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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, nella causa civile iscritta al n. 308/2018 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Arghillà Nord n.9 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grillea che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
con sede a San Cesario (MO), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Durant
Complanare Pugliese presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Trungadi dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Elisa Righi come da procura in atti;
-convenuto-
Nonché contro
Controparte_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
1 CONCLUSIONI: all'udienza del 4.2.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale e atti di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. conveniva in giudizio - conducente e proprietario Parte_1 Controparte_2
dell'autovettura Mercedes b 180 tg. EA963WW- e l' fine di Parte_2
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 22.6.2014.
Esponeva:
-che in data 22.6.2014, alle ore 2:30, si trovava in compagnia di amici presso la Via
Tommaso Campanella e veniva investito dal veicolo Mercedes b 180 tg. EA963WW, di proprietà e condotto da , assicurato con la compagnia assicuratrice Controparte_2 CP_1
[...]
-che, più precisamente, il conducente, mentre effettuava una manovra di retromarcia, non si avvedeva della presenza del che si trovava a piedi e, quindi, lo investiva con la Pt_1
parte posteriore della vettura facendolo cadere rovinosamente a terra;
- che a causa dell'urto, l'attore batteva con il viso sul marciapiede e, in conseguenza delle lesioni riportate, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Riuniti di Reggio
Calabria ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico – facciale con f.l.c. della regione parietale sin. e fratture multiple e scomposte della mandibola”;
- che, successivamente, inoltrava richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice la quale provvedeva ad istruire la pratica di sinistro Controparte_1
sottoponendo l'attore a visita medica al fine di verificare la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro;
- che la predetta compagnia assicuratrice presentava denuncia per truffa assicurativa da cui scaturiva apposito procedimento penale a carico del conclusosi con Pt_1
provvedimento di archiviazione;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro l'odierno istante subiva un danno biologico e morale nonché un pregiudizio patrimoniale, in ragione delle spese mediche sopportate, il tutto quantificato nella complessiva cifra di € 174.117,00.
2 Tutto ciò premesso, l' attore chiedeva al Tribunale adito l'accogliento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità assoluta del Sig. Controparte_2
in ordine alla causazione del sinistro de quo;
2) accertare e dichiarare la civile tenutezza della e del Sig. in ordine a tutti i Parte_3 Controparte_2
pregiudizi subiti dal Sig. , da quantificarsi, complessivamente, nell'importo Parte_1
di € 174.117,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma, da accertarsi in corso di causa, CTU o in via equitativa, in ogni caso il tutto corredato da interessi compensativi ovvero quanto meno nella misura legale e rivalutazione monetaria della domanda al soddisfo;
3) con liquidazione si spese e competenze di giudizio''.
Con comparsa del 6.5.2018, si costituiva la compagnia Controparte_1
contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, rilevava l'omessa prova dell'an debeatur nella sua storicità nonché sotto il profilo del nesso eziologico. Contestava fermamente il reale accadimento del sinistro evidenziando una una serie di elementi – mancanza di tempestiva denuncia di sinistro, mancanza di riscontri da parte delle Forze dell'Ordine, incompatibilità delle lesioni riscontrate dal medico fiduciario rispetto alla dinamica del sinistro – in ragione dei quali l'Assicurazione aveva ritenuto doveroso sporgere denuncia contro il per truffa assicurativa ed il cui procedimento penale si Pt_1
concludeva con provvedimento di archiviazione. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione del risarcimento richiesto in proporzione del concorso colposo dell'attore.
Il conducente , sebbene ritualmente citato, non si costituiva e Controparte_2
all'udienza del 7.5.2018 veniva dichiarato contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 17.5.2021 il precedente G.I. rilevava la mancata comparizione del convenuto contumace Controparte_2
- cui era stata regolarmente notificata l'ordinanza che ammetteva l'interrogatorio formale allo stesso deferito da parte attrice - e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni senza ammettere le ulteriori prove articolate da parte attrice.
Seguivano una serie di differimenti d'ufficio dovuti, anche, alla sostituzione del
Giudice titolare del ruolo e all'udienza del 14.1.2025 questo Giudice rigettava l'istanza attorea con cui si chiedeva la revoca dell'ordinanza emessa il 17.5.2021 e rinviava per la
3 precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 4.2.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sull'eccezione di tardività della costituzione dell'Assicurazione convenuta;
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione sollevata da parte attrice all'udienza del 28.9.2018 in ordine alla tardività di costituzione della compagnia assicurativa.
L'eccezione è priva di pregio.
In forza dell'articolo 166 c.p.c. la costituzione del convenuto deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'attore nell'atto di citazione o, nel caso di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis, II, comma, c.p.c. almeno dieci giorni prima della predetta udienza.
Come noto, il termine di cui all'art 166 c. p.c. non è perentorio ben potendo il convenuto costituirsi anche oltre la scadenza del predetto termine e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni con la conseguenza, tuttavia, che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c.
Orbene, nella vicenda in esame, la compagnia convenuta sebbene si sia costituita tardivamente si è difesa nel merito senza sollevare alcuna eccezione processuale o di merito non rilevabile d'ufficio e senza formulare alcuna domanda riconvenzionale con la conseguenza che non è incorsa in alcuna decadenza.
3. Nel merito;
La domanda è infondata.
L'odierno attore agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa di un incidente occorso il 22.6.2014 cagionato, a suo dire, dall'odierno convenuto.
Lamenta che mentre si trovava presso la Via Tommaso Campanella, in compagnia di amici, veniva investito dal - conducente e proprietario del veicolo Mercedes b 180, CP_2
tg. EA963WW, assicurato dalla compagnia assicuratrice convenuta – allorquando quest'ultimo effettuava una manovra di retromarcia e non avvedendosi della presenza del lo colpiva con la parte posteriore del veicolo facendolo rovinare a terra. Pt_1
4 La compagnia di contro, per come già rilevato, contesta Controparte_1
fortemente la storicità del sinistro evidenziando una serie di incongruenze che minano la credibilità della prospettazione attorea.
Tanto premesso, questo Giudice, esaminato attentamente il complessivo compendio probatorio, ritiene che non possa considerarsi provato l'an debeatur essendo emerse, dalle risultanze istruttorie in atti, delle insanabili incongruenze che compromettono la veridicità della ricostruzione attorea al punto da rendere superflua l'ammissione della prova testimoniale formulata da parte attrice atteso che le circostanze testimoniali articolate, quand'anche confermate dai testi, non consentirebbero di superare le ineliminabili discrasie rilevate.
Anzitutto, la prima contraddittorietà riguarda la dinamica del sinistro.
L'attore, sia nella richiesta di risarcimento danni indirizzata alla società assicuratrice in data 30.10.2014 sia nell'atto introduttivo del presente giudizio, lamenta che il contestato sinistro si è verificato presso la Via Tommaso Campanella per colpa esclusiva del il CP_2
quale, alla guida della Mercedes b180 tg EA963WW, eseguiva una manovra in retromarcia, non si avvedeva della sua presenza e lo investiva facendolo cadere rovinosamente a terra. (v. pag. 1 atto di citazione e all. 2 comparsa di costituzione).
Ebbene, tale ricostruzione contrasta con quanto emerge dalle produzioni documentali in atti.
Invero, nella perizia assicurativa a firma del dott. si legge Persona_1
testualmente “dinamica del sinistro descritta dal periziando: all'uscita da una discoteca si trovava con alcuni amici per strada quando veniva investito da uno scooter in transito” (Cfr.
p.
1. allegato 3 comparsa di costituzione) con la conseguenza che l'attore in sede di perizia ha riferito al medico dell'assicurazione una dinamica del sinistro completamente differente rispetto a quella riportata in citazione indicando differenti circostanze di fatto e differente mezzo investitore. Sulla genuinità della prospettazione attorea sorgono, quindi, non poche perplessità dovendosi, di contro, ritenere attendibile quanto riportato dal medico dell'assicurazione nella propria relazione. Invero, non si comprendono le ragioni per cui il
Dott. avrebbe dovuto riportare una ricostruzione del fatto diversa da quella Per_1
effettivamente riferita dal periziando . Pt_1
5 A ciò si aggiunge che il medesimo medico legale, escusso a sit, ha confermato quanto riportato nella propria relazione affermando quando segue: “Ho riportato nella mia relazione la dinamica dell'evento traumatico per come riferito dal danneggiato. Successivamente ho confrontato la riferita dinamica con la documentazione sanitaria prodotta prendendo atto che nella cartella clinica di ricovero dell'Ospedale Civile di Reggio Calabria, reparto di otorino, ove è riportato che la causa dell'incidente stradale è riconducibile a un investimento mentre il Sig. attraversava la strada […] Preciso che non è compito del medico legale Pt_1 svolgere ulteriori indagini relative alla dinamica che ha comportato le lesioni” (cfr. verbale di sit del 12.3.2016).
Invero, anche nella cartella clinica versata in atti (cfr. certificazione allegata alla documentazione medica, all.11 atto di citazione) il mezzo investitore viene identificato in un motociclo, difatti sotto la voce “anamnesi patologica prossima” viene così riportato: “circa 4 ore fa in seguito ad incidente stradale, mentre attraversava la strada, veniva investito da uno scooter, riportando politrauma”.
Tale circostanza rende ancora più verosimile che la dinamica riferita dall'attore in sede di operazioni peritali sia esattamente quella indicata nella perizia redatta dal medico dell'assicurazione con conseguente inattendibilità della ricostruzione riportata in citazione.
Passando, poi, al vaglio delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni - assunte dalla Polizia Giudiziaria nel procedimento penale (6561/20015 RGNR/I - 1664/16
RGGIP) incardinato a carico del per truffa assicurativa - si evincono ulteriori Pt_1
incongruenze che minano la prova della dinamica del sinistro per come ricostruita dall'attore nei propri scritti difensivi.
Più precisamente, il convenuto per quello che più rileva in questa sede, ha CP_2
riferito: “Verso le ore 14:00 del 22.6.2014, ero intento a trovare parcheggio in via Tommaso
Campanella in quanto dovevo andare a trovare un mio parente che mi attendeva ad un bar nei pressi. Giunto in prossimità dell'Istituto Campanella, notavo un parcheggio libero, quindi facevo retromarcia e nel momento in cui l'utilitaria veniva indietro, sentivo un urto provenire dalla parte posteriore. Immediatamente ho arrestato la marcia e ho visto che avevo appena urtato e fatto cadere a terra un pedone che stava transitando proprio dietro la mia autovettura. Sono sceso e mi sono sincerato delle condizioni del ragazzo dell'età di circa 25-
30 anni. […] trascorso un mese circa, sono stato contattato dal legale del giovane il quale
6 mi chiedeva se ero disposto a sottoscrivere il modello CAI per l'incidente in questione in quanto il suo assistito aveva avuto delle lesioni. Ho acconsentito a tale richiesta e ci siamo visti se non ricordo male all'interno di un'agenzia assicurativa di dove ho CP_3
solamente firmato il modello CAI che era stato già compilato in ogni sua parte” (Cfr. verbale di sit dell'8.1.2016).
Quanto dichiarato dal non trova riscontro nelle dichiarazioni del il CP_2 Pt_1 quale, sempre in sede di sit, ha affermato: “Verso le ore 02:00 del 22.06.2014 mi trovavo in compagnia di alcuni amici fermo all'angolo di via Tommaso Campanella intento a scherzare con loro. All'improvviso ho notato alcuni miei amici che si sono spostati in maniera repentina. Senza avere il tempo di fare altrettanto, ho sentito colpirmi sulle gambe e sulla schiena da un'autovettura Mercedes di colore scuro. L'auto mi ha urtato bruscamente facendomi sbattere violentemente con la parte destra sul viso nel marciapiede[...]L'uomo che mi ha investito è il sig. di Campo Calabro. Una volta uscito dall'ospedale Controparte_2
sono andato a trovarlo presso la sua abitazione, dove lo stesso, riconoscendo il proprio torto per l'incidente mi ha sottoscritto una dichiarazione nella quale si prendeva totalmente carico del sinistro […] l'autovettura investitrice era ferma e non riuscendo ad uscire dal parcheggio mi ha urtato violentemente facendomi rovinare a terra” (Cfr. verbale di sit del 15.1.2015).
Confrontando il contenuto delle superiori dichiarazioni emerge inconfutabilmente la contraddittorietà delle stesse in ordine alle seguenti circostanze:
i) orario del sinistro;
il ha dichiarato che in data 22.6.2014, alle ore 14:00, era CP_2
intento a trovare un parcheggio nelle adiacenze dei luoghi di causa dovendo andare a trovare un parente che lo attendeva al bar. Di contro, il ha riferito che si trovava in compagnia Pt_1
di alcuni amici nei predetti luoghi verso le ore 02:00. Ebbene, tale discrasia non può essere derubricata a una mera imprecisione connessa al decorso del tempo dal momento che sono state indicate due fasce orarie completamente differenti, con uno scarto di 12 ore, ed afferenti l'una al giorno e l'altra alla notte. Sebbene gli amici del abbiano tutti indicato che il Pt_1
sinistro è occorso alle 2:00 tale orario è incompatibile con la versione dei fatti riportata dal
(anche volendo ammettere che il predetto si sia confuso nel riferire sull'orario) CP_2
giacché è inverosimile che avesse preso appuntamento ad un bar con un parente alle due di notte.
7 ii) la dinamica del sinistro;
il convenuto ha riferito che, avvedendosi di un CP_2
parcheggio libero, mentre faceva retromarcia per entrare nel parcheggio, investiva l'odierno istante. Il , invece, ha dichiarato che l'autovettura condotta dal era ferma e, Pt_1 CP_2
pertanto, non riuscendo ad uscire dal parcheggio, lo ha urtato violentemente facendolo rovinare a terra.
iii) età del danneggiato;
il AS ha precisato che il soggetto investito era un ragazzo di circa 25- 30 anni. In realtà, l'attore all'epoca del sinistro aveva 44 anni. Appare evidente che la fisionomia di un uomo di 44 anni è diversa rispetto a quella di un ragazzo di 25 – 30 anni. Pertanto, la descrizione fatta dal conducente del veicolo in ordine al soggetto investito non può corrisponde alla persona dell'attore. iv) la sottoscrizione del modello CAI;
il AS ha dichiarato che, dopo circa un mese dal sinistro, veniva contattato dal legale del con il quale si incontrava presso un'agenzia Pt_1
assicurativa sita in Via Santa Caterina ove sottoscriveva il predetto modello CAI che risultava già compilato in ogni sua parte. Diversamente, il , interrogato sulla circostanza, ha Pt_1
negato che per il sinistro in esame sia stato sottoscritto un modello CAI precisando sul punto che, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, si recava personalmente presso l'abitazione del e quest'ultimo sottoscriveva una dichiarazione nella quale si prendeva totalmente CP_2
carico del sinistro.
Tra l'altro, nel modulo CAI, sottoscritto dal AS e versato in atti (all. 2 atto di citazione), lo stesso ha descritto la dinamica del sinistro come segue: “mi trovavo parcheggiato in Via Tommaso Campanella RC. Dopo essere uscito dal pub salivo sull'autovettura, nel fare retromarcia non mi accorgevo di un gruppo di persone e investivo uno di loro”.
Anche in tale sede, quindi, viene fornita una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella resa dinanzi alla Polizia Giudiziaria ove, invero, si ribadisce, il AS dichiarava di trovarsi suoi luoghi di causa in quanto lo stesso doveva andare a trovare un suo parente che lo attendeva nei pressi di un bar e, accortosi di un parcheggio libero, faceva retromarcia ed investiva l'odierno attore.
Emerge, dunque, l'incongruenza delle dichiarazioni rese in sede di sit tale da inficiare, in difetto di altra prova e unitamente alle ulteriori discrasie già evidenziate e di quelle che
8 verranno di seguito rilevate, la dimostrazione della verificazione del sinistro nella sua storicità
e secondo le modalità prospettate dall'attore.
Le predette contraddizioni non possono ritenersi superate dalle dichiarazioni dalle altre persone sentite a sit (ossia da e , amici Testimone_1 Controparte_4
dell'attore) dichiarazioni che, come noto, nel processo civile valgono come prove atipiche e sono liberamente valutabili dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e che, nella specie, non sono idonee a fornire la prova dell'an debeatur tenuto conto del carente e contraddittorio complessivo quadro probatorio.
Difatti, oltre alle già rilevate divergenze tra la dinamica riportata dall'attore in citazione e quella dallo stesso riferita in sede di operazioni peritali e le ulteriori incongruenze emerse in sede di esame delle dichiarazioni rese a sit, devono evidenziarsi ulteriori elementi che compromettono la genuinità della prospettazione attorea: i) l'assenza di una tempestiva denuncia essendo, quest'ultima, occorsa solo in data 30.10.2014 e, quindi, a distanza di quattro mesi dall'occorso sinistro;
ii) il mancato intervento delle autorità competenti nel luogo del sinistro.
Infine, merita segnalare un'ulteriore incongruenza.
Il , richiesto dagli Ufficiali della Polizia Giudiziaria di precisare se in passato o Pt_1
successivamente ai fatti per cui è causa fosse stato coinvolto in altri sinistri stradali, ha riferito di essere stato coinvolto sempre e solo in veste di danneggiato in tre sinistri stradali risalenti nel tempo: “In precedenza o successivamente al sinistro in questione, ha avuto altri incidenti stradali? ADR Si, molti anni fa. Nello specifico uno a Milano, un altro in autostrada nei pressi di Verona ed un altro a Reggio Calabria. Preciso che in tutti gli incidenti sono stato sempre vittima” (cfr., verbale di sit del 15.1.2016).
Ebbene, quanto riferito dal risulta smentito dal casellario prodotto Pt_1
dall'Assicurazione convenuta (all. 6 comparsa di costituzione) da cui emerge che l'odierno attore è stato coinvolto in un solo altro sinistro precedente a quello per cui è causa verificatosi in data 27.10.2011 (a Chieti e solo tre anni prima di quello in esame) e rispetto al quale egli è stato responsabile e non vittima. Degli altri sinistri riferiti dall'attore non vi è traccia, anzi dal casellario emergono sinistri successivi a quello oggetto del presente giudizio (segnatamente sinistro del 19.11.2014 e del 24.9.2015, in cui il è stato sempre coinvolto in qualità di Pt_1
responsabile), ma antecedenti l'escussione a sit del (avvenuta il 15.1.2016), circostanza Pt_1
9 che fa fortemente dubitare, unitamente a quanto già in precedenza rilevato, della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso agli ufficiali di polizia giudiziaria.
Ancora, si osserva che anche la documentazione offerta da parte attrice a supporto della propria pretesa risarcitoria (in particolare, modulo CAI, certificazione ospedaliera rilasciata dal Reparto di Otorino della cui incongruenza è già stato dato atto) è insufficiente, in difetto di ulteriori riscontri, a provare la ricostruzione fornita dal nell'atto introduttivo. Pt_1
In particolare, quanto al modulo CAI si rileva l'infondatezza delle deduzioni attoree in ordine alla efficacia probatoria di tale documento che – secondo l'orientamento giurisprudenziale citato da parte attrice - se debitamente sottoscritto in ogni sua parte determinerebbe una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore mentre nei confronti dei conducenti - ai sensi dell'art 2735 c.c.- produrrebbe i medesimi effetti di una confessione giudiziale resa alla parte.
Invero, sul punto la Suprema Corte in una recente pronuncia ha ribadito che “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite - Cass. civ., SS UU, 5.5.2006, n. 10311 - più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel
10 rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla
L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato" (cfr. Cass. civ., sez. III,
3.6.2024, n.15431 che rinvia a Cass. civ., SS UU, 5.5.2006, n. 10311).
Applicando il superiore e condiviso principio di diritto alla vicenda in esame deve concludersi che sulla scorta del quadro probatorio in atti per come sopra delineato – contraddittorietà in ordine alla dinamica del sinistro, assenza di un rapporto di intervento delle autorità competenti, incongruenza delle dichiarazioni rese in sede di sit, assenza di una tempestiva denuncia – non può di certo riconoscersi alcun valore conducente al CAI in ordine alla dinamica del sinistro e alla relativa responsabilità e ciò vale sia nei confronti dell'assicurazione convenuta che del responsabile civile.
Tutte le considerazioni sin qui esposte, tenuto conto delle contraddittorie risultanze istruttorie e del delineato contestato probatorio, non possono ritenersi sconfessate dal decreto di archiviazione del 12.10.2016 con cui è stato definito il procedimento penale incardinato a carico dell'odierno attore per truffa assicurativa giacché, come noto, tale provvedimento, diversamente dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, non spiega efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento danno e, quindi, non determina alcun vincolo di valutazione per il Giudice nel presente giudizio.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “il decreto di archiviazione non vincola il giudice civile nell'accertamento degli estremi dell'illecito ai fini della delibazione della domanda di risarcimento del danno” (si v. Cass. civ. n. 6858/2018) in quanto tale decreto “non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché, a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo e, pertanto non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata” (Cfr. Cass. civ., sez. III, 2.7.2010, n. 15699; Cass. civ., s ez.III,19.10.2015, n. 21089).
Infine, per completezza, quanto all'interrogatorio formale deferito al convenuto si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice nelle note CP_2
conclusive, la mancata comparizione, senza giustificato motivo, dell'interrogando non
11 comporta automaticamente la conferma dei fatti dedotti nell'interrogatorio formale essendo una siffatta valutazione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice.
Invero, l'art. 232, II comma, c.p.c. non ricollega alla mancata risposta l'effetto automatico della ficta confessio, bensì attribuisce al Giudice un potere discrezionale di ritenere come provate quelle circostanze all'esito del confronto con gli altri elementi a disposizione (cfr. per tutte Cass. n. 1812/96 e n. 11233/97) come, tra l'altro, suggerisce il tenore letterale dello stesso articolo in esame ove, non a caso, è utilizzata l'espressione “può”.
In altri termini, la norma in esame non introduce alcun criterio di prova legale dei fatti capitolati su cui la parte deferita non abbia risposto, ma semplicemente lascia al Giudice la possibilità di riscontrare per tal via gli elementi di prova di qualsiasi natura che fossero già emersi nel corso dell'istruzione della causa.
Orbene, questo Giudice, esclude, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, che la mancata comparizione dell'interrogando possa essere valutata come conferma dei CP_2
fatti articolati nell'interrogatorio formale.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve escludersi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
Le acquisite risultanze non consentono di ritenere che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate dal e, pertanto, la domanda attorea va rigettata. Pt_1
3. Le spese di lite nei rapporti intercorrenti tra e la Parte_1 [...]
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori Controparte_1
minimi dello scaglione applicabile - determinato in base al valore della causa dichiarato da parte attrice non essendo stata espletata CTU - per le cause di valore fino a € 260.000,00 (DM
55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Nulla sulle spese nei rapporti intercorrenti tra l'attore ed il convenuto Controparte_2
stante la contumacia dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
12 2. condanna al pagamento, in favore della compagnia assicurativa, Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 7.052,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti del convenuto attesa la sua Controparte_2
contumacia;
Così deciso in Reggio Calabria in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, nella causa civile iscritta al n. 308/2018 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Arghillà Nord n.9 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grillea che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
con sede a San Cesario (MO), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Durant
Complanare Pugliese presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Trungadi dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Elisa Righi come da procura in atti;
-convenuto-
Nonché contro
Controparte_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
1 CONCLUSIONI: all'udienza del 4.2.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale e atti di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. conveniva in giudizio - conducente e proprietario Parte_1 Controparte_2
dell'autovettura Mercedes b 180 tg. EA963WW- e l' fine di Parte_2
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 22.6.2014.
