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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 279 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
nato a [...] il [...], residente in [...]ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Domenica Columbano, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso in appello
appellante
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]ed CP_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valeria SC Medda, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 14.10.2024
appellata
All'udienza del 17.1.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia, in riforma della sentenza impugnata n. 1461/24 emessa dal Tribunale di Cagliari e pubblicata il 5 giugno 2024:
1. revocare l'assegno di mantenimento in favore della signora;
CP_1
2. ridurre l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore nella misura che Persona_1
l'adita Corte riterrà di giustizia, tenendo in debita considerazione i redditi effettivamente percepiti dallo , oltre a stabilire la corresponsione del 50% delle spese straordinarie secondo le liene Pt_1
guida elaborate dal CNF;
3. con vittoria di spese e onorari del giudizio di primo e di secondo grado.
Nell'interesse dell'appellata: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia:
a) rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza di primo grado n.
1461/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari e pubblicata in data 5 giugno 2024;
b) con vittoria di spese ed onorari di giudizio di primo e secondo grado, ordinando al signor Pt_1
di rifondere alla signora e non allo stato come stabilito nella sentenza di prime cure (stante la CP_1
revoca del patrocinio a spese dello stato) € 1.750,00 oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.8.2020 presso la Cancelleria del Tribunale di Cagliari Pt_1 Pt_1
, premesso di aver contratto matrimonio con il 5.9.2004, dal quale era nata in
[...] CP_1
data 28.12.2007 la figlia SC, che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza n.
919/18 con la quale era stato disposto l'affido condiviso della minore con suo collocamento presso la madre, alla quale era assegnato il piano rialzato della casa coniugale, nonché determinato a proprio carico un assegno di mantenimento di € 500,00 per la figlia e € 500,00 per la , chiese CP_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca dell'assegno in favore della moglie.
Al riguardo dedusse che la propria situazione economica aveva subito, rispetto al tempo della separazione, una sensibile riduzione, in particolar modo riconducibile al suo stato di salute, che aveva causato una riduzione della sua capacità di lavoro come allevatore.
La , costituitasi, chiese la conferma delle condizioni della separazione, assumendo di aver CP_1
dedicato il proprio impegno alla crescita della minore ed a lavorare nell'azienda del marito il quale,
peraltro, dopo la separazione, non le aveva più consentito di proseguire detta attività; sostenne che il ricorrente era titolare di una azienda florida, costituita da quattrocento capi ovini, dotata di mezzi all'avanguardia e personale dipendente, per la quale percepiva vari contributi regionali che non figuravano nella documentazione fiscale;
affermò di essere priva di reddito, essendo difficile trovare lavoro nel contesto geografico ove viveva, oltre alle condizioni di salute che non le consentivano di fare determinati sforzi.
Sentite le parti, con ordinanza del 28.12.2020 il Presidente f.f. confermò le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 629/21 il Tribunale pronunciò la cessazione degli effetti civili,
disponendo la prosecuzione del processo riguardo alla determinazione delle questioni patrimoniali dedotte dalle parti.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, con sentenza n. 1461/24 il Tribunale confermò l'affido condiviso della minore e la sua collocazione presso la madre, regolamentò i rapporti tra il ricorrente e la figlia, confermò l'assegnazione della porzione di casa coniugale alla e l'assegno di mantenimento in favore della minore nella CP_1
misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno divorzile, richiamati i presupposti per il riconoscimento dello stesso, come delineati dalla Suprema Corte Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/18, e rilevato che, comunque,
detto assegno risponde ad una esigenza assistenziale, osservò che, nel caso in esame, la era CP_1
priva di redditi ed era emerso un apprezzabile divario rispetto alle condizioni economiche delle parti;
infatti, era stato provato che la resistente, in ragione delle sue condizioni di salute, aveva subito una riduzione della propria capacità lavorativa, non tale peraltro da garantirle una prestazione
CP_ assistenziale da parte dell' per contro, la condizione reddituale dello doveva essere Pt_1
ricostruita sulla base di una pluralità di fattori e di indici, anche presuntivi, sulla base dei quali non poteva ritenersi emerso l'asserito decremento reddituale.
Al riguardo il collegio osservò che gli imprenditori agricoli godono di un sistema fiscale che consente di attribuire valore preminente, rispetto al dato formale emergente dalla dichiarazione dei redditi, ad altri elementi, indicatori di una capacità di reddito superiore a quella allegata;
lo Pt_1
era titolare di una azienda zootecnica di dimensioni non indifferenti – 330 capi ovini;
lo stesso,
inoltre, aveva dichiarato di percepire contributi regionali e comunitari, dei quali peraltro non via era prova documentale non essendovi l'obbligo di conteggio degli stessi nel bilancio aziendale. Inoltre, l'allegato significativo decremento non appariva verosimile alla luce del raffronto con la documentazione fiscale relativa all'impresa individuale, in particolare con le dichiarazioni Iva, dalle quali, al contrario, era emerso un aumento, nel corso degli anni, delle operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate dall'azienda nell'anno solare.
Lo era proprietario della casa coniugale, solo parzialmente assegnata alla , e di una Pt_1 CP_1
molteplicità di terreni.
Ciò posto, il Tribunale escluse la possibilità, nel caso in esame, di riconoscere l'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa; la , infatti, non aveva neppure dedotto di aver dovuto CP_1
sacrificare le proprie personali aspirazioni, né di aver rinunciato a realistiche occasioni lavorative per provvedere in via esclusiva alla cura ed all'educazione della figlia, se non nei limiti dell'ordinario apporto fornito dal coniuge nell'ambito del contesto familiare.
In particolare, il primo collegio osservò che la , a fondamento della richiesta di assegno CP_1
divorzile, aveva sostenuto di aver, durante gli anni di fidanzamento e di matrimonio, lavorato come coadiuvante nell'azienda dello , che non le aveva consentito di proseguire detta attività dopo Pt_1
la separazione, e che il contesto nel quale viveva e i suoi problemi di salute le avevano impedito di trovare una occupazione;
il Tribunale, peraltro, rilevò che “Tali assunti, contestati dal ricorrente,
non hanno trovato riscontro alcuno”.
Pertanto, avuto riguardo al solo profilo assistenziale, il Tribunale determinò la debenza di un assegno divorzile nella misura di € 350,00 al mese.
Lo ha proposto appello, cui ha resistito la . Pt_1 CP_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo esclusivamente assistenziale, senza peraltro rilevare che tra le parti non vi era una significativa sproporzione reddituale, che il matrimonio aveva avuto una durata di soli otto anni, e senza considerare le condizioni di salute anche di esso appellante, tali da limitarne la capacità di lavoro e,
quindi, di reddito. Per altro verso, la non aveva adeguatamente dimostrato di essere priva di capacità di lavoro, CP_1
anzi, considerato che il modesto importo dell'assegno non le consentirebbe di far fronte neppure alle primarie esigenze, doveva presuntivamente ritenersi che la stessa svolgesse attività lavorativa,
in nero. Non senza considerare che alla data del ricorso per la separazione – 2013 - la stessa aveva
38 anni e non si era mai attivata per la ricerca di una piena autonomia economica.
L'appello è fondato.
In materia di assegno divorzile la Suprema Corte ha affermato che il giudice “nel valutare
l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richieda l'assegno divorzile, o l'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5,
comma 6, L. n. 898/70, sia dell'impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della
necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione
del patrimonio comune, o dell'altro coniuge, durante la vita matrimoniale. In particolare non hanno rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex
coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è essenziale alla ricostruzione del tenore di vita
matrimoniale, ma è ormai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno” (Cass. 14160/22).
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che, in tale ottica, “il giudizio, pur dovendo muovere
dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere
volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo
l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale
adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (Cass. 6002/22).
Nel caso in esame il Tribunale ha riconosciuto l'assegno nella sola sua componente assistenziale,
sul rilievo che la è priva di redditi propri e della sussistenza di un apprezzabile divario tra CP_1
le condizioni economiche delle parti.
È stata, quindi, esclusa dallo stesso Tribunale la possibilità di riconoscere un assegno divorzile sotto il profilo perequantivo-compensativo, non avendo la provato, e neppure allegato, di CP_1
avere dovuto sacrificare proprie aspirazioni di affermazione professionale o in genere lavorativa per far fronte alle esigenze della famiglia, e tanto meno ha dimostrato le ragioni della sua attuale situazione economica ed il relativo nesso causale.
