Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 27/03/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 80/2026
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24432 del registro di segreteria, proposto da:
B. V., nato a omissis, il omissis, (c.f.: omissis), ivi residente alla via omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Gulli, presso il cui studio in Borgia (CZ) alla via Solferino n. 30 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
CONTRO
Ferrovie della Calabria srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro alla via Milano n. 88, rappresentata e difesa dall’avv. Albino Domanico presso il cui studio in Catanzaro alla via Lidonnici n. 7 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria costitutiva,
nonché CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Caterina Battaglia e dall’avv. Silvia Parisi, elettivamente domiciliati in Catanzaro, presso la sede dell’Avvocatura INPS, in via Tommaso Campanella n. 11, giusta procura in atti;
Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
All’udienza del 26 marzo 2026, udito l’avv. Gulli per il ricorrente, udito l’avv. Domanico per la società Ferrovie della Clabria srl, udita l’avv. Battaglia per l’INPS, la causa è stata trattenuta in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla società Ferrovie della Calabria srl e all’INPS, il sig. B. ha l’intestata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione definitiva n. omissis Cat. ET in modo migliorativa e, per l’effetto, condannare i convenuti alla corresponsione della provvidenza, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e competenze.
A sostegno della domanda ha rappresentato quanto segue: - di essere stato dipendente delle Ferrovie della Calabria; - di essere stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età in data 01.12.2020; - che, in data 04.12.2020, l’Inps comunicava la liquidazione provvisoria della pensione con decorrenza 01.12.2020; - che, in data 20.09.2021, otteneva dall’ex datore di lavoro il rilascio dell’estratto del foglio matricolare aziendale (ET-02/P); - che in data 18.09.2025 otteneva l’estratto del foglio matricolare aziendale (ET-02/P) aggiornato, utile ai fini della liquidazione della pensione in via definitiva;- che in data 28.10.2025 l’Inps comunicava la riliquidazione per trasformazione da provvisoria a definitiva della pensione n. omissis Cat. ET, calcolata in base agli importi segnalati dal datore di lavoro; - che ci sarebbe stato un errore di calcolo nella liquidazione della pensione definitiva, che ha comportato la diminuzione dell’importo della pensione stessa così dando luogo a un debito a carico del ricorrente nei confronti dell’Inps di euro 8.380,72.
2. Si è costituito l’INPS con memoria del 4 marzo 2026, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell’oggetto della domanda ex art. 152 comma 1, lett. c), nel merito l’infondatezza della domanda avendo l’INPS correttamente operato in base ai dati forniti dalla società Ferrovie della Calabria srl.
3. Si è costituita la società Ferrovie della Calabria srl con memoria del 13 marzo 2026, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, e nel merito l’infondatezza del ricorso per mancanza di prova.
4. All’udienza del 26 marzo 2026, i procuratori delle parti presenti si sono tutti riportati ai propri scritti difensivi. In particolare, quanto al difetto di giurisdizione sollevato dagli enti resistenti, l’avv. Gullo ha contestato le deduzioni avversarie, richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità che affermano la giurisdizione della Corte dei conti in materia. L’avv. Domanico e l’avv. Battaglia, di contrario avviso, si sono riportati alle proprie memorie. All’esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve essere vagliata, prima d’ogni altra, la quaestio jurisdictionis.
Entrambi gli enti resistenti hanno infatti eccepito che il ricorrente, siccome già iscritto all’ex fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, soppresso ad opera del D.lgs. n. 414 del 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è iscritto ex lege nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori che eroga i relativi trattamenti previdenziali, con la conseguenza che la giurisdizione sul trattamento pensionistico appartiene al giudice ordinario.
L’avv. Gullo, con note scritte depositate a ridosso dell’udienza, pur dando atto della soppressione dell’ex Fondo di previdenza ad opera del D. lgs. n. 414 del 1996, ha argomentato che tale aspetto non è dirimente in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribadito che il criterio distintivo per affermare la giurisdizione contabile è la natura della posizione giuridica azionata e del potere autoritativo esercitato, essendo il trattamento pensionistico l’espressione di funzione pubblica.
L’eccezione sollevata dagli enti resistenti è fondata.
Come opportunamente valorizzato dalla società Ferrovie della Calabria srl, “si è passati da una gestione speciale ad una integrata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS con una sua evidenza contabile separata; non a caso, infatti, il trattamento pensionistico del quale il B. rivendica erroneamente la riliquidazione è erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS”.
Venendo meno la matrice pubblica del diritto a pensione, la giurisdizione sulle relative questioni non può appartenere al giudice delle pensioni pubbliche, ma al giudice ordinario territorialmente competente. In tal senso la consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione: “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sussiste, a norma dell’art. 13 del r.d. 1214/1934 e degli articoli 1, 18, comma 1, lettera c, e 151 del d.lgs. n. 174/2016 (c.d. codice di giustizia contabile), solo ove si controverta su pensioni a totale o parziale carico dello Stato”, “come già chiarito da queste Sezioni Unite, con ordinanza n. 4854 del 2021, i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giurisdizione contabile sono quelli posti direttamente a carico del bilancio statale e che erano erogati, prima che le relative funzioni venissero trasferite all’INPDAP (art. 4 del d.lgs. n. 479/1994 e art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995), dalle Direzioni provinciali del Tesoro (per i dipendenti dello Stato) o dalle quattro Casse pensioni (per i dipendenti degli enti locali; per gli insegnanti; per i sanitari e per gli ufficiali giudiziari) amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro” (Cass. Sez. Un. n. 22891/2025).
Poiché ciò che conta, ai fini della giurisdizione, è la posizione dell’avente diritto al momento della domanda di pensionamento, non vi possono essere dubbi sul fatto che nel dicembre del 2020 il ricorrente era iscritto all’AGO e che, conseguentemente, ogni doglianza relativa al trattamento pensionistico deve essere portata al cospetto del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno ricorso dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente non colgono nel segno, di fatto traducendosi in mere affermazioni di principio che non si adattano alla peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio. Anche la giurisprudenza richiamata nelle note scritte depositate dal ricorrente a ridosso dell’udienza, in vero, non è conferente in quanto contiene affermazioni di principio di comune condivisione. In particolare, la citata decisione della Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 12722 del 2005, ove il Giudice regolatore della giurisdizione rammenta che nella giurisdizione del giudice contabile rientrano in sostanza tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale fatto valere dalla parte. E dunque, anche in tal guisa, occorre ribadire che il petitum sostanziale fatto valere con la causa petendi azionata è una provvista non alimentata, nemmeno in parte, con fondi pubblici. Di conseguenza, la relativa domanda non può che essere posta, come detto, al giudice ordinario territorialmente competente.
Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da B. V. contro la società Ferrovie della Calabria srl in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché contro l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario territorialmente competente.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.
IL GIUDICE
f.to Carlo Efisio Marrè Brunenghi Depositata in segreteria il 26/03/2026 Il responsabile della Segreterie pensioni Dott.ssa Francesca Deni