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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato. che lo rappresenta e difende per procura Parte_2
speciale allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente procuratore;
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valentina Caredda che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 5 Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale, proposta da con ricorso depositato il 7.12.2021, Parte_1
cui ha aderito la resistente, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
E' emerso, infatti, dalle risultanze processuali come sia venuto meno tra i coniugi il reciproco affetto e qualsiasi intesa, cosicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale concordemente richiesta dalle parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi e ai figli minori.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità
di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
pagina 2 di 5 Così deciso in Cagliari in data 5.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Il giudice estensore dott. Mario Farina
pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato. che lo rappresenta e difende per procura Parte_2
speciale allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente procuratore;
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valentina Caredda che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la separazione personale dei coniugi, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici e alla collocazione dei figli minori
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo rinvia all'udienza del 2.3.2026 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 5.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2023 promossa da:
Email_1 ATTORE/I contro
Email_2 CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato. che lo rappresenta e difende per procura Parte_2
speciale allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente procuratore;
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valentina Caredda che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 5 Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale, proposta da con ricorso depositato il 7.12.2021, Parte_1
cui ha aderito la resistente, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
E' emerso, infatti, dalle risultanze processuali come sia venuto meno tra i coniugi il reciproco affetto e qualsiasi intesa, cosicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale concordemente richiesta dalle parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi e ai figli minori.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità
di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
pagina 2 di 5 Così deciso in Cagliari in data 5.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Il giudice estensore dott. Mario Farina
pagina 3 di 5 TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato. che lo rappresenta e difende per procura Parte_2
speciale allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente procuratore;
Ricorrente
contro
nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in Cagliari presso lo studio dell'avv. Valentina Caredda che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la separazione personale dei coniugi, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici e alla collocazione dei figli minori
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo rinvia all'udienza del 2.3.2026 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 5.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2023 promossa da:
Email_1 ATTORE/I contro
Email_2 CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
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