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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6679 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
– Quinta Sezione civile
(già Prima sezione civile Bis) – riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - dr. Paolo Celentano - Consigliere - dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere- Relatore ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli il 7 maggio 2021 iscritto al n. 2681/2021 R.G. pendente
TRA
(c.f. ) costituitasi in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Isabella
LV (c.f. ) ed NE LI (c.f. C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
e di (c.f. e p.iva ) in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato to e difeso dall'Avv. Carla Crispo (C.F. ) C.F._3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il e di in Controparte_1 Controparte_2 qualità di centro accreditato presso il a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alla branca di CP_3 cardiologia in favore degli assistiti dell' - con cui aveva sottoscritto specifico Controparte_4 contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 volto a regolare le prestazioni da rendere Cont nell'anno 2016 nonché per l'anno 2017 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di Euro 41.455,28 per le prestazioni erogate nel marzo 2017 e della somma di Euro 25.843,40
1 per le prestazioni erogate nel mese di giugno 2017, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02 e art. 7 punto 4 del contratto.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua, per i motivi esposti in premessa: 1) accertare la violazione contrattuale perpetrata dall' CP_4
nei confronti del e di e
[...] Controparte_5 Controparte_2 conseguentemente accertare la sussistenza, in favore di quest'ultimo, di un credito di € 41.455,28 per le prestazioni erogate nel mese di marzo dell'anno 2017 oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs
231/02 secondo le percentuali di maggiorazione indicate nel corpo del presente ricorso e di €
25.843,40 per la mensilità di giungo 2017 oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs 231/02 secondo le percentuali di maggiorazione indicate nel corpo del presente ricorso;
2) per l'effetto condannare
l' , in persona del legale rapp.te p.t., della complessiva somma di € 67.298,68 Controparte_4 oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs 231/02 secondo le percentuali di maggiorazione indicate nel corpo del presente ricorso;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui ritenga che la domanda qui proposta richiesta un'istruzione non sommaria, fissare con ordinanza non impugnabile
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per l'articolazione delle relative richieste istruttorie;
4) Vittorie di spese ed onorati del presente giudizio con attribuzione alla scrivente procuratore per anticipazione fattane”.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore Controparte_4 del giudice amministrativo. Nel merito, deduceva la non debenza della somma richiesta per superamento del tetto di spesa.
Chiedeva che “l'On.le Tribunale, in via preliminare, dichiari il difetto di giurisdizione del G.O.; in via gradata, in caso di rigetto dell'eccezione preliminare, respinga in toto la domanda attorea nei confronti della perché nulla, inammissibile ed infondata in fatto e diritto e, Controparte_4 comunque, non provata;
il tutto con vittoria di onorari e spese di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento, in favore Controparte_4 del della complessiva somma di € Parte_2
67.298,68 ( € 41.455,28 per prestazioni erogate nel mese di marzo 2017 e di € 25.843,40 per prestazioni erogate nel mese di giugno 2017) oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, con le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4 del contratto dal giorno successivo alla scadenza e fino al saldo e spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In particolare, il giudice di primo grado osservava che:
- sussisteva la giurisdizione del g.o.;
2 - il centro aveva assolto l'onere probatorio in relazione alla pretesa creditoria dimostrando l'accreditamento, l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture in quanto Cont non oggetto di specifica contestazione da parte dell' la stipula del contratto;
Cont
- l' non aveva provato il superamento del tetto di spesa in quanto “ le note prot. n.
53913/2017 e 53868/2017 del 31 luglio 2017 sono mere comunicazioni successive alla data in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto trimestrale ( 7 giugno 2017 e 28 febbraio
2017), proveniente dalla stessa parte convenuta, sprovviste di riscontri documentali e quindi non dotate di sufficiente forza probatoria, così come le note dell'11 ottobre 2017 prot. n. 7835
e del 19.10.2017 n. prot. 8141 con cii il direttore responsabile del Distretto n. 33 ha comunicato alla ricorrente che gli importi indicati non potevano esserle pagati a causa del superamento del tetto di spesa” ed in ogni caso la violazione delle norme contrattuali a causa dell'omessa applicazione della regressione tariffaria.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 7 giugno 2021 l'
[...]
sostenendo che il Giudice di primo grado aveva errato: Controparte_4
- nel non dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in favore del giudice amministrativo
- nel non ritenere che spettasse al Centro l'onere di provare il mancato superamento del tetto di spesa;
- nel ritenere che la mancata applicazione del meccanismo della regressione tariffaria integrasse un inadempimento contrattuale tale da giustificare il rigetto dell'eccezione del superamento del tetto di spesa, atteso che il rispetto del limite di spesa costituisce un limite invalicabile, a prescindere dalla regressione tariffaria;
- nel non considerare che il Centro aveva riconosciuto il pagamento dell'importo di euro
4918,08 per il mese di giugno 2017 e di euro 187,87 per il mese di marzo 2017.
Ha concluso dunque per la riforma dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice
Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- in via subordinata, in accoglimento dello spiegato appello, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata ordinanza 702 bis
e ter cpc, pubblicata il 7/05/2021, recante n. r.g. 35940/2017 per i dedotti motivi, respingendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., in accoglimento del gravame, così come formulato dall'appellante ; -condannare Controparte_4
l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 22 febbraio 2022 si è costituito il che ha resistito all'avversa impugnazione, CP_4 sostenendo la debenza della somma richiesta e la correttezza del ragionamento del Giudice di prime
3 cure ed ha così concluso: “per il rigetto dell'appello proposto dall' , con la Controparte_4 integrale conferma dell'ordinanza emessa il 7 maggio 2021 a conclusione della procedura ex articolo
702 bis c.p.c. contraddistinta da RG n. 35940/2017 dal Tribunale di Napoli X sezione civile dott.ssa
Pezzullo. Spese anche del presente grado di giudizio a carico dell'appellante in applicazione del principio della soccombenza con attribuzione allo scrivente procuratore per anticipazione fattane”.
All'udienza collegiale del 14 ottobre 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello relativo alla giurisdizione è infondato essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale. Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2017. Come osservato anche in numerose pronunce di questa
Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis,
Cass. 372/2021).
4 Quanto al motivo di appello relativo allo sforamento del tetto di spesa, dopo aver contestato Cont l'orientamento che pone a carico dell' il relativo onere della prova, l'appellante si duole che il
Tribunale abbia ritenuto che non fosse stato dimostrato lo sforamento del budget e che, comunque, nonostante tale sforamento, abbia ritenuto dovuta la remunerazione.
Anche questo motivo è infondato.
Va premesso, innanzi tutto, che è ormai assolutamente consolidato l'orientamento che pone a carico Cont dell' l'onere di dimostrare il superamento del tetto di spesa, costituendo lo stesso non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria, sicché ogni contestazione al riguardo appare ormai inutile (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018;
Cass. 26234/2019; Cass. 5661/2021).
Ciò posto, si osserva che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al comma 3 Cont dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e
“la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della Cont data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato, a Cont consuntivo, in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' i esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto – o, il che è lo stesso,
l'omessa comunicazione preventiva della data presunta di sforamento del budget - comporta per Cont l' il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, fino a quando il relativo potere non viene esercitato attraverso l'adozione di un provvedimento che contenga l'indicazione della regressione tariffaria da applicare ai singoli centri, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
L'esclusione del meccanismo della regressione tariffaria infine neppure può dedursi dall'art. 5 bis che prevede in relazione ai tetti di spesa trimestrali un meccanismo di compensazione;
tale norma, anzi, nel prevedere che la regressione tariffaria va applicata in sede di liquidazione dei saldi
5 trimestrali, presuppone proprio l'operatività di tale meccanismo come si evince dal richiamo alla stessa contenuto nel primo comma.
Orbene, nel caso di specie i trimestri considerati sono due, il primo ed il secondo del 2017.
Con riguardo al primo dalla nota prot. n. 53869/2017 del Direttore Generale si evince la data effettiva del superamento del tetto di spesa, ossia il 28.2.2017, ma nulla si evince in ordine alla data prevista;
inoltre, la stessa è stata inviata il 31.7.2017, dopo la scadenza del trimestre considerato. Nemmeno dai verbali del tavolo tecnico si evince la data prevista di sforamento.