Nell'accertamento del diritto a percepire l'assegno divorzile non è, infatti, sufficiente riscontrare una disparità economica fra i coniugi, ma si dovrà fornire la prova che essa “sia dipendente dalle
scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con
sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti con ruolo trainante
endofamiliare” tenuto conto dell'età, della conformazione del mercato del lavoro e alla durata del matrimonio;
presupposti che, invero, sono espressione del principio di autodeteminazione e autoresponsabilità dei coniugi.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale conseguente alla pronuncia del divorzio, fra le parti si attenua notevolmente, fino quasi a venir meno, il vincolo di solidarietà, condizione necessaria affinché la scelta matrimoniale sia effettivamente reversibile, sussistendo, al più, l'operatività del principio di autoresponsabilità, che impone la condivisione delle conseguenze delle scelte, laddove comuni.
Nel compiere dette valutazioni, inoltre, occorre considerare che, al momento della fine della convivenza (databile quantomeno al febbraio 2013, data del ricorso per la separazione) la CP_1
aveva 38 anni, e ne aveva 44 alla data della sentenza di separazione;
età che ben le avrebbe consentito di inserirsi nel mercato del lavoro, anche in considerazione dell'età ormai raggiunta dalla figlia, tale da non necessitare la continua presenza della madre.
Al riguardo l'appellata ha invocato un difficile contesto geografico e le proprie condizioni di salute,
tali da non consentirle di svolgere attività lavorativa.
Ebbene, sotto il primo profilo non pare che il luogo di residenza della abbia un tessuto CP_1
economico sociale talmente compromesso da non consentirle di reperire una attività lavorativa, non senza considerare che la stessa ben potrebbe, anche mediante l'utilizzo di mezzi pubblici, spostarsi nei centri vicini per lavorare. Per altro verso, dalla documentazione prodotta risulta che entrambe le parti sono affette da condizioni di salute pressoché analoghe, cosicché la conseguente riduzione della capacità
lavorativa, al più, deve essere riconosciuta in ugual misura per entrambe.
Tra l'altro, pare effettivamente poco probabile che la possa provvedere alle proprie esigenze CP_1
solo grazie al modesto importo liquidato a titolo di assegno divorzile, apparendo quindi ben verosimile che la stessa usufruisca di altri redditi propri, derivanti da lavoro non regolarizzato.
In tale contesto, pertanto, si ritiene non sufficientemente dimostrata neppure l'esigenza assistenziale, con conseguente rigetto della domanda della . CP_1
Quanto alla individuazione della decorrenza della revoca dell'assegno, disposto in primo grado con i provvedimenti provvisori, occorre rilevare la differente natura dell'assegno divorzile e dell'assegno separativo, già riconosciuto con la sentenza di separazione e confermato in primo grado con i provvedimenti provvisori. Natura che viene meno dal momento della pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, dalla quale l'assegno costituisce una nuova attribuzione, avente presupposti propri e differenti.
Nel caso in esame, pertanto, la revoca dell'assegno deve avere decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n. 629/21, con la quale il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha chiesto la riduzione del contributo di mantenimento della minore figlia, in considerazione della propria diminuita capacità lavorativa.
Ha, inoltre, lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale con riferimento alle linee guida relative all'assunzione e divisione al 50% delle spese straordinarie.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Quanto alla richiesta riduzione dell'assegno in favore della figlia, basti rilevare che lo non è Pt_1
in condizioni di indigenza, non deve più provvedere al pagamento dell'assegno divorzile, cosicché non si ravvisano affatto le condizioni per una riduzione dell'assegno in favore della minore figlia.
Per contro, anche al fine di evitare futuri contrasti tra le parti che si risolverebbero in danno della minore, appare effettivamente opportuno specificare i criteri per la assunzione e suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie, essendosi il Tribunale limitato a disporre che lo debba Pt_1 contribuirvi nella misura del 50%.
