Trib. Civitavecchia, sentenza 22/12/2025, n. 723
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Accertamento del diritto al trattamento economico

    Il Tribunale ha accertato la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e la sua proroga, nonché la diretta applicazione del CCNL. Ha ritenuto fondato il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti per il I livello della contrattazione collettiva del settore sulla scorta dell'orario di lavoro a tempo pieno.

  • Accolto
    Differenze retributive e competenze di fine rapporto

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti per il I livello della contrattazione collettiva del settore sulla scorta dell'orario di lavoro a tempo pieno. Ha riconosciuto il diritto al TFR. Ha quantificato le somme dovute in € 1.653,82 per differenze retributive, tredicesima e TFR, oltre rivalutazione e interessi legali.

  • Accolto
    Tredicesima e quattordicesima mensilità

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il diritto del ricorrente di percepire la tredicesima e la quattordicesima mensilità nella stessa misura, trattandosi di emolumenti di fonte pattizia ed essendo stata dimostrata la diretta applicazione del ccnl del settore ZZ NA al contratto di lavoro individuale.

  • Rigettato
    Indennità sostitutiva per ferie non godute

    Il Tribunale ha respinto la domanda poiché non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte del ricorrente e l'ultima busta paga indica che le ferie maturate sono pari a quelle godute.

  • Rigettato
    Indennità sostitutiva per permessi non goduti

    Il Tribunale ha respinto la domanda poiché la parte non ha articolato le circostanze di fatto da cui discende il diritto ai permessi né ha indicato specificamente le norme contrattuali di riferimento. L'ultima busta paga indica che i permessi maturati sono pari a quelli goduti.

  • Rigettato
    Retribuzione per festività non godute

    Il Tribunale ha respinto la domanda poiché il ricorrente non ha allegato i fatti costitutivi dai quali discenderebbe il diritto, omettendo di indicare quali fossero le festività cadenti nel periodo in relazione alle quali la domanda è svolta.

  • Accolto
    Spese di lite

    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.511,10, di cui € 1.314,00 per compensi ed € 197,10 per spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Civitavecchia, sentenza 22/12/2025, n. 723
    Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
    Numero : 723
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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