Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 14/04/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott. NA UI CA Presidente dott. Giuseppe di Pietro Giudice dott. AI NO Giudice Rel. ed Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69868 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
1. HM IS (C.F. [...]), nata a Espoc in Finlandia il 18.06.1957, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, congiuntamente e/o disgiuntamente dall’Avv. NT NE e dall’Avv. Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso il primo in Catania al Corso Italia n. 22 (pec:
antoniobarone@pec.ordineavvocaticatania.it);
2. AN FR (C.F. [...]), nato a [...] il 12.09.1955, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, congiuntamente e/o disgiuntamente dall’Avv. NT NE e dall’Avv. Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso il primo in Catania al Corso Italia n. 22 (pec:
antoniobarone@pec.ordineavvocaticatania.it);
3. GU IZ (C.F. [...]7), nato a [...]
N. 101/2026
(CT), il 27/02/1972, non costituito;
4. SO.DEF. s.r.l. (P.I. e C.F.04926850878), in persona del legale rappresentante pro tempore, LE RE, C.F.
[...], non costituita;
Uditi, nell’udienza pubblica del 17.09.2025, il Relatore Primo Ref.
Dott. AI NO, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. RE Ganci, nonché l’Avv.
NT NE per i convenuti costituiti.
Ritenuto in
FATTO
I. Con atto di citazione, depositato il 07.04.2025 e ritualmente notificato in data successiva, l’Ufficio di Procura ha evocato in giudizio gli odierni convenuti per ottenerne l’affermazione di responsabilità amministrativa a titolo di dolo e, quindi, la condanna in solido fra loro al pagamento della somma di euro 992.860,00 euro
(novecentonovantaduemilaottocentosessanta/00 euro), in favore della Regione CIiana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime, in favore dello Stato. Per le ragioni meglio illustrate alle pp. da 16 a 40 dell’atto introduttivo, il Requirente ha infatti ritenuto che le controdeduzioni difensive fatte pervenire (il 03.02.2025) dai (soli) Sigg. ri SR e AN in esito alla notificazione (del 13/19.11.2024) a tutti gli odierni convenuti dell’invito a dedure, fossero incapaci di sollecitare una rimeditazione della contestazione preliminare di responsabilità amministrativa.
II. Il danno erariale per cui è processo corrisponde al finanziamento incassato dalla ditta individuale HM IS in forza delle tre quote accreditatele dal Dipartimento regionale delle attività produttive dell’Assessorato danneggiato (in data 05.08.2014, 24.11.2015 e 07.04.2016), quale contributo pari al 50%
del progetto di investimento da essa presentato in riscontro ad un avviso pubblico regionale diramato, con procedura a graduatoria, per l’erogazione delle agevolazioni ex art. 7 L.R. n. 9/2009 ed in attuazione di obiettivi operativi sottesi a specifiche linee di intervento del PO FESR CIia 2007-2013 (approvato con DDG del competente Dipartimento regionale n. 3453/2009 e modificato, limitatamente alla disciplina della revoca e delle sanzioni di cui all’art. 10 della lex specialis, da un successivo DDG n. 1850/2023). All’esito della conseguente selezione espletata dall’amministrazione procedente
(DDG Dipartimento Regionale dell’Assessorato Attività Produttive, pubblicato in GURS, parte I, n. 34/2012), l’istanza risultò, in effetti, utilmente graduata e quindi meritevole di finanziamento pubblico.
L’ammontare complessivo del contributo spettante alla beneficiaria veniva definitivamente determinato in ragione del successivo DDS n.
730/9 del 07.04.2016 nella misura poc’anzi indicata.
III. Secondo l’atto introduttivo, i risultati dell’istruttoria di responsabilità amministrativa – dipartitasi dalla segnalazione di danno trasmessa dalla Guardia di Finanza (nota prot.0140817/2021) –
avrebbero permesso di disvelare un articolato disegno criminoso posto in essere dai convenuti, i quali, attraverso la presentazione di dichiarazioni mendaci e false fatturazioni utilizzate per giustificare l’acquisto di macchinari ed attrezzature effettuato con l’impiego delle risorse pubbliche riconosciute alla beneficiaria, hanno dato altresì corso alla violazione dell’art. 10 della lex specialis e, quindi, dell’obbligo ivi sancito di rispettare il vincolo di destinazione triennale dei beni acquistati con le pubbliche risorse concesse. Per gli stessi fatti, aggiunge il P.M. contabile, pende processo penale innanzi al Tribunale di Catania, attualmente in fase dibattimentale, che vede imputati SR IS (dei reati di cui agli articoli 2 e 81 del D.Lgs. 74/2000 per essersi avvalsa di fatture inesistenti, nonché, in concorso con il AN FR ed il NO IZ, del reato di cui agli artt. 110, 640-bis c.p. commesso in danno dell’Assessorato regionale per le attività produttive), NO IZ (dei reati di cui agli articoli 2, 8, 61 e 81 del D.Lgs. 74/2000, per il rilascio di fatture per operazioni inesistenti, nonché del citato reato di truffa aggravata in concorso con SR IS ed al AN FR) ed il AN FR (per il solo reato di concorso in truffa aggravata contestato agli altri coimputati).
IV. Prospetta in fatto l’atto introduttivo che, in data 29.04.2010, la ditta SR IS, riscontrando il citato avviso pubblico regionale, aveva presentato domanda di concessione di aiuto economico comprensiva di relazione analitica delle opere di progetto nonché di business plan, indicando un costo complessivo d’investimento pari ad euro 1.999.000,00 euro. La richiedente, in quell’occasione, prestava accettazione alla clausola di lex specialis secondo cui i beni oggetto di richiesta di co-finanziamento sarebbero stati assoggettati, una volta acquistati, al vincolo di destinazione d’uso per un periodo di anni tre dalla data di approvazione della rendicontazione finale. In fattispecie, tale ultima data coincideva – in ragione della precisazione successivamente formulata dal competente Servizio del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive (nota prot. n.34064/3S del 20.05.2019) con quella del provvedimento concessivo definitivo del contributo e, pertanto, il 07.04.2016 allorché veniva adottato il DDG n. 730/2016. L’istanza del partecipante, coerente con gli obiettivi perseguiti dalla lex specialis, atteneva, in dettaglio, alla realizzazione di uno stabilimento per la produzione di prodotti di pasticceria freschi, prodotti da forno dolci e prodotti di gelateria mediante l’acquisto (anche) di impianti, di macchinari tecnologicamente avanzati e di attrezzature software necessari per la realizzazione del ciclo produttivo. Graduatasi utilmente, l’iniziativa progettuale veniva dunque ammessa a co-finanziamento nei termini chiariti. Il progetto venne ultimato al 27.10.2015, come da risultanze del verbale di controllo di I livello redatto il successivo 01.12.2015:
verbale che riportava, fra l’altro, l’analitica elencazione delle attrezzature verificate in loco. Alla data del 21.02.2016, inoltre, la ditta risultava effettivamente operativa, come da riscontro documentale concernente la chiusura del registratore di cassa giornaliera. In data 04.01.2021, invece, la ditta sarebbe stata cancellata dall’albo delle imprese artigiane e il successivo 27.01.2021 dal registro delle imprese.
V. Su queste premesse, e con il suffragio degli esiti delle investigazioni compiute dalla GD quale PG delegata dal P.M. penale territorialmente competente, il Requirente deduce, a carico dei convenuti, le seguenti, articolate, condotte antigiuridiche:
(a) in primo luogo, SO.DEF. s.r.l. ed Hi-Tech s.r.l., asserite ditte fornitrici della beneficiaria, svolgevano attività economiche del tutto incompatibili con la cessione di attrezzature omologhe a quelle indicate nelle fatture emesse nei confronti della ditta SR.
Queste società mai avevano intrattenuto, a loro volta, rapporti commerciali con le imprese esercenti la produzione di macchine per l’industria alimentare. Ciò che esclude che le società fornitrici possano essersi approvvigionate dei macchinari fatturati presso le imprese produttrici. L’esistenza di un’ambigua rete commerciale fra beneficiaria e convenute società fornitrici, finalizzata prioritariamente a trarre in inganno l’Ente erogatore dell’aiuto, trova d’altronde riscontro in ulteriori elementi investigativi. In dettaglio: la beneficiaria ha effettuato gli acquisti in regime di aiuto a prezzi maggiorati rispetto alla quotazione di mercato da un minimo del 35,71% ad un massimo del 648,03%; per due attrezzature acquistate con il finanziamento pubblico (la impastatrice Spir ed il forno rotativo, inoltre, è emerso che esse risultavano già acquisite, nel 2003, dalla CI Ice s.r.l., società riconducibile al gruppo familiare AN –
SR: il che, contestualmente, disvela anche la inosservanza delle prescrizioni della lex specialis in tema di esatta tracciabilità della filiera commerciale; la relazione della Guardia di Finanza, infine, mette in evidenza che la mancata indicazione dei dati identificativi dei beni sulle fatture emesse alla beneficiaria dai fornitori Hi-Tech.
S.r.l. e SO.DEF. S.r.l., al pari dell’alterazione e della contraffazione delle targhette identificative, siano state effettuate proprio al fine di rendere difficoltosa la ricostruzione della filiera commerciale. Parte considerevole delle attrezzature oggetto di finanziamento, in effetti, risultavano prodotte in anni molto precedenti (dal 2001 al 2009)
rispetto a quelli di effettiva produzione per come riportati, altresì, nelle targhette identificative alle stesse applicate e, in un caso, è stato acclarato che un macchinario fosse fuori produzione sin dal 2003.
Tale ultima evenienza disvela – e in contraddizione logica con il business plan presentato dalla richiedente - la violazione della lex specialis anche nella parte in cui (all. n. 3, lett. lett. d, al bando)
annovera fra le spese ammissibili quelle sostenute per “macchinari, impianti ed attrezzature … nuovi di fabbrica”, dovendosi per tali intendere quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore
(o dal suo rappresentante o rivenditore);
(b) risulta contravvenuto il vincolo di destinazione d’uso triennale ex art. 10 della lex specialis in quanto:
- l’ispezione in loco, effettuata il 21.12.2017 dalla Guardia di Finanza, ha fatto emergere che alcune delle attrezzature finanziate non fossero rinvenibili presso la sede operativa della beneficiaria. Il Sig. SS AN, delegato del titolare e figlio di quest’ultimo, riferiva infatti che le stesse “si trovano presso la sede della SICIL FOOD s.r.l.”. In data immediatamente successiva (ossia il 22.12.2017), lo stesso SS AN rappresentava che delle attrezzature in discorso era stato effettuato il trasferimento “presso il magazzino della ditta”. Il P.M. contabile sottolinea, a proposito delle interessenze societarie attenzionate in sede istruttoria, che CI Food s.r.l. è società riconducibile alla SR IS nonché al AN FR per detenere quest’ultimo una quota pari al 10% del capitale sociale della compagine. Sussiste anzi, riMAca il Requirente, una stretta interconnessione finanziaria e funzionale tra CI Ice s.r.l., CI Food s.r.l. e la ditta SR IS. All’epoca dei fatti, la SR IS era socia di maggioranza della CI Ice s.r.l.
con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 58%,
mentre CI Ice s.r.l., a sua volta, possedeva la maggioranza del capitale della CI Food s.r.l. Le descritte cointeressenze, dunque, renderebbero chiara una gestione dei beni sottoposti al vincolo di destinazione d’uso triennale che è permeato, in realtà, dal suo asservimento al gruppo familiare AN – SR, rivelando, in ultima analisi, lo sviamento del progetto d’investimento e, con esso, del contributo pubblico erogato dalla finalità pubblicistica dell’aiuto;
- la disamina delle fatture 2/EL del 01.03.2019, 3/EL del 08.04.2019, 5/EL del 03.05.2019, 8/EL del 08.05.2019 accreditano la conclusione per cui alcune attrezzature finanziate siano state cedute ad altre ditte. Per la fattura 2/EL del 01.03.2019, in particolare, figura quale cessionario la CI Ice s.r.l., riconducibile, come illustrato, alla SR ed al AN.
V.1. Riguardati nel complesso, in conclusione, i risultati dell’istruttoria di responsabilità amministrativa mettono in luce che il contributo pubblico è stato impiegato per coprire fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. Per molti dei beni acquistati dalla beneficiaria, poi, deve dirsi violato il vincolo di destinazione triennale impresso dalla lex specialis.
VI. Il piano delle responsabilità individuali, seguita l’atto introduttivo, attinge:
- SR IS, quale richiedente e beneficiaria del contributo pubblico;
- AN FR, coniuge della SR, da qualificarsi come dominus di fatto della ditta beneficiaria. Il AN, infatti, è risultato titolare della delega ad operare sui conti correnti intestati alla ditta SR e, in tale qualità, ha ordinato la quasi totalità delle disposizioni di bonifico relative alle operazioni di acquisto. Le indagini bancarie svolte, più organicamente, danno conto che il AN emetteva direttamente bonifici bancari a favore della ditta SR nella misura di 2.219.000,00 e che finanziava quest’ultima, anche indirettamente, per il tramite di accrediti di somme sul conto corrente personale della moglie – di importo pari a circa 526.000,00 euro – la quale provvedeva a ristornarli, poi, sul conto della ditta. Il AN deteneva peraltro le deleghe ad operare sui conti correnti bancari intestati alle diverse entità possedute dal gruppo familiare;
- NO IZ, al tempo dei fatti contestati Amministratore unico di Hi-Tech s.r.l., compagine quest’ultima che, unitamente a SO.DEF.
r.l., concorreva ad emettere, negli anni 2014 e 2015, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di importo pari a 635.735,00;
- EF s.r.l. – il cui amministratore unico dell’epoca risulta deceduto il 23.11.2020 – per le medesime circostanze illustrate quanto alla posizione del NO IZ.
VII. In data 25.07.2025, si sono costituiti in atti, con un’unica e documentata memoria difensiva, i Sig. SR IS e AN FR. I convenuti – ricostruiti progressivamente l’iter procedimentale che ha presidiato la concessione del contributo per cui è causa e la sua successiva revoca amministrativa, lo stato del processo penale in cui sono co-imputati e l’addebito di responsabilità amministrativa mosso a loro carico, nonché il tenore delle risultanze investigative svolte dalla GD – concludono affinché questa Corte rigetti la domanda attorea e, solo in subordine, richiedono che il quantum condannatorio formi oggetto di “azzeramento” o, gradatamente, di riduzione in applicazione dell’istituto della compensatio lucri cum damno e/o del potere riduttivo.
VII.1. A fondamento delle composite conclusioni rassegnate, in limine, i comparenti eccepiscono:
(a) il difetto di giurisdizione di questa Corte a conoscere della domanda attorea articolata nei confronti del convenuto FR AN. Viene escluso, in particolare, che egli sia amministratore di fatto della ditta intestata alla moglie e che, comunque, gli elementi probatori valorizzati in citazione accreditino una tale circostanza.
Semplicemente agendo alla stregua di un istituto bancario, questo convenuto, infatti, si è limitato a prestare alla moglie una somma di denaro, prevedendone le tempistiche di restituzione a mezzo di apposito contratto. D’altronde, l’importo del finanziamento indicato in citazione (complessivi 2.745.000,00 euro) è chiaramente erroneo, posto che, in base alla tabella elaborata dalla GD con riferimento al periodo 01.01.2014 al 12.06.2017 ed allegata alla relazione del 2021, il prestito, alla luce della specifica causale indicata nei bonifici (“cc dedicato-l 136”), ammonta ad euro 1.303.000,00 (790.000,00 € +
513.000,00 €); inoltre, l’ammontare del finanziamento dovrebbe dirsi pari ad euro 2.000.000,00 allorquando si avesse riguardo anche ai bonifici privi di specifica causale. L’importo de quo, peraltro, è stato già parzialmente restituito dalla ditta debitrice ad onta della più lontana scadenza fissata per l’estinzione del debito (31.12.2025).
Infine, l’amministratore unico del tempo di SO.DEF. S.r.l., poi deceduto (Sig. Santonocito), nel riferirsi alla ditta beneficiaria, ha espressamente parlato di “ditta di Giarre gestita dalla moglie del sig.
AN FR” e non di ditta riconducibile allo stesso AN. Sicché risulta confermato che il convenuto non fosse amministratore di fatto della compagine beneficiaria;
(b) l’intervenuto compiersi della prescrizione dell’azione erariale, dovendosi individuare il dies a quo del termine quinquennale ex art. 1 della L. 20/1994 nella data dell’ultimo accredito ricevuto dalla beneficiaria (20.06.2016). In fattispecie, non vi sarebbero infatti motivi per validare la tesi attorea dell’occultamento doloso del danno funzionale a postdatare la identificazione del termine inziale del decorso prescrizionale. In ogni caso, quand’anche potesse parlarsi di doloso occultamento, il disvelamento del nocumento contestato rimonterebbe non all’indagine penale della DF (effettuata fra il 30.09.2019 ed il 19.02.2021) ma all’indagine fiscale del medesimo Corpo (21.12.2017) e su cui l’impianto accusatorio si fonda a cagione della sua ritenuta essenzialità, o, al più, al maggio 2019 quando viene partecipata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca di competenza regionale. Gli atti richiamati, a ben riflettere, danno adeguato conto infatti dell’insieme delle condotte che in citazione vengono qualificate antigiuridiche. In questa prospettiva, i convenuti provvedono a comparare i fatti illeciti dedotti in citazione con le contestazioni, di natura fiscale ed amministrativa, contenute negli atti citati, inferendone conclusivamente la piena conoscenza, secondo l’ordinaria diligenza, dei fatti causativi di pregiudizio erariale e, dunque, anche di pretesi esborsi indebiti sopportati dall’Amministrazione oggi danneggiata.
Verificatasi pertanto la notificazione dell’invito a dedurre oltre il 21.12.2022, ovvero oltre il maggio 2023, l’azione recuperatrice deve dirsi irrimediabilmente prescritta. Irrilevante, infine, è la data di rinvio a giudizio allorché, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, esistano elementi di fatto che fondino una conoscenza del nocumento erariale anteriore a quel momento. Elementi che, in fattispecie, ricorrono certamente, atteso che, con provvedimento prot.
n. 35651 del 27.05.2019, l’amministrazione regionale - facendo seguito alle risultanze del verbale di verifica in loco dell’U.M.C. e, in particolare, alla “relazione di controllo in loco” del 26.11.2018, in cui si dà atto della impossibilità di “contattare la ditta e il suo titolare” e, quindi, di esitare i quesiti “inerenti la stabilità delle operazioni” -
comunicava alla ditta l’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse. Considerazioni consimili fondano nei convenuti un giudizio di sostanziale irrilevanza del provvedimento di revoca amministrativa, oggetto peraltro di contestazione in sede processuale, onde MAcare il decorso prescrizionale.
VII.2 Nel merito degli addebiti sollevati in citazione, i convenuti obiettano:
c) che, a proposito del preteso ambiguo rapporto fra beneficiaria e fornitrici SO.DEF. s.r.l. ed Hi-Tech s.r.l, deve escludersi ogni sovrafatturazione dei beni, così come ogni retrocessione del prezzo pagato per le forniture, o di quota di esso, dalla prima verso le seconde. Richiamano sul punto come concludenti le risultanze sia della relazione della GD del 2021 sia della perizia versata in atti. In costanza di tali esiti, anzi, appare chiara l’assenza di ogni prova circa l’esistenza dell’illecito contestato e, al limite, emerge una situazione per cui i convenuti vanno considerati propriamente vittime delle due società fornitrici. Priva di reale persuasività è, in conseguenza, l’affermazione del Requirente – specificata nel paragrafo “analisi delle deduzioni difensive” della citazione – per cui ad ogni pagamento effettuato dalla beneficiaria, in favore delle ditte fornitrici SO e Hi-tech, corrispondevano contestuali prelevamenti in contanti e disposizioni bancarie di pagamento, effettuati dai legali rappresentati delle cedenti e destinati ai conti personali dei convenuti ovvero di diversi altri soggetti. Si tratta di ricostruzione che contrasta, infatti, con gli atti di indagine compiuti dalla GD – ove il “sistema”
ipotizzato dal Requirente, al pari della sua concreta “messa in atto”,
non è mai considerato “indubbio” come ritenuto in citazione –
nonché, ed ulteriormente, con la duplice evenienza per cui, per un verso, SO s.r.l. e HI s.r.l. non intrattengono legami di sorta con i convenuti e, per altro, i prelevamenti di somme sono, per entità, di gran lunga inferiori al prezzo di acquisto. Così stando le cose, espongono i convenuti, non può sostenersi che la beneficiaria si sia avvalsa di fornitori “compiacenti” ma, a tutto concedere, di fornitori
“inadatti”, fermo restando che, laddove SO s.r.l. e HI s.r.l.
fossero realmente “cartiere” come ipotizzato ex adverso, da ciò con può certamente inferirsi la complicità dei comparenti con queste società. Secondo i convenuti, non persuade poi l’avviso del Requirente allorché qualifica come “del tutto irrilevante” la perizia tecnica in atti sul presupposto che, attardandosi l’elaborato sul solo profilo della congruità dei prezzi, esso si presterebbe ad intercettare solo la contestata sovrafatturazione ma non la prospettata implementazione di un composito sistema fraudolento imperniato su operazioni inesistenti. I comparenti, viceversa, individuano uno stringente nesso fra i due temi difensivi. Circa la contestazione accusatoria per la quale, in violazione dell’all. 3 del bando pubblico, alcune attrezzature che la beneficiaria ha acquistato presso SO.DEF. e HI-TECH difettano del requisito “nuovo di fabbrica”, i comparenti oppongono – a dispetto di quanto rilevato nella relazione DF dell’anno 2021 - che essi hanno prodotto all’Amministrazione regionale le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000 con cui i legali rappresentanti delle società fornitrici attestano che tutti i macchinari venduti alla beneficiaria “sono di nuova fabbricazione”. Di queste dichiarazioni non è stata posta in dubbio la veridicità e, se ciò fosse avvenuto o avvenisse, ne risulterebbe la sola responsabilità delle ditte fornitrici o dei loro rappresentanti legali. Certamente irrilevante per accreditare la pretesa conoscenza della falsità delle dichiarazioni in parola, è, per i convenuti, la prospettata esperienza maturata nel settore delle produzioni alimentari, per il tramite delle interessenze ampiamente sopra descritte, da parte della beneficiaria, non potendo infatti elevarsi l’esperienza nel settore ad indizio di colpevolezza. In ogni caso, il verbale regionale di controllo dell’01.12.2015 ha verificato positivamente i requisiti dei macchinari acquistati ed il provvedimento amministrativo di revoca non pone in discussione gli esiti istruttori ivi cristallizzati. L’attendibilità delle operazioni di acquisito presso le fornitrici ed il rispetto dei requisiti prescritti dalla lex specialis, seguitano i convenuti, non sono incrinati dagli accertamenti svolti dalla GD, assunti come presupposto della contestazione di responsabilità, i quali si rivelano del resto “lacunosi e contraddittori”. Infatti: (i) il forno MAca BOMAR di dimensioni 60 x 80, su cui l’Ufficio di Procura incentra l’impianto accusatorio e del quale si contesta l’assenza del requisito “nuovo di fabbrica”, non è stato acquistato con finanziamento pubblico e, quindi, non è assoggettato al rispetto della lex specialis. Nello specifico, esso risulta rinvenuto dalla GD in occasione dell’accertamento compiuto nel maggio 2019. Viceversa, effettivamente finanziato con la risorsa pubblica è il diverso (per dimensione e MAca) FO ZU, 60x90, al quale soltanto allude il verbale regionale di controllo dell’01.12.2015, regolarmente rinvenuto, a sua volta, presso la sede della ditta in occasione della verifica GD del dicembre 2017. Nel corso di quest’ultima, coerentemente, risultano rinvenute tutte le attrezzature, incluso il forno effettivamente finanziato, ad eccezione della macchina automatica IM e del dosatore volumetrico
(spostati solo momentaneamente). Ne consegue, in sintesi, che l’accertamento della GD del maggio 2019 – intervenuto, comunque, quando era spirato il termine triennale del cd. vincolo di stabilità ex lege specialis – ha erroneamente valorizzato come oggetto di finanziamento un forno di misura pari a 60x80, il quale, per dimensioni, non poteva corrispondere al forno ZU (60x90) ossia a quello realmente finanziato dall’amministrazione regionale; (ii) il verbale regionale di verifica dell’01.12.2015 accredita il rinvenimento, presso la ditta, delle tre impastatrici oggetto di finanziamento ossia due “spir vasca” e una “planetaria”. Tali impastatrici corrispondono a quelle compravendute come da fattura 144/2015 emessa dalla SO s.rl. In tale documento fiscale, non è valorizzata la MAca delle impastatrici, la quale, viceversa, è riportata nel verbale di verifica GD del 2019. Secondo quest’ultimo, risultano cedute dalla ditta alla CI Ice: 1 impastratrice spir vasca MAca Turri Group, 1 impastatrice planetaria MAca ME NE e 1 impastatrice “spir vasca” MAca Dell’oro s.r.l. In conseguenza, essendo al maggio 2019 venuto meno il vincolo triennale di stabilità, è privo di pregio l’addebito ipotizzato in citazione relativamente al mancato rinvenimento delle impastatrici MAca BOMAR, non oggetto, a loro volta, di finanziamento pubblico;
d) che, relativamente alla prospettata violazione del vincolo di stabilità, non ricorre l’inosservanza della prescrizione di lex specialis laddove sanziona, con la revoca del contributo, il “mancato rinvenimento dei beni acquistati, oggetto del programma di investimento, nella sede operativa dell’impresa”. Nel corso della verifica della GD datata 21.12.2017, gli accertatori riscontrano l’assenza solo di 2 macchinari (macchina automatica IM e dosatore volumetrico e macch). Trattasi di macchine che, in conformità al pertinente protocollo HACCP, devono essere periodicamente smontate, lavate e sanificate con getti d’acqua a pressione per eliminare ogni residuo di alimento. Nella data della verifica, le apparecchiature – che l’SS AN dichiarerà non essere presenti in loco ma presso CI Food s.r.l. – erano state trasferite temporaneamente nei locali di tale ultima compagine, ove esiste una zona autorizzata per il lavaggio e la sanificazione. Il trasporto delle macchine – “da” e “verso” - trova sempre riscontro documentale negli appositi DDT aventi specifica causale. Richiamando poi le disposizioni recate dall’art. 13 della L. R.
CIia n. 32/2000 e dall’art. 57 del Reg (CE) n. 1083/06 – che, a proposito del concetto di stabilità delle operazioni, adoperano entrambe la locuzione “entro tre anni dal completamento dell’operazione”
– i comparenti sostengono di aver rispettato il vincolo. In effetti, per
“completamento dell’operazione” deve intendersi il “completamento del progetto finanziato” e, in fattispecie, il 27.10.2015, atteso che il verbale regionale di controllo datato 01.12.2015 attesta che, in tale data appunto, è stata formata la dichiarazione prodotta presso l’Assessorato Regionale Attività Produttive il successivo 11.11.2015.
In conseguenza, il vincolo triennale veniva a scadenza il 27.10.2018 e anche la prima fattura di cessione di beni (datata 01.03.2019) sfugge alla sua operatività. La scadenza del vincolo, comunque, non potrebbe mai coincidere con la data di approvazione della rendicontazione finale e, quindi, con la data del decreto di concessione definitiva del contributo (07.04.2016). Indipendentemente dal profilo temporale, aggiungono i comparenti, rimane il fatto che il valore dei beni ceduti è ampiamente inferiore rispetto alla rilevanza economica dell’investimento (oltre 2 milioni di euro), di talché, dovendosi escludere lo snaturamento dell’intervento finanziato o la sua modifica sostanziale, deve ritenersi che trovi applicazione la norma dell’art. 57 del Reg (CE) n. 1083/06 nella parte in cui stabilisce che il contributo resti attribuito “ad un’operazione esclusivamente se quest'ultima…non subisce modifiche sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva”.
VII.3 Puntualizzato quanto sopra, i convenuti escludono quindi l’esistenza stessa del danno erariale, evidenziando che la cessazione dell’attività aziendale avvenne per ragioni esclusivamente riconducibili a questioni finanziarie connesse alla pandemia Covid19.
VI. All’odierna udienza, le Parti, come da verbale di udienza, ampiamente discusse le proprie tesi difensive e replicate a quelle avversarie, hanno concluso in senso conforme ai propri scritti difensivi.
Considerato in
DIRITTO
1. In limine, va dato atto della contumacia di NO IZ e di SO.DEF. s.r.l., attinti da rituale notificazione dell’atto di citazione e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza. Il primo risulta destinatario di notificazione degli atti in discorso a mani proprie, effettuata dall’UNEP di Catania il 17.04.2025. Per la seconda, gli atti introduttivi sono stati notificati il 15.04.2025, ancora a mezzo UNEP, presso la residenza del legale rappresentante p. t. Sig. Palermo RE – tale espressamente identificato e qualificato in relazione di notificazione – e, ivi, nelle mani della moglie. Risulta dunque rispettata la previsione dell’art. 145 c.p.c., la quale prevede “non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138,139 e 141 c.p.c.” (Cass.,
Sez. I, n. 27299/2018; Id., n. 6693/2012).
2. Sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere sulla controversia nei confronti di tutti i convenuti.
2.1. Con orientamento risalente, le SS. UU. della Suprema Corte di legittimità, in ragione del sempre più frequente operare dell’amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità dello Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, hanno spostato il baricentro, per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile, dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti, enunciando regole di carattere più generale (Cass., SS. UU., n.
14436/2018; Id. nn. 9966/2010, 14825/2008 e 4511/2006). In questo contesto argomentativo, è stata ritenuta pacifica, anzitutto, la configurabilità di un rapporto di servizio – e con esso la giurisdizione di questa Corte - tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., Sez.
UU.,nn.30526/2019; Id.,13245/2019, 8676/2019,14436/2018; 18991/20 7 e 23897/2015, 1774/2013). Alla conseguente affermazione (Cass.,
Sez. UU., n. 30526/2019) della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del percettore del finanziamento che ottenga erogazioni di denaro pubblico sulla base di dichiarazioni non veritiere, così sottraendo il finanziamento a determinata destinazione pubblica e corretto impiego, sono seguite, nel tempo, specificazioni di questo principio. Si è giunti, in particolare, ad identificare la potestas iudicandi del Giudice contabile come estesa al professionista incaricato di svolgere attività di consulenza e di assistenza per ogni questione relativa alla richiesta di agevolazioni finanziarie da parte della società, privo di qualsiasi investitura in favore della P.A. o anche di un inserimento nell’organizzazione della medesima e pure di qualsiasi forma di maneggio di denaro pubblico (Cass., Sez. UU., n.
9966/2010) e, ancora, del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell’attività istruttoria della P.A. erogante (Cass., SS. UU., n. 14436/2018).
2.2. Sulla base di queste premesse, il Collegio, attesa la norma recata dall’art. 386 c.p.c., osserva che il petitum sostanziale sotteso alla domanda attorea – da intendersi come l’oggetto reale della controversia, individuato precipuamente con riferimento alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento giuridico (ex plurimis, Cass., SS. UU. n. 8332/2022; Id., SS.UU. n.
15148/2024) – si inserisce pienamente nella cornice di principi appena ricostruita, in quanto, nella sintesi qui necessaria, teso a riparare l’Amministrazione danneggiata dall’illecito incameramento di risorse pubbliche nei confronti:
- della ditta beneficiaria, la quale - violando le condizioni di accesso alla misura sancite dalla legge speciale ed infrangendo, comunque, gli impegni assunti verso la P.A., ha creato i presupposti dell’illecita percezione delle erogazioni e del loro mantenimento, servendosi, a tal fine, di dichiarazioni di responsabilità e di documentazione artefatta;
- dell’amministratore di fatto della ditta beneficiaria, in quanto baricentro operativo di un insieme di operazioni, finanziarie e commerciali, finalizzate a creare nella beneficiaria la surrettizia apparenza delle condizioni di incameramento/mantenimento delle risorse anche utilizzando cointeressenze con soggetti terzi (fra cui, le imprese del “gruppo AN”);
- dei fornitori della beneficiaria (e, nel caso della fallita Hi.Tech, dell’amministratore p.t., Sig. IZ NO, in carica al tempo della realizzazione delle condotte illecite a tale compagine ascritte), i quali, asserviti al disegno fraudolento, hanno emesso false fatturazioni e/o compravenduto beni privi dei requisiti di ammissibilità a finanziamento pubblico dell’investimento sanciti dalla legge speciale. Con ciò, il loro operato viene ritenuto in citazione come mezzo finalizzato alla posticcia creazione, nella beneficiaria, delle condizioni di percezione delle risorse e/o di sviamento delle medesime dalla destinazione loro impressa dalla lex specialis.
3. Priva di pregio è l’eccezione di prescrizione sollevata dai comparenti. In fattispecie, deve darsi seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle ipotesi in cui la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato, il doloso occultamento ex art. 1 co. 2 della L. 20/1994 sussiste in re ipsa in quanto integrato dalla condotta penalmente rilevante. Ne consegue, che “in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti” (C. conti, Sez. I d’Appello, sent. n. 64/2024). Rapportando alla presente vertenza i principi richiamati, le asserite condotte, attive e fraudolente, ricostruite in citazione rappresentano elementi costituitivi del reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., per il quale, come da documentazione in atti (doc. 3 al fasc. di Procura), i convenuti sono stati rinviati a giudizio. In base al testo in vigore all’epoca della pretesa commissione del fatto-reato, in effetti, il reato di truffa ex art.
640 c.p. – richiamato dall’ipotesi aggravata ex art. 640 bis c.p. – si configurava, nella sua oggettività, a fronte di “artifizi o raggiri” atti ad indurre in errore e a procurare al suo autore (o a terzi) un ingiusto profitto con altrui danno. Di talché, è la struttura oggettiva del reato contestato ai convenuti ad implicare, per il suo materializzarsi, quelle condotte attive di ordine raggirante ed occultativo compendiate dall’art. 1 co. 2 L. 20/1994. Assumendo quindi quale dies a quo del termine prescrizionale dell’azione erariale la data (05.04.2021) di formalizzazione della richiesta di rinvio a giudizio, alcuna prescrizione può dirsi evidentemente maturata nel caso sottoposto al Collegio, atteso l’intervenuto perfezionamento della notificazione dell’invito a dedurre nei confronti dei comparenti nel novembre 2024, momento cui si connette l’effetto interruttivo del decorso prescrizionale quinquennale.
4. Passando al merito, la domanda è fondata con limitato riguardo ai convenuti NO IZ e SO s.r.l. (cfr., in particolare, successivo punto 8). La stessa, invece, deve essere respinta nei confronti degli ulteriori convenuti SR IS e AN FR (cfr., in particolare, successivi punti da 5 a 7).
5. Non può riservarsi favorevole delibazione, anzitutto, all’assunto accusatorio che rimprovera alla ditta percettrice di aver violato il vincolo quinquennale di non alienazione/distrazione dei beni acquistati con la risorsa pubblica. Il vincolo de quo – elevato, ad avviso del Requirente, a motivo di revoca sanzionatoria del contributo da parte della lex specialis - si inscrive fra gli impegni al cui rispetto è tenuto il beneficiario nell’esecuzione dell’investimento (per le conseguenze dell’affermazione, ai fini del riparto di giurisdizione fra G.O. e G.A., cfr. Cass., Sez. UU., n. 3057/2016; Id. n. 9840/2021; Id. n.
9634/2023) e non fra le condizioni di accesso alla risorsa. E, tanto, indipendentemente dal nomen iuris acquistato dal provvedimento amministrativo di ritiro (revoca, decadenza o, appunto, ritiro). Tale qualificazione non è indifferente, a sua volta, ai fini della ricostruzione della vicenda controversa.
(a) Muovendo da questa premessa, si osserva che la L. R. CIia 23.12.2000, n. 32 (in GURS n. 61 del 23.12.2000), recante “disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”, stabiliva all’art. 13 (“oggetto e intensità degli aiuti a finalità regionale”) comma 3 che “gli aiuti sono subordinati all'impegno da parte del beneficiario del mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni. Gli aiuti agli investimenti immateriali sono concessi a condizione che il beneficiario si impegni a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento per un periodo di almeno cinque anni”. Il successivo art. 59 co. 2 della L.R. CIia 6.08.2009 n. 9 (in G.U. 14.08.2009) ha fra l’altro novellato l’art. 13 della L. R. CIia n. 32/2000 cit. attraverso una disposizione che, nel sostituire l’originario comma 3, stabilisce ora (art. 13 co. 4 L.R.S. n. 32/2000) quanto segue: “gli aiuti sono subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle piccole e medie imprese, i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati possono essere ridotti ad un minimo di tre anni”. L’intervento legislativo del 2009, come si vede, al pari dell’originario art. 13 co. 3 della L. 32/2000, non offre indicazioni dirimenti a proposito dell’esatto significato della locuzione
“completamento”, costituente il dies a quo del regime vincolistico.
Differentemente dall’originario testo dell’art. 13 co. 3 della n.
32/2000, per converso, l’art. 59 co. 2 della L.R. CIia n. 9/2009 precisa, attraverso il secondo periodo del nuovo comma 4 dell’art. 13 da esso introdotto, che “nel caso delle piccole e medie imprese, i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati possono essere ridotti ad un minimo di tre anni”, con ciò rinviandosi alla discrezionalità dell’amministrazione regionale la possibilità di optare
– in seno agli avvisi pubblici, evidentemente – per una durata inferiore del vincolo (tre anni in luogo di cinque).
(b) Il DDG n. 3453/2009 del 28.12.2009 (doc. 1, pp. 46 e ss.), di approvazione del bando (versato in stralcio sub doc. 1, p. 48 e ss.), si colloca temporalmente dopo l’entrata in vigore della L. n. 9/2009.
L’art. 10 della lex specialis, dedicato alle “revoche e sanzioni”, stabiliva
(secondo periodo) che “qualora i beni acquistati con l’intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, è disposta la revoca dello stesso ed il recupero delle somme erogate maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento. La revoca del contributo è disposta, altresì, nel caso di mancato rispetto del vincolo quinquennale di destinazione produttiva”. La citata previsione, nel fare propria la durata quinquennale del vincolo, ne fissa la decorrenza – non alla (già di per sé) indeterminata locuzione di “completamento” individuata ex lege ma – alla “concessione”, senza ulteriori precisazioni. Su tale ultimo punto, deve in effetti osservarsi che la terminologia “concessione”
risulta indistintamente atta a riferirsi sia alla concessione provvisoria del contributo sia a quella definitiva (rispettivamente, DDS n. 713/9 de l’01-14.04.2014, doc. 1, all. 1, pp. 9 a 14; e DDS n.730/9 del 07.04.2016, doc. 1, all. 3, pagg. 20 a 27), anche in considerazione del fatto che di revoca delle “somme erogate”, maggiorate di interessi da computarsi dalla data “dell’ordinativo di pagamento” (così il citato art. 10 dell’avviso pubblico), può discorrersi anche in relazione ai pagamenti (effettuati anch’essi con “ordinativi”) cd. in anticipazione o per stati di avanzamento (giusta il nuovo art. 9 della lex specialis, introdotto dal DDS 1850/9 del 13-25.09.2013, doc. 1 all. 7, recante, appunto, modifiche al primigenio bando) ossia in esecuzione della concessione provvisoria della elargizione pubblica.
(c) Nel candidarsi all’originario bando (id est, DDG n. 3453/2009), la richiedente – come prescritto dalla lex specialis (doc. 1 al fasc. Procura, p. 841, modulo n. 12) – presenta una domanda di contributo del 29.04.2010 (ove si dichiara che “la domanda di contributo e i relativi allegati sono stati redatti in conformità alla modulistica predisposta dal Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato…”), unitamente alla necessaria modulistica di corredo predisposta dell’Ente concedente.
