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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12773 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12990 RG. 2025;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to O. Capponi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di C.T.U. (RGN.
35753/24) liquidate in separato decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., ha confermato la valutazione della Commissione Medica;
la ricorrente non si trova in una situazione di incapacità totale di compiere gli atti quotidiani di vita.
Certamente, si è di fronte ad una serie di patologie gravemente invalidante.
L'insieme delle patologie (mastectomia, ipotiroidismo, etc.), invero, determinano un'invalidità del 100%, ma occorre verificare se viene impedita anche l'autonomia a compiere gli atti quotidiani di vita.
Le patologie artrosiche permettono alla ricorrente di deambulare autonomamente con deambulatore e con cautela anche senza (peraltro nel certificato dell'aprile 2025 la deambulazione è risultata rallentata ma possibile senza appoggio), le limitazioni funzionali sono modiche (v. documentazioni prodotto nell'aprile 2025 dalla parte ricorrente).
Alla visita peritale l'orientamento nello spazio era corretto, le funzioni mnesiche e attentive adeguate, l'ideazione corretta e il senso critico senza deviazioni clinicamente rilevanti.
E infine quanto all'aspetto neurologico, sul quale insiste il ricorso, si rileva che lo stesso certificato recente dell'aprile 2025 conclude per un decadimento cognitivo di grado lieve (non medio, non medio-lieve, ma soltanto lieve).
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1 e le spese di lite sono dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 10 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to O. Capponi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di C.T.U. (RGN.
35753/24) liquidate in separato decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., ha confermato la valutazione della Commissione Medica;
la ricorrente non si trova in una situazione di incapacità totale di compiere gli atti quotidiani di vita.
Certamente, si è di fronte ad una serie di patologie gravemente invalidante.
L'insieme delle patologie (mastectomia, ipotiroidismo, etc.), invero, determinano un'invalidità del 100%, ma occorre verificare se viene impedita anche l'autonomia a compiere gli atti quotidiani di vita.
Le patologie artrosiche permettono alla ricorrente di deambulare autonomamente con deambulatore e con cautela anche senza (peraltro nel certificato dell'aprile 2025 la deambulazione è risultata rallentata ma possibile senza appoggio), le limitazioni funzionali sono modiche (v. documentazioni prodotto nell'aprile 2025 dalla parte ricorrente).
Alla visita peritale l'orientamento nello spazio era corretto, le funzioni mnesiche e attentive adeguate, l'ideazione corretta e il senso critico senza deviazioni clinicamente rilevanti.
E infine quanto all'aspetto neurologico, sul quale insiste il ricorso, si rileva che lo stesso certificato recente dell'aprile 2025 conclude per un decadimento cognitivo di grado lieve (non medio, non medio-lieve, ma soltanto lieve).
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1 e le spese di lite sono dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 10 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro