Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5546/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], con Parte_1
l'avv.to CASARANO LUIGI
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...], il [...], con l'avv.to CP_1
PALAMA' BIAGIO
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di conIGlio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in TAVIANO (LE), il 29/10/2019 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TAVIANO (LE), al n. 4, P. I, anno 2019).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 22.01.2020, e Persona_1
, il 07.04.2022. Per_2
Con ricorso depositato il 26/08/2024, parte ricorrente chiedeva: -dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
-disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre, “disponendo per la stessa e i minori un percorso di sostegno psicologico”; -dichiararsi la decadenza dalla
di accompagnamento alla genitorialità, con l'intervento di un servizio specialistico e con un accompagnamento psicologico”; -porsi, a carico del IG. , l'obbligo di versare, in favore della ricorrente, l'importo CP_1
mensile, di euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-porsi, a carico del IG.
[...]
, l'obbligo di versare, in favore della ricorrente, l'importo mensile, di CP_1
euro 200,00, a titolo di mantenimento per il coniuge;
-disporsi la percezione, in favore della ricorrente, dell'assegno unico universale per i figli, nella misura del 100%; -il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava: che il figlio minore, , era affetto da una gravissima malattia, Per_2 nello specifico “da paralisi cerebrale infantile – ICD 10 G80- con quadro posturo motorio di tetraparesi spasticodistonica con grave encefalomalacia multicistica da sofferenza perineo natale”; che il marito la sottoponeva “a continue vessazioni psicologiche, rendendola totalmente dipendente e sottomessa alla sua volontà, tacciandola di essere inadeguata a svolgere pienamente il ruolo di moglie, madre e donna di casa”; -che, a tali atteggiamenti del marito, seguivano dei comportamenti violenti;
-che il marito aveva sempre dimostrato uno scarso interesse per le eIGenze della famiglia;
-che il marito aveva l'abitudine di giocare alle slot machine virtuali, così perdendo molti soldi;
-che, da inizio dicembre 2023, il marito aveva abbandonato la casa coniugale;
-che il marito si era appropriato delle somme erogate dai Servizi sociali di Taviano, in loro favore, per soddisfacimento dei bisogni dei figli;
-che, inoltre, il marito continuava a beneficiare dei sussidi erogati dalla Sezione Benessere Sociale del Dipartimento Welfare della
Regione Puglia, per il soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare;
-che, alla luce dei comportamenti tenuti dal coniuge, ella lo aveva denunciato più volte.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale rappresentava che, nelle more della propria costituzione, le parti erano addivenute a un accordo di bonario componimento della lite separativa, alle condizioni, personali ed economiche, di cui alla convenzione, in atti, depositata il 9 gennaio 2025, denominata
“ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi con trasformazione da giudiziale in consensuale”. All'udienza dell'11.02.2025, i procuratori delle parti chiedevano concordemente dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui alla convenzione transattiva, depositata in data 09.01.2025, recante le sottoscrizioni delle parti e dei rispettivi difensori fiduciari
(segnatamente “1) I coniugi, alla data di sottoscrizione del presente atto, vivono già separati da novembre 2023; 2) Per il figlio minore
[...]
, il suo affidamento (n.d.r. è stato inavvertitamente Persona_3
omesso il soggetto nel testo della convenzione) è condiviso tra i due genitori, nell'ambito del principio di genitorialità, e, al fine di garantire un rapporto equilibrato con entrambi, il medesimo sarà collocato in via previlegiata presso l'abitazione della madre, sita in Melissano, alla via Tevere n.13, con diritto di visita del IG. nelle seguenti modalità: Il padre potrà CP_1
prendere e tenere con sé (salvo modifica dei giorni ove Persona_1
dovessero sorgere eIGenze particolari per motivi di lavoro o salute), il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nel periodo invernale e, nel periodo estivo, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e, i fine settimana, a partire dal Venerdì dalle ore 18:00 sino alla domenica alle ore 18:00, in maniera alternata. 3)
Pt_ Nel periodo estivo, dopo la chiusura della scuola, il potrà CP_1
prendere con sé il figlio per quindici giorni, Persona_1
concordandone prima con la e comunque entro il termine CP_2 Pt_1
essenziale del 30 maggio di ogni anno. In difetto o in caso di mancato accordo il padre terrà con sé il minore l'ultima settimana del mese Persona_1
di giugno e l'ultima settimana del mese di luglio di ogni anno. In occasione delle festività più importanti è stabilito un diritto di alternanza, nel senso che se la madre terrà i figli con sé a Natale, il padre li terrà con sé a Capodanno
e così per Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ed i compleanni. 4) Il padre potrà avere contatto quotidianamente con tutti e due i figli minori mediante una chiamata e/o videochiamata giornaliera su applicativo Whatsapp da collocare nella fascia pomeridiana dalle ore 17:00 alle ore 21:00 salvo eIGenze lavorative e comunque non oltre le ore 2l :00. 5) Con riferimento al figlio minore , questi sarà affidato in via esclusiva alla Persona_4
madre, e continuerà ad abitare con la medesima, presso l'abitazione sita in
Melissano, alla via Tevere n.l3, con diritto di visita del IG. nelle CP_1
seguenti modalità: il padre potrà prendere e tenere con sé (salvo Per_2 modifica dei giorni ove dovessero sorgere eIGenze particolari per motivi di lavoro o salute), il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nel periodo invernale e, nel periodo estivo, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Anche per il periodo estivo e in occasione delle festività più importanti, dopo la chiusura della scuola, il padre potrà continuare ad esercitare il diritto di Parte_3
visita così come sopra meglio specificato, salvo impegni lavorativi e/o necessità personali. Sarà cura della IG.ra informare il IG. Parte_1
dello stato di salute del figlio , affetto da "paralisi CP_1 Per_2
cerebrale infantile- ICD 10 G80 con quadro posturo motorio di tetraparesi spasticodistonica con grove encefolomalacia multicistica da sofferenza perineo natale". 6) Fatta salva la possibilità delle parti di concordare orari e giorni diversi, in base a proprie valide eIGenze lavorative e personali, gli stessi dovranno essere previamente concordati almeno 10 giorni prima. 7) I genitori si impegnano a collaborare alla crescita del figlio Per_1
decidendo insieme gli indirizzi di studio e le scelte importanti,
[...]
favorendo, altresì, i rapporti con i nonni;
8) I coniugi, sin da ora, dichiarano di volersi consultare, ogni qualvolta dovessero sorgere problemi inerenti all'educazione del figlio all'indirizzo scolastico o, Persona_1
comunque, alle scelte tutte, che appariranno determinanti per il futuro dello stesso;
9) Quanto al mantenimento per i due figli, e Persona_1
, il padre verserà, a titolo di mantenimento, la somma di euro 200,00 Per_2
mensili, per ciascun figlio, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente, secondo gli indici ISTAT;
l0) Resteranno, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, per entrambi i figli, le spese straordinarie di tipo scolastico, para scolastico, quelle mediche, non erogate gratuitamente dal SSN, che si renderanno necessarie, con la precisione che le stesse dovranno essere previamente concordate, nella scelta, da entrambi i genitori e previamente documentate. 11) Il IG. CP_1
attualmente unico percettore, dal luglio del 2023, del SOSTEGNO
FAMILIARE “Patto di Cura”, erogato dalla Regione Puglia - Dipartimento
Welfare Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà Servizio
RTINTS Economia Sociale Terzo settore e Investimenti per l'innovazione
Sociale, disabilità e invecchiamento attivo, il quale prevede l'erogazione di un contributo mensile, si impegna a comunicare, presso gli Uffici competenti del Comune di Gallipoli e della Regione Puglia, senza indugio, il cambio di nominativo e le coordinate bancarie del conto intestato alla IG.ra
[...]
, affinché, per l'intera annualità 2025, il contributo o una sua Parte_1
eventuale proroga verrà erogato, interamente ed esclusivamente, a favore della IG.ra . Qualora gli importi mensili dovessero Parte_1
continuare ad essere accreditati sul conto corrente intestato al
[...]
, quest'ultimo si impegna a versarli alla IG.ra , per CP_1 Parte_1
il godimento dell'intera annualità del 2025, mediante bonifico bancario e/o postale. 12) Si fa, in ogni modo, espressa riserva che, ove non specificamente concordato, si ritiene applicabile la disciplina del Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie, elaborate dal COA di Lecce e dal Tribunale di Lecce. 13) i coniugi stabiliscono che l'importo dell'Assegno Unico
Universale sarà percepito interamente dalla IG.ra . 14) I Parte_1
coniugi si scambiano, vicendevolmente, il consenso per l'espatrio. Entrambi
i genitori potranno associare al proprio passaporto il nominativo del figlio minore , mentre la IG.ra , in aggiunta anche quello Persona_1 Pt_1
del minore . Gli spostamenti o i cambi di residenza saranno Per_2
consentiti previa una mera comunicazione e sempre garantendo gli accordi raggiunti nell'esercizio della bigenitorialità 15) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento. 16) I coniugi sono comproprietari di un'autovettura Audi A 4, targata DR831SV, la quale rimarrà nella esclusiva disponibilità della IG.ra che si Parte_1
impegnerà, entro il giorno 25.02.2025, a sua cura e spese, ad effettuare il passaggio di proprietà; 17) Le parti concordano che gli impegni reciproci, indicati nel presente atto, ove non siano concordate delle diverse decorrenze, inizieranno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
18)
Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Taviano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, oltre ad ogni ulteriore e necessario incombente di legge.”).
Il Giudice delegato riservava la causa in decisione collegiale.
In data 20.11.2024, perveniva il parere del PM.
Tanto premesso si osserva quanto segue. Il Tribunale, tenuto conto delle concordi dichiarazioni rese dalle parti, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti medesime di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali, che, almeno allo stato, possano consentire l'effettivo ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere dichiarata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, il Tribunale ritiene che non si debba dissentire dalla richiesta congiuntamente formulata dalle parti di separarsi alle condizioni, personali e patrimoniali, come da esse concordate in corso di causa. Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il P.M., nel rendere il proprio parere, si è espresso nei seguenti termini: “Visto, nulla si oppone”.
Giova, in ogni caso, riprodurre, in questa sede, il tenore del verbale di udienza dell'11 febbraio 2025: viene, infatti, oggi in rilievo, indipendentemente dal carattere congiunto della richiesta di omologazione degli accordi de quibus, la pregnante e insopprimibile eIGenza di valutare la conformità ai superiori e inderogabili interessi del figlio minore, , della specifica Persona_4
previsione convenzionale, con la quale è stato concordato il regime, a carattere eccezionale, dell'affidamento monogenitoriale del ridetto minore.
Ebbene, le parti, con l'assistenza e la rappresentanza dei rispettivi procuratori, hanno adeguatamente illustrato le peculiari ragioni che giustificano, nel caso di specie, una deroga convenzionale al regime legale dell'affidamento condiviso. Si legge nel corpo del citato verbale: “A questo punto, gli stessi procuratori evidenziano l'opportunità di precisare, a verbale, le ragioni che hanno giustificato la previsione convenzionale di un regime affidamento esclusivo alla madre del solo figlio secondogenito, , di anni 2, Per_2
prossimo, ad aprile 2025, al compimento del terzo anno. Al riguardo, i genitori, ivi presenti, rappresentano che è affetto da paralisi Per_2
celebrale infantile, con quadro posturo motorio di tetrapresi spasticodistonica, per la quale lo stesso deve periodicamente Per_2
sottoporsi a trattamenti medici e controlli specialistici, presso il Policlinico
Gemelli, sicché ricorrono, nel caso di specie, eIGenze eminentemente pratiche, legate alla tempestiva acquisizione del consenso genitoriale agli interventi de quibus, che, in tal modo, verrebbe espresso validamente ed efficacemente dalla sola madre”.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, introdotto con domanda proposta, in data 26 agosto 2024, da
, nata a [...], il [...],
contro
Parte_1
, nato a [...], il [...], ogni contraria CP_1
istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale consensuale degli anzidetti coniugi, alle condizioni, come riportate in parte motiva, di cui alla convenzione transattiva, depositata telematicamente in data 09.01.2025.
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 24 marzo 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore