Art. 4.
Gli articoli 148, 155, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 148. - "All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete, a carico dell'erario, un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato, al maturare delle seguenti anzianita' di servizio, senza demerito:
segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;
segretario, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;
segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;
segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;
segretario capo, dopo trenta anni di servizio.
L'attribuzione delle qualifiche successive alla prima e' disposta con decreto del presidente della Corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina.
Il presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.
Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero".
Articolo 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato, avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.
L'Ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennita' integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della medesima carriera avente la qualifica di segretario capo, deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente detto importo, elevato di quattro aumenti biennali periodici".
Articolo 169. - "All'aiutante ufficiale giudiziario, che con i diritti percepiti, al netto del dieci per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'erario una indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato fino all'ammontare dello stipendio delle successive qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato al maturare delle seguenti anzianita' di servizio senza demerito:
coadiutore, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;
coadiutore, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;
coadiutore principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;
coadiutore principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;
coadiutore capo, dopo trenta anni di servizio.
Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo quarto e quinto comma dell'articolo 148.
Per la liquidazione dell'indennita' integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152".
Articolo 171. - "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.
Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto dei dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.
L'aiutante ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennita' integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della stessa carriera avente la qualifica di coadiutore capo, deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente l'ammontare del suddetto stipendio, all'undicesimo aumento periodico.".
Gli articoli 148, 155, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 148. - "All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete, a carico dell'erario, un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato, al maturare delle seguenti anzianita' di servizio, senza demerito:
segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;
segretario, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;
segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;
segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;
segretario capo, dopo trenta anni di servizio.
L'attribuzione delle qualifiche successive alla prima e' disposta con decreto del presidente della Corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina.
Il presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.
Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero".
Articolo 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato, avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.
L'Ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennita' integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della medesima carriera avente la qualifica di segretario capo, deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente detto importo, elevato di quattro aumenti biennali periodici".
Articolo 169. - "All'aiutante ufficiale giudiziario, che con i diritti percepiti, al netto del dieci per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'erario una indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato fino all'ammontare dello stipendio delle successive qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato al maturare delle seguenti anzianita' di servizio senza demerito:
coadiutore, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;
coadiutore, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;
coadiutore principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;
coadiutore principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;
coadiutore capo, dopo trenta anni di servizio.
Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo quarto e quinto comma dell'articolo 148.
Per la liquidazione dell'indennita' integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152".
Articolo 171. - "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.
Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto dei dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.
L'aiutante ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennita' integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della stessa carriera avente la qualifica di coadiutore capo, deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente l'ammontare del suddetto stipendio, all'undicesimo aumento periodico.".