Fra quest’ultima, in particolare, figura l’allegato n. 13 sottoscritto il 28.04.2010 (p. 845 e ss. del doc. 1) attraverso cui l’istante si impegna “a sottoporre i beni oggetto di finanziamento a vincolo di destinazione d’uso per un periodo di 3 anni dopo il suo completamento, cioè dalla data di approvazione della rendicontazione finale (art. 13 della l.r. 32/2000, come modificato dal comma 4 dell’art. 59 L. r. n. 9/2009)”. Secondo la modulistica apprestata dall’Amministrazione regionale all’originario bando di partecipazione, la durata del vincolo in argomento è pari, dunque, a tre anni. Attraverso la interpolazione e del dato normativo
(ossia del novellato art. 13 co. 4 della L. R. CIia, n. 32/2a00 che si limita a parlare di “completamento”) e dell’originario bando (che, con l’art. 10, meramente si riferiva alla “concessione”), la medesima modulistica aggiunge che, per “completamento” (ai fini del decorso del termine triennale), deve aversi riguardo “[cioè…] alla data di approvazione della rendicontazione finale”. Su questo composito quadro, interviene però il già citato DDS 1850/9 del 13-25.09.2013 (doc. 1 all.
7; p. 54 es) che – in realtà, al solo scopo di riformulare le pregresse
“percentuali di erogazioni delle agevolazioni” e uniforMAe “l’obbligo per le imprese di presentare all’amministrazione apposite polizze fidejussorie…a conclusione del secondo stato di avanzamento ed a conclusione dell’intero programma di spesa” – sostituisce gli artt. 9, 10 e 11 del primo bando.
Per quanto qui di stretto rilievo, il tenore del nuovo art. 10 - nella parte in cui eleva a motivo di revoca la “distrazione” infraquinquennale dei beni – rimane identico all’originaria, corrispondente, previsione dell’art. 10 della lex specialis. Quindi, la modifica dell’avviso pubblico del 2013 identifica la durata del vincolo in quella quinquennale e il dies a quo del decorso nella concessione del contributo.
(d) Accadeva peraltro (e questo è uno snodo procedimentale dirimente nella vicenda) che l’iniziativa progettuale della convenuta, di cui alla domanda dell’aprile 2010, sia stata considerata originariamente bensì ammissibile a finanziamento ma non
“agevolabile” per insufficienza di disponibilità finanziaria (cfr. n.
d’ordine 88 della tabella A al Decreto Assessorile 18 aprile 2012, pubblicato in GURS n. 34 del 17.08.2012, Parte I, nonché art. 1 del medesimo decreto; doc. 5, pp. 4 e 5). Come si ritrae dalla lettura delle premesse al decreto 713/9 de l’01-14.04.2014 (doc. 1, p. 10/987), la convenuta riceveva comunicazione del finanziamento “per scorrimento” giusta nota prot. 69630 del 17.12.2013 e, per l’effetto, quest’ultima trasmise (nota prot. 8792 del 14.02.2014 e “dichiarazione datata 07.02.2014, con la quale impresa si impegna ad ultiMAe l’investimento entro il 30.06.2015”) la documentazione e le dichiarazioni richieste dall’amministrazione. Con l’accettazione del decreto in questione, di concessione (provvisoria) del contributo, il beneficiario assumeva dunque gli “oneri ed obblighi previsti nel presente provvedimento” (p. 14/987 del doc. 1) e, perciò ed espressamente, quelli di:
(i) non alienare, cedere o distrarre “nei tre anni successivi alla concessione”, ipotesi per la quale era prevista la revoca del finanziamento (art. 4 del decreto);
(ii) “impegnarsi a mantenere l’investimento per un periodo minimo di tre anni dopo il suo completamento, punto 4 dell’art. 59 della Legge regionale 8 agosto 2009, n. 9” (art. 3, co. 2 lett. f);
(iii) impegnarsi ad “ultiMAe l’intero programma d’investimento e trasmettere la documentazione finale di spesa entro il 30/06/2015”.
5.1. Secondo il Collegio, la superiore ricostruzione testuale, sistematica e diacronica delle disposizioni normative di riferimento, delle pertinenti clausole di lex specialis e, ancora, di quelle contenute nel decreto di concessione (provvisoria) del contributo (accettate espressamente dalla beneficiaria) dimostrano una oggettiva ambiguità nell’assetto normativo apprestato dall’amministrazione regionale ai fini della perimetrazione dei profili temporali (durata e dies a quo) del vincolo di non alienazione/distrazione dei beni, quale è stato “assunto” dalla beneficiaria. In tale contesto, plausibile appare l’opzione esegetica offerta dai comparenti laddove sostengono che, in fattispecie, il vincolo avesse durata triennale e che fosse cessato al 27.10.2018, data di completamento/ultimazione dell’intervento per come comunicato dall’interessato all’amministrazione regionale l’11.11.2015 ed acclarato, pacificamente, dal verbale di controllo di I livello in loco del successivo 01.12.2015 (doc. 1, p. 169 e ss.; cfr., altresì, il decreto 2765/95 di autorizzazione alla erogazione della seconda quota di contributo: doc. 11, all. 2). In questo senso, risulta dirimente la richiamata previsione dell’art. 4 del decreto di concessione provvisoria (id est, concessione-costitutiva) del finanziamento (“nei tre anni successivi alla concessione”), letto in relazione alla legislazione regionale di riferimento. Tanto sia perché è l’accettazione del decreto a segnare, in capo al beneficiario, la concreta insorgenza del corrispondente impegno in executivis; sia perché l’effetto pregiudizievole per la sfera di interessi del privato, connessa alla revoca della misura concepita per il materializzarsi di certune condotte violative, non può evidentemente prescindere da un quadro operativo univoco – in fattispecie assente - che compete(va)
all’amministrazione creare. D’altronde, la precisazione resa dagli Uffici regionali in riscontro alla richiesta dalla GD in funzione di P.G. delegata – secondo cui “la data di approvazione della rendicontazione finale, si è dell’avviso che coincida con il decreto di concessione definitiva del contributo n. 730 del 07.04.2016” – è certamente corretta (nel senso che il decreto di concessione definitiva segna l’approvazione della rendicontazione finale) ma non fonda la diversa conclusione, ritrattavi dal P.M. contabile, che sia appunto l’approvazione della rendicontazione finale a MAcare il dies a quo della durata del vincolo.
Una interpretazione di questo segno, priva di definitivo aggancio nel tenore testuale del novellato art. 13 co. 4 della L. 32/2000 (che ha riguardo al “completamento”), trova parziale riscontro nella sola modulistica, predisposta dall’amministrazione regionale, compilata dall’interessato nell’aprile 2010 all’atto della presentazione dell’istanza di contributo. Modulistica, però, superata – e, in ogni caso, contraddetta – sia dai provvedimenti amministrativi che, successivamente, modificano la lex specialis, sia da quelli che concedono (provvisoriamente) il contributo. In linea di stretta consequenzialità rispetto a quanto appena chiarito, la profonda ambiguità ed oscurità della complessiva regolamentazione del vincolo rappresenterebbe, in ogni caso, ragione autonoma per escludere, nella pretesa condotta antigiuridica del beneficiario, l’elemento soggettivo di responsabilità erariale, doloso quanto gravemente colposo.
5.2. Nel caso di specie, risalendo la cessione dei beni cui l’atto di citazione da riferimento (fatture 2/EL del 01.03.2019, 3/EL del 08.04.2019, 5/EL del 03.05.2019, 8/EL del 08.05.2019), a data successiva al maturarsi del triennio dal completamento dell’investimento (27.10.2015) e alla sua comunicazione all’amministrazione (11.11.2015), l’impegno al rispetto del vincolo triennale deve ritenersi rispettato e, per quanto precisato, giammai la sua ipotetica violazione sarebbe rimproverabile alla beneficiaria stante l’accertata assenza dell’elemento soggettivo di responsabilità amministrativa.
5.3. In base agli atti, trova peraltro congrua giustificazione il mancato, momentaneo, rinvenimento presso i locali aziendali, in sede di verifica tributaria effettuata dalla GD il 21.12.2017, di sole due macchine acquistate con il contributo accordato (IM e dosatore volumetrico). Infatti, parte convenuta ha prodotto, fra i numerosi documenti di trasporto (DDT) dei macchinari, anche quello
(n. 7 di p. 6 dell’all. 16 alla memoria di costituzione) che accredita il trasferimento (in data 17.12.2017 e, quindi, qualche giorno prima della verifica GD) di quelli controversi presso CI Food s.r.l. ai fini del loro “lavaggio”, deducendo che il pertinente protocollo HACCP
(acronimo di Hazard Analysis and Critical Control Points) prescrive questa manutenzione e, ancora, che presso CI Food s.r.l. si trova un impianto idoneo a tale scopo. La documentata prospettazione di parte convenuta - che (già opposta in sede di controdeduzioni preprocessuali: p. 16 dell’all. 18 alla memoria di costituzione) non forma oggetto di perspicua, rituale, contestazione ex adverso - risulta peraltro corroborata dalla circostanza che la dichiarazione resa a verbale dall’SS AN (delegato dalla madre a presenziare alla verifica “a sorpresa” nella stessa mattinata del 21.12.2017, ore 10:1510:30) - ossia che i macchinari si trovassero presso CI Food s.r.l. -
non trovi smentita dall’attività accertativa successiva della GD, almeno nel senso che, stando al verbale di verifica tributaria, un’aliquota dei verificatori si recava, avvicendandosi con i residui colleghi, presso CI Ice s.r.l. (ove la ditta verificata esponeva si trovasse custodita pertinente documentazione fiscale) e non presso CI Food s.r.l. per conferMAe/smentire la dichiarazione
(l’atteggiamento collaborativo dell’SS AN, appare documentato, anche a distanza di tempo, dal verbale di constatazione del 10.06.2021: pp. 18 e ss./140 dell’all. 11 alla comparsa di costituzione). Inoltre, i militari della GD danno atto che, nel corso delle operazioni ispettive, procedevano a verbalizzare la presenza nei locali aziendali di ben sei persone “impegnate in attività lavorativa” (in conformità al business plann: doc. 1, p. 18/987; cfr., inoltre, p. 18/140 del verbale di constatazione GD del 10.11.2021 a proposito della tendenziale regolarità dei prefati rapporti di lavoro: doc. 11 alla memoria di parte comparente). Il significativo volume di produzione aziendale conferma, indirettamente, la documentata necessità di pulizia dei macchinari usati presso impianti idonei. Alcuna prescrizione normativa o di lex specialis avrebbe potuto vietare, evidentemente, l’attività di pulizia di strumenti adoperati per produrre/commercializzare prodotti destinati al consumo umano, né, logicamente, le operazioni a ciò propedeutiche. Né, infine, la lex specialis imponeva un regime di comunicazione previa di operazioni del tipo che occupano, conseguendone che la movimentazione dei macchinari, ai fini della loro documentata pulizia, non può integrare una violazione degli impegni assunti dal beneficiario (e, in particolare, del punto 10 del bando di selezione e dell’art. 4 DDS n.
713/9 dell’01.042014, come ipotizzato nella segnalazione di danno:
doc. 1, p. 901/987 e doc. 11, p. 36/140 alla memoria di parte convenuta).
6. Non risultano provate, e vanno perciò disattese, le ulteriori composite tesi accusatorie che, a diverso titolo, contestano alla ditta beneficiaria pretese cointeressenze con terzi finalizzate all’indebito incameramento dei contributi regionali.
6.1. Nel quadro di questa macro-contestazione, si collocano anzitutto i rapporti fra beneficiaria ed i fornitori SO.DEF s.r.l. ed HI-TEC s.r.l.
Per essi, l’atto introduttivo, attraverso articolate argomentazioni, ipotizza che la ditta SR abbia consapevolmente utilizzato false fatture di acquisto di macchinari - privi, peraltro, del requisito del “nuovo di fabbrica” richiesto dalla lettera d) dell’all. n. 3 al bando:
doc. 1, pp. 46-53 - per incamerare il contributo. Diversamente, il Collegio osserva che:
- il verbale di constatazione della GD del 10.06.2021 (doc. 11.
pp. 37 e ss./140 alla memoria di parte convenuta), chiamato anch’esso a suffragare la prospettazione attorea, esclude radicalmente che la
“fittizietà oggettiva” di “parte delle cessioni” documentate dalle fatture emesse da fornitori SO.DEF s.r.l. ed HI-TEC s.r.l. alla beneficiaria –
ipotesi accusatoria, questa, articolata sulla base della pretesa esistenza
“indizi di una sovrafatturazione” – risulti “corroborata” da “prove sostanziali del pagamento (da parte della ditta SR) di un prezzo inferiore rispetto a quello fatturato” ovvero “dalla restituzione (da parte delle cedenti SO.DEF s.r.l. e HI-TECH s.r.l.) del maggiore corrispettivo fatturato” (cfr., altresì, p. 930/987 del doc. 1). In estrema sintesi, nessuna movimentazione di denaro (sub specie di prelievi o trasferimenti) conferma l’ipotesi;
- in relazione alla contestata sovrafatturazione, poi, la tesi attorea (che fa leva sul doc. 1, p. 53/987 all. 66 ossia sull’elenco redatto dalla GD di Riposto, ove però non si apprezza compiutamente la fonte del “prezzo di vendita imponibile praticato dal produttore/cessionario”), per un verso, risulta avversata da specifica perizia prodotta da parte convenuta (doc. 9 alla memoria di costituzione di parte convenuta, già allegata alle controdeduzioni preprocessuali) e, per altro, si infrange sulla discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione regionale. Quest’ultima -
nell’ammettere a finanziamento l’iniziativa progettuale; nel concedere il contributo e, ancora, nell’escludere ogni irregolarità all’atto del controllo in situ dell’01.12.2015 (p. 174/897 del doc. 1) - ha ritenuto, de facto, congrue le voci e le sub-voci di costi dell’investimento. Per tali ragioni, può quindi prescindersi anche dal disporre CTU tesa alla esatta stima dei beni;
- gli accertamenti bancari svolti dalla GD, e riportati nel citato verbale di constatazione, rivelano che i corrispettivi delle cessioni fatturate da SO.DEF s.r.l. e da HI-TEC s.r.l. sono stati pagati integralmente dalla beneficiaria attraverso disposizioni di bonifico che si dipartono, esclusivamente, dal conto corrente “dedicato”
all’investimento finanziato e giungono su conti correnti intestati ai fornitori. I debiti della beneficiaria verso i fornitori, si osserva nel verbale, sono stati anzi “completamente saldati” al 31.12.2015. Stando peraltro alla stessa contestazione accusatoria, ed alla presupposta segnalazione di danno (doc. 1), ciò che, in sede di verifica DF del 21.12.2017, non risulta effettivamente rinvenuto presso i locali aziendali è rappresentato dalle sole due macchine interessate dall’illustrato processo di lavaggio. Come si è detto, la loro assenza in situ è però giustificata;
- il verbale di controllo I livello in loco del 01.12.2015 attesta che i pubblici funzionari incaricati hanno proceduto alla “verifica delle opere e degli acquisti realizzati…con documentazione fotografica prodotta in data odierna comprovante la realizzazione dell’impianto produttivo…[e] a verificare la rispondenza delle fatture con le scritture contabili (libro cespiti, libri iva, libro giornale)”; che essi hanno allegato il “quadro di rendicontazione che è stato raffrontato con la visione delle singole fatture” e, infine, che le “irregolarità riscontrate” corrispondono a “nessuna”. La visione diretta delle fatture conduce gli incaricati a negare, quindi, che la loro modalità di compilazione possa dirsi difforme, anche sotto il profilo della completezza necessaria, a quanto prescritto dal quadro normativo applicabile. Ciò vale, nello specifico, a proposito delle fatture Hi-Tech n. 28/2014 e SO.DEF n. 144/2015, delle quali viene indubbiata la veridicità anche alla stregua di riscontri investigativi ulteriori e riguardanti, direttamente, i beni commercializzati inter partes (FO OP RO e VA Spir. SS da 1, su cui immediatamente infra). Su tale riscontri, il Collegio osserva quanto segue.
(i) La fattura n. 28/2014 emessa da HI-TECH s.r.l. (p. 265/987 del doc. 1) documenta la compravendita di un “forno rotativo mod. OP rotor 60X90” (conforme è il DDT: p. 267/987 del doc. 1). Il processo verbale di controllo I livello in loco dell’01.12.2015, a sua volta, include nell’ “Elenco Attrezzature verificate in loco” (p. 174/897 del doc. 1, progressivo n. 16) un “forno rotativo mod. OP RO 60 X 90”.
Considerata l’efficacia probatoria del verbale di controllo (art. 11 del bando doc. 1, p. 51/987; per fattispecie analoga, cfr., App. CIia, sent.
n. 88/A/2024), non possono validarsi le conclusioni rassegnate nella relazione prot. 0140817/2021 (doc. 1, p. 925) laddove identificano il macchinario fatturato da HI-TECH s.r.l. nel forno rotativo mod. top rotor 60X80 e quindi - per effetto di accertamenti condotti presso Bo.MA snc – in quello già venduto dal produttore vicentino a CI Ice s.r.l giusta fattura n. 350 del 04.12.2003 (doc. 11, file 10 allegato: “All 06.pdf”, pagg. 2-5). Le misure del forno, verificato in loco, sono coperte infatti dall’accertamento conchiuso nel verbale di controllo di primo livello. Non consta, d’altronde, che il processo verbale di verifica della GD del 07.05.2019 (all. 57 al doc. 1, colonna “Note”, p.
361/987 in particolare) - al quale le conclusioni della relazione 0140817/2021 si richiamano espressamente (doc. 1 p. 925/987) – dia atto che, fra le operazioni compiute, sia stata effettuata anche specifica misurazione. Aprioristica, perciò, appare l’affermazione, contenuta nella segnalazione di danno, per cui “in merito alla discordanza delle misure del fondo rotativo, quelle attendibili sono sicuramente quelle rilevate da questo Reparto” (p. 931/987 del doc. 1).
Assorbente quanto sopra, vi è da aggiungere che, metodologicamente, le conclusioni attoree muovono dalla premessa
(doc. 1 pp. 907 e 916/987) per cui “…difficilmente si verifica in caso di cessione di macchinari di nuova fabbricazione…. sia sulle fatture che sui DDT manca qualsiasi indicazione relativa ai MAchi di fabbrica delle attrezzature (denominazione del produttore) ai modelli delle stesse e ai numeri di serie/di matricola”. Una tale premessa, però, oltre a non essere supportata dalla identificazione del referente normativo che imporrebbe le indicazioni di cui si stigmatizza la carenza, è resa critica nella sua incontrovertibilità dal richiamato verbale di controllo di I livello, il quale, come si è detto, registra espressamente l’assenza di irregolarità formali e sostanziali anche a seguito di visione diretta delle fatture. Le conclusioni rassegnate dalla GD (e da parte attrice),
inoltre, non si misurano con la circostanza per cui, nella scheda di rilevazione beni (doc. 1, all. 4, p. 35) allegata al verbale di verifica del 21.12.2017 (redatto nella vigenza del vincolo triennale dal completamento e in tempi comunque più ravvicinati al controllo in situ), risulta incluso anche l’ulteriore FO ZU avente misure –
come prospetta parte convenuta – pari a 60X90. In buona sostanza, per quanto illustrato, è ben possibile che il macchinario di cui alla fattura HI-TECH s.r.l. n. 28 del 25.11.2014 fosse il forno (anch’esso modello OP RO) ZU 60X90, identificato come tale, a proposito delle misure, dal verbale di controllo di I livello in loco del 01.12.2015 e, a proposito della MAca, dal verbale di verifica del 21.12.2017 (e dal documento n. 9 della memoria di parte convenuta).
Simmetricamente, non risulta provato, con la rassicurante certezza qui necessaria, che il forno mod. top rotor 60X80, rinvenuto il 07.05.2019 in sede di accertamento e cui allude, per relationem, la relazione della GD 0140817/2021, corrisponda a quello fatturato da HI-TECH s.r.l. Per tali ragioni, il composito accertamento poi sviluppato dalla GD (doc. 11) presso Bo.MA s.n.c. – in quanto incentrato su un forno che non costituisce il sicuro oggetto della transazione commerciale fra beneficiaria e Hi-Tech - non può accreditare la specifica contestazione accusatoria qui divisata.
(ii) Venendo alla fattura EF n. 144/2015 e, specificamente, all’articolata vicenda della impastatrice IR VA fissa da 1 (n. 2 d’ordine della tabella di p. 930/987 dell’all. 1) - ossia il secondo dei due macchinari (oltre il FO già in precedenza considerato)
“sicuramente…acquisitati originariamente da CI Ice s.r.l.” (p. 931 del doc. 1) – deve osservarsi che, anche in questo caso, gli accertamenti di P.G. (contenuti nel citato doc. 1) non appaiono definitivamente persuasivi. Nel giungere alla conclusione per cui la macchina in questione risultò già oggetto di cessione nel 2003, ad opera di Bo.MA s.n.c. in favore di CI Ice s.r.l. giusta fattura n. 350 del 04.12.2003, la GD valorizza il composito carteggio intervenuto, in sede investigativa, con la ditta costruttrice. Quest’ultima, più precisamente, riferisce che la macchina in argomento (in quanto)
avente n. 313 di matricola/seriale – numero che, in dettaglio, è la GD a comunicare sulla base degli accertamenti racchiusi nel processo di verbale di verifica del 07.05.2019 (pp. 360 e ss. del doc. 1: all. 56, e suballegati annessi) – risale al 2003 (come da prima cifra della matricola)
ed è il 13° esemplare prodotto (penultima ed ultima cifra) in quell’anno. La Bo.MA, per tale via, afferma che il macchinario in discorso è quello da essa venduto nel 2003 a CI Ice s.r.l. in forza della fattura n. 350/2003. Osserva però il Collegio che la plausibilità di questo articolato accertamento investigativo (sviluppatosi attraverso la selezione delle sole attrezzature “per le quali era stato possibile congiuntamente rilevare: i dati completi del costruttore, in modo da poterlo individuare con esattezza; il modello; il numero di seriale/di matricola”: p. 925/987 del doc. 1) è condizionato, negli esiti, dalla validità della sua premessa ossia che, nel corso della verifica del 07.05.2019, il numero n. 313 di matricola - rilevato dalla P.G. (e comunicato alla ditta costruttrice) - sia realmente corretto. È di questa premessa, tuttavia, che può dubitarsi in ragione di distinte, e non trascurabili, inesattezze e incongruenze d’insieme. Al riguardo, si evidenzia che il produttore (p. 386 e ss./987 del doc. 1) ha escluso, in primo luogo, che gli accertatori abbiano correttamente rilevato l’anno di produzione/commercializzazione (non 2015, ma 2003: quadro n.
34 dell’all. n. 56, riportato a pag. 363/987 del doc. 1), fra l’altro, sia della Impastatrice Spir(ale) VA fissa (SP 120) sia della Impastatrice Spir(ale) vasca estraibile (Spir/Est 250). In secondo luogo, la diversa Impastatrice Spir (Spir/Est 250) – identificata dalla DF come
“impastatrice Spir. VA fissa da 1” nella scheda di rilevazione dei beni strumentali (sub-all. n. 34 dell’all. 56 al doc. 1: pp. 362/987) –
neppure è, veritieramente, riconducibile alla fattura SO.DEF n.
144/2015, sì come postulato in citazione e nella segnalazione di danno. Dalla disamina di quest’ultima, infatti, risulta che i beni compravenduti siano costituiti da n. 2 Impastatrici Spir VA SS da 1 (senza MAca), aventi come valore complessivo di cessione euro 52.000,00 (doc. 1, p. 111/987); da una impastatrice planetaria 20 Lt
(senza MAca), ceduta al prezzo di euro 15.000,00 e da ulteriori attrezzature cedute al prezzo complessivo di euro 14.000,000. Il totale dei beni ceduti è pari a complessivi euro 81.000. Il verbale di controllo in loco del dicembre 2015 verifica – giusta il prospetto ad esso allegato
(in particolare, quanto alle tre impastatrici, cfr. numeri nn. 33, 34 e 35 dell’elenco attrezzature verificate in loco: p. 175/987 del doc. 1) – la presenza di tali beni presso la sede aziendale. Questi ultimi, inoltre, risultano ricompresi nel registro dei beni ammortizzabili (n. 10 dell’all. 10 al doc. 1, p. 40/987 segnatamente, ove sono cumulativamente indicati, stante l’importo totale – id est 80.000,00 euro - da ammortizzare) allegato al verbale di verifica del 21.12.2017.
In estrema sintesi, poiché la Impastatrice Spir(ale) è del tipo a vasca estraibile (Spir/Est 250) e non fissa, essa non solo non è riconducibile alla fattura SO.DEF n. 144/2015 ma viene pure erroneamente descritta, nella richiamata scheda di rilevazione dei beni allegato al verbale DF del 07.05.2019, come “impastatrice Spir. VA fissa da 1”.
Questo errore di partenza, d’altronde, guiderà il giudizio
“comparativo” di sovrafatturazione compendiato dalla segnalazione di anno (doc. 1, pp. 930 e ss./987). In ogni caso, Bo.MA s.n.c.,
chiamata a rendere informazioni anche sulla diversa impastatrice vasca estraibile (Spir/Est 250), in data 15.05.2019 riferirà (e, in data 11.09.2020, confermerà) di aver venduto a CI Ice s.r.l. l’esemplare avente n. 318 di matricola e non n. 316, sì come “accertato” dalla GD il 07.05.2019. Singolare, a questo punto, è che – impegnata nella ricostruzione della filiera commerciale dei beni – la DF non abbia richiesto a BoMA s.n.c. di chiarire se ed a chi avesse venduto l’esemplare di vasca estraibile (Spir/Est 250) con matricola n. 316 e asseritamente rinvenuta in loco. Molto significativo – per l’effetto trascinamento prodotto sulla corretta rilevazione anche del n. 313 di matricola della diversa Macchina Spir VA 120/SP – è invece che la stessa GD, con riferimento alla macchina Spir/Est 250, riconosca come possibile l’errore di rilevazione del numero di matricola (“a prescindere dall’erronea rilevazione o meno del numero di seriale dell’impastatrice mod. Spir/Est 250…”: cfr. p. 932/987). La serie di incongruenze rilevate, in conclusione, mina l’affidabilità dell’accertamento GD il 07.05.2019 (nelle parti sin qui scrutinate) e delle inferenze che, nella segnalazione di danno, se ne ritraggono. La distanza temporale che separa l’accertamento (di ordine e per finalità fiscali del maggio 2019) dalle inferenze (del 2021, sviluppate nel corso dell’attività di P.G. avviatasi dal 30.09.2019 al 12.02.2021: p. 897/987 del doc. 1) costituisce, all’evidenza, la ragione ostativa di una doverosa ri-verifica complessiva sulle macchine, capace di conferMAe/rettificare gli esiti delle investigazioni.
6.2. Escluso, per quanto sopra, che la beneficiaria abbia violato il vincolo di destinazione previsto dalla lex specialis (anche, e specificamente, a proposito della cessione di beni da essa operata in favore di CI Ice s.r.l. giusta fattura 2/EL del 01.03.2019) e che i fornitori HI e SO (con le fatture, rispettivamente, n. 28/2014 e n. 144/2015) abbiano ceduto alla beneficiaria macchine che il produttore/costruttore aveva già in precedenza venduto a CI Ice s.r.l., le cointeressenze fra SR IS, AN FR, CI Food s.r.l. e CI Ice s.r.l. – strutturalmente, sub specie di partecipazioni/cariche sociali incrociate, e, funzionalmente, sub specie di titolarità e deleghe del AN FR ad operare sui conti delle compagini – risultano indifferenti sul determinismo causale del danno erariale prospettato dal Requirente. In sintesi, anche laddove realmente sussistente negli esatti termini esposti in citazione, questa rete di cointeressenze appare neutra nella creazione delle condizioni di accesso/mantenimento dei contributi percetti ad opera della beneficiaria.
7. Il tema accusatorio pone inoltre in questione, in termini più generali, l’(in)attendibilità della contabilità aziendale di SO.DEF s.r.l.
e di HITECH s.r.l. e, in questa prospettiva, l’articolata segnalazione di danno (doc. 1) sviluppa la conclusione in via induttiva. Nei termini in cui la contestazione in argomento risulta di effettiva pertinenza di questo plesso giurisdizionale - e, dunque, nel senso, indiretto o incidentale, per cui che le fatture di acquisto emesse da queste società alla beneficiaria documentano in realtà cessioni (soggettivamente o oggettivamente) fittizie – il Collegio è dell’opinione che, allo stato degli atti, gli accertamenti della DF non appiano muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari, anche e soprattutto per ritenere che i comparenti, come da costoro dedotto, fossero conniventi o, più semplicemente, a conoscenza della pretesa condotta fraudolenta dei fornitori. In disparte dalla innegabile significatività del verbale di controllo in situ dell’01.12.2015 - che “verifica”
composite cessioni di beni che difficilmente appaiono compatibili con la conclusione della radicale inattendibilità delle contabilità aziendale dei fornitori – e delle argomentazioni più sopra rassegnate con riferimento a specifiche cessioni, si osserva infatti che:
- a proposito di EF s.r.l. (su cui, cfr. pp. da 897 a 915), la dichiarazione del Santonocito GE – legale rappresentante della compagine dal 28.05.2015 al 29.11.2025, periodo nel quale si collocano le cessioni sospette – non appare assolutamente priva di attendibilità o significatività nei sensi ritenuti dall’informativa di P.G. Il Santonocito, sentito a distanza di tre anni dai fatti, riferisce, con certa qual precisione, delle macchine e dei beni ceduti alla “ditta di Giarre gestita dalla moglie del sig. AN FR”, puntualizzando di aver acquistato in contanti i beni da un imprecisato mediatore calabrese
(tale Giovanni). Il dichiarante è chiaramente consapevole delle conseguenze giuridiche a sé pregiudizievoli legate alle informazioni rese e, questo dato, unitamente alla chiara identificazione soggettiva del cessionario dei beni, rende discutibile la precisione del ragionamento presuntivo posto a fondamento dell’informativa.
