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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4508 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/10/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa AU LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 8711/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1 alle ore 9.05 sono presenti l'avv. SAPIA ANTONIO in sostituzione dell'avv.
IA SE per parte ricorrente nonché l'avv. ABBATE SE
UGO per l' . CP_1
I procuratori si riportano alle difese e domande di cui ai rispettivi atti contestando le avverse deduzioni.
In particolare, l'avv. ABBATE insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione.
L'avv. SAPIA contesta la suddetta eccezione ritenendo la giurisdizione del Giudice adito (richiamando all'uopo la sentenza del Trib di Santa Maria Capua Vetere n. 1502/
2023) e insiste, ove ritenuto opportuno dal Giudice, nella nomina del CTU avendo dimostrato gli altri requisiti richiesti.;
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.15
*********************
Successivamente, alle ore 13.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AU LE, nella causa iscritta al n° 8711/2025 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA SE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Palermo, Via Oberdan n, 5, giusta procura in atti.
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente CP_1 in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. CP_1
59, con l'avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: PENSIONE REVERSIBILITÀ FIGLIO INBILE
All'udienza del 24 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria
❖ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 giugno 2025 dopo aver premesso: Parte_1
2 - d'essere affetto da molteplici patologie;
- d'essere stato riconosciuto dall' nel 2017 “invalido con totale e permanente CP_1
inabilità lavorativa: 100%” ai sensi della l. 118/1971 artt. 2 e 12;
- d'aver sempre vissuto con il proprio padre e a carico dello stesso Persona_1
sino al decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 12.03.24;
- che il proprio padre percepiva un trattamento previdenziale a carico della Pt_2
per le pensioni ai sanitari (CPS);
- d'aver presentato il 12.04.2024, domanda volta ad ottenere l'erogazione della pensione di reversibilità;
- d'essere stato sottoposto il 03.09.24 a visita medica;
- d'aver ricevuto in data 22.10.24 comunicazione di rigetto della domanda atteso che la Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici lo aveva giudicato “non inabile ai sensi della L. 335/95 ART 1 COMMA 41. Alla data del decesso del 12.03.2024 non era da considerare inabile permanentemente ed assolutamente a qualsiasi attività lavorativa”;
- d'aver proposto in data 20.12.24, apposito ricorso amministrativo all' CP_1
conclusosi con provvedimento di rigetto del 07.05.2025; conveniva in giudizio l'ente previdenziale rassegando le seguenti domande: “[..]
Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire il trattamento della Parte_1
pensione di reversibilità ai superstiti, essendo soggetto a carico del genitore al momento della morte di questi e inabile permanentemente ed assolutamente a qualsiasi attività lavorativa;
- Ritenere e dichiarare l'obbligo dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. il trattamento della Parte_1 pensione di reversibilità ai superstiti;
- Condannare, per l'effetto, l' in persona CP_1
del legale rappresentanti pro tempore, a pagare al sig. i ratei già Parte_1 maturati del beneficio economico”, con il favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto non ritenendo sussistenti in capo allo i presupposti per l'erogazione del beneficio Pt_1
(inabilità al proficuo lavoro, stato di bisogno, vivenza carico del genitore); in ogni caso, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore
3 della Corte dei Conti essendo la prestazione pretesa dal ricorrente relativa alla reversibilità della pensione di un ex pubblico dipendente, e dunque a carico dello Stato.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'odierna udienza, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda formulata in ricorso è inammissibile.
Appare, invero, fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'ente previdenziale essendo il padre del ricorrente ( ) titolare di pensione VO Persona_1
iscrizione 08978892 Gestione CPS (dipendenti enti locali sanitari - CP_2
PUBBLICA) con decorrenza dal mese di marzo 2015.
E' ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. civ. Sez.
Unite, 22/09/2014, n. 19886; Cass. civ. Sez. Unite n. 10131 del 20/06/2012; Cass. civ.
Sez. Unite 28818/2011; Cass. civ. Sez. Unite, 20/05/2010, n. 12337) che attribuisce alla
Corte dei Conti – a norma degli artt. 13 e 62 del T.U. 12.7.1934 n. 1214 – la competenza giurisdizionale delle controversie relative alla liquidazione della pensione a carico dello Stato e detta giurisdizione si fonda non solo sul contenuto pubblicistico del rapporto ma anche sul rilievo che il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici continua a gravare, in tutto o in parte, sul bilancio pubblico.
Oltretutto, come insegnato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa alle pensioni statali, stabilita dagli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214 del 1934, non è limitata alle impugnative delle liquidazioni della pensione, ma sussiste in relazione a tutti i provvedimenti che siano comunque destinati ad avere esclusiva influenza sulla determinazione della prestazione pensionistica e, quindi, «la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni attiene, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all'an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegno pensionistico, ancorché la decisione implichi un'indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell'assegno medesimo, non influendo tale indagine sul
4 pregresso rapporto di lavoro pubblico ma solo sul trattamento pensionistico» (cfr.
Cass. civ. Sez. Unite Ord., 20/04/2015, n. 7958).
Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Ordinanza del 05/04/2023, n. 9436; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord del 18/12/2023, n. 35363) che, sia pure affrontando la questione inerente il riparto di giurisdizione un materia di prestazioni pensionistiche erogate indebitamente, ha ancora una volta puntualizzato che «[..], deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti [..] per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali».
Pertanto, poiché la questione scrutinata (la pensione di reversibilità richiesta dal figlio inabile) concerne comunque il diritto e la misura di una pensione pubblica, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O in favore della Corte dei Conti.
Stante la natura processuale della decisione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
AU LE
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