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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, così composto:
1. GI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. RO PP - giudice rel. -
ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1571/2024 R.G.
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 iotti;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresento e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Graziella Maietta;
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crotone
- INTERVENTORE EX LEGE - OGGETTO: separazione personale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 15.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori;
il P.M. esprimeva il proprio parere in data 5.12.2024. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.11.2024 sulla scorta di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile a RÒ AR (KR) in data 3.8.2019 con il sig. nel corso del quale non Controparte_1 sono nati figli, chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge. A fondamento della domanda la ricorrente deduceva il venir meno dei propositi che avevano alimentato l'unione coniugale, rendendo la convivenza intollerabile. Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di separazione di parte Controparte_1 ricorrente. All'udienza cartolare del 15.10.2025, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo, sottoscritto il 10.6.2025 e depositato congiuntamente il 14.7.2025, chiedendone l'omologa. Con ordinanza del 16.10.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il 5.12.2024 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. E invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione. La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 10.6.2025 e depositato congiuntamente il 14.7.2025, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con
1 rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione. 3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 14.7.2025 e sottoscritto in data 10.6.2025;
2. compensa tra le parti le spese processuali. Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 16 ottobre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
RO PP LA Alessandra UL
2
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, così composto:
1. GI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. RO PP - giudice rel. -
ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1571/2024 R.G.
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 iotti;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresento e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Graziella Maietta;
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crotone
- INTERVENTORE EX LEGE - OGGETTO: separazione personale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 15.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori;
il P.M. esprimeva il proprio parere in data 5.12.2024. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.11.2024 sulla scorta di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile a RÒ AR (KR) in data 3.8.2019 con il sig. nel corso del quale non Controparte_1 sono nati figli, chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge. A fondamento della domanda la ricorrente deduceva il venir meno dei propositi che avevano alimentato l'unione coniugale, rendendo la convivenza intollerabile. Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di separazione di parte Controparte_1 ricorrente. All'udienza cartolare del 15.10.2025, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo, sottoscritto il 10.6.2025 e depositato congiuntamente il 14.7.2025, chiedendone l'omologa. Con ordinanza del 16.10.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il 5.12.2024 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. E invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione. La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 10.6.2025 e depositato congiuntamente il 14.7.2025, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con
1 rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione. 3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 14.7.2025 e sottoscritto in data 10.6.2025;
2. compensa tra le parti le spese processuali. Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 16 ottobre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
RO PP LA Alessandra UL
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