Cass. 9599/13) e, nel caso di specie, non è stato assolto anche per mancata allegazione del fatto costitutivo della domanda, con le conseguenze ex art. 2697 cc.
Si consideri, oltretutto, che l'ultima busta paga in atti (giugno 2014) indica espressamente che il numero dei permessi maturati è pari a quello dei permessi goduti.
9. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere la retribuzione dovuta per le festività intercorrenti nel periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, osserva il Tribunale come il
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ricorrente non ha neppure allegato i fatti costitutivi dai quali discenderebbe il vantato diritto, omettendo di indicare quali fossero le festività cadenti nel periodo suddetto in relazione alle quali la domanda è svolta.
10. Infine, quanto alle spettanze di fine rapporto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante al lavoratore.
11. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti da parte attrice, elaborati con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal ccnl indicato per il I° livello che appaiono congrui e analitici.
Spettano pertanto al ricorrente:
- differenze retributive per paga base euro 212,72
- quattordicesima mensilità euro 1.416,64
- tfr euro 24,46
e così complessivamente € 1.653,82.
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
12. Alla luce delle svolte considerazioni la convenuta, che non ha provato come suo onere di aver corrisposto al lavoratore le somme dovute, ma anzi rimanendo contumace ha rinunciato a qualsiasi difesa, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di
€ 1.653,82. per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
Va invece respinta ogni altra domanda del ricorrente.
13. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.653,82 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive e tfr, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.511,10 di cui € 1.314,00 per compensi ed € 197,10 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Civitavecchia, 22.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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