Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5607 del 2025, proposto da
AO El OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico per l'Immigrazione, sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata in data 13 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa EL FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta la ricorrente di aver fatto ingresso in Italia con visto per lavoro stagionale e di aver ricevuto il primo permesso di soggiorno in data 28.08.2023 con scadenza 14 novembre 2024.
In data 13 Gennaio 2025 la ricorrente avanzava domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, cui seguiva, in data 23.04.2025 preavviso di rigetto dell’istanza per assenza di contributi minimi e assenza di 39 giornate lavorative con il primo datore di lavoro.
La ricorrente presentava memorie difensive rappresentando la attuale condizione lavorativa nonché il pregiudizio ai suoi interessi in ragione del ritardo dell’Amministrazione, potendosi trovare nell’impossibilità di perfezionare la procedura di conversione per circostanze sopravvenute .
Agisce quindi avverso l’inerzia dell’amministrazione che non ha concluso con provvedimento espresso il procedimento di conversione del titolo di soggiorno.
Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha rappresentato che il procedimento si è concluso mediante adozione, in data 27.11.2025, del provvedimento di rigetto definitivo dell’istanza di conversione in argomento, il cui provvedimento veniva regolarmente notificato all’interessato in pari data mediante sistema informatico Ali-Spi.
All’odierna udienza camerale, il procuratore costituito ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
Allo stato va respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese delle Stato risultando l’istanza carente della seguente documentazione: della dichiarazione dei redditi presentata dall’istante ovvero della certificazione rilasciata dal competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, dalla quale risulti l’esistenza o meno dei redditi dichiarati e/o percepiti dall’istante negli anni di imposta 2023 e 2024, nonché dell’attestazione dell’autorità consolare marocchina, richiesta dall’articolo 79, comma 2, del DPR 30 maggio 2002 n.115, o almeno prova dell’avvenuta richiesta della medesima a mezzo PEC o raccomandata A/R munite di avviso attestante l’avvenuta ricezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO DE, Presidente
EL FO, Consigliere, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FO | NO DE |
IL SEGRETARIO