L’assenza di mezzi di trasporto in dotazione (“possesso a qualunque titolo”) dell’azienda - cui è dedicato specifico spazio nelle investigazioni per negare la capacità aziendale nella commercializzazione dei beni – è evenienza emersa ex actis. La stessa IC LI (precedente legale rappresentante p.t. della società), ritenuta pacificamente estranea ai fatti, la conferma, escludendone però la portata ostativa allo svolgimento dell’attività
(“tipica”, per così dire) aziendale – per quanto non esattamente sovrapponibile rispetto a quella osservata dalla DF – per le annualità pregresse. EF s.r.l., riferisce ancora la IC, si serviva infatti di corrieri, i quali risultano utilizzati (BRT S.p.A.) anche nel 2015 dietro corresponsione di euro complessivi euro 472,00. Quest’ultimo, rileva la GD, è però “incompatibile con il trasporto dei beni oggetto di cessione”
senza che però si spieghi, al contempo, cosa integri un importo realmente compatibile. Il tutto, chiaramente, sempreché possa effettivamente immaginarsi una serie di rapporti totalmente tracciati intrattenuti da EF nell’esercizio dell’attività aziendale (il che, per ammissione di Santonocito, non è). La GDF poi, nello storico aziendale 2012-2015, registra rapporti commerciali con soggetti economici che producono/commercializzano beni del tipo di quelli rivenduti alla beneficiaria, sebbene di importo nel complesso irrisori.
Non di meno questa circostanza, osserva il Collegio, dimostra almeno che l’oggetto sociale di EF (commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli”) non è in sé preclusivo, come pare ritenere la P.G. in premessa degli accertamenti dedicati a questa società (p.
903/987 del doc.1), allo svolgimento (tracciata o meno) di attività economica non esattamente sovrapponibile a quella costituente l’oggetto sociale;
- in relazione ad HI-TECH, la DF riconosce che le dichiarazioni rese da NO IZ (legale rappresentante della società all’epoca dei fatti) e di IB RE (dipendente “in nero”) – entrambi coinvolti nei fatti - sono fra loro oggettivamente contraddittorie e, salvo aspetti MAginali, mai concordanti. Questo aspetto non è secondario per porre in questione l’univocità della conclusione, adombrata nell’informativa, che nega radicalmente la commercializzazione dei beni in favore della beneficiaria o per conferMAe gli ulteriori riscontri esterni ivi valorizzati. HITECH, secondo gli atti, ha peraltro sempre utilizzato lavoratori in nero per l’esercizio dell’attività aziendale e già solo questo elemento introduce una certa tensione logico-giuridica nel tentativo di spiegare, come l’informativa cerca di fare, la contrarietà dei comportamenti economici tenuti in concreto dall’azienda con la “metodologia”
economicamente orientata che un’impresa, operante secondo modelli legali, avrebbe tenuto (questa, parafrasando, è l’affermazione che si legge a p. 921/987 a proposito del fatto che “non è credibile che la Hitech s.r.l. abbia acquistato le merci in trattazione in nero…”per poi rivenderle regolarmente fatturate). Il comportamento de quo, infatti, non è privo di convenienza economica ove coinvolga capitali in nero ovvero merci di dubbia provenienza, introducendoli/reintroducendoli – per interessi economici propri dei fornitori - sul mercato legale.
7.1. Quanto precede, si ribadisce, si inserisce comunque in un contesto probatorio nel quale il dato certo rimane quello per cui non sono emerse prove sostanziali del pagamento, ad opera della ditta SR, di un prezzo inferiore rispetto a quello fatturato ovvero della restituzione (da parte delle cedenti SO.DEF s.r.l. e HI-TECH s.r.l.) del maggiore corrispettivo fatturato (cfr., p. 930/987 del doc. 1).
Il medesimo contesto, inoltre, non restituisce seri elementi che fondino nella beneficiaria, o nel AN FR, la conoscenza di operazioni fraudolente commesse dai fornitori.
8. Certo è, per converso, che la lex specialis (all. n. 3, lett. lett. d, al bando; doc. 1 pagg. 46-53) prescriveva che fossero ammissibili a finanziamento le spese per “macchinari, impianti ed attrezzature …
nuovi di fabbrica”, ossia mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore) e, ancora, che la segnalazione di danno ha condivisibilmente accertato – salvo quanto osservato, più sopra, relativamente al FO OP RO ed alle impastatrici Spir vasca fissa ed estraibile - l’assenza di un tale presupposto in ordine ai macchinari meglio identificati alle pagine 932 e successive (cui, si rinvia, sia per assenza di contestazione sia per motivi di sintesi ai sensi dell’art. 39 co. 1 lett. d c.g.c., letto in combinato disposto con l’art. 17 dell’all. 2 al d.lgs. 174/2016).
8.1. Il punto è che, come registrato anche dalla segnalazione di danno
(p. 902/987 del doc. 1; p. 38/140 dell’all. 11 alla memoria dei comparenti), agli atti dell’istruttoria condotta dall’amministrazione, in funzione della ritenuta ricorrenza del requisito in argomento, consta specifica dichiarazione di responsabilità resa, nelle forme e con gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da HI-Tech s.r.l. In realtà, come documentato da parte convenuta sin dalle deduzioni preprocessuali (all. 7 e 8 alla memoria di costituzione; all. 18 alle deduzioni), le dichiarazioni di responsabilità dei fornitori sono due ed ascrivibili al Santonocito GE e al NO IZ che rivestivano, ratione temporis (all’epoca, cioè, della cessione dei beni e della formazione delle dichiarazioni: 29.05.2015 e 10.08.2015), la legale rappresentanza delle compagini sociali. Siffatte dichiarazioni hanno come proprio oggetto la rappresentazione sia dell’intervenuta cessione dei beni in favore della beneficiaria sia dell’evenienza che i macchinari ceduti, in ossequio alla prescrizione di cui alla lettera d dell’all. n. 3 al bando, fossero “nuovi di fabbrica”. In estrema sintesi, i fornitori – indotti da un interesse proprio, consistente nell’incasso dei corrispettivi della cessione, di cui, come detto, non è posta in discussione l’effettività – si inducono ad una dichiarazione fraudolenta (nella parte in cui attiene al “nuovo di fabbrica”) avente lo scopo di creare, nel beneficiario, i requisiti di ammissione a finanziamento. Non constano in atti, infatti, elementi che possano accreditare la diversa tesi che la beneficiaria fosse consapevole della falsità materiale delle dichiarazioni o che essa le abbia indebitamente utilizzate in sede procedimentale per creare, contrariamente al vero, un presupposto di ammissione dell’iniziativa progettuale a contributo pubblico.
8.2. Nei convenuti SO.DEF. s.r.l. e NO IZ – quest’ultimo già legale rappresentante della fallita HI-TECH s.r.l. ed autore materiale della dichiarazione di responsabilità infedele – l’elemento soggettivo è quello doloso, avendo accreditato contrariamente al vero, sia pure per interessi economici propri, la sussistenza del requisito di ammissione al finanziamento pubblico in capo alla beneficiaria (e cessionaria dei beni). La dichiarazione infedele di ciascuno dei convenuti, peraltro, è atta a cagionare autonomamente il danno erariale contestato, sicché dello stesso i medesimi convenuti devono rispondere in solido.
9. Per quanto illustrato, il Collegio:
(a) accerta e dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, di GU IZ (C.F. [...]7) e di SO.DEF.
s.r.l. (P.I. e C.F.04926850878) e, per l’effetto, li condanna in solido fra loro al pagamento:
(a1) in favore della Regione CIiana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive, della somma di 992.860,00 euro
(novecentonovantaduemilaottocentosessanta/00 euro), oltre rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli esborsi e fino al deposito della presente sentenza, oltre interessi legali da applicarsi alla somma così rivalutata e con decorrenza dal giorno del deposito della presente decisione;
(a2) in favore dello Stato, delle spese di giustizia che si liquidano in euro 910,83 (novecentodieci,83);
(c) dichiara esente da responsabilità amministrativa HM IS (C.F. [...]) e AN FR (C.F. [...]), in favore dei quali liquida, a titolo di spese di lite, la complessiva somma di euro 8.889,27, comprensivi di spese generali (euro 1159,47), ma oltre IVA e CPA se dovuti, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. ed ii. (Giudizi innanzi a Corte dei conti; valore controversia da 520.001 a 1.000.000;
valori minimi al metto della fase istruttoria non tenutasi, con maggiorazione del 30% ex art. 4 co. 2 D.M. cit.), ponendole a carico della Regione CIiana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:
- dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, di GU IZ (C.F. [...]7) e di SO.DEF. s.r.l.
(P.I. e C.F.04926850878) e, per l’effetto, li condanna in solido fra loro al pagamento:
(a) in favore della Regione CIiana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive, della somma di 992.860,00 euro
(novecentonovantaduemilaottocentosessanta/00 euro), oltre rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli esborsi e fino al deposito della presente sentenza, oltre interessi legali da applicarsi alla somma così rivalutata e con decorrenza dal giorno del deposito della presente decisione;
(b) in favore dello Stato, delle spese di giustizia che si liquidano in euro 910,83 (novecentodieci,83);
- dichiara esente da responsabilità amministrativa HM IS (C.F. [...]) e AN FR (C.F.
[...]), in favore dei quali liquida, a titolo di spese di lite, la complessiva somma di euro 8.889,27, comprensivi di spese generali (euro 1159,47), ma oltre IVA e CPA se dovuti, ponendole a carico della Regione CIiana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
L’Estensore Il Presidente
AI NO NA UI CA
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata nei modi di legge Palermo,
14 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to digitalmente Originale sentenza € 208,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 19,65 Totale spese € 243,65 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco firmato digitalmente