Dalla relazione del Direttore del DS n. 33 recante n. prot. 7835/2017, non emerge nessuna data, bensì Cont solo la circostanza che per il mese di marzo 2017 l' ichiedeva nota di credito.
Parimenti, in relazione al secondo, dalla nota prot. n. 53913/2017 del Direttore Generale si evince la data effettiva di superamento del tetto di spesa, ossia il 7.6.2017 ma nulla si evince in ordine alla data prevista;
peraltro, la stessa è stata inviata il 31.7.2017, dopo la scadenza del trimestre considerato.
Nemmeno dai verbali del tavolo tecnico si evince la data prevista di sforamento.
Dalla relazione del Direttore del DS n. 33 recante n. prot. 8141/2017, non emerge nessuna data, bensì Cont solo la circostanza che per il mese di giugno 2017 l' ichiedeva nota di credito.
Dunque, per entrambi i trimestri in assenza della comunicazione della data prevista per lo sforamento del tetto di spesa, come affermato correttamente dal Tribunale, opera la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08. Com'è evidente, quindi, non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di Cont allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “cardiologia”, infatti, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute tra la data effettiva e quella prevista di superamento del limite di spesa, in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso. Sarebbe dunque stato Cont onere dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione dell'onere probatorio – quanto Cont meno allegare tali elementi. Nulla di tutto ciò è stato fatto, sicché le doglianze dell' risultano infondate.
In conclusione, non essendo mai state comunicate le date preventive per lo sforamento del tetto di Cont spesa nei periodi oggetto della presente controversia, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti dall'appellato.
6 Va invece accolto l'ultimo motivo di appello in quanto, per quanto riguarda il primo trimestre, dall'importo indicato in sentenza di € 41.455,28 di cui alla fattura n. 3/PA del 3.4.2017 va detratto il minor importo di € 187,87 erogato per la mensilità di marzo 2017; esso è stato effettivamente corrisposto a mezzo due bonifici di cui agli atti vi è prova: il primo di € 169,08 il 24/10/2017 ed il secondo di € 18,79 il 30/11/2017, circostanza ammessa dalla società già nel processo di primo grado
(cfr. memoria depositata il 30.1.2020). Cont Ne consegue la condanna dell' n favore del e di Controparte_1 CP_1 Parte_2 al pagamento di € 41.267,41 oltre gli interessi ex art. 7 comma 4 del contratto.
[...]
Per il secondo trimestre dall'importo indicato in sentenza pari ad € 25.843,40 va detratta la somma di
€ 491,54 pari al 10% del fatturato dei primi 7 giorni di giugno bonificato in data 27.12.2017 circostanza ammessa dalla società già nel processo di primo grado (cfr. memoria depositata il
30.1.2020). Cont Ne consegue la condanna dell' n favore del al pagamento di € 25.351,86 oltre gli interessi CP_4 ex. art. 7 comma 4 del contratto. Cont Al parziale accoglimento dell'appello consegue la condanna dell' sostanzialmente soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, tenuto conto del decisum in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m.
147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per il giudizio di primo grado in € 7100,00 per compensi professionali ed € 1065,00 per spese generali di difesa e rappresentanza e per il giudizio di appello in € 7.200,00 per compensi professionali ed euro 1080,00 per spese generali di difesa e di rappresentanza con distrazione in favore del procuratore della società appellata per dichiarazione di anticipo fattone.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli pubblicata il 7 maggio
[...]
2021:
1. in parziale accoglimento dell'appello condanna la al pagamento, in favore Controparte_4 del della minor somma di euro Parte_2
66.619,27 ( di cui € 41.267,41 per prestazioni erogate nel mese di marzo 2017 e della somma di €
25.351,86 per prestazioni erogate nel mese di giugno 2017) oltre gli interessi ex. art. 7 comma 4 del contratto;
3. condanna l' al pagamento in favore del e di Controparte_4 Controparte_5 delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 7.100,00 per Controparte_2 compensi professionali ed euro 1065,00 per spese generali di rappresentanza e difesa e delle spese
7 del grado di appello che si liquidano in € 7.200 per compenso professionale ed €1.080,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, con attribuzione al difensore, Avv. Carla Crispo, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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