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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3239 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_1
09/11/1953, codice fiscale;
C.F._1
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 30/09/1982, Parte_2
codice fiscale;
C.F._2
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 03/12/1993, Parte_3
codice fiscale;
C.F._3
Tutti i ricorrenti vengono rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F.
), come da procura in atti C.F._4
- RICORRENTI -
E
(C.F. ) in persona del Ministro in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_1
cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che
1 l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di (o , nato a Persona_1 Persona_2
Laino Borgo (provincia di Cosenza), in data 24/01/1884, come risulta dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita ( all. 3).
- (o non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai Persona_1 Persona_2
naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all.
4).
- (o ha contratto matrimonio con (o Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
o , in data 03/10/1903, nella città di Guaxupé, (Brasile), come risulta
[...] Persona_5
certificato di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 5).
- dall'unione coniugale tra (o e (o Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
o è nato:
[...] Persona_5
( o , in data 24/02/1921, nella città di Guaxupé, Brasile, il quale ha Persona_6 Persona_7
contratto matrimonio con , in data 29/04/1950 nella città di Juruaia, Brasile (all. 6 e CP_2
7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome CP_2 Persona_8
(o .
[...] Persona_9
- dall'unione coniugale tra ( o e (o Persona_6 Persona_7 CP_2 Persona_8 [...]
è nata: Persona_9
ricorrente, in data 09/11/1953, nella città di Muzambinho, Parte_1
Brasile, la quale ha contratto matrimonio con , in data 26/12/1979 Persona_10 Pt_2
nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 8 e 9). Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di
Belo Horizonte, Brasile, in data 26/06/1996.
- dall'unione coniugale tra e Parte_1 Controparte_3
sono nati:
e , il ricorrente, in data 30/09/1982, nella città di Belo Horizonte, Brasile, Parte_2 Pt_2
dove ha contratto matrimonio con in data 19/08/2014 (v. all. 10 e Persona_11
11).
, il ricorrente, in data 03/12/1993, nella città di Belo Horizonte, Brasile Parte_3
(v. all. 12).
2 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 22/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo Per_1
prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato
[...] negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (all.4).
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009
“tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi
3 succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come
4 provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_5
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_4
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_1
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_1
09/11/1953, codice fiscale;
C.F._1
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 30/09/1982, Parte_2
codice fiscale;
C.F._2
5 , brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, in data 03/12/1993, Parte_3
codice fiscale;
C.F._3
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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