Pertanto, dovendosi indicare linee guida, si ritiene di poter fare riferimento a quelle elaborate dal
Contr
Avuto riguardo alla natura ed all'esito globale del giudizio, si ritiene la sussistenza dei presupposti per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 1461/24 del Tribunale di Cagliari, che nel resto conferma:
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da , disponendo la revoca CP_1
dell'obbligo posto a carico dello a far data dal passaggio in giudicato della sentenza n. 629/21 Pt_1
del Tribunale di Cagliari;
3. Dispone che lo debba provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese Pt_1
straordinarie nell'interesse della minore figlia secondo le linee guida elaborate dal CNF;
4. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di Consiglio 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 279 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
nato a [...] il [...], residente in [...]ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Domenica Columbano, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso in appello
appellante
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]ed CP_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valeria SC Medda, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 14.10.2024
appellata
All'udienza del 17.1.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia, in riforma della sentenza impugnata n. 1461/24 emessa dal Tribunale di Cagliari e pubblicata il 5 giugno 2024:
1. revocare l'assegno di mantenimento in favore della signora;
CP_1
2. ridurre l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore nella misura che Persona_1
l'adita Corte riterrà di giustizia, tenendo in debita considerazione i redditi effettivamente percepiti dallo , oltre a stabilire la corresponsione del 50% delle spese straordinarie secondo le liene Pt_1
guida elaborate dal CNF;
3. con vittoria di spese e onorari del giudizio di primo e di secondo grado.
Nell'interesse dell'appellata: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia:
a) rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza di primo grado n.
1461/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari e pubblicata in data 5 giugno 2024;
b) con vittoria di spese ed onorari di giudizio di primo e secondo grado, ordinando al signor Pt_1
di rifondere alla signora e non allo stato come stabilito nella sentenza di prime cure (stante la CP_1
revoca del patrocinio a spese dello stato) € 1.750,00 oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.8.2020 presso la Cancelleria del Tribunale di Cagliari Pt_1 Pt_1
, premesso di aver contratto matrimonio con il 5.9.2004, dal quale era nata in
[...] CP_1
data 28.12.2007 la figlia SC, che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza n.
919/18 con la quale era stato disposto l'affido condiviso della minore con suo collocamento presso la madre, alla quale era assegnato il piano rialzato della casa coniugale, nonché determinato a proprio carico un assegno di mantenimento di € 500,00 per la figlia e € 500,00 per la , chiese CP_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca dell'assegno in favore della moglie.
Al riguardo dedusse che la propria situazione economica aveva subito, rispetto al tempo della separazione, una sensibile riduzione, in particolar modo riconducibile al suo stato di salute, che aveva causato una riduzione della sua capacità di lavoro come allevatore.
La , costituitasi, chiese la conferma delle condizioni della separazione, assumendo di aver CP_1
dedicato il proprio impegno alla crescita della minore ed a lavorare nell'azienda del marito il quale,
peraltro, dopo la separazione, non le aveva più consentito di proseguire detta attività; sostenne che il ricorrente era titolare di una azienda florida, costituita da quattrocento capi ovini, dotata di mezzi all'avanguardia e personale dipendente, per la quale percepiva vari contributi regionali che non figuravano nella documentazione fiscale;
affermò di essere priva di reddito, essendo difficile trovare lavoro nel contesto geografico ove viveva, oltre alle condizioni di salute che non le consentivano di fare determinati sforzi.
Sentite le parti, con ordinanza del 28.12.2020 il Presidente f.f. confermò le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 629/21 il Tribunale pronunciò la cessazione degli effetti civili,
disponendo la prosecuzione del processo riguardo alla determinazione delle questioni patrimoniali dedotte dalle parti.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, con sentenza n. 1461/24 il Tribunale confermò l'affido condiviso della minore e la sua collocazione presso la madre, regolamentò i rapporti tra il ricorrente e la figlia, confermò l'assegnazione della porzione di casa coniugale alla e l'assegno di mantenimento in favore della minore nella CP_1
misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno divorzile, richiamati i presupposti per il riconoscimento dello stesso, come delineati dalla Suprema Corte Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/18, e rilevato che, comunque,
detto assegno risponde ad una esigenza assistenziale, osservò che, nel caso in esame, la era CP_1
priva di redditi ed era emerso un apprezzabile divario rispetto alle condizioni economiche delle parti;
infatti, era stato provato che la resistente, in ragione delle sue condizioni di salute, aveva subito una riduzione della propria capacità lavorativa, non tale peraltro da garantirle una prestazione
CP_ assistenziale da parte dell' per contro, la condizione reddituale dello doveva essere Pt_1
ricostruita sulla base di una pluralità di fattori e di indici, anche presuntivi, sulla base dei quali non poteva ritenersi emerso l'asserito decremento reddituale.
Al riguardo il collegio osservò che gli imprenditori agricoli godono di un sistema fiscale che consente di attribuire valore preminente, rispetto al dato formale emergente dalla dichiarazione dei redditi, ad altri elementi, indicatori di una capacità di reddito superiore a quella allegata;
lo Pt_1
era titolare di una azienda zootecnica di dimensioni non indifferenti – 330 capi ovini;
lo stesso,
inoltre, aveva dichiarato di percepire contributi regionali e comunitari, dei quali peraltro non via era prova documentale non essendovi l'obbligo di conteggio degli stessi nel bilancio aziendale. Inoltre, l'allegato significativo decremento non appariva verosimile alla luce del raffronto con la documentazione fiscale relativa all'impresa individuale, in particolare con le dichiarazioni Iva, dalle quali, al contrario, era emerso un aumento, nel corso degli anni, delle operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate dall'azienda nell'anno solare.
Lo era proprietario della casa coniugale, solo parzialmente assegnata alla , e di una Pt_1 CP_1
molteplicità di terreni.
Ciò posto, il Tribunale escluse la possibilità, nel caso in esame, di riconoscere l'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa; la , infatti, non aveva neppure dedotto di aver dovuto CP_1
sacrificare le proprie personali aspirazioni, né di aver rinunciato a realistiche occasioni lavorative per provvedere in via esclusiva alla cura ed all'educazione della figlia, se non nei limiti dell'ordinario apporto fornito dal coniuge nell'ambito del contesto familiare.
In particolare, il primo collegio osservò che la , a fondamento della richiesta di assegno CP_1
divorzile, aveva sostenuto di aver, durante gli anni di fidanzamento e di matrimonio, lavorato come coadiuvante nell'azienda dello , che non le aveva consentito di proseguire detta attività dopo Pt_1
la separazione, e che il contesto nel quale viveva e i suoi problemi di salute le avevano impedito di trovare una occupazione;
il Tribunale, peraltro, rilevò che “Tali assunti, contestati dal ricorrente,
non hanno trovato riscontro alcuno”.
Pertanto, avuto riguardo al solo profilo assistenziale, il Tribunale determinò la debenza di un assegno divorzile nella misura di € 350,00 al mese.
Lo ha proposto appello, cui ha resistito la . Pt_1 CP_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo esclusivamente assistenziale, senza peraltro rilevare che tra le parti non vi era una significativa sproporzione reddituale, che il matrimonio aveva avuto una durata di soli otto anni, e senza considerare le condizioni di salute anche di esso appellante, tali da limitarne la capacità di lavoro e,
quindi, di reddito. Per altro verso, la non aveva adeguatamente dimostrato di essere priva di capacità di lavoro, CP_1
anzi, considerato che il modesto importo dell'assegno non le consentirebbe di far fronte neppure alle primarie esigenze, doveva presuntivamente ritenersi che la stessa svolgesse attività lavorativa,
in nero. Non senza considerare che alla data del ricorso per la separazione – 2013 - la stessa aveva
38 anni e non si era mai attivata per la ricerca di una piena autonomia economica.
L'appello è fondato.
In materia di assegno divorzile la Suprema Corte ha affermato che il giudice “nel valutare
l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richieda l'assegno divorzile, o l'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5,
comma 6, L. n. 898/70, sia dell'impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della
necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione
del patrimonio comune, o dell'altro coniuge, durante la vita matrimoniale. In particolare non hanno rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex
coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è essenziale alla ricostruzione del tenore di vita
matrimoniale, ma è ormai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno” (Cass. 14160/22).
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che, in tale ottica, “il giudizio, pur dovendo muovere
dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere
volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo
l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale
adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (Cass. 6002/22).
Nel caso in esame il Tribunale ha riconosciuto l'assegno nella sola sua componente assistenziale,
sul rilievo che la è priva di redditi propri e della sussistenza di un apprezzabile divario tra CP_1
le condizioni economiche delle parti.
È stata, quindi, esclusa dallo stesso Tribunale la possibilità di riconoscere un assegno divorzile sotto il profilo perequantivo-compensativo, non avendo la provato, e neppure allegato, di CP_1
avere dovuto sacrificare proprie aspirazioni di affermazione professionale o in genere lavorativa per far fronte alle esigenze della famiglia, e tanto meno ha dimostrato le ragioni della sua attuale situazione economica ed il relativo nesso causale.
Nell'accertamento del diritto a percepire l'assegno divorzile non è, infatti, sufficiente riscontrare una disparità economica fra i coniugi, ma si dovrà fornire la prova che essa “sia dipendente dalle
scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con
sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti con ruolo trainante
endofamiliare” tenuto conto dell'età, della conformazione del mercato del lavoro e alla durata del matrimonio;
presupposti che, invero, sono espressione del principio di autodeteminazione e autoresponsabilità dei coniugi.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale conseguente alla pronuncia del divorzio, fra le parti si attenua notevolmente, fino quasi a venir meno, il vincolo di solidarietà, condizione necessaria affinché la scelta matrimoniale sia effettivamente reversibile, sussistendo, al più, l'operatività del principio di autoresponsabilità, che impone la condivisione delle conseguenze delle scelte, laddove comuni.
Nel compiere dette valutazioni, inoltre, occorre considerare che, al momento della fine della convivenza (databile quantomeno al febbraio 2013, data del ricorso per la separazione) la CP_1
aveva 38 anni, e ne aveva 44 alla data della sentenza di separazione;
età che ben le avrebbe consentito di inserirsi nel mercato del lavoro, anche in considerazione dell'età ormai raggiunta dalla figlia, tale da non necessitare la continua presenza della madre.
Al riguardo l'appellata ha invocato un difficile contesto geografico e le proprie condizioni di salute,
tali da non consentirle di svolgere attività lavorativa.
Ebbene, sotto il primo profilo non pare che il luogo di residenza della abbia un tessuto CP_1
economico sociale talmente compromesso da non consentirle di reperire una attività lavorativa, non senza considerare che la stessa ben potrebbe, anche mediante l'utilizzo di mezzi pubblici, spostarsi nei centri vicini per lavorare. Per altro verso, dalla documentazione prodotta risulta che entrambe le parti sono affette da condizioni di salute pressoché analoghe, cosicché la conseguente riduzione della capacità
lavorativa, al più, deve essere riconosciuta in ugual misura per entrambe.
Tra l'altro, pare effettivamente poco probabile che la possa provvedere alle proprie esigenze CP_1
solo grazie al modesto importo liquidato a titolo di assegno divorzile, apparendo quindi ben verosimile che la stessa usufruisca di altri redditi propri, derivanti da lavoro non regolarizzato.
In tale contesto, pertanto, si ritiene non sufficientemente dimostrata neppure l'esigenza assistenziale, con conseguente rigetto della domanda della . CP_1
Quanto alla individuazione della decorrenza della revoca dell'assegno, disposto in primo grado con i provvedimenti provvisori, occorre rilevare la differente natura dell'assegno divorzile e dell'assegno separativo, già riconosciuto con la sentenza di separazione e confermato in primo grado con i provvedimenti provvisori. Natura che viene meno dal momento della pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, dalla quale l'assegno costituisce una nuova attribuzione, avente presupposti propri e differenti.
Nel caso in esame, pertanto, la revoca dell'assegno deve avere decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n. 629/21, con la quale il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha chiesto la riduzione del contributo di mantenimento della minore figlia, in considerazione della propria diminuita capacità lavorativa.
Ha, inoltre, lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale con riferimento alle linee guida relative all'assunzione e divisione al 50% delle spese straordinarie.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Quanto alla richiesta riduzione dell'assegno in favore della figlia, basti rilevare che lo non è Pt_1
in condizioni di indigenza, non deve più provvedere al pagamento dell'assegno divorzile, cosicché non si ravvisano affatto le condizioni per una riduzione dell'assegno in favore della minore figlia.
Per contro, anche al fine di evitare futuri contrasti tra le parti che si risolverebbero in danno della minore, appare effettivamente opportuno specificare i criteri per la assunzione e suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie, essendosi il Tribunale limitato a disporre che lo debba Pt_1 contribuirvi nella misura del 50%.
Pertanto, dovendosi indicare linee guida, si ritiene di poter fare riferimento a quelle elaborate dal
Contr
Avuto riguardo alla natura ed all'esito globale del giudizio, si ritiene la sussistenza dei presupposti per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 1461/24 del Tribunale di Cagliari, che nel resto conferma:
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da , disponendo la revoca CP_1
dell'obbligo posto a carico dello a far data dal passaggio in giudicato della sentenza n. 629/21 Pt_1
del Tribunale di Cagliari;
3. Dispone che lo debba provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese Pt_1
straordinarie nell'interesse della minore figlia secondo le linee guida elaborate dal CNF;
4. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di Consiglio 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu