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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2697/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2697/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
.F.: Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Silvia Lina Brignano
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO contumace
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente , di aver anche successivamente divorziato in Marocco CP_1
1 – sentenza prodotta con attestazione di giudicato, che nella presente sede si riconosce, art. 64 lg. 218/1995 - ; che dalla loro relazione nasceva , ad Alessandria il Persona_1
29.11.2020, con lei convivente;
la madre deduceva di aver subito violenze da parte del padre (senza seguito in sede penale), che per questo si separava di fatto dal resistente, che il padre da tempo non vedeva la figlia, che erano state organizzate visite padre-figlia alla presenza di educatore;
parte ricorrente chiedeva quindi la regolamentazione dei rapporti padre-figlia in modifica della sentenza di divorzio marocchina. Parte resistente pur notificata, non si costituiva, pur comparendo spontaneamente in sede di udienza e mostrando interesse al procedimento, nonché collabo- rando poi con i SS.
Quale istruttoria veniva richiesta all'ASCA una relazione in ordine al nucleo, già conosciu- to, ed i SS riferivano di aver attivato in passato visite padre-figlia in luogo neutro, in quanto la madre si opponeva a visite libere sia per le violenze subite (riferito dai SS ematoma lieve zigomatico alla settima settimana di gravidanza) sia per la condizione precaria del padre
(che vive in un alloggio temporaneo in zona Bagni – roulotte o similare). Le visite cessava- no per volontà del padre nel 2022, volendo lo stesso vedere la propria figlia liberamente.
Provvisoriamente, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., alla luce delle previe violenze e dell'assenza totale di rapporti tra i genitori da diversi anni e dell'assenza di contatti padre- figlia dal gennaio 2022 (in anni di crescita significativi), si riteneva di prevedere l'affido c.d. super esclusivo alla madre (venivano segnalate a riguardo inoltre stasi decisionali in pratiche burocratiche). Al contempo, dato il tempo trascorso senza vedere il padre, e co- munque la positività delle visite allorché svolte, si prevedeva allo stato ed inizialmente visi- te padre-figlia alla presenza di educatore, con graduale instaurazione.
Rispetto alle instaurate visite i SS riferivano poi “A partire dal mese di marzo sono pertan- to stati riattivati incontri protetti tra la minore ed il padre, come da disposizione di codesta
Autorità Giudiziaria e richiesta dello stesso sig. La sig.ra ha rassicu- CP_1 Parte_1
rato la figlia, che alla notizia della ripresa degli incontri è parsa inizialmente un po'disorientata, considerata la tenera età e l'assenza di rapporti con il padre nell'ultimo anno.
Gli incontri effettuati si sono svolti nel complesso serenamente dal punto di vista relaziona- le, padre e figlia hanno giocato insieme, la bambina ha gradualmente assunto un atteggia-
2 mento di maggior confidenza con la figura paterna. Sono parallelamente emerse alcune criticità, in particolare la tendenza del padre di rivolgersi in arabo alla figlia, nonostante la richiesta dell'educatrice di rivolgersi in lingua italiana.
A proposito di tale aspetto, in un'occasione la sig.ra ha riferito che al rientro a Parte_1
casa la minore si è lamentata in quanto il padre le avrebbe detto in lingua araba che vor- rebbe incontrarla a casa ma la mamma non vuole. L'educatrice non ha rilevato momenti di disagio durante tale incontro, ma come sopra riportato tale osservazione non è risultata to- talmente lineare, considerato l'utilizzo della lingua araba.
Ulteriori criticità riguardano invece l'aspetto organizzativo: in occasione del primo incon- tro il sig. si è presentato con circa mezz'ora di ritardo, sostenendo di aver fatto CP_1
tardi in quanto si è recato al supermercato per acquistare dei regali per la figlia;
in una seconda occasione, il signore si è recato in Servizio un paio d'ore prima dell'incontro chiedendo di poter spostare l'appuntamento al pomeriggio in quanto doveva recarsi dal medico a causa del mal di denti;
in una ulteriore occasione il signore ha inviato un mes- saggio alla scrivente la sera prima dell'incontro per riferire che non avrebbe potuto pre- senziare in quanto convocato in Questura la mattina seguente.
