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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/07/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 298 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALAMPI C.F._1
VALENTINA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ATTANASIO C.F._2
MARCELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 30/01/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 Controparte_1
Messina l'01/11/1978, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/08/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 123, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
06/03/2004, nata a [...] il [...], e Persona_2 Parte_2
nata a [...] il [...];
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6759/2019 del 09/04/2019, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi si autorizzano a vivere separati e potranno fissare liberamente il proprio domicilio o residenza, concedendosi fin d'ora il consenso al rilascio del passaporto;
2) le parti concordano che la casa coniugale sita in Messina via Fontanella n.6 S. Filippo Inf. di proprietà della mamma del sig. , unitamente agli arredi, rimarrà nella Pt_1
disponibilità della sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
Parte_3
3) i figli minori nato a [...] il [...]; Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_2
17/12/2015 verranno affidati ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre sig.ra Entrambi i genitori Parte_3
continueranno ad esercitare la potestà genitoriale sui minori prendendo in comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli;
4) il Parte_4
potrà intrattenersi con i figli secondo le seguenti modalità: due giorni a settimana, precisamente il martedì ed il venerdì prelevandoli dall'uscita della scuola fino a sera, potendo rimanere a cenare presso l'abitazione del padre, il quale poi provvederà a riportarli a casa entro le 22.00; inoltre avrà con sè
i figli a settimane alterne all'altro prelevandoli dalla casa materna alle ore
17.00 di sabato e riaccompagnandoli alle ore 20.00 della domenica. Durante
2 i periodi festivi i minori trascorreranno col padre metà delle festività natalizie e pasquali alternando con l'altro genitore di anno in anno i giorni del santo natale, Pasqua o il lunedì dell'Angelo e 15 giorni durante il periodo estivo nel mese di agosto in un periodo da concordarsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
ferma restando la possibilità di derogare ai giorni e alle ore sopra stabilite, previo accordo tra i coniugi e sempre nel superiore interesse dei minori;
5) relativamente al mantenimento, il sig. , si obbliga a corrispondere la somma di € 500,00, oltre Pt_1
aggiornamento Istat, quale contributo per il mantenimento dei figli
[...]
nato a [...] il [...]; nata a [...] il Per_1 Persona_2
17/01/2006 e nata a [...] il [...] somma che Parte_2
dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla sig.ra
, mediante vaglia postale o pagamenti alternativi;
oltre la Pt_3
corresponsione del 50% delle spese straordinarie inerenti la vita dei predetti figli che andranno previamente concordate e documentate. 6) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro”.
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 24/02/2025.
Alla suddetta udienza del 04/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta “fatta eccezione per la casa familiare/coniugale sita in Messina, Via Fontanella n.
6 – San Filippo Inferiore di proprietà della madre del Sig. , che nelle Pt_1
more è ritornata nella disponibilità di quest'ultima, avendo la Sig.ra Pt_3
stabilito la propria residenza altrove”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto omologazione n. cronol. 6759/2019 del 09/04/2019, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
4 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 19/08/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 123, parte 1, tra , nato a [...] il Parte_1
10/05/1981, e , nata a [...] l'[...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, con le precisazioni di cui alle note depositate il 03/06/2025, e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 05/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 298 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALAMPI C.F._1
VALENTINA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ATTANASIO C.F._2
MARCELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 30/01/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 Controparte_1
Messina l'01/11/1978, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/08/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 123, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
06/03/2004, nata a [...] il [...], e Persona_2 Parte_2
nata a [...] il [...];
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6759/2019 del 09/04/2019, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi si autorizzano a vivere separati e potranno fissare liberamente il proprio domicilio o residenza, concedendosi fin d'ora il consenso al rilascio del passaporto;
2) le parti concordano che la casa coniugale sita in Messina via Fontanella n.6 S. Filippo Inf. di proprietà della mamma del sig. , unitamente agli arredi, rimarrà nella Pt_1
disponibilità della sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
Parte_3
3) i figli minori nato a [...] il [...]; Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_2
17/12/2015 verranno affidati ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre sig.ra Entrambi i genitori Parte_3
continueranno ad esercitare la potestà genitoriale sui minori prendendo in comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli;
4) il Parte_4
potrà intrattenersi con i figli secondo le seguenti modalità: due giorni a settimana, precisamente il martedì ed il venerdì prelevandoli dall'uscita della scuola fino a sera, potendo rimanere a cenare presso l'abitazione del padre, il quale poi provvederà a riportarli a casa entro le 22.00; inoltre avrà con sè
i figli a settimane alterne all'altro prelevandoli dalla casa materna alle ore
17.00 di sabato e riaccompagnandoli alle ore 20.00 della domenica. Durante
2 i periodi festivi i minori trascorreranno col padre metà delle festività natalizie e pasquali alternando con l'altro genitore di anno in anno i giorni del santo natale, Pasqua o il lunedì dell'Angelo e 15 giorni durante il periodo estivo nel mese di agosto in un periodo da concordarsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
ferma restando la possibilità di derogare ai giorni e alle ore sopra stabilite, previo accordo tra i coniugi e sempre nel superiore interesse dei minori;
5) relativamente al mantenimento, il sig. , si obbliga a corrispondere la somma di € 500,00, oltre Pt_1
aggiornamento Istat, quale contributo per il mantenimento dei figli
[...]
nato a [...] il [...]; nata a [...] il Per_1 Persona_2
17/01/2006 e nata a [...] il [...] somma che Parte_2
dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla sig.ra
, mediante vaglia postale o pagamenti alternativi;
oltre la Pt_3
corresponsione del 50% delle spese straordinarie inerenti la vita dei predetti figli che andranno previamente concordate e documentate. 6) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro”.
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 24/02/2025.
Alla suddetta udienza del 04/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta “fatta eccezione per la casa familiare/coniugale sita in Messina, Via Fontanella n.
6 – San Filippo Inferiore di proprietà della madre del Sig. , che nelle Pt_1
more è ritornata nella disponibilità di quest'ultima, avendo la Sig.ra Pt_3
stabilito la propria residenza altrove”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto omologazione n. cronol. 6759/2019 del 09/04/2019, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
4 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 19/08/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 123, parte 1, tra , nato a [...] il Parte_1
10/05/1981, e , nata a [...] l'[...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, con le precisazioni di cui alle note depositate il 03/06/2025, e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 05/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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