CASS
Sentenza 6 novembre 2020
Sentenza 6 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2020, n. 31053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31053 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE SANTALUCJA;
lette/~ite le conclusioni d G ej\/11"" I 35N- ct\T Penale Sent. Sez. 1 Num. 31053 Anno 2020 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 23/10/2020 Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'assise d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di NN CA volta a far dichiarare un errore di quantificazione nella pena da espiare commesso dal pubblico ministero, consistente nell'aver detratto la pena già espiata - specificamente mesi dieci e giorni undici di custodia cautelare sofferta dal 19 settembre 1996 al 29 luglio 1997, dal cumulo materiale, e non già da quello giuridico derivante dall'applicazione del criterio moderatore, delle pene relative ad un gruppo di condanne per fatti commessi prima del 19 settembre 1996. 1.1. La regola per la quale la detrazione dei periodi di pena espiata o di custodia cautelare debba esser fatta dopo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. va applicata nel rispetto del principio per il quale, qualora durante l'espiazione di una pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali e quindi al computo delle pene inflitte per i reati commessi fino alla data del resto cui si riferisce la pena parzialmente espiata;
e del principio secondo cui in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quel deve essere determinata la pena da eseguire. 1.2. Nei confronti di NN SC sono stati emessi tre provvedimenti di cumulo, comprendenti vari gruppi di sentenze, distinti in base ai periodi di carcerazione. Il terzo gruppo ha riferimento all'espiazione della pena di anni tre di reclusione per un reato commesso in data 30 luglio 1997. Il cumulo è stato formato tenendo conto del precedente, pari ad anni ventinove, mesi due e giorni ventidue di reclusione, previa detrazione di mesi dieci e giorni undici di pre-sofferto in stato cautelare al 19 settembre 996 al 29 luglio 1997, per un residuo di anni ventotto, mesi quattro e giorni undici, a cui sono stati aggiunti i tre anni di reclusione dell'ultimo reato commesso, con pena riportata ad anni trenta per applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NN SC, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, avendo il pubblico ministero scomputato il periodo di detenzione dal cumulo materiale e non dal cumulo giuridico. In particolare, il pubblico ministero avrebbe dovuto prima sommare la condanna per il reato commesso il 30 luglio 1997 alla pena residua del precedente cumulo, quindi applicare il criterio moderatore e per l'effetto determinare la pena 1 in anni trenta di reclusione;
solo successivamente, avrebbe dovuto detrarre l'espiato dalla pena così individuata. L'art. 78 cod. pen. impone il riferimento alla pena eseguibile e non già alla somma delle pene dei singoli cumuli parziali, anche nel caso in cui questa superi gli anni trenta di reclusione. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte. 2. Se l'ultimo cumulo parziale fosse stato determinato nel modo indicato e preteso dal ricorrente, il periodo di custodia cautelare sarebbe stato sottratto anche dalla pena inflitta per il reato commesso successivamente. Il periodo di pre- sofferto, pari a mesi dieci e giorni undici di custodia cautelare, è compreso tra il 19 settembre 1996 e il 29 luglio 1997, ed è all'evidenza precedente alla data di commissione del reato che ha imposto di procedere ad altro (il terzo) cumulo, che è il 30 luglio 1997. 2.1. Si sarebbe in tal modo violato il limite, previsto dall'articolo 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale «sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire». Non è controverso nella giurisprudenza di legittimità l'assunto che «allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto all'unitaria detrazione del pre-sofferto, altrimenti, periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena per i reati commessi successivamente, in violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita solo a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo» (Sez. 1, n. 983 del 14/02/1997, Della Torre, Rv. 207184; Sez. 1, n. 19540 del 02/03/2004, Colafigli, Rv. 227974; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589). 3. Il ricorrente si è giovato della detrazione del pre-sofferto in relazione alle pene inflitte per reati anteriormente commessi, e ha ulteriormente usufruito dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'articolo 78 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione si è correttamente attenuto al principio di diritto espresso costantemente dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di esecuzione di pene concorrenti, qualora durante l'espiazione di una pena 2 determinata a seguito di un provvedimento di cumulo, venga emessa una sentenza di condanna, o di applicazione della pena, relativa ad un reato commesso anteriormente a quelli inclusi in tale provvedimento, la pena da eseguire va determinata detraendo il periodo di pre-sofferto relativo alla nuova condanna dalla pena irrogata per quest'ultima, e sommando successivamente l'eventuale pena residua a quella complessiva indicata nel primo provvedimento di cumulo;
la pena totale da espiare dovrà, infine, essere calcolata in base agli ordinari criteri in materia di esecuzione» (Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015 dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181). 4. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
lette/~ite le conclusioni d G ej\/11"" I 35N- ct\T Penale Sent. Sez. 1 Num. 31053 Anno 2020 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 23/10/2020 Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'assise d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di NN CA volta a far dichiarare un errore di quantificazione nella pena da espiare commesso dal pubblico ministero, consistente nell'aver detratto la pena già espiata - specificamente mesi dieci e giorni undici di custodia cautelare sofferta dal 19 settembre 1996 al 29 luglio 1997, dal cumulo materiale, e non già da quello giuridico derivante dall'applicazione del criterio moderatore, delle pene relative ad un gruppo di condanne per fatti commessi prima del 19 settembre 1996. 1.1. La regola per la quale la detrazione dei periodi di pena espiata o di custodia cautelare debba esser fatta dopo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. va applicata nel rispetto del principio per il quale, qualora durante l'espiazione di una pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali e quindi al computo delle pene inflitte per i reati commessi fino alla data del resto cui si riferisce la pena parzialmente espiata;
e del principio secondo cui in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quel deve essere determinata la pena da eseguire. 1.2. Nei confronti di NN SC sono stati emessi tre provvedimenti di cumulo, comprendenti vari gruppi di sentenze, distinti in base ai periodi di carcerazione. Il terzo gruppo ha riferimento all'espiazione della pena di anni tre di reclusione per un reato commesso in data 30 luglio 1997. Il cumulo è stato formato tenendo conto del precedente, pari ad anni ventinove, mesi due e giorni ventidue di reclusione, previa detrazione di mesi dieci e giorni undici di pre-sofferto in stato cautelare al 19 settembre 996 al 29 luglio 1997, per un residuo di anni ventotto, mesi quattro e giorni undici, a cui sono stati aggiunti i tre anni di reclusione dell'ultimo reato commesso, con pena riportata ad anni trenta per applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NN SC, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, avendo il pubblico ministero scomputato il periodo di detenzione dal cumulo materiale e non dal cumulo giuridico. In particolare, il pubblico ministero avrebbe dovuto prima sommare la condanna per il reato commesso il 30 luglio 1997 alla pena residua del precedente cumulo, quindi applicare il criterio moderatore e per l'effetto determinare la pena 1 in anni trenta di reclusione;
solo successivamente, avrebbe dovuto detrarre l'espiato dalla pena così individuata. L'art. 78 cod. pen. impone il riferimento alla pena eseguibile e non già alla somma delle pene dei singoli cumuli parziali, anche nel caso in cui questa superi gli anni trenta di reclusione. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte. 2. Se l'ultimo cumulo parziale fosse stato determinato nel modo indicato e preteso dal ricorrente, il periodo di custodia cautelare sarebbe stato sottratto anche dalla pena inflitta per il reato commesso successivamente. Il periodo di pre- sofferto, pari a mesi dieci e giorni undici di custodia cautelare, è compreso tra il 19 settembre 1996 e il 29 luglio 1997, ed è all'evidenza precedente alla data di commissione del reato che ha imposto di procedere ad altro (il terzo) cumulo, che è il 30 luglio 1997. 2.1. Si sarebbe in tal modo violato il limite, previsto dall'articolo 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo il quale «sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire». Non è controverso nella giurisprudenza di legittimità l'assunto che «allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto all'unitaria detrazione del pre-sofferto, altrimenti, periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena per i reati commessi successivamente, in violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita solo a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo» (Sez. 1, n. 983 del 14/02/1997, Della Torre, Rv. 207184; Sez. 1, n. 19540 del 02/03/2004, Colafigli, Rv. 227974; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589). 3. Il ricorrente si è giovato della detrazione del pre-sofferto in relazione alle pene inflitte per reati anteriormente commessi, e ha ulteriormente usufruito dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'articolo 78 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione si è correttamente attenuto al principio di diritto espresso costantemente dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di esecuzione di pene concorrenti, qualora durante l'espiazione di una pena 2 determinata a seguito di un provvedimento di cumulo, venga emessa una sentenza di condanna, o di applicazione della pena, relativa ad un reato commesso anteriormente a quelli inclusi in tale provvedimento, la pena da eseguire va determinata detraendo il periodo di pre-sofferto relativo alla nuova condanna dalla pena irrogata per quest'ultima, e sommando successivamente l'eventuale pena residua a quella complessiva indicata nel primo provvedimento di cumulo;
la pena totale da espiare dovrà, infine, essere calcolata in base agli ordinari criteri in materia di esecuzione» (Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015 dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181). 4. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.