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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1093/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla C/da Praya n. 7, CF elettivamente domiciliato ai fini del C.F._1
presente giudizio in Roccella Jonica, alla via Umberto I n. 36, presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Serafino che lo rappresenta e difende giusta procura allegata con separato foglio al ricorso;
RICORRENTE contro in persona del procuratore speciale dott. nato a CP_1 Controparte_2
Roma l'8.12.1965, a tanto abilitato per atto notaio di Roma Persona_1
del 9.6.2022 (rep.1437-racc. 385), avente sede in Milano alla via Gaetano Negri n. 1
(CF: ) ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Lucrino n. 41 presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Roberto Antonelli che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Il ricorrente precisa come da atto introduttivo, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente introdotto, evocava in giudizio la Parte_1
, rappresentando: a) di essere proprietario per atto pubblico di donazione CP_1
del 10.08.1993 per Notar in Siderno, di un terreno sito nel comune di Persona_2
IO Ionica, C/da Praja, in catasto al foglio n. 35 part.lla 250; b) di aver già convenuto in giudizio la lamentando l'illegittima collocazione sul Controparte_3
predetto fondo di un impianto di telefonia costituito da un sostegno in legno – nelle more del giudizio l'originario sostegno veniva sostituito con uno in resina con tirante in acciaio - e da una conduttura telefonica aerea che attraversava la proprietà lateralmente al fondo, ad esclusivo servizio di terzi e che il Tribunale di Locri, con la sentenza n.5/2023 dichiarava l'illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite dalla sul predetto fondo;
c) che all'esito del giudizio -oramai definitivo- Controparte_3
si avviavano trattative con l'odierna resistente per il pagamento di un'indennità di occupazione in luogo della rimozione del palo, ma senza esito concreto, anche a seguito di mediazione proposta e conclusasi con esito negativo per assenza della resistente.
Chiedeva pertanto la rimozione del palo con la condanna alle spese processuali da distrarre in favore del procuratore costituito.
Si costituiva la che contestava la domanda sul presupposto che la CP_1
rimozione non poteva aver luogo per il carattere di servizio di pubblica utilità della rete telefonica e chiedeva pertanto l'inammissibilità ed il rigetto della domanda.
Alla prima udienza il giudice, stante la natura documentale del giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc e all'udienza del 21.11.2024, stante il carico del ruolo d'udienza, tratteneva in decisione la causa.
La domanda merita accoglimento.
Invero le doglianze formulate dalla resistente sono ampiamente coperte dal giudicato della sentenza non impugnata n.5/2023 con cui già questo Tribunale si è espresso sulla pubblica utilità del servizio di telefonia, disattendendo le ragioni addotte in proposito dalla CP_3
Il presente giudizio è quindi conseguenza della sentenza dichiarativa con cui è stata negata l'esistenza di un diritto di servitù in favore della a seguito CP_3
della quale, il proprietario del fondo può chiedere la rimozione di ciò che grava sul suo terreno o, in alternativa, il pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo. Nello specifico il ricorrente ha chiesto la condanna della (subentrata nelle more CP_1
quale cessionario di ramo d'azienda, alla per la gestione e manutenzione CP_3
dei servizi di telefonia) alla rimozione del palo.
L'accoglimento della domanda comporta in tema di spese, la condanna della resistente al pagamento delle stesse in favore del procuratore del ricorrente che ne ha chiesto la distrazione quale antistatario. I compensi vanno liquidati sulla base delle tariffe forensi vigenti secondo i parametri minimi per la serialità del giudizio. Nessuna maggiorazione del 30% in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014, va riconosciuta in quanto dal testo non è stato possibile aprire i files allegati e comunque il collegamento nello specifico non è stato di alcuna utilità (cfr. Cass., ord.
37692/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1093/2023 R.G. promossa da nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza, così provvede:
a) Accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto, condanna la alla CP_1
rimozione del palo che insiste sul terreno del ricorrente;
b) Condanna la società resistente al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta e che liquida in €.
1.278,00 per compensi secondo le tariffe forensi vigenti ed €.125,00 per spese di C.U. e diritti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 12 maggio
2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis