Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2025, proposto dalla sig.ra NA UF, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Legione Carabinieri Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Caposele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Palmieri, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
nei confronti
Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento - previa sospensiva - dell'ordinanza n. 24/2025 del 07.07.2025, notificata ala sig.ra UF il 16.07.2025, recante l'ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, di un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Caposele (AV), località Buoninventre, in catasto al foglio 9/B p.lle nn. 32,33,34,59,60,61,63 e 240.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Legione Carabinieri Campania e di Comune di Caposele;
Vista la memoria del 13.2.2026, confermata in udienza, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OB FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel ricorso in epigrafe viene contestata l’ordinanza di demolizione n. con la quale il Comune di Caposele ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento a lavori effettuati in un terreno di proprietà della ricorrente. In sintesi, a fronte di un progetto del 2017, presentato per un risanamento di un versante finalizzato all'inserimento di un impianto di olive da olio sul terreno di proprietà della ricorrente, sarebbero state eseguite opere tali da trasformare il sito in un'area estrattiva di materiale roccioso. Ciò in particolare in ragione delle opere così descritte “realizzazione di gradonate nella parte in alto a Nord-Ovest e proseguire verso valle con importarti esportazioni di materiale roccioso; Nel complesso le opere effettuate non corrispondo a quanto indicato negli elaborati grafici di progetto allegati al Pdc n.8bis/2017; Nella parte nord-ovest vengono quantificati circa 4.232,00 mq, di scavo ed esportazione di materiale roccioso effettuato esternamente al perimetro di progetto e nel dettaglio: circa 3.807,00 mq nella pila n.60 del foglio n.9/8 del Comune di Caposele, circa 425,00 mq nella p.11a n.153 del foglio n.23 del Comune di Teora; Nella parte sud vengono quantificati circa 14.505,00 mq. di scavo ed esportazione di materiale roccioso effettuato esternamente al perimetro di progetto e nel dettaglio: circa 1.112,00 mq. nella pila n.32del foglio n.9/8 del Comune di Caposele, circa 11.100,00 mq. nella p.11a n.240 del foglio n.9/8 del Comune di Caposele, circa 2.027,00 mq nella pila n.61 del foglio n.9/6 del Comune di Caposele, circa 193,00 mq nella pila n.34 del foglio n.9/8 del Comune di Caposele; Inoltre, fermo restante la difformità totale, nel perimetro di progetto, p.11a n.32 e n.60 del foglio 9/8 del Comune di Caposele, sono stati effettuati circa 13.272,00 mq di lavori di scavo roccioso” .
2. La vicenda è già conosciuta dal Tribunale, posto che sulla base del medesimo fatto di causa, la Regione Campania - Genio Civile - ha emesso i decreti dirigenziali nn.11 e 10 del 26.03.2024 impugnati innanzi a questo Tribunale con il ricorso r.g.n. 829/2024 concluso con la sentenza di rigetto n.346/2025. Avverso la sentenza è stato interposto appello, a sua volta respinto con sentenza n. 10378/2025, pienamente confermativa delle statuizioni di I grado.
3. La ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato affidandosi ai motivi che seguono “1. Violazione e falsa applicazione dell’art.31 del d.p.r. n.380/2001, degli artt. 1 e ss. della legge r.c. 13.12.1985 n.54 - eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, erroneità, arbitrarietà, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta - insufficienza della motivazione; II. Violazione e falsa applicazione dell’art.31 del d.p.r. n.380/2001, degli artt. 1 e ss. della legge r.c. 13.12.1985 n.54 - eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, erroneità, arbitrarietà, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta - insufficienza della motivazione”. Il ricorso è stato altresì munito d’istanza cautelare, paventando la ricorrente il possibile effetto acquisitivo conseguente alla vigenza dell’ordinanza demolitoria nelle more del giudizio e al fine di evitare la sanzione pecuniaria prevista ex art. 31 comma 4 bis TUED.
3.1 Nel merito nel ricorso è stato sostanzialmente fondato sulla contestazione che l’attività svolta non sarebbe stata estrattiva, come invece affermato dal Comune, bensì di mera sistemazione idrogeologica e di consolidamento di un versante dissestato nel rispetto dei permessi di costruire nn. 8/2016 e 8 bis/2017.
3.2 Il Comune resistente si è costituito in giudizio rilevando l’infondatezza delle contestazioni sul presupposto che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente l’attività si sarebbe stata di natura estrattiva. Si è parimenti costituita l’Avvocatura dello Stato per conto del Comando Generale dei Carabinieri, non individuato quale resistente o controinteressato, ma, comunque, destinatario della notifica del ricorso.
3.3 All’udienza cautelare del 29.10.2025, tenuto conto della fissazione di lì a pochi giorni dell’udienza innanzi al Consiglio di Stato nel suindicato ricorso avverso gli atti regionali emessi dal Genio civile, la causa è stata abbinata all’udienza odierna per la discussione del merito. In detta sede, sentite le parti come da verbale in atti la causa è stata posta in decisione.
4. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha poi depositato, in data 13.2.2026 atto di espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse.
Detta dichiarazione è stata altresì confermata nel corso della odierna udienza dal difensore della ricorrente, il quale ha altresì chiesto la compensazione delle spese di causa. La difesa civica ha invece insistito per la condanna alle spese di giudizio della ricorrente richiamando il principio della cd. “soccombenza virtuale”.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse: in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
5.1 Il giudice è senz'altro tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse (T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/04/2021, n.149; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Peraltro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260).
5.2 Per quanto premesso ed in linea con i su esposti arresti giurisprudenziali, il Collegio, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).
Quanto sopra basta al Collegio per dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
6. Stante la natura processuale della presente decisione e il peculiare andamento della causa (correlato ad altro giudizio solo medio tempore definitosi), le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
OB FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO