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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona del dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 381 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
tra
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso v. Gio
- appellante -
e
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Talladira
- appellata –
nonché
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato dall'avv. Stefania Morgante dell'Avvocatura civica
- appellato –
E
(c.f. , Controparte_3 P.IVA_3
- appellata/contumace -
oggetto: appello – opposizione a preavviso di fermo amministrativo conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025
pag. 1 a 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2/2022 emessa dal Giudice di pace di Controparte_2 depositata il 3.1.2022, a conclusione del procedimento iscritto al n. 2138/2019 r.g. avente ad oggetto l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo del 24.5.2019 n.
09480201900004145000, emesso dall' sull'autovettura Controparte_1
Fiat 500, targata EM141CV, ed a talune delle cartelle presupposte [recanti n.
09420120026253722 di € 315,37 (per contravvenzione al c.d.s. - 2012, ente creditore la
; n. 09420170011932740000 di € 545,80 (per Controparte_3 contravvenzione al c.d.s. - 2015, ente creditore il;
n. Controparte_2
09420180016871427000 di € 523,70 (per contravvenzione al c.d.s. - 2016, ente creditore il;
n. 094201800181644935000 di € 251,67 (per Controparte_2 contravvenzione al c.d.s. - 2016, ente creditore;
n. Controparte_3
09420190001598075 di € 593,03 (per contravvenzioni al c.d.s. - 2017, ente creditore la
)], il Giudice di Pace ha rigettato la domanda confermando Controparte_3 il preavviso di fermo e compensando tra le parti le spese ed i compensi del grado.
2. Avverso detta sentenza ha interposto appello ritenendola Parte_1 illegittima per i seguenti motivi:
I) perché avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità del preavviso di fermo (oggetto di istanza di sospensiva e riproposta in sede di note conclusive), per avvenuta caducazione di uno degli atti presupposti, in specie della cartella
09420180010009946000, relativa a tasse automobilistiche, annullata dalla Commissione di Giustizia tributaria con sentenza n. 4332/2019, passata in giudicato;
II) perché avrebbe disatteso l'eccezione di strumentalità rispetto all'attività professionale del bene assoggettato al preavviso di fermo amministrativo, in tal stregua mal interpretando le disposizioni del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/13, cd.
“legge del fare”, le quali, nello stabilire per i beni strumentali una deroga rispetto alla disciplina del fermo, non ha prescritto alcuna condizione per la prova della strumentalità, consentendo, quindi, che la stessa possa essere offerta mediante autocertificazione;
III) perché avrebbe rigettato l'eccezione di difetto di motivazione delle cartelle sottese al preavviso di fermo circa il metodo di calcolo degli interessi applicati su sorte capitale ed ulteriori poste, non verificando che in dette cartelle non erano state affatto pag. 2 a 10 riportate le analitiche modalità utilizzate per il calcolo in questione.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della gravata Sentenza n 2/2022
DEP. il 03/01/2022 nonché del preavviso di fermo amministrativo del 24.5.2019, n.09480 2019
00004145000 fasc. n. 2019/000061840, emesso da sulla vettura Controparte_1
Fiat 500 1.2 targata EM141CV, unitamente a quella del consequenziale Fermo trascritto il 06/11/
019 n 0744806N, con obbligo in capo al concessionario di trascrizione dell'eventuale provvedimento nel registro del PRA.
Nel merito annullare il preavviso di fermo amministrativo del 24.5.2019, n. 09480 2019
00004145000 fascicolo n. 2019/000061840, emesso da sulla Controparte_1 vettura Fiat 500 1.2 targata EM141CV, nonché il consequenziale Fermo trascritto il 6.11.2019 n.
0744806N con obbligo del concessionario alla cancellazione a sue spese, nonché le sottese Cartelle n
09420120026253722; n. 09420170011932740000 di € 545,80; n. 09420180016 871427000;
n. 094 2018 00181644935 000; n. 094 2019 0001598075 di € 593,03 notificata il 24.1.2019.
Con vittoria di spese e competenze per i due gradi del giudizio”.
2.1. L' , regolarmente evocata in giudizio Controparte_1 in grado di appello, ha resistito eccependo la tardività delle censure mosse dall'opponente già in primo grado;
ha sottolineato che, afferendo l'opposizione a vizi riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi, la stessa avrebbe dovuto proporsi entro il termine di venti giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo e dalla notifica delle singole cartelle sottese.
Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto al merito delle questioni trattate, vieppiù per quelle riguardanti il difetto di motivazione circa i criteri di calcolo degli interessi.
Ha quindi concluso nei termini di seguito indicati:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa e/o in via principale rigettare
l'odierno atto di appello ed in rito dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza del giudizio;
in via gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta. In via gradata e nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le superiori ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad
[...] disporre la non solidarietà con l'ente impositore o la compensazione pro- quota delle Controparte_1 spese di giudizio”. pag. 3 a 10 2.2. Il costituendosi in appello, ha contestato le Controparte_2 ragioni dell'Infortuna e, in particolare, ha evidenziato che il primo motivo di gravame riguarda una doglianza non riportata nell'atto di primo grado.
Ha concluso nei termini che seguono:
“- rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese con il giacché nessuna responsabilità può essere attribuita all comunale Controparte_2 CP_4 relativamente all'attività di riscossione censurata”.
2.3. La , sebbene regolarmente citata in giudizio, è Controparte_3 rimasta contumace nel presente grado.
3. Senza necessità di istruttoria, la causa è stata differita all'udienza del 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
all'esito è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Come detto, con il primo motivo di appello l' lamenta che il Parte_1
Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dirimente ed assorbente eccezione involgente la nullità dell'impugnato fermo amministrativo per la caducazione di uno degli atti presupposti, medio tempore intervenuta in forza della sentenza della
Commissione tributaria di n 4332 del 15.7.2019, allegata all'istanza di Controparte_2 sospensiva depositata il 24.7.2019, poi ribadita nelle note conclusive del 20.12.2021 ed all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4.2. Orbene, la lettura dell'atto di citazione in opposizione, redatto il 19.6.2019 e notificato l'8.7.2019, consente di appurare che la questione oggetto del primo motivo di appello non costituiva motivo di opposizione. L'istanza di sospensiva del preavviso di fermo, depositata il 24.7.2019, contenente ragioni di opposizione differenti rispetto a quelle articolate nell'opposizione, quindi, è inammissibile – per difetto di strumentalità rispetto all'azione principale – e, del pari inammissibile, deve ritenersi il motivo di appello che introduce una nuova domanda, inammissibile a mente dell'art. 345 c.p.c.
4.2.1. In ogni caso, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito (Cass. n.
28509/2022) mentre il preavviso di fermo è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella pag. 4 a 10 sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata (Cass. n. 22018/2017).
Ne consegue che il venir meno di uno dei crediti sottostanti, peraltro devoluto alla giurisdizione del Giudice tributario, non determina di per sé la caducazione dell'atto che, come detto, ha una funzione latamente informativa della pretesa creditoria.
Del resto, sul punto, condivisibilmente, il Giudice di prime cure ha osservato che i parametri di cui all'art. 2875 c.c. sono relativi all'iscrizione di ipoteca e non trovano applicazione nel caso che ci occupa che riguarda il fermo amministrativo, tanto più che nessuna prova è stata fornita circa il valore dell'autoveicolo sottoposto a fermo e la conseguente sproporzione rispetto al credito vantato dall'Agente della riscossione, pur detratto il credito annullato dal Giudice tributario.
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, preceduto dal preavviso di fermo, in definitiva, ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. SS.UU. n. 15354/2015).
5. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'illegittima interpretazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n.
98/13, cd. “legge del fare” avendo ritenuto il Giudice di prime cure non soddisfatto l'onere probatorio relativo alla sussistenza della condizione di strumentalità e, sotto altro aspetto, che non rivesta simile carattere rispetto all'esercizio della professione forense l'uso dell'autovettura.
5.1. Il motivo di appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n.
98/2013 “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la strumentalità del bene oggetto di preavviso di fermo deve rilevare non già da un generico richiamo all'uso professionale del bene bensì da un nesso di stretta strumentalità rispetto allo pag. 5 a 10 svolgimento della professione.
Quanto alla professione forense, detto nesso di strumentalità deve essere riconosciuto, esemplificativamente, rispetto al pc necessario per la redazione degli atti, o rispetto ai testi giuridici ed alle banche dati la cui consultazione è indispensabile per la formulazione delle opportune difese processuali o, ancora, proseguendo nell'esemplificazione, rispetto alla toga.
Detto concetto, viceversa, non può ritenersi estensibile sino a ricomprendere nel nesso di strumentalità l'automobile eventualmente utilizzata per recarsi presso le sedi giudiziarie e ciò per una molteplicità di ragioni.
L'uso di un mezzo di trasporto privato, per l'esercente la professione forense al pari di qualsiasi altro professionista o lavoratore, trova nell'uso di mezzi di trasporto pubblici un'alternativa.
Diversamente opinando, qualora si ritenesse di estendere il concetto di strumentalità dell'uso dell'autovettura nei termini prospettati dall'appellante si opererebbe, da un lato, un'interpretazione sostanzialmente abrogativa della disposizione giacché, all'evidenza, l'uso di un mezzo di trasporto privato è necessario e utile per lo svolgimento di pressoché tutti i lavori e tutte le professioni che si svolgono fuori dalle abitazioni;
dall'altro, qualora si ritenesse di estendere il concetto di strumentalità dell'uso dell'autovettura ai soli esercenti la professione forense si offrirebbe un'interpretazione del tutto irragionevole dal punto di vista della legittimità costituzionale giacché si creerebbe la sottrazione di un'intera categoria professionale alle procedure di esazione coattiva.
Conformemente si è espressa di recente (Cass. civ. sez. trib. n. 34813/2024 la
Suprema Corte di Cassazione affermando che 'non basta essere imprenditori o, come nella specie, professionisti per ritenersi esentati dal fermo di cui all'art. 86 TU riscossione. Occorre, invece, dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno. La semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto, ma – per essere considerato strumentale – come mezzo necessario all'esecuzione dell'attività stessa. Né vale invocare una presunzione di strumentalità, come sembra pretendere parte ricorrente, o elementi di prova a sé favorevoli tratti dalla propria dichiarazione dei redditi, nella parte in cui si pag. 6 a 10 fruisce della detrazione autodichiarata dei costi. Del resto, sono ormai diverse le Circolari emanate nel tempo dall' (Circolari n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007, n. Controparte_1
11/E/2007; Risoluzione n. 59/E/2007), secondo cui il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo'.
6.Con il terzo motivo di impugnazione, l' ha lamentato l'error in iudicando Parte_1 in cui sarebbe incorso il Giudice di pace con conseguente violazione degli artt. 3 e 21 septies comma 1 della legge n. 241/90, 7 della legge n. 212/2000, 24, 97, 113 e 111
Costituzione, 6 della e, quindi, per la manifesta illogicità ed intrinseca CP_5 contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la domanda di annullamento delle cartelle esattoriali sottese all'impugnato preavviso, per difetto di motivazione ovvero omessa dettagliata specificazione del metodo di calcolo degli interessi applicati sulla sorte capitale e in merito alle ulteriori poste.
6.1. Il motivo di appello è inammissibile.
La censura relativa al difetto di motivazione delle cartelle sottese dal preavviso di fermo per carente indicazione della modalità di calcolo degli interessi integra un motivo di opposizione alla regolarità formale del titolo e del precetto che, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., deve essere proposto nel termine di venti giorni dalla relativa notifica.
In senso conforme a quanto appena esposto, del resto, si è espressa in più occasioni la Suprema Corte la quale ha avuto modo di precisare che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973' (così, Cass. n. 21080/2015; Cass.
n. 32833/2021).
