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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3148/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3148/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1954, residente a [...] (avv. Fiorenza Solaini)
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/06/1963, residente a [...] (avv. Fiorenza Solaini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
22.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli e nati a Ravenna il Per_1 Per_2
02.10.2001;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], celebrato con rito civile a
[...] C.F._2
Ravenna in data 13.12.2000, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.203, parte I, anno 2000;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non richiedono alcun mantenimento l'uno dall'altro.
Le parti danno atto di aver già provveduto, in sede di separazione, a dividere il loro patrimonio immobiliare.
Il sig. è pensionato con reddito annuale RD (anno 2024) di € 55.158 (si allegano le dich. Pt_1
redd. degli ultimi 3 anni);
è proprietario dell'autovettura VW Golf tg. CW739ZN;
è proprietario di beni immobili, come da visura catastale allegata.
La sig.ra è pensionata con reddito annuale RD (anno 2024) di € 30.408,00 (si allegano CP_1
le dich. redd. degli ultimi 3 anni);
è proprietaria dell'autovettura IA ON tg. GA777WY;
è proprietaria di beni immobili, come da visura catastale allegata;
b) il figlio , prossimo alla laurea (18 luglio), ha reperito stabile occupazione a Bruxelles Per_1
tanto da consentirgli di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, per cui alcun contributo verrà corrisposto a suo favore da parte dei genitori.
La figlia , anch'essa laureanda, pur avendo reperito attività lavorativa sempre a Bruxelles, Per_2
non è ancora in grado di provvedere integralmente al proprio sostentamento per cui le parti concordano che il sig. verserà alla moglie, con le modalità attuali, la somma di € 600,00 Pt_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia fino a quando la stessa non sarà
economicamente autosufficiente, o comunque fino a quando non troverà un lavoro più remunerativo;
c) qualora i figli dovessero trovarsi, non per loro volontà, in stato di disoccupazione anche temporanea, il sig. provvederà a versare alla sig.ra , presso cui i figli hanno la Pt_1 CP_1
residenza, la somma di € 1.100,00 per il contributo al loro mantenimento ordinario. Nel caso detta situazione dovesse verificarsi nei confronti di un solo figlio, il contributo al suo mantenimento, da parte del padre, sarà di € 600,00 e verrà corrisposto sempre con le formalità sopra indicate;
d) i genitori provvederanno a sostenere, in ragione del 50% ciascuno le spese per le rate universitarie dei figli, mentre le spese dentistiche per la figlia sono poste integralmente a carico del sig. Per_2
Pt_1
e) le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere, l'una dall'altra, per questioni economico-
patrimoniali riguardanti la pregressa unione matrimoniale.
- Spese a carico esclusivo del sig. ” Pt_1
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3148/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/01/1954, residente a [...] (avv. Fiorenza Solaini)
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/06/1963, residente a [...] (avv. Fiorenza Solaini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
22.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli e nati a Ravenna il Per_1 Per_2
02.10.2001;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], celebrato con rito civile a
[...] C.F._2
Ravenna in data 13.12.2000, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.203, parte I, anno 2000;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non richiedono alcun mantenimento l'uno dall'altro.
Le parti danno atto di aver già provveduto, in sede di separazione, a dividere il loro patrimonio immobiliare.
Il sig. è pensionato con reddito annuale RD (anno 2024) di € 55.158 (si allegano le dich. Pt_1
redd. degli ultimi 3 anni);
è proprietario dell'autovettura VW Golf tg. CW739ZN;
è proprietario di beni immobili, come da visura catastale allegata.
La sig.ra è pensionata con reddito annuale RD (anno 2024) di € 30.408,00 (si allegano CP_1
le dich. redd. degli ultimi 3 anni);
è proprietaria dell'autovettura IA ON tg. GA777WY;
è proprietaria di beni immobili, come da visura catastale allegata;
b) il figlio , prossimo alla laurea (18 luglio), ha reperito stabile occupazione a Bruxelles Per_1
tanto da consentirgli di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, per cui alcun contributo verrà corrisposto a suo favore da parte dei genitori.
La figlia , anch'essa laureanda, pur avendo reperito attività lavorativa sempre a Bruxelles, Per_2
non è ancora in grado di provvedere integralmente al proprio sostentamento per cui le parti concordano che il sig. verserà alla moglie, con le modalità attuali, la somma di € 600,00 Pt_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia fino a quando la stessa non sarà
economicamente autosufficiente, o comunque fino a quando non troverà un lavoro più remunerativo;
c) qualora i figli dovessero trovarsi, non per loro volontà, in stato di disoccupazione anche temporanea, il sig. provvederà a versare alla sig.ra , presso cui i figli hanno la Pt_1 CP_1
residenza, la somma di € 1.100,00 per il contributo al loro mantenimento ordinario. Nel caso detta situazione dovesse verificarsi nei confronti di un solo figlio, il contributo al suo mantenimento, da parte del padre, sarà di € 600,00 e verrà corrisposto sempre con le formalità sopra indicate;
d) i genitori provvederanno a sostenere, in ragione del 50% ciascuno le spese per le rate universitarie dei figli, mentre le spese dentistiche per la figlia sono poste integralmente a carico del sig. Per_2
Pt_1
e) le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere, l'una dall'altra, per questioni economico-
patrimoniali riguardanti la pregressa unione matrimoniale.
- Spese a carico esclusivo del sig. ” Pt_1
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè