Sentenza 25 gennaio 1980
Massime • 1
L'adempimento dell'Obbligo del venditore di cosa altrui puo avvenire non solo con l'acquisto da parte sua della cosa del terzo, secondo la previsione dell'art 1478 cod civ, ma anche, quando sia espressamente pattuito, inducendo il terzo titolare ad alienare il bene direttamente al compratore ovvero a conferire al medesimo, o a persona di sua fiducia, mandato irrevocabile a vendere detto bene, cosi da assicurare allo stesso compratore lo strumento ed il potere di disporre il trasferimento della cosa a se o ad altri, e, pertanto, una tale pattuizione non produce novazione oggettiva del contratto, ma soltanto modificazione delle modalita di esecuzione della obbligazione gravante sul venditore di cosa altrui. ( V 4449/76, mass n 383167; ( V 3289/75, mass n 377406).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/1980, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1980 |
Testo completo
L'adempimento dell'Obbligo del venditore di cosa altrui puo avvenire non solo con l'acquisto da parte sua della cosa del terzo, secondo la previsione dell'art 1478 cod civ, ma anche, quando sia espressamente pattuito, inducendo il terzo titolare ad alienare il bene direttamente al compratore ovvero a conferire al medesimo, o a persona di sua fiducia, mandato irrevocabile a vendere detto bene, cosi da assicurare allo stesso compratore lo strumento ed il potere di disporre il trasferimento della cosa a se o ad altri, e, pertanto, una tale pattuizione non produce novazione oggettiva del contratto, ma soltanto modificazione delle modalita di esecuzione della obbligazione gravante sul venditore di cosa altrui. ( V 4449/76, mass n 383167; ( V 3289/75, mass n 377406).*