In tutte le occasioni sopra citate, è stata fatta presente al signore la necessità di mantenere una maggior puntualità ed adesione al calendario di incontri La sig.ra ha sem- Parte_1
pre mantenuto un atteggiamento collaborativo nonostante le criticità avvenute, non ostaco- lando in alcun modo gli incontri tra la minore ed il padre. La signora si reca solitamente in
Servizio accompagnata dal padre, riferendo di non essere tranquilla a spostarsi da sola con la figlia, considerati i pregressi agiti del sig. nei suoi confronti. Nonostante ta- CP_1
le timore, in occasione degli incontri presso il Servizio, non è accaduto nulla di preoccu- pante in tale senso.
Il Servizio scrivente ha calendarizzato ulteriori incontri protetti per i mesi di maggio e giu- gno, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Giudiziaria. Come emerso da quanto sopra riportato, si sottolinea la difficoltà ad interagire con il sig. sia per quanto CP_1
riguarda i contatti telefonici (il telefono è stato riparato ma le comunicazioni risulta co- munque difficoltose) che durante i colloqui, per le citate problematiche linguistiche e per la scarsa consapevolezza del signore circa la criticità della propria situazione personale, ca- ratterizzata da persistente precarietà”.
3 Parte ricorrente in sede di udienza del 21 maggio 2025 concludeva chiedendo “si chiede af- fido c.d. superesclusivo, collocazione presso la madre, visite con educatore con poi even- tuale e graduale liberalizzazione a discrezione a Servizi, mantenimento come da provvedi- mento in essere del 14 febbraio 2025. Si chiede condanna sulle spese a favore dell'Erario”.
Orbene, anche alla luce dell'andamento delle visite riprese, positivo ma non privo di diffi- coltà (anche rispetto alla reperibilità del padre, rilevante in punto di affido), comunque con- siderando la buona collaborazione della madre nel garantire l'accesso al padre, richiamato quanto sopra considerato, va confermato l'affido c.d. super esclusivo alla madre, con cui la minore vivrà, oltre alla previsione di visite alla presenza di educatore con progressiva gra- duale liberalizzazione a cura del Servizio in relazione all'andamento delle visite e comun- que senza forzare la minore;
comunque senza pernottamenti.
In ordine al contributo al mantenimento da parte del padre – comunque giovane -, dovero- so, vi è assenza di informazioni circa lo stesso – riferito quale irregolare – se non che vive appunto in condizioni di indigenza (roulotte o simili in zona bagni), e che lo stesso ha lavo- rato per quattro settimane nel 2020 (estratto contributivo acquisito). La madre, che riferiva di percepire circa euro 400/480 al mese, in ragione dell'affido c.d. super esclusivo si giove- rà della totalità dell'assegno unico (dunque anche la parte del padre), di talché allo stato si pone a carico del padre la somma di euro 50 mensili, come richiesto dalla madre, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
Atteso il comportamento collaborativo del padre (con i SS) nonché la non opposizione, ri- manendo contumace, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, in modifica della sentenza di divorzio tra le parti del
Tribunale di Tangeri (Marocco) del 17/30 novembre 2021,
1) affida in via esclusiva alla madre nata Persona_1 Parte_1
in Marocco, a Rabat, il 29.11.1996, che prenderà tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, per la figlia (affido c.d. super esclusivo); la figlia vivrà con la madre;
2) dispone visite padre-figlia alla presenza di educatore con graduale liberalizzazione a di- screzione del SS comunque senza forzare la minore e senza pernottamenti;
4 3) dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dell'ASCA;
4) pone a carico del padre , quale contributo al mantenimento della fi- CP_1
glia, la somma di euro 50 al mese, da corrispondere entro il 5 di ogni mese alla madre, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria;
5) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti e comunicazioni di legge, anche all'ASCA.
Così deciso in data 24 giugno 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott. Paolo Rampini
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2697/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
.F.: Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Silvia Lina Brignano
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO contumace
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente , di aver anche successivamente divorziato in Marocco CP_1
1 – sentenza prodotta con attestazione di giudicato, che nella presente sede si riconosce, art. 64 lg. 218/1995 - ; che dalla loro relazione nasceva , ad Alessandria il Persona_1
29.11.2020, con lei convivente;
la madre deduceva di aver subito violenze da parte del padre (senza seguito in sede penale), che per questo si separava di fatto dal resistente, che il padre da tempo non vedeva la figlia, che erano state organizzate visite padre-figlia alla presenza di educatore;
parte ricorrente chiedeva quindi la regolamentazione dei rapporti padre-figlia in modifica della sentenza di divorzio marocchina. Parte resistente pur notificata, non si costituiva, pur comparendo spontaneamente in sede di udienza e mostrando interesse al procedimento, nonché collabo- rando poi con i SS.
Quale istruttoria veniva richiesta all'ASCA una relazione in ordine al nucleo, già conosciu- to, ed i SS riferivano di aver attivato in passato visite padre-figlia in luogo neutro, in quanto la madre si opponeva a visite libere sia per le violenze subite (riferito dai SS ematoma lieve zigomatico alla settima settimana di gravidanza) sia per la condizione precaria del padre
(che vive in un alloggio temporaneo in zona Bagni – roulotte o similare). Le visite cessava- no per volontà del padre nel 2022, volendo lo stesso vedere la propria figlia liberamente.
Provvisoriamente, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., alla luce delle previe violenze e dell'assenza totale di rapporti tra i genitori da diversi anni e dell'assenza di contatti padre- figlia dal gennaio 2022 (in anni di crescita significativi), si riteneva di prevedere l'affido c.d. super esclusivo alla madre (venivano segnalate a riguardo inoltre stasi decisionali in pratiche burocratiche). Al contempo, dato il tempo trascorso senza vedere il padre, e co- munque la positività delle visite allorché svolte, si prevedeva allo stato ed inizialmente visi- te padre-figlia alla presenza di educatore, con graduale instaurazione.
Rispetto alle instaurate visite i SS riferivano poi “A partire dal mese di marzo sono pertan- to stati riattivati incontri protetti tra la minore ed il padre, come da disposizione di codesta
Autorità Giudiziaria e richiesta dello stesso sig. La sig.ra ha rassicu- CP_1 Parte_1
rato la figlia, che alla notizia della ripresa degli incontri è parsa inizialmente un po'disorientata, considerata la tenera età e l'assenza di rapporti con il padre nell'ultimo anno.
Gli incontri effettuati si sono svolti nel complesso serenamente dal punto di vista relaziona- le, padre e figlia hanno giocato insieme, la bambina ha gradualmente assunto un atteggia-
2 mento di maggior confidenza con la figura paterna. Sono parallelamente emerse alcune criticità, in particolare la tendenza del padre di rivolgersi in arabo alla figlia, nonostante la richiesta dell'educatrice di rivolgersi in lingua italiana.
A proposito di tale aspetto, in un'occasione la sig.ra ha riferito che al rientro a Parte_1
casa la minore si è lamentata in quanto il padre le avrebbe detto in lingua araba che vor- rebbe incontrarla a casa ma la mamma non vuole. L'educatrice non ha rilevato momenti di disagio durante tale incontro, ma come sopra riportato tale osservazione non è risultata to- talmente lineare, considerato l'utilizzo della lingua araba.
Ulteriori criticità riguardano invece l'aspetto organizzativo: in occasione del primo incon- tro il sig. si è presentato con circa mezz'ora di ritardo, sostenendo di aver fatto CP_1
tardi in quanto si è recato al supermercato per acquistare dei regali per la figlia;
in una seconda occasione, il signore si è recato in Servizio un paio d'ore prima dell'incontro chiedendo di poter spostare l'appuntamento al pomeriggio in quanto doveva recarsi dal medico a causa del mal di denti;
in una ulteriore occasione il signore ha inviato un mes- saggio alla scrivente la sera prima dell'incontro per riferire che non avrebbe potuto pre- senziare in quanto convocato in Questura la mattina seguente.
