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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2661/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2661/2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
ATTORI
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 30/04/2025 ad ore 10:26 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. OLIVERO LAURA;
Parte_1 per l'avv SADO PIERFRANCO;
Parte_2
Per parte convenuta l'avv. PAOLELLI MICHELA, oggi sostituito dall'avv. ANNARITA
BONFITTO per delega orale;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente. precisa come da memoria n. 1 ex art 171 ter c.p.c. del 24/12/2024 e insta per Parte_1
la distrazione delle spese;
precisa come da memoria n. 1 ex art 171 ter c.p.c. del 18/12/2024 integrate Parte_2
con la richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore;
Parte resistente domanda il rigetto delle domande avversarie.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 8 N. R.G. 2661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 11 ottobre 2024 la sig.ra proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 740/2024 (R.G. 1939.2024) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 23 luglio 2024 deducendo la carenza di legittimazione attiva della controparte non avendo quest'ultima correttamente comprovato le cessioni di credito intercorse dalle varie cedenti fino ad essa mediante produzione dei vari contratti di cessione, e di non aver neppure allegato la copia della Gazzetta Ufficiale in sede monitoria da cui si rinvenisse l'avviso di cessione. In terzo luogo, rilevava comunque l'intervenuta prescrizione decennale del credito ex art. 2496 c.c. e domandava, previo accertamento della carenza di interesse e legittimazione della convenuta in opposizione, nonché, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in sede monitoria, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 790/2024,
R.G. 1939/2024.
pagina 2 di 8 Con comparsa di costituzione e riposta del 29 novembre 2024 si costituiva in giudizio la CP_1
che confermava il credito in quanto il debito non era stato ancora stato estinto e rilevava che non
[...]
era stata contestata la posizione debitoria da parte dell'attrice. In ordine alla propria legittimazione invece, rilevava che la mancata allegazione della copia della Gazzetta Ufficiale in sede monitoria era dovuta a mero errore materiale, sottolineando come in ogni caso non era necessario dimostrare l'esistenza del contratto di cessione in quanto la mera allegazione della copia dell'avviso di cessione in
Gazzetta Ufficiale era sufficiente allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ed ancora, che, non essendo contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), costituiva adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione. Dunque, era sul debitore che incombeva la prova dell'avvenuto adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione restitutoria. Relativamente, invece, alla prescrizione del credito, parte opponente dichiarava che, tenendo conto del fatto che l'ultima rata del credito nei confronti dell'attrice risaliva al giugno 2013, la prescrizione decennale decorreva dalla scadenza dell'ultima rata (30.6.2013), e, pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata.
Con ordinanza del 10 dicembre 2024 veniva disposta la riunione al procedimento R.G. 2611/2024 del procedimento R.G. 2712/24, avente ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo proposta da Parte_3
Quest'ultima aveva proposto separata opposizione con atto di citazione del 18 ottobre 2024 proponendo i medesimi motivi della debitrice principale, con analoga costituzione della parte opposta, avvenuta in data 3 dicembre 2024 con cui erano fatte valere le medesime questioni fattuali e giuridiche già sopra esposte.
***
Le opposizioni sono fondate e meritano accoglimento.
Preliminarmente deve richiamarsi il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo pagina 3 di 8 piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib.,
09/01/2019, n.363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n.11458; Cassazione civile sez. VI,
28/05/2014, n.12002; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936). Il caso di specie deve, quindi, essere risolto con l'affermazione della carenza di titolarità del diritto di credito in capo a parte convenuta (attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). ha sollevato la carenza di legittimazione attiva della controparte rilevando Parte_4
innanzitutto che ad ella nessuna cessione del credito era stata mai notificata, in quanto l'unica documentazione agli atti (prodotti dalla convenuta) che dimostrerebbe l'intervenuta cessione del credito azionato è una missiva del 10 giugno 2021 proveniente dalla in nome e per conto CP_2
della indirizzata ad essa ma di cui non vi è alcuna prova di recapito, con conseguente Controparte_1 sua impossibilità di essere conoscenza dei passaggi relativi alla cessione del credito dall'originario creditore fino all'attuale convenuta. Inoltre, entrambe le parti opponenti hanno rilevato come la convenuta non abbia mai prodotto alcun contratto di cessione dei crediti da cui si evinca l'avvenuta cessione del credito. La questione, seppur erroneamente posta in diritto, è fondata nel merito. La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, n.9457), cosa di cui si discute nel caso di specie, e la relativa questione attiene al merito della causa. E' sulla base della domanda dell'attore che si determina la sussistenza della legittimazione;
c'è carenza di legittimazione ogniqualvolta, dalla prospettazione della domanda, emerge che il diritto vantato in giudizio non appartiene al convenuto in opposizione. La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa ed alla fondatezza della domanda (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1188 del 02/02/1995;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 6160 del 13/05/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15537 del 07/12/2000; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 10551 del 03/07/2003; Sez. L, Sentenza n. 2326 del 06/02/2004). E' evidente, quindi, come la carenza di legittimazione attiva non sussista nella misura in cui la Controparte_1
prima agendo in sede monitoria, e poi difendendosi nei due giudizi, oggi riuniti, ha specificatamente allegato di essere l'attuale titolare del diritto di credito a titolo particolare, in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999. La mancata prova di tale cessione non modifica certo la legittimazione ad agire della parte ma, piuttosto, attiene al merito della controversia,
pagina 4 di 8 di talchè la carenza in ordine ad uno degli elementi costitutivi del credito, ne determina la soccombenza nel merito del giudizio. Orbene, nel caso di specie, deve, secondo il noto brocardo iura novit curia, reinterpretarsi la questione sollevata dalla opponente come carenza di titolarità del credito in capo alla convenuta per mancanza della prova di riconducibilità di tale credito nell'alveo di quelli oggetto di cessione, in diritto, come carenza di titolarità del rapporto sostanziale e non già come difetto di una delle condizioni dell'azione esperita.
Nel merito, l'opposizione di cui trattasi è fondata non avendo parte convenuta assolto al proprio onere probatorio. In primo luogo, giova chiarire la distinzione tra contratto di cessione e pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999; la prima questione attiene alla titolarità del diritto in capo alla convenuta in forza del trasferimento del credito per effetto di un contratto intercorso tra creditore cedente e creditore cessionario a cui il debitore rimane estraneo, in difetto del quale, il credito che pur permane in essere oggettivamente, non può essere rivendicato dal creditore cessionario che non ne è il titolare, non essendosi verificata alcuna successione a titolo particolare dal lato attivo (Cassazione civile sez. II 20 agosto 2021 n. 23257;
Cassazione civile sez. II 30 aprile 2021 n. 11436), con conseguente pagamento indebito da parte del debitore che effettui un qualsiasi versamento a mani di un soggetto terzo che nulla c'entra nel credito.
Giova, in diritto, premettere che la qualità soggettiva del creditore cessionario attiene ad uno dei fatti costitutivi della domanda, di talché, a fronte dell'eccezione specifica della opponente, era onere della convenuta fornire la prova di tale titolarità con la produzione in giudizio del contratto di cessione
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18016 del 09/07/2018;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13691 del 31/07/2012). Contratto che non è stato prodotto dalla convenuta.
Ancora, tale elemento non è soggetto alla contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. in quanto trattasi di contratto inter partes che ha riguardato il creditore cedente e il creditore cessionario, per cui l'elemento fattuale della sussistenza o meno del contratto di cessione del credito, è elemento estraneo alla sfera di conoscenza del debitore, dovendosi affermare come “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012). Le parti attrici, infatti, in caso di inesistenza di tale contratto di cessione, si troverebbero a pagare all'odierna convenuta un indebito soggettivo, facente capo ad un diritto di credito che è rimasto in capo a terzi, ai pagina 5 di 8 quali peraltro la presente sentenza non risulterebbe opponibile, trattandosi di soggetti estranei alla vertenza, rimanendo così esposte ad una doppia richiesta di pagamento nei confronti della banca che non ha mai ceduto il credito in forza di un contratto di cessione inesistente, certo non sanabile per effetto delle mere pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale, né per effetto di mere dichiarazioni della banca cedente (doc. 5), in quanto qualsiasi comunicazione, effettuata al debitore, al garante o a terzi, dell'avvenuta cessione, che sia effettuata con qualsiasi modalità, non vale a creare un contratto (quale preciso incontro di volontà dei paciscenti contenente tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 1325
c.c.) che ove insussistente perché mai concluso tra le parti va a travolgere e a rendere inutilter date quelle comunicazioni che sono meramente utili a rendere noto l'esistenza del contratto e non già a sanare o a creare qualcosa che non sussiste in rerum natura. Di conseguenza, in capo alla convenuta che assuma di essere titolare per intervenuta cessione del credito sussistono precisi obblighi probatori dati dalla produzione del contratto di cessione, che, stante la natura commerciale e bancaria dei soggetti coinvolti, non può che essere stato concluso per iscritto, di talchè alla parte è sufficiente la sua produzione documentale in giudizio, e nel caso di specie parte convenuta non ha prodotto alcun contratto di cessione crediti che ne giustificasse la titolarità del credito asserito, non assolvendo così all'onere probatorio su di essa incombente.
Va inoltre, rilevato come sulla base di quanto dichiarato dalla sia a pagina 2 del Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 1) sia alle pagine 2 e 6 di entrambe le comparse di costituzione e risposta prodotte nei giudizi di opposizione (oggi riuniti), così come emerge dal contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio, prodotto nel presente giudizio nella comparsa di costituzione e risposta (doc. 7), il credito deriva dal contratto di finanziamento n. 0780050814436 stipulato con l' . Tuttavia, sia l'estratto dell'elenco crediti ceduti (doc. 4) sia la Controparte_3 dichiarazione dell'Intesa Sanpaolo S.p.A di cessione allegata al medesimo atto (doc. 5) indicano un rapporto identificativo con altro numero, ovvero il n. 600050814436, come se si trattasse di due contratti diversi. Sul punto parte convenuta nulla allega, né comprova in ordine alla riconducibilità dei due numeri di cui si è detto sopra al medesimo rapporto, non prendendo alcuna posizione sull'eccezione sollevata dalle controparti. Dunque, anche sulla base dell'identificazione del rapporto creditizio, il credito vantato nei confronti delle opponenti non può considerarsi ricompreso fra quelli oggetto della cessione di cui trattasi. Deve, quindi, affermarsi che la convenuta non sia titolare del credito in quanto esso ad oggi è in capo alla Intesa Sanpaolo S.p.A. per inesistenza di qualsiasi contratto di cessione del credito che sia stato comprovato in atti tra essa e la oltrechè Controparte_1
pagina 6 di 8 per carenza di riconducibilità del rapporto di credito azionato, con il relativo numero identificativo tra quelli che siano riportati nell'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale ovvero nella dichiarazione di cessione dei crediti dall'Intesa Sanpaolo S.p.A. prodotta agli atti del giudizio (doc. 5), di talché
l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia, determinato in base al decreto ingiuntivo revocato nella presente sede e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla controversia,
l'assenza di alcun udienza per l'assunzione di prove costituende e la conclusione della controversia con discussione orale alla presente udienza, nonché la prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione di riferimento. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.145,50 per esborsi e in
€.3.600,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione esperita da (C.F. e Parte_2 C.F._3
(C.F. accertando e dichiarando il difetto di titolarità Parte_1 C.F._3
attiva della (P. IV ) nel credito e per l'effetto revoca il decreto CP_1 P.IVA_1
ingiuntivo n. 740/2024 (R.G. 1939.2024) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 23 luglio 2024;
- condanna la (P. IV , alla refusione delle spese di lite del presente CP_1 P.IVA_1
giudizio in favore di (C.F. ), che liquida nella somma di Parte_1 C.F._1
€. 145,50 per esborsi e in €. 3.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%, da distrarsi a favore dell'avvocato LAURA OLIVERO (C.F. ); C.F._4
- condanna la (P. IV , alla refusione delle spese di lite del presente CP_1 P.IVA_1
giudizio in favore di (C.F. , che liquida nella somma di Parte_2 C.F._3
pagina 7 di 8 €. 145,50 per esborsi e in €. 3.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%, da distrarsi a favore dell'avvocato PIERFANCO SADO (C.F. ). C.F._5
Ivrea, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2661/2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
ATTORI
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 30/04/2025 ad ore 10:26 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. OLIVERO LAURA;
