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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2356/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/02/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CATTARINO DANIELA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 18/09/2009
in TARANTO con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di TARANTO al n. 113, Parte 2, Serie A, Ufficio 5, anno 2009;
- preso atto che dall'unione sono nate le figlie Per_1
(24/12/2011), e (23.02.2015), entrambe minorenni;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie minori;
Oggetto:
separazione
consensuale - in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 18/09/2009 in
[...]
TARANTO, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di TARANTO al n. 113, Parte 2, Serie A, Ufficio 5, anno 2009, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, fissando ciascuno di loro la propria residenza e/o il proprio domicilio ove riterrà opportuno, comunicandone ogni variazione all'altro coniuge entro 30 giorni dalla variazione stessa;
2) Dispone che la responsabilità genitoriale sulle figlie Persona_3
e sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali: Persona_4
si terranno reciprocamente informati sugli aspetti importanti che riguardano la salute, la vita scolastica, l'educazione e la crescita delle figlie;
si confronteranno preventivamente su tutte le decisioni da assumere in relazione alla salute, all'educazione e all'istruzione delle figlie, tenendo conto delle loro inclinazioni, delle loro aspettative e dei loro propositi;
collaboreranno tra loro al fine di consentire alle figlie di praticare le attività extrascolastiche già intraprese (canto per la figlia Persona_3
e nuoto per la figlia ) e/o altre attività che si rivelino
[...] Persona_4
di loro interesse.
3) Prende atto che le figlie e Persona_3 Persona_4
manterranno la residenza prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, e dispone che trascorrano con il padre i seguenti periodi:
nel corso dell'anno, su un modulo temporale reiterato di 14 giorni, nella prima settimana due serate, individuate fin d'ora nel lunedì sera e nel giovedì sera, nonché il giorno di sabato e il giorno della domenica, compreso il pernottamento dopo le serate suindicate e il pernottamento tra il sabato e la domenica ove possibile, in base alle esigenze delle figlie e all'idoneità dell'abitazione del padre ad ospitarle;
nella seconda settimana tre serate, individuate fin d'ora nel lunedì sera, nel giovedì sera e nel venerdì sera, compreso il pernottamento ove possibile, in base alle esigenze delle figlie e all'idoneità dell'abitazione del padre ad ospitarle;
durante l'estate per due o tre settimane, anche non consecutive, compatibilmente con la tradizione di far trascorrere alle figlie un lungo periodo in Puglia dai nonni materni assieme alla madre nel periodo luglio
-agosto di ogni anno;
il giorno di Natale una volta ogni due anni, cominciando da Natale
2025;
il giorno di Capodanno una volta ogni due anni, cominciando da
Capodanno 2027;
il giorno di Pasqua una volta ogni due anni, cominciando da Pasqua
2025;
il giorno del Lunedì dell'Angelo ogni due anni, cominciando dal Lunedì dell'Angelo 2026;
4) Dà atto che ogni modifica o sostituzione dei periodi suindicati, dovuta a specifiche esigenze dei genitori o delle figlie, o dovuta alla programmazione di brevi vacanze di ciascun genitore assieme alle figlie, sarà preventivamente concordata tra i coniugi, rispettando comunque l'obiettivo di mantenere frequenti e regolari i contatti delle figlie con entrambi i genitori;
5) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto delle figlie nei periodi in cui le terrà con sé, sostenendo le spese di vitto e alloggio.
6) Dispone che contribuirà, inoltre, al mantenimento Parte_1 delle figlie corrispondendo a , un assegno di € 150,00 Parte_2 al mese per la figlia ed un assegno di € 150,00 al Persona_3
mese per la figlia , entro il giorno 5 di ciascun mese, a Persona_4
partire dal mese di marzo 2025, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici I.S.T.A.T.;
7) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, quali le spese mediche e scolastiche, le spese per la pratica di attività sportive e culturali concordate, nonché le spese per l'acquisto di vestiario e calzature nell'interesse delle figlie sono poste a carico di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, sulla base della relativa documentazione;
8) Dà atto che l'assegno unico per le figlie a carico sarà percepito in via esclusiva da;
Parte_2
9) Tenendo conto dei primari interessi delle figlie a mantenere un rapporto affettivo equilibrato con entrambi i genitori e per rispetto reciproco delle esigenze organizzative di ciascun genitore, dà atto che e si impegnano a gestire Parte_1 Parte_2 un'eventuale nuova relazione affettiva in modo da non compromettere il proprio ruolo genitoriale e da non condizionare le modalità di gestione della bigenitorialità così come concordate;
10) Dà atto che i coniugi si impegnano reciprocamente fin d'ora a prestare l'assenso alla richiesta di rilascio e/o di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia per loro stessi che per le figlie;
11) Dà atto che, per regolamentare e/o definire parzialmente i rapporti patrimoniali tra loro instaurati in costanza di matrimonio, i coniugi concordano quanto segue:
a) e formalizzeranno il passaggio di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Kia targata FB088LC ai genitori di Parte_2
, oppure ad uno solo di loro, riconoscendo di aver già ricevuto il
[...]
corrispettivo concordato;
b) manterrà l'uso esclusivo dell'autovettura Peugeot Parte_1 targata DV477CS, assumendo fin d'ora tutte le responsabilità e tutti gli oneri che derivano dalla proprietà e/o dalla circolazione del veicolo;
egli potrà in qualunque momento esercitare l'opzione di intestare a sé tale veicolo sostenendo le spese del passaggio di proprietà, oppure l'opzione di esigere che la moglie formalizzi la vendita del veicolo a terzi o ne chieda la rottamazione;
c) L'autovettura Volkswagen targata FW880RD rimane di proprietà esclusiva di , la quale assume in via esclusiva tutte le Parte_2
responsabilità e tutti gli oneri che derivano dalla proprietà e/o dalla circolazione del veicolo;
d) Il Conto Corrente n. 105222510 acceso presso la banca Unicredit
S.p.A., benché formalmente cointestato, sarà considerato come conto corrente personale di e su tale conto corrente saranno Parte_1
addebitate le rate del mutuo ipotecario e del finanziamento ottenuto da per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico della casa Parte_2
familiare;
e) Su tale conto corrente verserà, periodo per periodo, Parte_2
la somma corrispondente alla quota di ½ delle rate del mutuo ipotecario cointestato e dei 2 finanziamenti ottenuti separatamente dai coniugi per spese inerenti alla casa familiare;
f) Con tali operazioni di addebito e di versamento sul conto formalmente cointestato presso la Unicredit S.p.A., i coniugi continueranno di fatto a sostenere nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto congiuntamente per l'acquisto della casa familiare ed il pagamento dei due finanziamenti contratti separatamente con la Unicredit S.P.A. per le migliorie apportate al fabbricato;
g) Se i coniugi decideranno di chiedere alla Fineco Bank S.p.A.
l'estinzione e la liquidazione del Conto Corrente n. 6073476 e/o la liquidazione del collegato Deposito Amministrato n. 8167188, il ricavato sarà diviso tra loro in parti uguali;
h) sosterrà in via esclusiva le spese per fornitura di Parte_2
tutte le utenze domestiche riferite alla casa familiare.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARANTO, di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.113, Parte 2, Serie A, Ufficio 5, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 03/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2356/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/02/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CATTARINO DANIELA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 18/09/2009
in TARANTO con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di TARANTO al n. 113, Parte 2, Serie A, Ufficio 5, anno 2009;
- preso atto che dall'unione sono nate le figlie Per_1
(24/12/2011), e (23.02.2015), entrambe minorenni;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie minori;
Oggetto:
separazione
consensuale - in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 18/09/2009 in
[...]
TARANTO, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di TARANTO al n. 113, Parte 2, Serie A, Ufficio 5, anno 2009, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, fissando ciascuno di loro la propria residenza e/o il proprio domicilio ove riterrà opportuno, comunicandone ogni variazione all'altro coniuge entro 30 giorni dalla variazione stessa;
2) Dispone che la responsabilità genitoriale sulle figlie Persona_3
e sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali: Persona_4
si terranno reciprocamente informati sugli aspetti importanti che riguardano la salute, la vita scolastica, l'educazione e la crescita delle figlie;
si confronteranno preventivamente su tutte le decisioni da assumere in relazione alla salute, all'educazione e all'istruzione delle figlie, tenendo conto delle loro inclinazioni, delle loro aspettative e dei loro propositi;
collaboreranno tra loro al fine di consentire alle figlie di praticare le attività extrascolastiche già intraprese (canto per la figlia Persona_3
e nuoto per la figlia ) e/o altre attività che si rivelino
[...] Persona_4
di loro interesse.
3) Prende atto che le figlie e Persona_3 Persona_4
manterranno la residenza prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, e dispone che trascorrano con il padre i seguenti periodi:
nel corso dell'anno, su un modulo temporale reiterato di 14 giorni, nella prima settimana due serate, individuate fin d'ora nel lunedì sera e nel giovedì sera, nonché il giorno di sabato e il giorno della domenica, compreso il pernottamento dopo le serate suindicate e il pernottamento tra il sabato e la domenica ove possibile, in base alle esigenze delle figlie e all'idoneità dell'abitazione del padre ad ospitarle;
nella seconda settimana tre serate, individuate fin d'ora nel lunedì sera, nel giovedì sera e nel venerdì sera, compreso il pernottamento ove possibile, in base alle esigenze delle figlie e all'idoneità dell'abitazione del padre ad ospitarle;
durante l'estate per due o tre settimane, anche non consecutive, compatibilmente con la tradizione di far trascorrere alle figlie un lungo periodo in Puglia dai nonni materni assieme alla madre nel periodo luglio
-agosto di ogni anno;
il giorno di Natale una volta ogni due anni, cominciando da Natale
2025;
il giorno di Capodanno una volta ogni due anni, cominciando da
Capodanno 2027;
il giorno di Pasqua una volta ogni due anni, cominciando da Pasqua
2025;
il giorno del Lunedì dell'Angelo ogni due anni, cominciando dal Lunedì dell'Angelo 2026;
4) Dà atto che ogni modifica o sostituzione dei periodi suindicati, dovuta a specifiche esigenze dei genitori o delle figlie, o dovuta alla programmazione di brevi vacanze di ciascun genitore assieme alle figlie, sarà preventivamente concordata tra i coniugi, rispettando comunque l'obiettivo di mantenere frequenti e regolari i contatti delle figlie con entrambi i genitori;
5) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto delle figlie nei periodi in cui le terrà con sé, sostenendo le spese di vitto e alloggio.