In tutte le occasioni sopra citate, è stata fatta presente al signore la necessità di mantenere una maggior puntualità ed adesione al calendario di incontri La sig.ra ha sem- Parte_1
pre mantenuto un atteggiamento collaborativo nonostante le criticità avvenute, non ostaco- lando in alcun modo gli incontri tra la minore ed il padre. La signora si reca solitamente in
Servizio accompagnata dal padre, riferendo di non essere tranquilla a spostarsi da sola con la figlia, considerati i pregressi agiti del sig. nei suoi confronti. Nonostante ta- CP_1
le timore, in occasione degli incontri presso il Servizio, non è accaduto nulla di preoccu- pante in tale senso.
Il Servizio scrivente ha calendarizzato ulteriori incontri protetti per i mesi di maggio e giu- gno, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Giudiziaria. Come emerso da quanto sopra riportato, si sottolinea la difficoltà ad interagire con il sig. sia per quanto CP_1
riguarda i contatti telefonici (il telefono è stato riparato ma le comunicazioni risulta co- munque difficoltose) che durante i colloqui, per le citate problematiche linguistiche e per la scarsa consapevolezza del signore circa la criticità della propria situazione personale, ca- ratterizzata da persistente precarietà”.
3 Parte ricorrente in sede di udienza del 21 maggio 2025 concludeva chiedendo “si chiede af- fido c.d. superesclusivo, collocazione presso la madre, visite con educatore con poi even- tuale e graduale liberalizzazione a discrezione a Servizi, mantenimento come da provvedi- mento in essere del 14 febbraio 2025. Si chiede condanna sulle spese a favore dell'Erario”.
Orbene, anche alla luce dell'andamento delle visite riprese, positivo ma non privo di diffi- coltà (anche rispetto alla reperibilità del padre, rilevante in punto di affido), comunque con- siderando la buona collaborazione della madre nel garantire l'accesso al padre, richiamato quanto sopra considerato, va confermato l'affido c.d. super esclusivo alla madre, con cui la minore vivrà, oltre alla previsione di visite alla presenza di educatore con progressiva gra- duale liberalizzazione a cura del Servizio in relazione all'andamento delle visite e comun- que senza forzare la minore;
comunque senza pernottamenti.
In ordine al contributo al mantenimento da parte del padre – comunque giovane -, dovero- so, vi è assenza di informazioni circa lo stesso – riferito quale irregolare – se non che vive appunto in condizioni di indigenza (roulotte o simili in zona bagni), e che lo stesso ha lavo- rato per quattro settimane nel 2020 (estratto contributivo acquisito). La madre, che riferiva di percepire circa euro 400/480 al mese, in ragione dell'affido c.d. super esclusivo si giove- rà della totalità dell'assegno unico (dunque anche la parte del padre), di talché allo stato si pone a carico del padre la somma di euro 50 mensili, come richiesto dalla madre, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
Atteso il comportamento collaborativo del padre (con i SS) nonché la non opposizione, ri- manendo contumace, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, in modifica della sentenza di divorzio tra le parti del
Tribunale di Tangeri (Marocco) del 17/30 novembre 2021,
1) affida in via esclusiva alla madre nata Persona_1 Parte_1
in Marocco, a Rabat, il 29.11.1996, che prenderà tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, per la figlia (affido c.d. super esclusivo); la figlia vivrà con la madre;
2) dispone visite padre-figlia alla presenza di educatore con graduale liberalizzazione a di- screzione del SS comunque senza forzare la minore e senza pernottamenti;
4 3) dispone la prosecuzione della presa in carico da parte dell'ASCA;
4) pone a carico del padre , quale contributo al mantenimento della fi- CP_1
glia, la somma di euro 50 al mese, da corrispondere entro il 5 di ogni mese alla madre, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria;
5) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti e comunicazioni di legge, anche all'ASCA.
Così deciso in data 24 giugno 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
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