Parte_1 per l'avv SADO PIERFRANCO;
Parte_2
Per parte convenuta l'avv. PAOLELLI MICHELA, oggi sostituito dall'avv. ANNARITA
BONFITTO per delega orale;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente. precisa come da memoria n. 1 ex art 171 ter c.p.c. del 24/12/2024 e insta per Parte_1
la distrazione delle spese;
precisa come da memoria n. 1 ex art 171 ter c.p.c. del 18/12/2024 integrate Parte_2
con la richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore;
Parte resistente domanda il rigetto delle domande avversarie.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 8 N. R.G. 2661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 11 ottobre 2024 la sig.ra proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 740/2024 (R.G. 1939.2024) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 23 luglio 2024 deducendo la carenza di legittimazione attiva della controparte non avendo quest'ultima correttamente comprovato le cessioni di credito intercorse dalle varie cedenti fino ad essa mediante produzione dei vari contratti di cessione, e di non aver neppure allegato la copia della Gazzetta Ufficiale in sede monitoria da cui si rinvenisse l'avviso di cessione. In terzo luogo, rilevava comunque l'intervenuta prescrizione decennale del credito ex art. 2496 c.c. e domandava, previo accertamento della carenza di interesse e legittimazione della convenuta in opposizione, nonché, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in sede monitoria, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 790/2024,
R.G. 1939/2024.
pagina 2 di 8 Con comparsa di costituzione e riposta del 29 novembre 2024 si costituiva in giudizio la CP_1
che confermava il credito in quanto il debito non era stato ancora stato estinto e rilevava che non
[...]
era stata contestata la posizione debitoria da parte dell'attrice. In ordine alla propria legittimazione invece, rilevava che la mancata allegazione della copia della Gazzetta Ufficiale in sede monitoria era dovuta a mero errore materiale, sottolineando come in ogni caso non era necessario dimostrare l'esistenza del contratto di cessione in quanto la mera allegazione della copia dell'avviso di cessione in
Gazzetta Ufficiale era sufficiente allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ed ancora, che, non essendo contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), costituiva adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione. Dunque, era sul debitore che incombeva la prova dell'avvenuto adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione restitutoria. Relativamente, invece, alla prescrizione del credito, parte opponente dichiarava che, tenendo conto del fatto che l'ultima rata del credito nei confronti dell'attrice risaliva al giugno 2013, la prescrizione decennale decorreva dalla scadenza dell'ultima rata (30.6.2013), e, pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata.
Con ordinanza del 10 dicembre 2024 veniva disposta la riunione al procedimento R.G. 2611/2024 del procedimento R.G. 2712/24, avente ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo proposta da Parte_3
Quest'ultima aveva proposto separata opposizione con atto di citazione del 18 ottobre 2024 proponendo i medesimi motivi della debitrice principale, con analoga costituzione della parte opposta, avvenuta in data 3 dicembre 2024 con cui erano fatte valere le medesime questioni fattuali e giuridiche già sopra esposte.
***
Le opposizioni sono fondate e meritano accoglimento.
Preliminarmente deve richiamarsi il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo pagina 3 di 8 piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib.,
09/01/2019, n.363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n.11458; Cassazione civile sez. VI,
28/05/2014, n.12002; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936). Il caso di specie deve, quindi, essere risolto con l'affermazione della carenza di titolarità del diritto di credito in capo a parte convenuta (attrice sostanziale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). ha sollevato la carenza di legittimazione attiva della controparte rilevando Parte_4
innanzitutto che ad ella nessuna cessione del credito era stata mai notificata, in quanto l'unica documentazione agli atti (prodotti dalla convenuta) che dimostrerebbe l'intervenuta cessione del credito azionato è una missiva del 10 giugno 2021 proveniente dalla in nome e per conto CP_2
della indirizzata ad essa ma di cui non vi è alcuna prova di recapito, con conseguente Controparte_1 sua impossibilità di essere conoscenza dei passaggi relativi alla cessione del credito dall'originario creditore fino all'attuale convenuta. Inoltre, entrambe le parti opponenti hanno rilevato come la convenuta non abbia mai prodotto alcun contratto di cessione dei crediti da cui si evinca l'avvenuta cessione del credito. La questione, seppur erroneamente posta in diritto, è fondata nel merito. La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, n.9457), cosa di cui si discute nel caso di specie, e la relativa questione attiene al merito della causa. E' sulla base della domanda dell'attore che si determina la sussistenza della legittimazione;
c'è carenza di legittimazione ogniqualvolta, dalla prospettazione della domanda, emerge che il diritto vantato in giudizio non appartiene al convenuto in opposizione. La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa ed alla fondatezza della domanda (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1188 del 02/02/1995;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 6160 del 13/05/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15537 del 07/12/2000; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 10551 del 03/07/2003; Sez. L, Sentenza n. 2326 del 06/02/2004). E' evidente, quindi, come la carenza di legittimazione attiva non sussista nella misura in cui la Controparte_1
prima agendo in sede monitoria, e poi difendendosi nei due giudizi, oggi riuniti, ha specificatamente allegato di essere l'attuale titolare del diritto di credito a titolo particolare, in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999. La mancata prova di tale cessione non modifica certo la legittimazione ad agire della parte ma, piuttosto, attiene al merito della controversia,
pagina 4 di 8 di talchè la carenza in ordine ad uno degli elementi costitutivi del credito, ne determina la soccombenza nel merito del giudizio. Orbene, nel caso di specie, deve, secondo il noto brocardo iura novit curia, reinterpretarsi la questione sollevata dalla opponente come carenza di titolarità del credito in capo alla convenuta per mancanza della prova di riconducibilità di tale credito nell'alveo di quelli oggetto di cessione, in diritto, come carenza di titolarità del rapporto sostanziale e non già come difetto di una delle condizioni dell'azione esperita.
Nel merito, l'opposizione di cui trattasi è fondata non avendo parte convenuta assolto al proprio onere probatorio. In primo luogo, giova chiarire la distinzione tra contratto di cessione e pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999; la prima questione attiene alla titolarità del diritto in capo alla convenuta in forza del trasferimento del credito per effetto di un contratto intercorso tra creditore cedente e creditore cessionario a cui il debitore rimane estraneo, in difetto del quale, il credito che pur permane in essere oggettivamente, non può essere rivendicato dal creditore cessionario che non ne è il titolare, non essendosi verificata alcuna successione a titolo particolare dal lato attivo (Cassazione civile sez. II 20 agosto 2021 n. 23257;
Cassazione civile sez. II 30 aprile 2021 n. 11436), con conseguente pagamento indebito da parte del debitore che effettui un qualsiasi versamento a mani di un soggetto terzo che nulla c'entra nel credito.
Giova, in diritto, premettere che la qualità soggettiva del creditore cessionario attiene ad uno dei fatti costitutivi della domanda, di talché, a fronte dell'eccezione specifica della opponente, era onere della convenuta fornire la prova di tale titolarità con la produzione in giudizio del contratto di cessione
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18016 del 09/07/2018;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13691 del 31/07/2012). Contratto che non è stato prodotto dalla convenuta.
Ancora, tale elemento non è soggetto alla contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. in quanto trattasi di contratto inter partes che ha riguardato il creditore cedente e il creditore cessionario, per cui l'elemento fattuale della sussistenza o meno del contratto di cessione del credito, è elemento estraneo alla sfera di conoscenza del debitore, dovendosi affermare come “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012). Le parti attrici, infatti, in caso di inesistenza di tale contratto di cessione, si troverebbero a pagare all'odierna convenuta un indebito soggettivo, facente capo ad un diritto di credito che è rimasto in capo a terzi, ai pagina 5 di 8 quali peraltro la presente sentenza non risulterebbe opponibile, trattandosi di soggetti estranei alla vertenza, rimanendo così esposte ad una doppia richiesta di pagamento nei confronti della banca che non ha mai ceduto il credito in forza di un contratto di cessione inesistente, certo non sanabile per effetto delle mere pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale, né per effetto di mere dichiarazioni della banca cedente (doc. 5), in quanto qualsiasi comunicazione, effettuata al debitore, al garante o a terzi, dell'avvenuta cessione, che sia effettuata con qualsiasi modalità, non vale a creare un contratto (quale preciso incontro di volontà dei paciscenti contenente tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 1325
c.c.) che ove insussistente perché mai concluso tra le parti va a travolgere e a rendere inutilter date quelle comunicazioni che sono meramente utili a rendere noto l'esistenza del contratto e non già a sanare o a creare qualcosa che non sussiste in rerum natura. Di conseguenza, in capo alla convenuta che assuma di essere titolare per intervenuta cessione del credito sussistono precisi obblighi probatori dati dalla produzione del contratto di cessione, che, stante la natura commerciale e bancaria dei soggetti coinvolti, non può che essere stato concluso per iscritto, di talchè alla parte è sufficiente la sua produzione documentale in giudizio, e nel caso di specie parte convenuta non ha prodotto alcun contratto di cessione crediti che ne giustificasse la titolarità del credito asserito, non assolvendo così all'onere probatorio su di essa incombente.
Va inoltre, rilevato come sulla base di quanto dichiarato dalla sia a pagina 2 del Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 1) sia alle pagine 2 e 6 di entrambe le comparse di costituzione e risposta prodotte nei giudizi di opposizione (oggi riuniti), così come emerge dal contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio, prodotto nel presente giudizio nella comparsa di costituzione e risposta (doc. 7), il credito deriva dal contratto di finanziamento n. 0780050814436 stipulato con l' . Tuttavia, sia l'estratto dell'elenco crediti ceduti (doc. 4) sia la Controparte_3 dichiarazione dell'Intesa Sanpaolo S.p.A di cessione allegata al medesimo atto (doc. 5) indicano un rapporto identificativo con altro numero, ovvero il n. 600050814436, come se si trattasse di due contratti diversi. Sul punto parte convenuta nulla allega, né comprova in ordine alla riconducibilità dei due numeri di cui si è detto sopra al medesimo rapporto, non prendendo alcuna posizione sull'eccezione sollevata dalle controparti. Dunque, anche sulla base dell'identificazione del rapporto creditizio, il credito vantato nei confronti delle opponenti non può considerarsi ricompreso fra quelli oggetto della cessione di cui trattasi. Deve, quindi, affermarsi che la convenuta non sia titolare del credito in quanto esso ad oggi è in capo alla Intesa Sanpaolo S.p.A. per inesistenza di qualsiasi contratto di cessione del credito che sia stato comprovato in atti tra essa e la oltrechè Controparte_1
pagina 6 di 8 per carenza di riconducibilità del rapporto di credito azionato, con il relativo numero identificativo tra quelli che siano riportati nell'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale ovvero nella dichiarazione di cessione dei crediti dall'Intesa Sanpaolo S.p.A. prodotta agli atti del giudizio (doc. 5), di talché
l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia, determinato in base al decreto ingiuntivo revocato nella presente sede e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla controversia,
l'assenza di alcun udienza per l'assunzione di prove costituende e la conclusione della controversia con discussione orale alla presente udienza, nonché la prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione di riferimento. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.145,50 per esborsi e in
€.3.600,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione esperita da (C.F. e Parte_2 C.F._3
(C.F. accertando e dichiarando il difetto di titolarità Parte_1 C.F._3
attiva della (P. IV ) nel credito e per l'effetto revoca il decreto CP_1 P.IVA_1
ingiuntivo n. 740/2024 (R.G. 1939.2024) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 23 luglio 2024;
- condanna la (P. IV , alla refusione delle spese di lite del presente CP_1 P.IVA_1
giudizio in favore di (C.F. ), che liquida nella somma di Parte_1 C.F._1
€. 145,50 per esborsi e in €. 3.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%, da distrarsi a favore dell'avvocato LAURA OLIVERO (C.F. ); C.F._4
- condanna la (P. IV , alla refusione delle spese di lite del presente CP_1 P.IVA_1
giudizio in favore di (C.F. , che liquida nella somma di Parte_2 C.F._3
pagina 7 di 8 €. 145,50 per esborsi e in €. 3.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%, da distrarsi a favore dell'avvocato PIERFANCO SADO (C.F. ). C.F._5
Ivrea, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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