Quindi, pur volendo considerare che dette cartelle siano state note alla parte al momento della notifica del preavviso di fermo, avvenuta il 29.5.2019, deve rilevarsi che l'opposizione è stata notificata agli enti impositori o all'agente della riscossione oltre i pag. 7 a 10 venti giorni, ossia tardivamente.
7. All'udienza del 16.10.2025 la difesa dell'appellante ha rilevato – invero del tutto genericamente - che alla causa è applicabile la normativa in materia di stralcio delle cartelle esattoriali inferiori ad € 1.000,00, fatto sopravvenuto rilevabile ex officio.
In merito, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 1 comma 222 della legge
197/2022 'sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015 .
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento'.
I successivi commi 227 e 228, peraltro, hanno disposto che:
'fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione
a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e pag. 8 a 10 alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute'.
Deve essere evidenziato, quindi, che, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (d. lgs. n.
285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento
“parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del d.p.r. n.
602/1973) e non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).
In via assorbente rispetto ad ogni altra questione, deve rilevarsi che i crediti sottesi al preavviso di fermo riguardano contravvenzioni al codice della strada successive al 2015 sicché detti debiti, in ogni caso, non sono ricompresi nell'ambito applicativo della disposizione sopra indicata.
Deve ribadirsi, inoltre, stante la natura e la funzione del preavviso di fermo, che l'eventuale riduzione dell'entità del credito oggetto dello stesso non determina l'illegittimità dell'atto di preavviso che, del resto, non è atto dell'esecuzione.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione di valori di poco superiori ai minimi (tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità delle attività difensive svolte) di cui al d.m. n. 55/2014 in relazione al valore della controversia.
7.1. In considerazione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che pag. 9 a 10 sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di
Giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' , del Controparte_1 Controparte_2
e della avverso la sentenza n. 2/2022 del Giudice di pace di Controparte_3
così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio sostenute dall' e dal Controparte_6 Controparte_2
liquidate in € 1.600,00 per compensi oltre accessori di legge per ciascuna parte;
[...]
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Reggio Calabria, il 5.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
pag. 10 a 10
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 381 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
tra
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso v. Gio
- appellante -
e
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Talladira
- appellata –
nonché
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato dall'avv. Stefania Morgante dell'Avvocatura civica
- appellato –
E
(c.f. , Controparte_3 P.IVA_3
- appellata/contumace -
oggetto: appello – opposizione a preavviso di fermo amministrativo conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025
pag. 1 a 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2/2022 emessa dal Giudice di pace di Controparte_2 depositata il 3.1.2022, a conclusione del procedimento iscritto al n. 2138/2019 r.g. avente ad oggetto l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo del 24.5.2019 n.
09480201900004145000, emesso dall' sull'autovettura Controparte_1
Fiat 500, targata EM141CV, ed a talune delle cartelle presupposte [recanti n.
09420120026253722 di € 315,37 (per contravvenzione al c.d.s. - 2012, ente creditore la
; n. 09420170011932740000 di € 545,80 (per Controparte_3 contravvenzione al c.d.s. - 2015, ente creditore il;
n. Controparte_2
09420180016871427000 di € 523,70 (per contravvenzione al c.d.s. - 2016, ente creditore il;
n. 094201800181644935000 di € 251,67 (per Controparte_2 contravvenzione al c.d.s. - 2016, ente creditore;
n. Controparte_3
09420190001598075 di € 593,03 (per contravvenzioni al c.d.s. - 2017, ente creditore la
)], il Giudice di Pace ha rigettato la domanda confermando Controparte_3 il preavviso di fermo e compensando tra le parti le spese ed i compensi del grado.
2. Avverso detta sentenza ha interposto appello ritenendola Parte_1 illegittima per i seguenti motivi:
I) perché avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità del preavviso di fermo (oggetto di istanza di sospensiva e riproposta in sede di note conclusive), per avvenuta caducazione di uno degli atti presupposti, in specie della cartella
09420180010009946000, relativa a tasse automobilistiche, annullata dalla Commissione di Giustizia tributaria con sentenza n. 4332/2019, passata in giudicato;
II) perché avrebbe disatteso l'eccezione di strumentalità rispetto all'attività professionale del bene assoggettato al preavviso di fermo amministrativo, in tal stregua mal interpretando le disposizioni del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/13, cd.
“legge del fare”, le quali, nello stabilire per i beni strumentali una deroga rispetto alla disciplina del fermo, non ha prescritto alcuna condizione per la prova della strumentalità, consentendo, quindi, che la stessa possa essere offerta mediante autocertificazione;
III) perché avrebbe rigettato l'eccezione di difetto di motivazione delle cartelle sottese al preavviso di fermo circa il metodo di calcolo degli interessi applicati su sorte capitale ed ulteriori poste, non verificando che in dette cartelle non erano state affatto pag. 2 a 10 riportate le analitiche modalità utilizzate per il calcolo in questione.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della gravata Sentenza n 2/2022
DEP. il 03/01/2022 nonché del preavviso di fermo amministrativo del 24.5.2019, n.09480 2019
00004145000 fasc. n. 2019/000061840, emesso da sulla vettura Controparte_1
Fiat 500 1.2 targata EM141CV, unitamente a quella del consequenziale Fermo trascritto il 06/11/
019 n 0744806N, con obbligo in capo al concessionario di trascrizione dell'eventuale provvedimento nel registro del PRA.
Nel merito annullare il preavviso di fermo amministrativo del 24.5.2019, n. 09480 2019
00004145000 fascicolo n. 2019/000061840, emesso da sulla Controparte_1 vettura Fiat 500 1.2 targata EM141CV, nonché il consequenziale Fermo trascritto il 6.11.2019 n.
0744806N con obbligo del concessionario alla cancellazione a sue spese, nonché le sottese Cartelle n
09420120026253722; n. 09420170011932740000 di € 545,80; n. 09420180016 871427000;
n. 094 2018 00181644935 000; n. 094 2019 0001598075 di € 593,03 notificata il 24.1.2019.
Con vittoria di spese e competenze per i due gradi del giudizio”.
2.1. L' , regolarmente evocata in giudizio Controparte_1 in grado di appello, ha resistito eccependo la tardività delle censure mosse dall'opponente già in primo grado;
ha sottolineato che, afferendo l'opposizione a vizi riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi, la stessa avrebbe dovuto proporsi entro il termine di venti giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo e dalla notifica delle singole cartelle sottese.
Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto al merito delle questioni trattate, vieppiù per quelle riguardanti il difetto di motivazione circa i criteri di calcolo degli interessi.
Ha quindi concluso nei termini di seguito indicati:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa e/o in via principale rigettare
l'odierno atto di appello ed in rito dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza del giudizio;
in via gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta. In via gradata e nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le superiori ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad
[...] disporre la non solidarietà con l'ente impositore o la compensazione pro- quota delle Controparte_1 spese di giudizio”. pag. 3 a 10 2.2. Il costituendosi in appello, ha contestato le Controparte_2 ragioni dell'Infortuna e, in particolare, ha evidenziato che il primo motivo di gravame riguarda una doglianza non riportata nell'atto di primo grado.
Ha concluso nei termini che seguono:
“- rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese con il giacché nessuna responsabilità può essere attribuita all comunale Controparte_2 CP_4 relativamente all'attività di riscossione censurata”.
2.3. La , sebbene regolarmente citata in giudizio, è Controparte_3 rimasta contumace nel presente grado.
3. Senza necessità di istruttoria, la causa è stata differita all'udienza del 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
all'esito è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Come detto, con il primo motivo di appello l' lamenta che il Parte_1
Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dirimente ed assorbente eccezione involgente la nullità dell'impugnato fermo amministrativo per la caducazione di uno degli atti presupposti, medio tempore intervenuta in forza della sentenza della
Commissione tributaria di n 4332 del 15.7.2019, allegata all'istanza di Controparte_2 sospensiva depositata il 24.7.2019, poi ribadita nelle note conclusive del 20.12.2021 ed all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4.2. Orbene, la lettura dell'atto di citazione in opposizione, redatto il 19.6.2019 e notificato l'8.7.2019, consente di appurare che la questione oggetto del primo motivo di appello non costituiva motivo di opposizione. L'istanza di sospensiva del preavviso di fermo, depositata il 24.7.2019, contenente ragioni di opposizione differenti rispetto a quelle articolate nell'opposizione, quindi, è inammissibile – per difetto di strumentalità rispetto all'azione principale – e, del pari inammissibile, deve ritenersi il motivo di appello che introduce una nuova domanda, inammissibile a mente dell'art. 345 c.p.c.
4.2.1. In ogni caso, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito (Cass. n.
28509/2022) mentre il preavviso di fermo è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella pag. 4 a 10 sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata (Cass. n. 22018/2017).
Ne consegue che il venir meno di uno dei crediti sottostanti, peraltro devoluto alla giurisdizione del Giudice tributario, non determina di per sé la caducazione dell'atto che, come detto, ha una funzione latamente informativa della pretesa creditoria.
Del resto, sul punto, condivisibilmente, il Giudice di prime cure ha osservato che i parametri di cui all'art. 2875 c.c. sono relativi all'iscrizione di ipoteca e non trovano applicazione nel caso che ci occupa che riguarda il fermo amministrativo, tanto più che nessuna prova è stata fornita circa il valore dell'autoveicolo sottoposto a fermo e la conseguente sproporzione rispetto al credito vantato dall'Agente della riscossione, pur detratto il credito annullato dal Giudice tributario.
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, preceduto dal preavviso di fermo, in definitiva, ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. SS.UU. n. 15354/2015).
5. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'illegittima interpretazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n.
98/13, cd. “legge del fare” avendo ritenuto il Giudice di prime cure non soddisfatto l'onere probatorio relativo alla sussistenza della condizione di strumentalità e, sotto altro aspetto, che non rivesta simile carattere rispetto all'esercizio della professione forense l'uso dell'autovettura.
5.1. Il motivo di appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n.
98/2013 “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la strumentalità del bene oggetto di preavviso di fermo deve rilevare non già da un generico richiamo all'uso professionale del bene bensì da un nesso di stretta strumentalità rispetto allo pag. 5 a 10 svolgimento della professione.
Quanto alla professione forense, detto nesso di strumentalità deve essere riconosciuto, esemplificativamente, rispetto al pc necessario per la redazione degli atti, o rispetto ai testi giuridici ed alle banche dati la cui consultazione è indispensabile per la formulazione delle opportune difese processuali o, ancora, proseguendo nell'esemplificazione, rispetto alla toga.
Detto concetto, viceversa, non può ritenersi estensibile sino a ricomprendere nel nesso di strumentalità l'automobile eventualmente utilizzata per recarsi presso le sedi giudiziarie e ciò per una molteplicità di ragioni.
L'uso di un mezzo di trasporto privato, per l'esercente la professione forense al pari di qualsiasi altro professionista o lavoratore, trova nell'uso di mezzi di trasporto pubblici un'alternativa.
Diversamente opinando, qualora si ritenesse di estendere il concetto di strumentalità dell'uso dell'autovettura nei termini prospettati dall'appellante si opererebbe, da un lato, un'interpretazione sostanzialmente abrogativa della disposizione giacché, all'evidenza, l'uso di un mezzo di trasporto privato è necessario e utile per lo svolgimento di pressoché tutti i lavori e tutte le professioni che si svolgono fuori dalle abitazioni;
dall'altro, qualora si ritenesse di estendere il concetto di strumentalità dell'uso dell'autovettura ai soli esercenti la professione forense si offrirebbe un'interpretazione del tutto irragionevole dal punto di vista della legittimità costituzionale giacché si creerebbe la sottrazione di un'intera categoria professionale alle procedure di esazione coattiva.
Conformemente si è espressa di recente (Cass. civ. sez. trib. n. 34813/2024 la
Suprema Corte di Cassazione affermando che 'non basta essere imprenditori o, come nella specie, professionisti per ritenersi esentati dal fermo di cui all'art. 86 TU riscossione. Occorre, invece, dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno. La semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto, ma – per essere considerato strumentale – come mezzo necessario all'esecuzione dell'attività stessa. Né vale invocare una presunzione di strumentalità, come sembra pretendere parte ricorrente, o elementi di prova a sé favorevoli tratti dalla propria dichiarazione dei redditi, nella parte in cui si pag. 6 a 10 fruisce della detrazione autodichiarata dei costi. Del resto, sono ormai diverse le Circolari emanate nel tempo dall' (Circolari n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007, n. Controparte_1
11/E/2007; Risoluzione n. 59/E/2007), secondo cui il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo'.
6.Con il terzo motivo di impugnazione, l' ha lamentato l'error in iudicando Parte_1 in cui sarebbe incorso il Giudice di pace con conseguente violazione degli artt. 3 e 21 septies comma 1 della legge n. 241/90, 7 della legge n. 212/2000, 24, 97, 113 e 111
Costituzione, 6 della e, quindi, per la manifesta illogicità ed intrinseca CP_5 contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la domanda di annullamento delle cartelle esattoriali sottese all'impugnato preavviso, per difetto di motivazione ovvero omessa dettagliata specificazione del metodo di calcolo degli interessi applicati sulla sorte capitale e in merito alle ulteriori poste.
6.1. Il motivo di appello è inammissibile.
La censura relativa al difetto di motivazione delle cartelle sottese dal preavviso di fermo per carente indicazione della modalità di calcolo degli interessi integra un motivo di opposizione alla regolarità formale del titolo e del precetto che, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., deve essere proposto nel termine di venti giorni dalla relativa notifica.
In senso conforme a quanto appena esposto, del resto, si è espressa in più occasioni la Suprema Corte la quale ha avuto modo di precisare che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973' (così, Cass. n. 21080/2015; Cass.
n. 32833/2021).
Quindi, pur volendo considerare che dette cartelle siano state note alla parte al momento della notifica del preavviso di fermo, avvenuta il 29.5.2019, deve rilevarsi che l'opposizione è stata notificata agli enti impositori o all'agente della riscossione oltre i pag. 7 a 10 venti giorni, ossia tardivamente.
7. All'udienza del 16.10.2025 la difesa dell'appellante ha rilevato – invero del tutto genericamente - che alla causa è applicabile la normativa in materia di stralcio delle cartelle esattoriali inferiori ad € 1.000,00, fatto sopravvenuto rilevabile ex officio.
In merito, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 1 comma 222 della legge
197/2022 'sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015 .
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento'.
I successivi commi 227 e 228, peraltro, hanno disposto che:
'fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione
a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e pag. 8 a 10 alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute'.
Deve essere evidenziato, quindi, che, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (d. lgs. n.
285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento
“parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del d.p.r. n.
602/1973) e non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).
In via assorbente rispetto ad ogni altra questione, deve rilevarsi che i crediti sottesi al preavviso di fermo riguardano contravvenzioni al codice della strada successive al 2015 sicché detti debiti, in ogni caso, non sono ricompresi nell'ambito applicativo della disposizione sopra indicata.
Deve ribadirsi, inoltre, stante la natura e la funzione del preavviso di fermo, che l'eventuale riduzione dell'entità del credito oggetto dello stesso non determina l'illegittimità dell'atto di preavviso che, del resto, non è atto dell'esecuzione.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione di valori di poco superiori ai minimi (tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità delle attività difensive svolte) di cui al d.m. n. 55/2014 in relazione al valore della controversia.
7.1. In considerazione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che pag. 9 a 10 sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di
Giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' , del Controparte_1 Controparte_2
e della avverso la sentenza n. 2/2022 del Giudice di pace di Controparte_3
così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio sostenute dall' e dal Controparte_6 Controparte_2
liquidate in € 1.600,00 per compensi oltre accessori di legge per ciascuna parte;
[...]
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Reggio Calabria, il 5.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
pag. 10 a 10