Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4944 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 T I . R G N A E REPUBBLICA ITALIANA ' R L 7 6 L A CORTE4 944/01 A 9 E 1 D D - 5 I E - S T 3 N N E E E G Oggetto S S G E I " E A SEZIONE PRIMA CIVILE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19871/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Cron. 10639 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Ud. 29/01/01 Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI CHIETI, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE ELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EL LA ER;
- intimato avverso la sentenza n. 117/97 del Pretore di VASTO, depositata il 24/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2001 dal Consigliere Dott. IA 2001 Gabriella LUCCIOLI;
241 -1- udito il P.M. in persona del Generale Dott. Aurelio GOLIA l'improcedibilità del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO EL PROCESSO RO EL LA proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Vasto avverso l' ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Chieti l' 11 aprile 1994, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 509.900 a titolo di sanzione amministrativa per l' infrazione di cui all' art. 180 comma 8 del codice della strada, non avendo ottemperato all' invito di presentarsi all' autorità di polizia per esibire il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica. L' opponente deduceva che in sede di accertamento gli agenti gli avevano contestato la mancata esposizione del contrassegno relativo all' assicurazione obbligatoria, e non anche di quello concernente il pagamento della tassa automobilistica, e che successivamente aveva esibito il primo documento, non anche il secondo, in ordine al quale il potere di contestazione del mancato pagamento spettava all' A.C.I., e non agli agenti della polizia stradale. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 23 - 24 luglio 1997 il Pretore accoglieva l' opposizione e per l'effetto annullava l' ordinanza ingiunzione opposta, osservando in motivazione che l' illecito contestato di cui all'art. 180 comma 8 del codice della strada sanziona la violazione dell' obbligo di presentarsi, su invito dell' autorità, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell' accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, che il mancato pagamento della tassa di circolazione non costituisce violazione di norme sulla circolazione stradale, ma ha natura tributaria, ed il suo accertamento non rientra tra i compiti degli agenti di polizia stradale, i quali possono solo rilevare, e quindi 1 sanzionare, la mancata esposizione del relativo contrassegno sul parabrezza, ai sensi dell'art. 181 c.d.s. Conseguentemente l' ordine di esibizione del contrassegno stesso doveva considerarsi illegittimo e la mancata ottemperanza ad esso non era suscettibile di sanzione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Chieti deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI ELLA DECISIONE Il ricorso è improcedibile. Ed invero esso è stato notificato al EL LA il 23 ottobre 1998 e depositato presso la cancelleria di questa Suprema Corte il 27 novembre 1998, ossia oltre il termine di venti giorni previsto a pena di improcedibilità dall' art. 369 c.p.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto l' intimato attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Fluccioli К Вавлатии -4 APR. 2001 E DEPOSITATA IN CA N A IL CANCELLIERE IO L L Z IA Di NUIA E A Oggi, IL CANCELLIERE D R T 9 " IS . 7 1 Ma Di NU T G 3 R E Юного . 'A R N L A L 7 D E 6 9 D E 1 - I T -5 S N N E 3 E S E S E * G I G A E L 2