Esponeva:
-che in data 22.6.2014, alle ore 2:30, si trovava in compagnia di amici presso la Via
Tommaso Campanella e veniva investito dal veicolo Mercedes b 180 tg. EA963WW, di proprietà e condotto da , assicurato con la compagnia assicuratrice Controparte_2 CP_1
[...]
-che, più precisamente, il conducente, mentre effettuava una manovra di retromarcia, non si avvedeva della presenza del che si trovava a piedi e, quindi, lo investiva con la Pt_1
parte posteriore della vettura facendolo cadere rovinosamente a terra;
- che a causa dell'urto, l'attore batteva con il viso sul marciapiede e, in conseguenza delle lesioni riportate, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Riuniti di Reggio
Calabria ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico – facciale con f.l.c. della regione parietale sin. e fratture multiple e scomposte della mandibola”;
- che, successivamente, inoltrava richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice la quale provvedeva ad istruire la pratica di sinistro Controparte_1
sottoponendo l'attore a visita medica al fine di verificare la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro;
- che la predetta compagnia assicuratrice presentava denuncia per truffa assicurativa da cui scaturiva apposito procedimento penale a carico del conclusosi con Pt_1
provvedimento di archiviazione;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro l'odierno istante subiva un danno biologico e morale nonché un pregiudizio patrimoniale, in ragione delle spese mediche sopportate, il tutto quantificato nella complessiva cifra di € 174.117,00.
2 Tutto ciò premesso, l' attore chiedeva al Tribunale adito l'accogliento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità assoluta del Sig. Controparte_2
in ordine alla causazione del sinistro de quo;
2) accertare e dichiarare la civile tenutezza della e del Sig. in ordine a tutti i Parte_3 Controparte_2
pregiudizi subiti dal Sig. , da quantificarsi, complessivamente, nell'importo Parte_1
di € 174.117,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma, da accertarsi in corso di causa, CTU o in via equitativa, in ogni caso il tutto corredato da interessi compensativi ovvero quanto meno nella misura legale e rivalutazione monetaria della domanda al soddisfo;
3) con liquidazione si spese e competenze di giudizio''.
Con comparsa del 6.5.2018, si costituiva la compagnia Controparte_1
contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, rilevava l'omessa prova dell'an debeatur nella sua storicità nonché sotto il profilo del nesso eziologico. Contestava fermamente il reale accadimento del sinistro evidenziando una una serie di elementi – mancanza di tempestiva denuncia di sinistro, mancanza di riscontri da parte delle Forze dell'Ordine, incompatibilità delle lesioni riscontrate dal medico fiduciario rispetto alla dinamica del sinistro – in ragione dei quali l'Assicurazione aveva ritenuto doveroso sporgere denuncia contro il per truffa assicurativa ed il cui procedimento penale si Pt_1
concludeva con provvedimento di archiviazione. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione del risarcimento richiesto in proporzione del concorso colposo dell'attore.
Il conducente , sebbene ritualmente citato, non si costituiva e Controparte_2
all'udienza del 7.5.2018 veniva dichiarato contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 17.5.2021 il precedente G.I. rilevava la mancata comparizione del convenuto contumace Controparte_2
- cui era stata regolarmente notificata l'ordinanza che ammetteva l'interrogatorio formale allo stesso deferito da parte attrice - e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni senza ammettere le ulteriori prove articolate da parte attrice.
Seguivano una serie di differimenti d'ufficio dovuti, anche, alla sostituzione del
Giudice titolare del ruolo e all'udienza del 14.1.2025 questo Giudice rigettava l'istanza attorea con cui si chiedeva la revoca dell'ordinanza emessa il 17.5.2021 e rinviava per la
3 precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 4.2.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sull'eccezione di tardività della costituzione dell'Assicurazione convenuta;
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione sollevata da parte attrice all'udienza del 28.9.2018 in ordine alla tardività di costituzione della compagnia assicurativa.
L'eccezione è priva di pregio.
In forza dell'articolo 166 c.p.c. la costituzione del convenuto deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'attore nell'atto di citazione o, nel caso di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis, II, comma, c.p.c. almeno dieci giorni prima della predetta udienza.
Come noto, il termine di cui all'art 166 c. p.c. non è perentorio ben potendo il convenuto costituirsi anche oltre la scadenza del predetto termine e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni con la conseguenza, tuttavia, che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c.
Orbene, nella vicenda in esame, la compagnia convenuta sebbene si sia costituita tardivamente si è difesa nel merito senza sollevare alcuna eccezione processuale o di merito non rilevabile d'ufficio e senza formulare alcuna domanda riconvenzionale con la conseguenza che non è incorsa in alcuna decadenza.
3. Nel merito;
La domanda è infondata.
L'odierno attore agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa di un incidente occorso il 22.6.2014 cagionato, a suo dire, dall'odierno convenuto.
Lamenta che mentre si trovava presso la Via Tommaso Campanella, in compagnia di amici, veniva investito dal - conducente e proprietario del veicolo Mercedes b 180, CP_2
tg. EA963WW, assicurato dalla compagnia assicuratrice convenuta – allorquando quest'ultimo effettuava una manovra di retromarcia e non avvedendosi della presenza del lo colpiva con la parte posteriore del veicolo facendolo rovinare a terra. Pt_1
4 La compagnia di contro, per come già rilevato, contesta Controparte_1
fortemente la storicità del sinistro evidenziando una serie di incongruenze che minano la credibilità della prospettazione attorea.
Tanto premesso, questo Giudice, esaminato attentamente il complessivo compendio probatorio, ritiene che non possa considerarsi provato l'an debeatur essendo emerse, dalle risultanze istruttorie in atti, delle insanabili incongruenze che compromettono la veridicità della ricostruzione attorea al punto da rendere superflua l'ammissione della prova testimoniale formulata da parte attrice atteso che le circostanze testimoniali articolate, quand'anche confermate dai testi, non consentirebbero di superare le ineliminabili discrasie rilevate.
Anzitutto, la prima contraddittorietà riguarda la dinamica del sinistro.
L'attore, sia nella richiesta di risarcimento danni indirizzata alla società assicuratrice in data 30.10.2014 sia nell'atto introduttivo del presente giudizio, lamenta che il contestato sinistro si è verificato presso la Via Tommaso Campanella per colpa esclusiva del il CP_2
quale, alla guida della Mercedes b180 tg EA963WW, eseguiva una manovra in retromarcia, non si avvedeva della sua presenza e lo investiva facendolo cadere rovinosamente a terra. (v. pag. 1 atto di citazione e all. 2 comparsa di costituzione).
Ebbene, tale ricostruzione contrasta con quanto emerge dalle produzioni documentali in atti.
Invero, nella perizia assicurativa a firma del dott. si legge Persona_1
testualmente “dinamica del sinistro descritta dal periziando: all'uscita da una discoteca si trovava con alcuni amici per strada quando veniva investito da uno scooter in transito” (Cfr.
p.
1. allegato 3 comparsa di costituzione) con la conseguenza che l'attore in sede di perizia ha riferito al medico dell'assicurazione una dinamica del sinistro completamente differente rispetto a quella riportata in citazione indicando differenti circostanze di fatto e differente mezzo investitore. Sulla genuinità della prospettazione attorea sorgono, quindi, non poche perplessità dovendosi, di contro, ritenere attendibile quanto riportato dal medico dell'assicurazione nella propria relazione. Invero, non si comprendono le ragioni per cui il
Dott. avrebbe dovuto riportare una ricostruzione del fatto diversa da quella Per_1
effettivamente riferita dal periziando . Pt_1
5 A ciò si aggiunge che il medesimo medico legale, escusso a sit, ha confermato quanto riportato nella propria relazione affermando quando segue: “Ho riportato nella mia relazione la dinamica dell'evento traumatico per come riferito dal danneggiato. Successivamente ho confrontato la riferita dinamica con la documentazione sanitaria prodotta prendendo atto che nella cartella clinica di ricovero dell'Ospedale Civile di Reggio Calabria, reparto di otorino, ove è riportato che la causa dell'incidente stradale è riconducibile a un investimento mentre il Sig. attraversava la strada […] Preciso che non è compito del medico legale Pt_1 svolgere ulteriori indagini relative alla dinamica che ha comportato le lesioni” (cfr. verbale di sit del 12.3.2016).
Invero, anche nella cartella clinica versata in atti (cfr. certificazione allegata alla documentazione medica, all.11 atto di citazione) il mezzo investitore viene identificato in un motociclo, difatti sotto la voce “anamnesi patologica prossima” viene così riportato: “circa 4 ore fa in seguito ad incidente stradale, mentre attraversava la strada, veniva investito da uno scooter, riportando politrauma”.
Tale circostanza rende ancora più verosimile che la dinamica riferita dall'attore in sede di operazioni peritali sia esattamente quella indicata nella perizia redatta dal medico dell'assicurazione con conseguente inattendibilità della ricostruzione riportata in citazione.
Passando, poi, al vaglio delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni - assunte dalla Polizia Giudiziaria nel procedimento penale (6561/20015 RGNR/I - 1664/16
RGGIP) incardinato a carico del per truffa assicurativa - si evincono ulteriori Pt_1
incongruenze che minano la prova della dinamica del sinistro per come ricostruita dall'attore nei propri scritti difensivi.
Più precisamente, il convenuto per quello che più rileva in questa sede, ha CP_2
riferito: “Verso le ore 14:00 del 22.6.2014, ero intento a trovare parcheggio in via Tommaso
Campanella in quanto dovevo andare a trovare un mio parente che mi attendeva ad un bar nei pressi. Giunto in prossimità dell'Istituto Campanella, notavo un parcheggio libero, quindi facevo retromarcia e nel momento in cui l'utilitaria veniva indietro, sentivo un urto provenire dalla parte posteriore. Immediatamente ho arrestato la marcia e ho visto che avevo appena urtato e fatto cadere a terra un pedone che stava transitando proprio dietro la mia autovettura. Sono sceso e mi sono sincerato delle condizioni del ragazzo dell'età di circa 25-
30 anni. […] trascorso un mese circa, sono stato contattato dal legale del giovane il quale
6 mi chiedeva se ero disposto a sottoscrivere il modello CAI per l'incidente in questione in quanto il suo assistito aveva avuto delle lesioni. Ho acconsentito a tale richiesta e ci siamo visti se non ricordo male all'interno di un'agenzia assicurativa di dove ho CP_3
solamente firmato il modello CAI che era stato già compilato in ogni sua parte” (Cfr. verbale di sit dell'8.1.2016).
Quanto dichiarato dal non trova riscontro nelle dichiarazioni del il CP_2 Pt_1 quale, sempre in sede di sit, ha affermato: “Verso le ore 02:00 del 22.06.2014 mi trovavo in compagnia di alcuni amici fermo all'angolo di via Tommaso Campanella intento a scherzare con loro. All'improvviso ho notato alcuni miei amici che si sono spostati in maniera repentina. Senza avere il tempo di fare altrettanto, ho sentito colpirmi sulle gambe e sulla schiena da un'autovettura Mercedes di colore scuro. L'auto mi ha urtato bruscamente facendomi sbattere violentemente con la parte destra sul viso nel marciapiede[...]L'uomo che mi ha investito è il sig. di Campo Calabro. Una volta uscito dall'ospedale Controparte_2
sono andato a trovarlo presso la sua abitazione, dove lo stesso, riconoscendo il proprio torto per l'incidente mi ha sottoscritto una dichiarazione nella quale si prendeva totalmente carico del sinistro […] l'autovettura investitrice era ferma e non riuscendo ad uscire dal parcheggio mi ha urtato violentemente facendomi rovinare a terra” (Cfr. verbale di sit del 15.1.2015).
Confrontando il contenuto delle superiori dichiarazioni emerge inconfutabilmente la contraddittorietà delle stesse in ordine alle seguenti circostanze:
i) orario del sinistro;
il ha dichiarato che in data 22.6.2014, alle ore 14:00, era CP_2
intento a trovare un parcheggio nelle adiacenze dei luoghi di causa dovendo andare a trovare un parente che lo attendeva al bar. Di contro, il ha riferito che si trovava in compagnia Pt_1
di alcuni amici nei predetti luoghi verso le ore 02:00. Ebbene, tale discrasia non può essere derubricata a una mera imprecisione connessa al decorso del tempo dal momento che sono state indicate due fasce orarie completamente differenti, con uno scarto di 12 ore, ed afferenti l'una al giorno e l'altra alla notte. Sebbene gli amici del abbiano tutti indicato che il Pt_1
sinistro è occorso alle 2:00 tale orario è incompatibile con la versione dei fatti riportata dal
(anche volendo ammettere che il predetto si sia confuso nel riferire sull'orario) CP_2
giacché è inverosimile che avesse preso appuntamento ad un bar con un parente alle due di notte.
7 ii) la dinamica del sinistro;
il convenuto ha riferito che, avvedendosi di un CP_2
parcheggio libero, mentre faceva retromarcia per entrare nel parcheggio, investiva l'odierno istante. Il , invece, ha dichiarato che l'autovettura condotta dal era ferma e, Pt_1 CP_2
pertanto, non riuscendo ad uscire dal parcheggio, lo ha urtato violentemente facendolo rovinare a terra.
iii) età del danneggiato;
il AS ha precisato che il soggetto investito era un ragazzo di circa 25- 30 anni. In realtà, l'attore all'epoca del sinistro aveva 44 anni. Appare evidente che la fisionomia di un uomo di 44 anni è diversa rispetto a quella di un ragazzo di 25 – 30 anni. Pertanto, la descrizione fatta dal conducente del veicolo in ordine al soggetto investito non può corrisponde alla persona dell'attore. iv) la sottoscrizione del modello CAI;
il AS ha dichiarato che, dopo circa un mese dal sinistro, veniva contattato dal legale del con il quale si incontrava presso un'agenzia Pt_1
assicurativa sita in Via Santa Caterina ove sottoscriveva il predetto modello CAI che risultava già compilato in ogni sua parte. Diversamente, il , interrogato sulla circostanza, ha Pt_1
negato che per il sinistro in esame sia stato sottoscritto un modello CAI precisando sul punto che, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, si recava personalmente presso l'abitazione del e quest'ultimo sottoscriveva una dichiarazione nella quale si prendeva totalmente CP_2
carico del sinistro.
Tra l'altro, nel modulo CAI, sottoscritto dal AS e versato in atti (all. 2 atto di citazione), lo stesso ha descritto la dinamica del sinistro come segue: “mi trovavo parcheggiato in Via Tommaso Campanella RC. Dopo essere uscito dal pub salivo sull'autovettura, nel fare retromarcia non mi accorgevo di un gruppo di persone e investivo uno di loro”.
Anche in tale sede, quindi, viene fornita una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella resa dinanzi alla Polizia Giudiziaria ove, invero, si ribadisce, il AS dichiarava di trovarsi suoi luoghi di causa in quanto lo stesso doveva andare a trovare un suo parente che lo attendeva nei pressi di un bar e, accortosi di un parcheggio libero, faceva retromarcia ed investiva l'odierno attore.
Emerge, dunque, l'incongruenza delle dichiarazioni rese in sede di sit tale da inficiare, in difetto di altra prova e unitamente alle ulteriori discrasie già evidenziate e di quelle che
8 verranno di seguito rilevate, la dimostrazione della verificazione del sinistro nella sua storicità
e secondo le modalità prospettate dall'attore.
Le predette contraddizioni non possono ritenersi superate dalle dichiarazioni dalle altre persone sentite a sit (ossia da e , amici Testimone_1 Controparte_4
dell'attore) dichiarazioni che, come noto, nel processo civile valgono come prove atipiche e sono liberamente valutabili dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e che, nella specie, non sono idonee a fornire la prova dell'an debeatur tenuto conto del carente e contraddittorio complessivo quadro probatorio.
Difatti, oltre alle già rilevate divergenze tra la dinamica riportata dall'attore in citazione e quella dallo stesso riferita in sede di operazioni peritali e le ulteriori incongruenze emerse in sede di esame delle dichiarazioni rese a sit, devono evidenziarsi ulteriori elementi che compromettono la genuinità della prospettazione attorea: i) l'assenza di una tempestiva denuncia essendo, quest'ultima, occorsa solo in data 30.10.2014 e, quindi, a distanza di quattro mesi dall'occorso sinistro;
ii) il mancato intervento delle autorità competenti nel luogo del sinistro.
Infine, merita segnalare un'ulteriore incongruenza.
Il , richiesto dagli Ufficiali della Polizia Giudiziaria di precisare se in passato o Pt_1
successivamente ai fatti per cui è causa fosse stato coinvolto in altri sinistri stradali, ha riferito di essere stato coinvolto sempre e solo in veste di danneggiato in tre sinistri stradali risalenti nel tempo: “In precedenza o successivamente al sinistro in questione, ha avuto altri incidenti stradali? ADR Si, molti anni fa. Nello specifico uno a Milano, un altro in autostrada nei pressi di Verona ed un altro a Reggio Calabria. Preciso che in tutti gli incidenti sono stato sempre vittima” (cfr., verbale di sit del 15.1.2016).
Ebbene, quanto riferito dal risulta smentito dal casellario prodotto Pt_1
dall'Assicurazione convenuta (all. 6 comparsa di costituzione) da cui emerge che l'odierno attore è stato coinvolto in un solo altro sinistro precedente a quello per cui è causa verificatosi in data 27.10.2011 (a Chieti e solo tre anni prima di quello in esame) e rispetto al quale egli è stato responsabile e non vittima. Degli altri sinistri riferiti dall'attore non vi è traccia, anzi dal casellario emergono sinistri successivi a quello oggetto del presente giudizio (segnatamente sinistro del 19.11.2014 e del 24.9.2015, in cui il è stato sempre coinvolto in qualità di Pt_1
responsabile), ma antecedenti l'escussione a sit del (avvenuta il 15.1.2016), circostanza Pt_1
9 che fa fortemente dubitare, unitamente a quanto già in precedenza rilevato, della veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso agli ufficiali di polizia giudiziaria.
Ancora, si osserva che anche la documentazione offerta da parte attrice a supporto della propria pretesa risarcitoria (in particolare, modulo CAI, certificazione ospedaliera rilasciata dal Reparto di Otorino della cui incongruenza è già stato dato atto) è insufficiente, in difetto di ulteriori riscontri, a provare la ricostruzione fornita dal nell'atto introduttivo. Pt_1
In particolare, quanto al modulo CAI si rileva l'infondatezza delle deduzioni attoree in ordine alla efficacia probatoria di tale documento che – secondo l'orientamento giurisprudenziale citato da parte attrice - se debitamente sottoscritto in ogni sua parte determinerebbe una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore mentre nei confronti dei conducenti - ai sensi dell'art 2735 c.c.- produrrebbe i medesimi effetti di una confessione giudiziale resa alla parte.
Invero, sul punto la Suprema Corte in una recente pronuncia ha ribadito che “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite - Cass. civ., SS UU, 5.5.2006, n. 10311 - più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel
10 rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla
L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato" (cfr. Cass. civ., sez. III,
3.6.2024, n.15431 che rinvia a Cass. civ., SS UU, 5.5.2006, n. 10311).
Applicando il superiore e condiviso principio di diritto alla vicenda in esame deve concludersi che sulla scorta del quadro probatorio in atti per come sopra delineato – contraddittorietà in ordine alla dinamica del sinistro, assenza di un rapporto di intervento delle autorità competenti, incongruenza delle dichiarazioni rese in sede di sit, assenza di una tempestiva denuncia – non può di certo riconoscersi alcun valore conducente al CAI in ordine alla dinamica del sinistro e alla relativa responsabilità e ciò vale sia nei confronti dell'assicurazione convenuta che del responsabile civile.
Tutte le considerazioni sin qui esposte, tenuto conto delle contraddittorie risultanze istruttorie e del delineato contestato probatorio, non possono ritenersi sconfessate dal decreto di archiviazione del 12.10.2016 con cui è stato definito il procedimento penale incardinato a carico dell'odierno attore per truffa assicurativa giacché, come noto, tale provvedimento, diversamente dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, non spiega efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento danno e, quindi, non determina alcun vincolo di valutazione per il Giudice nel presente giudizio.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “il decreto di archiviazione non vincola il giudice civile nell'accertamento degli estremi dell'illecito ai fini della delibazione della domanda di risarcimento del danno” (si v. Cass. civ. n. 6858/2018) in quanto tale decreto “non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché, a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo e, pertanto non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata” (Cfr. Cass. civ., sez. III, 2.7.2010, n. 15699; Cass. civ., s ez.III,19.10.2015, n. 21089).
Infine, per completezza, quanto all'interrogatorio formale deferito al convenuto si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice nelle note CP_2
conclusive, la mancata comparizione, senza giustificato motivo, dell'interrogando non
11 comporta automaticamente la conferma dei fatti dedotti nell'interrogatorio formale essendo una siffatta valutazione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice.
Invero, l'art. 232, II comma, c.p.c. non ricollega alla mancata risposta l'effetto automatico della ficta confessio, bensì attribuisce al Giudice un potere discrezionale di ritenere come provate quelle circostanze all'esito del confronto con gli altri elementi a disposizione (cfr. per tutte Cass. n. 1812/96 e n. 11233/97) come, tra l'altro, suggerisce il tenore letterale dello stesso articolo in esame ove, non a caso, è utilizzata l'espressione “può”.
In altri termini, la norma in esame non introduce alcun criterio di prova legale dei fatti capitolati su cui la parte deferita non abbia risposto, ma semplicemente lascia al Giudice la possibilità di riscontrare per tal via gli elementi di prova di qualsiasi natura che fossero già emersi nel corso dell'istruzione della causa.
Orbene, questo Giudice, esclude, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, che la mancata comparizione dell'interrogando possa essere valutata come conferma dei CP_2
fatti articolati nell'interrogatorio formale.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve escludersi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
Le acquisite risultanze non consentono di ritenere che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate dal e, pertanto, la domanda attorea va rigettata. Pt_1
3. Le spese di lite nei rapporti intercorrenti tra e la Parte_1 [...]
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori Controparte_1
minimi dello scaglione applicabile - determinato in base al valore della causa dichiarato da parte attrice non essendo stata espletata CTU - per le cause di valore fino a € 260.000,00 (DM
55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Nulla sulle spese nei rapporti intercorrenti tra l'attore ed il convenuto Controparte_2
stante la contumacia dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
12 2. condanna al pagamento, in favore della compagnia assicurativa, Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 7.052,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti del convenuto attesa la sua Controparte_2
contumacia;
Così deciso in Reggio Calabria in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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