6) Dispone che contribuirà, inoltre, al mantenimento Parte_1 delle figlie corrispondendo a , un assegno di € 150,00 Parte_2 al mese per la figlia ed un assegno di € 150,00 al Persona_3
mese per la figlia , entro il giorno 5 di ciascun mese, a Persona_4
partire dal mese di marzo 2025, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici I.S.T.A.T.;
7) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, quali le spese mediche e scolastiche, le spese per la pratica di attività sportive e culturali concordate, nonché le spese per l'acquisto di vestiario e calzature nell'interesse delle figlie sono poste a carico di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, sulla base della relativa documentazione;
8) Dà atto che l'assegno unico per le figlie a carico sarà percepito in via esclusiva da;
Parte_2
9) Tenendo conto dei primari interessi delle figlie a mantenere un rapporto affettivo equilibrato con entrambi i genitori e per rispetto reciproco delle esigenze organizzative di ciascun genitore, dà atto che e si impegnano a gestire Parte_1 Parte_2 un'eventuale nuova relazione affettiva in modo da non compromettere il proprio ruolo genitoriale e da non condizionare le modalità di gestione della bigenitorialità così come concordate;
10) Dà atto che i coniugi si impegnano reciprocamente fin d'ora a prestare l'assenso alla richiesta di rilascio e/o di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia per loro stessi che per le figlie;
11) Dà atto che, per regolamentare e/o definire parzialmente i rapporti patrimoniali tra loro instaurati in costanza di matrimonio, i coniugi concordano quanto segue:
a) e formalizzeranno il passaggio di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Kia targata FB088LC ai genitori di Parte_2
, oppure ad uno solo di loro, riconoscendo di aver già ricevuto il
[...]
corrispettivo concordato;
b) manterrà l'uso esclusivo dell'autovettura Peugeot Parte_1 targata DV477CS, assumendo fin d'ora tutte le responsabilità e tutti gli oneri che derivano dalla proprietà e/o dalla circolazione del veicolo;
egli potrà in qualunque momento esercitare l'opzione di intestare a sé tale veicolo sostenendo le spese del passaggio di proprietà, oppure l'opzione di esigere che la moglie formalizzi la vendita del veicolo a terzi o ne chieda la rottamazione;
c) L'autovettura Volkswagen targata FW880RD rimane di proprietà esclusiva di , la quale assume in via esclusiva tutte le Parte_2
responsabilità e tutti gli oneri che derivano dalla proprietà e/o dalla circolazione del veicolo;
d) Il Conto Corrente n. 105222510 acceso presso la banca Unicredit
S.p.A., benché formalmente cointestato, sarà considerato come conto corrente personale di e su tale conto corrente saranno Parte_1
addebitate le rate del mutuo ipotecario e del finanziamento ottenuto da per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico della casa Parte_2
familiare;
e) Su tale conto corrente verserà, periodo per periodo, Parte_2
la somma corrispondente alla quota di ½ delle rate del mutuo ipotecario cointestato e dei 2 finanziamenti ottenuti separatamente dai coniugi per spese inerenti alla casa familiare;
f) Con tali operazioni di addebito e di versamento sul conto formalmente cointestato presso la Unicredit S.p.A., i coniugi continueranno di fatto a sostenere nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto congiuntamente per l'acquisto della casa familiare ed il pagamento dei due finanziamenti contratti separatamente con la Unicredit S.P.A. per le migliorie apportate al fabbricato;
g) Se i coniugi decideranno di chiedere alla Fineco Bank S.p.A.
l'estinzione e la liquidazione del Conto Corrente n. 6073476 e/o la liquidazione del collegato Deposito Amministrato n. 8167188, il ricavato sarà diviso tra loro in parti uguali;
h) sosterrà in via esclusiva le spese per fornitura di Parte_2
tutte le utenze domestiche riferite alla casa familiare.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARANTO, di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.113, Parte 2, Serie A, Ufficio 5, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 03/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini